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Decisione

52.2005.309

Rifiuto di rilasciare un'autorizzazione di domicilio e di rinnovare il permesso di dimora a una cittadina straniera che vive da tempo separata di fatto dal marito domiciliato nel nostro Paese

17 ottobre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i quali erano entrati nel nostro paese per ricongiungersi con lei e che,

essendo ora maggiorenni, potranno verosimilmente continuare a vivere in

Svizzera al beneficio di un permesso di soggiorno indipendente dal suo.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 4

ottobre 2005 la ricorrente ha chiesto di replicare. A tale domanda non è stato

dato seguito alla domanda per i motivi che verranno esposti più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Va

preliminarmente rilevato che il presente gravame verte unicamente sul dispositivo

n. 2 della risoluzione governativa impugnata, che conferma la decisione del

dipartimento di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente

di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1.

Il ricorso concernente __________m è stato

infatti accolto dal Consiglio di Stato, che ha rinviato gli atti alla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione, in quanto egli era già maggiorenne

quando il dipartimento ha adottato il provvedimento litigioso e il suo permesso

ottenuto nell'ambito del ricongiungimento familiare non seguiva più il destino

di quello della madre. Su questo punto (dispositivo n. 3) la risoluzione

governativa è cresciuta in giudicato.

1.2. Ferma questa premessa, in materia di

diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.3. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.4. Non esiste alcun trattato conchiuso tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ (o l'allora __________)

dal quale potrebbe scaturire un diritto a un permesso di domicilio o di dimora

in favore della ricorrente.

1.5. L'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase

LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso

di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive

con il coniuge, e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha

diritto al permesso di domicilio.

In concreto, RI 1 è al beneficio di un permesso

di dimora da cinque anni in quanto è sposata con un cittadino straniero

titolare di un permesso di domicilio. Sennonché, la ricorrente stessa ammette di

non avere sempre vissuto, durante questi cinque anni, in comunione domestica

con il marito, condizione essenziale per ottenere il permesso di domicilio (ricorso

ad 5.3., pag. 11). Di conseguenza vi sono dubbi sul fatto che l'insorgente possa

prevalersi ora dell'art. 17 cpv. 2 LDDS per ottenere il rilascio di un permesso

di domicilio. Ritenuto comunque che nel petitum la stessa non chiede più di

essere posta al beneficio di tale permesso, la questione può qui rimanere

indecisa.

Ci si può pure chiedere se il ricorso di

diritto amministrativo sia ammissibile, quanto meno sotto il profilo

dell'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora. Orbene, l'insorgente

sostiene che suo marito vive attualmente insieme a lei nell'appartamento coniugale

di __________ (v. anche doc. L: dichiarazione 16 agosto 2005 di N__________). Anche

tale aspetto non necessita di essere approfondito, ritenuto che il ricorso,

come si vedrà in seguito, dev'essere in ogni caso respinto nel merito.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate

dal Consiglio di Stato e dal dipartimento.

A questo proposito giova ricordare che il

diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei

casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono

influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di

prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione

ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5

ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica dell'insorgente

dev'essere respinta, in quanto con le risposte delle autorità inferiori non

sono stati apportati nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.

3.

Preliminarmente

va rilevato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi

di matrimonio fittizio, come la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere

stabilmente in Svizzera e la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una

breve frequentazione (risoluzione governativa ad F., pagg. 6 e 7), ha poi

argomentato che, invocando il vincolo coniugale con il marito, la ricorrente

commetteva un abuso manifesto del diritto.

4.

Come già

menzionato in precedenza, l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo

straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto

alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

4.1

In concreto, RI 1 ha abitato dal 19

aprile 2000 con __________o e __________m in via __________ a __________ fino

al 1° aprile 2005 quando si è trasferita con i suoi due figli in un appartamento

situato in via __________ a __________, preso da lei in locazione il 15

febbraio precedente.

Per quanto riguarda suo marito, dagli atti

risulta che dal 2001 lavorava e soggiornava a __________ (v. verbali

d'interrogatorio del 7 febbraio 2004 di N__________ e del 27 gennaio 2004 di RI

1; domanda per la proroga del termine di controllo del permesso C di N__________

del 28 settembre 2001) e che il 7 aprile 2005 è stato semplicemente autorizzato

dal locatore a risiedere nell'appartamento il cui contratto era stato sottoscritto

unicamente da sua moglie (dichiarazione 7 aprile 2005 dello studio commerciale __________,

agli atti).

Interrogato il 10 maggio 2005 dalla Polizia

cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, N__________ ha in

particolare dichiarato:

"(...) Per i primi mesi abbiamo vissuto a __________

in via __________ da soli, poi in seguito i figli di lei hanno potuto

ricongiungersi alla madre. Io provvedevo al suo sostentamento, ed in seguito ha

trovato lavoro così poteva provvedere al suo mantenimento e dei figli. Mi preme

sottolineare che quando mi sono unito in matrimonio con la RI 1, io lavoravo a __________

ed avevo anche il soggiorno. Rientravo in Ticino solo per i fine settimana.

Nel 2001 ho

trovato lavoro a __________ ed ho trasferito il mio soggiorno il 15.06.2001 in

quel comune, dove risiedo tuttora. Per questioni di lavoro io vivevo a __________,

mentre la moglie a __________ e ci si incontrava solo di tanto in tanto.

Ammetto che ho trascurato la consorte e per tale motivo l'unione coniugale si è

logorata. Ella mi ha poi confidato di avere avuto delle relazioni

extraconiugali che lei definiva amici. Per quello che mi è dato sapere, uno è

un cittadino italiano che conosco personalmente da molti anni, mentre l'altro

non so chi sia. Ho un'attività in proprio a __________ e il mio lavoro mi

impegna e non ho tempo per la famiglia, quindi questa situazione mi va bene

così. Come detto sopra, ho conosciuto la RI 1 nell'autunno del 1998. Ci siamo

frequentati per un breve periodo anche perché tutte le volte che veniva in

Ticino doveva richiedere il visto. Mosso a compassione e per rendergli la vita

migliore, nell'ottobre del 1999 l'ho sposata. La preoccupazione era rivolta

anche ai figli di lei per crescerli in un ambiente sano e dargli la possibilità

di crearsi un futuro migliore. Non abbiamo mai fatto progetti di vita. Non

esiste più una relazione di coppia tra me e la RI 1 da circa 2 anni. Praticamente

ognuno fa vita a se. Lei ha un lavoro e guadagna più di me e per tale motivo

finanziariamente ognuno provvede per se.

D: Per quale motivo

vi siete trasferiti a __________, se non fate più vita in comune? R: Nel

palazzo di via __________ a __________ c'era una signora che importunava mia

moglie e per tale motivo la RI 1 ha trovato una nuova sistemazione a __________.

Essendo io coniugato con la RI 1, anch'io ho trasferito il domicilio a __________

per motivi amministrativi, pur non vivendo con la moglie.

D: Non avete mai

pensato ad un divorzio non vivendo di fatto sotto lo stesso tetto? R: No perché

ci va bene così. Letto, confermo e firmo".

Analogamente interrogata il 2 giugno 2005, RI

1.

ha dal canto suo dichiarato:

"Sono di

madre lingua russa, parlo e leggo bene l'italiano e sono d'accordo che il presente

verbale sia steso in quest'ultimo idioma.

D: Lei ha

ottenuto il permesso di dimora B a seguito di matrimonio? R: Sì. Ho ottenuto il

permesso B per matrimonio quando mi sono coniugata con N__________ nell'ottobre

del 1999.

D: Come ha

conosciuto N__________? R: Come ho già avuto occasione di dire, ho conosciuto N__________

a casa di mia sorella a __________ nel 1998. In quell'anno ero venuta in

Svizzera come turista e su lettera di garanzia di mia sorella. Mentre ero da

mia sorella ho avuto occasione di conoscere N__________. Ci siamo frequentati e

alla fine ci siamo sposati.

D: Come è attualmente

l'unione fra lei e il __________? R: __________ ha un negozio di cartoleria a __________

acquistato con un prestito. A __________ ha pure in affitto un appartamento e

praticamente vive in questa località. Io lavoro a__________ __________ e vivo

con i miei due figli a __________ in __________ in un appartamento di 3 locali

e ½. Con il __________ mi vedo una o due volte

alla settimana. Di solito sono io che lo raggiungo a __________. Usciamo per la

cena e poi qualche volta mi fermo a dormire da lui.

D: Per quale

ragione avete deciso di vivere separati? R: Viviamo separati per questioni di

lavoro. Lui ha trovato l'attività a __________ ed io a __________. In questi

periodi difficili cerchiamo di mantenere le nostre attività e ci è sconveniente

interrompere le attività che abbiamo per cercarne delle altre.

D: Con il __________

si è sposata per avere la possibilità di vivere in Svizzera o il vostro matrimonio

è stato concluso con dei progetti di famiglia intesi come tali? R: All'inizio

avevamo dei progetti per formare una famiglia, poi con il passare del tempo

questi progetti sono venuti a mancare. __________ ha aperto il negozio per il

quale dedica parecchio tempo inoltre ha iniziato a bere, in particolare birra,

in maniera esagerata fino ad ubriacarsi. Questa situazione mi ha dato fastidio

anche perché l'ubriacatura lo rende impotente e io come donna non mi sentivo

soddisfatta dalle sue prestazioni sessuali. Inoltre mi dava fastidio il suo

stato fisico sempre alterato dall'alcool. Da qui la decisione di vivere in modo

separato.

D: Quando __________

era ubriaco la picchiava, la maltrattava, le faceva violenza? R: No,

assolutamente. Mi dava fastidio il suo stato fisico.

D: Ci sono altri

motivi che vi hanno spinto ad avere case separate? R: No.

D: Avete pensato

ad un eventuale divorzio per essere più liberi? R: No. Fino ad oggi non abbiamo

pensato a questa possibilità. __________ mi lascia vivere la mia vita. Se in

futuro dovesse chiedermi il divorzio non mi opporrò a questa sua scelta.

D: Che sentimenti

ha oggi nei confronti del __________? R: Ritengo __________ mio marito. Lo rispetto

come tale. Mi sento di fare dei sacrifici per lui se dovesse chiedermeli.

Voglio aggiungere che la situazione matrimoniale tra me e il __________ può

sembrare strana perché viviamo a chilometri di distanza. Io nutro nei confronti

di __________ un sincero rispetto non solo perché è mio marito, ma per l'aiuto

che mi ha dato. Il fatto che non viviamo uniti in un vero matrimonio è

unicamente il fatto che ho spiegato più sopra ossia perché si è dato all'alcool

e perché assorto con il suo negozio. Queste due situazioni mi infastidivano e

quindi abbiamo scelto di vivere e di condurre vite separate. Letto, confermo e

firmo".

In sostanza, entrambi i coniugi hanno fornito

una versione convergente sul fatto che da anni vivono separati e che tra di

loro non esiste più una relazione sentimentale.

Difatti, da quando il marito si è trasferito

a __________, i coniugi RI 1 non hanno più ripreso la loro vita in comune e

hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo

pure indipendente dal lato finanziario.

4.2

La ricorrente sostiene, per la prima

volta, che sia il proprio verbale d'interrogatorio di polizia cantonale del 2

giugno 2005 sia quello di suo marito del 10 maggio precedente siano viziati e vadano

pertanto estromessi dall'inserto di causa.

Sennonché, non risulta affatto dal verbale d'interrogatorio

che al momento della sua audizione - o immediatamente dopo - la ricorrente si

sia lamentata per il fatto di non sapere i motivi per cui era stata convocata e

di non avere potuto avvalersi della presenza di un avvocato. Al momento di

essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e leggere bene

l'italiano e di essere d'accordo che il verbale fosse steso in questa lingua;

l'ha letto, l'ha confermato e l'ha firmato senza eccepirne il contenuto.

Per quanto riguarda l'interrogatorio del 10

maggio 2005 di suo marito, è solo l'11 luglio 2005 che egli ha preteso di avere

sottoscritto il verbale senza rileggerlo, non perché ipovedente, come preteso

dall'insorgente, bensì perché doveva rientrare a __________ per chiudere il

negozio (doc. C e 5: dichiarazioni di N__________ prodotti rispettivamente

dinnanzi al tribunale e al Consiglio di Stato).

Tali censure risultano quindi infondate e

pertanto i verbali contestati costituiscono un valido mezzo di prova.

4.3

Da quanto precede risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio

matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni,

al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere

con il marito.

Giova infatti ricordare che per prevalersi

dell'art. 17 cpv. 2 LDDS l'unione coniugale deve

sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti

sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate

dall'IMES, ora UFM, stato luglio 2003). Poco importa il motivo in virtù del

quale i coniugi non vivono insieme, purché non si tratti di una separazione di

breve durata, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr.

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278).

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

al marito dedito al bere ed affetto da miopia tanto da impedirgli di rientrare

ogni sera al proprio domicilio coniugale sono quindi irrilevanti ai fini del

giudizio (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Invano l'insorgente tenta ora di far credere

che suo marito avrebbe ricomposto la comunione coniugale già nel febbraio 2005,

in tempi quindi non sospetti. La ricorrente dimentica che nel ricorso al

Consiglio di Stato ha versato agli atti una dichiarazione (doc. 5) con la quale suo marito ha, tra le

altre cose, manifestato l'intenzione di ricomporre la comunione domestica soltanto

a partire dal 1° agosto 2005. Inoltre non risulta che

sia stato suo marito e non il locatore a notificare la

disdetta per il 31 luglio 2005. Dagli atti sembra piuttosto il contrario (doc. 6: notifica della disdetta del 20 giugno 2005 per mora del

conduttore giusta l'art. 257 d CO).

Di conseguenza, si può ritenere che l'asserita

ripresa della vita in comune dopo tutti questi anni di separazione appare

escogitata per motivi di causa.

Tanto più che è insufficiente invocare tale amor

superveniens dopo essere stati interrogati dalla polizia e senza ulteriori

riscontri oggettivi e plausibili al proposito.

4.4

Stante tutto quanto precede, si deve

affermare che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e

con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso

di dimora.

Visto quanto precede, l'insorgente non

potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art.

8.

CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base

a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.

5.

La

ricorrente risiede regolarmente da cinque anni nel nostro paese. Tutto sommato,

il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata.

Certo, la misura adottata separerebbe la

ricorrente dai figli entrati nel nostro paese nell'ambito del ricongiungimento

familiare, qualora essi dovessero continuare a beneficiare di un permesso di

soggiorno in Svizzera. Va tuttavia rilevato che gli stessi sono ormai

maggiorenni e nulla impedisce all'insorgente di rientrare nell'ambito della

normativa per i turisti per rendere loro visita qualora non volessero seguirla

nel paese d'origine. I loro contatti rimangono pertanto salvaguardati.

Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami

sociali, culturali e senz'altro altri membri della famiglia in __________, dove

è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 34 anni

e ha lavorato nell'azienda locale di trasporti pubblici e come venditrice (v.

curriculum vitae 9 agosto 1999). Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone insormontabili problemi di riadattamento. Il semplice fatto che si

senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una

conclusione a lei più favorevole.

Inoltre la sua autorizzazione a svolgere

un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione

coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è

determinante nel presente ambito.

6.

Infine, la

richiesta dell'insorgente volta a ottenere un permesso di soggiorno per casi personali

particolarmente rigorosi giusta l'art. 13 lett. f OLS a seguito della separazione

dai figli è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non

essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso

va respinto.

La tassa e le spese di giustizia, commisurate

al lavoro occasionato dall'impugnativa a questo tribunale, è a carico della ricorrente

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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