52.2005.309
Rifiuto di rilasciare un'autorizzazione di domicilio e di rinnovare il permesso di dimora a una cittadina straniera che vive da tempo separata di fatto dal marito domiciliato nel nostro Paese
17 ottobre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
52.2005.309
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, TRAM
Titolo:
Rifiuto di rilasciare un'autorizzazione di domicilio e di rinnovare il permesso di dimora a una cittadina straniera che vive da tempo separata di fatto dal marito domiciliato nel nostro Paese
ABUSO DI DIRITTO
DIRITTO DI REPLICA
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 17 LDDS
art. 49 cpv. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2005.309
Lugano
17 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 30 agosto 2005 (n. 4155) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 7 luglio 2005 (ST 177) con cui
il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta
di rilasciarle un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovarle
il permesso di dimora;
viste le risposte:
- 23 settembre 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 9
agosto 1999 la cittadina __________ RI 1 (1964), entrata in Svizzera il 14
maggio precedente tramite un visto turistico della durata di 90 giorni per
rendere visita alla sorella e al cognato, ha ottenuto un permesso di dimora
temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino turco, titolare
di un permesso di domicilio, N__________ (1962). Le nozze sono state celebrate
il 15 ottobre 1999 a __________.
Il 25 ottobre 1999, l'insorgente ha
notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni la propria partenza, a fine mese, alla volta di __________ (Ucraina)
dove vivevano i suoi figli __________o (27 maggio 1984) e di __________m (24
aprile 1987), nati da un precedente matrimonio.
b) Rientrata in Svizzera il 19 aprile 2000
per vivere insieme al marito, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora, in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 aprile 2005. L'appartamento
coniugale è stato notificato in via __________ a __________.
L'8 dicembre 2000, è stata raggiunta nel
nostro paese da __________o e __________m, posti anch'essi al beneficio di un
permesso di dimora di identica durata di quello della madre.
La ricorrente lavora dal 1° ottobre 2002
come barista presso __________ a __________.
c) Il 15 febbraio 2005, la ricorrente ha
sottoscritto un contratto di locazione, valido a partire dal 1° aprile
successivo, per un appartamento di 3 locali e mezzo adibito ad abitazione
famigliare per 3 persone in via __________ a __________.
Il 7 aprile 2005 N__________, il quale
soggiornava dal 2001 a __________, è stato autorizzato dal locatore ad
alloggiare nell'appartamento intestato alla moglie.
B. a) Il 14
aprile 2005, RI 1 ha chiesto al dipartimento il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio, perché da cinque anni era coniugata con un cittadino straniero
titolare di un permesso C e soggiornava regolarmente nel nostro paese.
La richiesta è stata estesa anche in favore
del figlio __________m, a quel momento ancora minorenne.
b) Interrogato il 10 maggio 2005 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, N__________ ha in
particolare dichiarato che da circa 2 anni, a parte qualche visita un paio di
volte la settimana, non sussisteva praticamente più alcuna relazione con sua
moglie e di avere trasferito il proprio domicilio a __________ per motivi amministrativi.
Analogamente interrogata il 2 giugno 2005, RI
1 ha dal canto suo dichiarato, tra le altre cose, che non vi erano più progetti
con suo marito per formare una famiglia, motivo per cui ha deciso di vivere
separata dallo stesso e di non opporsi se egli avesse chiesto il divorzio,
sebbene continuasse a raggiungerlo a __________ una o due volte la settimana
per cenare o dormire insieme.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
risoluzione 7 luglio 2005 (ST 177) il dipartimento ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione
di domicilio a RI 1 e di non rinnovarle il suo permesso di dimora, fissandole
un termine con scadenza il 31 agosto 2005 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale il permesso di soggiorno le era stato concesso era venuto a
mancare in seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con
il marito, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS, 8 e 11 ODDS.
Con separata decisione (ST 178), il
dipartimento ha respinto pure la domanda relativa a __________m __________,
rilevando che egli aveva ottenuto il permesso di dimora unicamente per ricongiungersi
con la madre in Svizzera e non in maniera indipendente.
C. Con
giudizio 30 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale (ST 177), respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
RI 1 (dispositivo n. 2).
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi RI 1,
considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, il
fatto di essersi appellata a suo tempo al connubio per conservare il permesso
di soggiorno e ottenere ora un'autorizzazione di domicilio. L'autorità ha
inoltre ritenuto tutto sommato esigibile il rientro nel Paese d'origine dell'interessata.
Il Governo ha per contro accolto il ricorso
inoltrato da __________m __________ in quanto egli era divenuto maggiorenne
prima dell'emanazione del provvedimento adottato dal dipartimento e non più sotto
l'autorità parentale della madre. Ha quindi rinviato gli atti alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione per nuova decisione (dispositivo n. 3).
D. Contro il dispositivo
n. 2 della predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via del
tutto subordinata, chiede che il suo permesso di dimora venga rinnovato, non da
ultimo per motivi umanitari.
Sostiene che la separazione era dovuta
unicamente a motivi professionali e che suo marito era tornato a vivere insieme
a lei in tempi non sospetti già nel febbraio 2005 e aveva dato la disdetta per
l'appartamento di __________ ben prima dell'emanazione della decisione della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Inoltre contesta la validità del suo interrogatorio
di polizia, oltre a quello di suo marito.
Sottolinea di essere integrata nel tessuto
socioprofessionale del cantone e che il suo rientro in __________ sarà
problematico in quanto si sentirà disadattata a seguito del suo lungo soggiorno
in Svizzera. Rileva pure che la decisione la costringerà a separarsi dai figli,
Fatti
i quali erano entrati nel nostro paese per ricongiungersi con lei e che,
essendo ora maggiorenni, potranno verosimilmente continuare a vivere in
Svizzera al beneficio di un permesso di soggiorno indipendente dal suo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 4
ottobre 2005 la ricorrente ha chiesto di replicare. A tale domanda non è stato
dato seguito alla domanda per i motivi che verranno esposti più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Va
preliminarmente rilevato che il presente gravame verte unicamente sul dispositivo
n. 2 della risoluzione governativa impugnata, che conferma la decisione del
dipartimento di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente
di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1.
Il ricorso concernente __________m è stato
infatti accolto dal Consiglio di Stato, che ha rinviato gli atti alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione, in quanto egli era già maggiorenne
quando il dipartimento ha adottato il provvedimento litigioso e il suo permesso
ottenuto nell'ambito del ricongiungimento familiare non seguiva più il destino
di quello della madre. Su questo punto (dispositivo n. 3) la risoluzione
governativa è cresciuta in giudicato.
1.2. Ferma questa premessa, in materia di
diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.3. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
1.4. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ (o l'allora __________)
dal quale potrebbe scaturire un diritto a un permesso di domicilio o di dimora
in favore della ricorrente.
1.5. L'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase
LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso
di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive
con il coniuge, e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha
diritto al permesso di domicilio.
In concreto, RI 1 è al beneficio di un permesso
di dimora da cinque anni in quanto è sposata con un cittadino straniero
titolare di un permesso di domicilio. Sennonché, la ricorrente stessa ammette di
non avere sempre vissuto, durante questi cinque anni, in comunione domestica
con il marito, condizione essenziale per ottenere il permesso di domicilio (ricorso
ad 5.3., pag. 11). Di conseguenza vi sono dubbi sul fatto che l'insorgente possa
prevalersi ora dell'art. 17 cpv. 2 LDDS per ottenere il rilascio di un permesso
di domicilio. Ritenuto comunque che nel petitum la stessa non chiede più di
essere posta al beneficio di tale permesso, la questione può qui rimanere
indecisa.
Ci si può pure chiedere se il ricorso di
diritto amministrativo sia ammissibile, quanto meno sotto il profilo
dell'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora. Orbene, l'insorgente
sostiene che suo marito vive attualmente insieme a lei nell'appartamento coniugale
di __________ (v. anche doc. L: dichiarazione 16 agosto 2005 di N__________). Anche
tale aspetto non necessita di essere approfondito, ritenuto che il ricorso,
come si vedrà in seguito, dev'essere in ogni caso respinto nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'insorgente ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate
dal Consiglio di Stato e dal dipartimento.
A questo proposito giova ricordare che il
diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei
casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono
influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di
prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione
ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5
ad art. 20 con riferimenti).
Orbene, la domanda di replica dell'insorgente
dev'essere respinta, in quanto con le risposte delle autorità inferiori non
sono stati apportati nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.
3.
Preliminarmente
va rilevato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi
di matrimonio fittizio, come la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere
stabilmente in Svizzera e la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una
breve frequentazione (risoluzione governativa ad F., pagg. 6 e 7), ha poi
argomentato che, invocando il vincolo coniugale con il marito, la ricorrente
commetteva un abuso manifesto del diritto.
4.
Come già
menzionato in precedenza, l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo
straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto
alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.
4.1
In concreto, RI 1 ha abitato dal 19
aprile 2000 con __________o e __________m in via __________ a __________ fino
al 1° aprile 2005 quando si è trasferita con i suoi due figli in un appartamento
situato in via __________ a __________, preso da lei in locazione il 15
febbraio precedente.
Per quanto riguarda suo marito, dagli atti
risulta che dal 2001 lavorava e soggiornava a __________ (v. verbali
d'interrogatorio del 7 febbraio 2004 di N__________ e del 27 gennaio 2004 di RI
1; domanda per la proroga del termine di controllo del permesso C di N__________
del 28 settembre 2001) e che il 7 aprile 2005 è stato semplicemente autorizzato
dal locatore a risiedere nell'appartamento il cui contratto era stato sottoscritto
unicamente da sua moglie (dichiarazione 7 aprile 2005 dello studio commerciale __________,
agli atti).
Interrogato il 10 maggio 2005 dalla Polizia
cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, N__________ ha in
particolare dichiarato:
"(...) Per i primi mesi abbiamo vissuto a __________
in via __________ da soli, poi in seguito i figli di lei hanno potuto
ricongiungersi alla madre. Io provvedevo al suo sostentamento, ed in seguito ha
trovato lavoro così poteva provvedere al suo mantenimento e dei figli. Mi preme
sottolineare che quando mi sono unito in matrimonio con la RI 1, io lavoravo a __________
ed avevo anche il soggiorno. Rientravo in Ticino solo per i fine settimana.
Nel 2001 ho
trovato lavoro a __________ ed ho trasferito il mio soggiorno il 15.06.2001 in
quel comune, dove risiedo tuttora. Per questioni di lavoro io vivevo a __________,
mentre la moglie a __________ e ci si incontrava solo di tanto in tanto.
Ammetto che ho trascurato la consorte e per tale motivo l'unione coniugale si è
logorata. Ella mi ha poi confidato di avere avuto delle relazioni
extraconiugali che lei definiva amici. Per quello che mi è dato sapere, uno è
un cittadino italiano che conosco personalmente da molti anni, mentre l'altro
non so chi sia. Ho un'attività in proprio a __________ e il mio lavoro mi
impegna e non ho tempo per la famiglia, quindi questa situazione mi va bene
così. Come detto sopra, ho conosciuto la RI 1 nell'autunno del 1998. Ci siamo
frequentati per un breve periodo anche perché tutte le volte che veniva in
Ticino doveva richiedere il visto. Mosso a compassione e per rendergli la vita
migliore, nell'ottobre del 1999 l'ho sposata. La preoccupazione era rivolta
anche ai figli di lei per crescerli in un ambiente sano e dargli la possibilità
di crearsi un futuro migliore. Non abbiamo mai fatto progetti di vita. Non
esiste più una relazione di coppia tra me e la RI 1 da circa 2 anni. Praticamente
ognuno fa vita a se. Lei ha un lavoro e guadagna più di me e per tale motivo
finanziariamente ognuno provvede per se.
D: Per quale motivo
vi siete trasferiti a __________, se non fate più vita in comune? R: Nel
palazzo di via __________ a __________ c'era una signora che importunava mia
moglie e per tale motivo la RI 1 ha trovato una nuova sistemazione a __________.
Essendo io coniugato con la RI 1, anch'io ho trasferito il domicilio a __________
per motivi amministrativi, pur non vivendo con la moglie.
D: Non avete mai
pensato ad un divorzio non vivendo di fatto sotto lo stesso tetto? R: No perché
ci va bene così. Letto, confermo e firmo".
Analogamente interrogata il 2 giugno 2005, RI
1.
ha dal canto suo dichiarato:
"Sono di
madre lingua russa, parlo e leggo bene l'italiano e sono d'accordo che il presente
verbale sia steso in quest'ultimo idioma.
D: Lei ha
ottenuto il permesso di dimora B a seguito di matrimonio? R: Sì. Ho ottenuto il
permesso B per matrimonio quando mi sono coniugata con N__________ nell'ottobre
del 1999.
D: Come ha
conosciuto N__________? R: Come ho già avuto occasione di dire, ho conosciuto N__________
a casa di mia sorella a __________ nel 1998. In quell'anno ero venuta in
Svizzera come turista e su lettera di garanzia di mia sorella. Mentre ero da
mia sorella ho avuto occasione di conoscere N__________. Ci siamo frequentati e
alla fine ci siamo sposati.
D: Come è attualmente
l'unione fra lei e il __________? R: __________ ha un negozio di cartoleria a __________
acquistato con un prestito. A __________ ha pure in affitto un appartamento e
praticamente vive in questa località. Io lavoro a__________ __________ e vivo
con i miei due figli a __________ in __________ in un appartamento di 3 locali
e ½. Con il __________ mi vedo una o due volte
alla settimana. Di solito sono io che lo raggiungo a __________. Usciamo per la
cena e poi qualche volta mi fermo a dormire da lui.
D: Per quale
ragione avete deciso di vivere separati? R: Viviamo separati per questioni di
lavoro. Lui ha trovato l'attività a __________ ed io a __________. In questi
periodi difficili cerchiamo di mantenere le nostre attività e ci è sconveniente
interrompere le attività che abbiamo per cercarne delle altre.
D: Con il __________
si è sposata per avere la possibilità di vivere in Svizzera o il vostro matrimonio
è stato concluso con dei progetti di famiglia intesi come tali? R: All'inizio
avevamo dei progetti per formare una famiglia, poi con il passare del tempo
questi progetti sono venuti a mancare. __________ ha aperto il negozio per il
quale dedica parecchio tempo inoltre ha iniziato a bere, in particolare birra,
in maniera esagerata fino ad ubriacarsi. Questa situazione mi ha dato fastidio
anche perché l'ubriacatura lo rende impotente e io come donna non mi sentivo
soddisfatta dalle sue prestazioni sessuali. Inoltre mi dava fastidio il suo
stato fisico sempre alterato dall'alcool. Da qui la decisione di vivere in modo
separato.
D: Quando __________
era ubriaco la picchiava, la maltrattava, le faceva violenza? R: No,
assolutamente. Mi dava fastidio il suo stato fisico.
D: Ci sono altri
motivi che vi hanno spinto ad avere case separate? R: No.
D: Avete pensato
ad un eventuale divorzio per essere più liberi? R: No. Fino ad oggi non abbiamo
pensato a questa possibilità. __________ mi lascia vivere la mia vita. Se in
futuro dovesse chiedermi il divorzio non mi opporrò a questa sua scelta.
D: Che sentimenti
ha oggi nei confronti del __________? R: Ritengo __________ mio marito. Lo rispetto
come tale. Mi sento di fare dei sacrifici per lui se dovesse chiedermeli.
Voglio aggiungere che la situazione matrimoniale tra me e il __________ può
sembrare strana perché viviamo a chilometri di distanza. Io nutro nei confronti
di __________ un sincero rispetto non solo perché è mio marito, ma per l'aiuto
che mi ha dato. Il fatto che non viviamo uniti in un vero matrimonio è
unicamente il fatto che ho spiegato più sopra ossia perché si è dato all'alcool
e perché assorto con il suo negozio. Queste due situazioni mi infastidivano e
quindi abbiamo scelto di vivere e di condurre vite separate. Letto, confermo e
firmo".
In sostanza, entrambi i coniugi hanno fornito
una versione convergente sul fatto che da anni vivono separati e che tra di
loro non esiste più una relazione sentimentale.
Difatti, da quando il marito si è trasferito
a __________, i coniugi RI 1 non hanno più ripreso la loro vita in comune e
hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo
pure indipendente dal lato finanziario.
4.2
La ricorrente sostiene, per la prima
volta, che sia il proprio verbale d'interrogatorio di polizia cantonale del 2
giugno 2005 sia quello di suo marito del 10 maggio precedente siano viziati e vadano
pertanto estromessi dall'inserto di causa.
Sennonché, non risulta affatto dal verbale d'interrogatorio
che al momento della sua audizione - o immediatamente dopo - la ricorrente si
sia lamentata per il fatto di non sapere i motivi per cui era stata convocata e
di non avere potuto avvalersi della presenza di un avvocato. Al momento di
essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e leggere bene
l'italiano e di essere d'accordo che il verbale fosse steso in questa lingua;
l'ha letto, l'ha confermato e l'ha firmato senza eccepirne il contenuto.
Per quanto riguarda l'interrogatorio del 10
maggio 2005 di suo marito, è solo l'11 luglio 2005 che egli ha preteso di avere
sottoscritto il verbale senza rileggerlo, non perché ipovedente, come preteso
dall'insorgente, bensì perché doveva rientrare a __________ per chiudere il
negozio (doc. C e 5: dichiarazioni di N__________ prodotti rispettivamente
dinnanzi al tribunale e al Consiglio di Stato).
Tali censure risultano quindi infondate e
pertanto i verbali contestati costituiscono un valido mezzo di prova.
4.3
Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni,
al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere
con il marito.
Giova infatti ricordare che per prevalersi
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS l'unione coniugale deve
sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti
sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate
dall'IMES, ora UFM, stato luglio 2003). Poco importa il motivo in virtù del
quale i coniugi non vivono insieme, purché non si tratti di una separazione di
breve durata, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr.
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile
al marito dedito al bere ed affetto da miopia tanto da impedirgli di rientrare
ogni sera al proprio domicilio coniugale sono quindi irrilevanti ai fini del
giudizio (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Invano l'insorgente tenta ora di far credere
che suo marito avrebbe ricomposto la comunione coniugale già nel febbraio 2005,
in tempi quindi non sospetti. La ricorrente dimentica che nel ricorso al
Consiglio di Stato ha versato agli atti una dichiarazione (doc. 5) con la quale suo marito ha, tra le
altre cose, manifestato l'intenzione di ricomporre la comunione domestica soltanto
a partire dal 1° agosto 2005. Inoltre non risulta che
sia stato suo marito e non il locatore a notificare la
disdetta per il 31 luglio 2005. Dagli atti sembra piuttosto il contrario (doc. 6: notifica della disdetta del 20 giugno 2005 per mora del
conduttore giusta l'art. 257 d CO).
Di conseguenza, si può ritenere che l'asserita
ripresa della vita in comune dopo tutti questi anni di separazione appare
escogitata per motivi di causa.
Tanto più che è insufficiente invocare tale amor
superveniens dopo essere stati interrogati dalla polizia e senza ulteriori
riscontri oggettivi e plausibili al proposito.
4.4
Stante tutto quanto precede, si deve
affermare che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e
con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso
di dimora.
Visto quanto precede, l'insorgente non
potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art.
8.
CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base
a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.
5.
La
ricorrente risiede regolarmente da cinque anni nel nostro paese. Tutto sommato,
il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata.
Certo, la misura adottata separerebbe la
ricorrente dai figli entrati nel nostro paese nell'ambito del ricongiungimento
familiare, qualora essi dovessero continuare a beneficiare di un permesso di
soggiorno in Svizzera. Va tuttavia rilevato che gli stessi sono ormai
maggiorenni e nulla impedisce all'insorgente di rientrare nell'ambito della
normativa per i turisti per rendere loro visita qualora non volessero seguirla
nel paese d'origine. I loro contatti rimangono pertanto salvaguardati.
Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami
sociali, culturali e senz'altro altri membri della famiglia in __________, dove
è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 34 anni
e ha lavorato nell'azienda locale di trasporti pubblici e come venditrice (v.
curriculum vitae 9 agosto 1999). Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il semplice fatto che si
senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una
conclusione a lei più favorevole.
Inoltre la sua autorizzazione a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione
coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è
determinante nel presente ambito.
6.
Infine, la
richiesta dell'insorgente volta a ottenere un permesso di soggiorno per casi personali
particolarmente rigorosi giusta l'art. 13 lett. f OLS a seguito della separazione
dai figli è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non
essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso
va respinto.
La tassa e le spese di giustizia, commisurate
al lavoro occasionato dall'impugnativa a questo tribunale, è a carico della ricorrente
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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