52.2005.311
Delibera per lavori di misurazione ufficiale e rinnovamento catastale
28 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.311
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TRAM
Titolo:
Delibera per lavori di misurazione ufficiale e rinnovamento catastale
TEMPESTIVITÀ
art. 15 cpv. 2 CIAP
Incarto n.
52.2005.311
Lugano
28 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2005 di
RI 1, ing., ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 15 settembre 2005 del municipio Acquarossa,
che delibera allo studio d'ingegneria CO 1 i lavori di misurazione ufficiale,
rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune di
Acquarossa (lotto 1);
viste le risposte:
- 10 ottobre 2005 della
Sezione delle bonifiche e del catasto;
- 10 ottobre 2005 dello
studio d'ingegneria CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 13
maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto
dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale,
rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune
scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328
seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente, stabilito in base al prezzo (60%), alla presentazione della
soluzione tecnica (5%), alla qualità dell'offerente (20%) ed alla struttura
tecnica ed organizzativa dell'ufficio (15%).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella
del ricorrente di fr. 655'238.85 e quella dello studio d'ingegneria CO 1, qui
resistente di fr. 385'184.30.
Valutatele, la Sezione delle bonifiche e del
catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti al resistente e 51.4 punti al ricorrente,
che ha classificato al quinto posto.
Con decisione 5 settembre 2005, il municipio
ha aggiudicato i lavori allo studio d'ingegneria CO 1, risultato primo in
graduatoria. La decisione, indicante che era impugnabile davanti al Consiglio
di Stato nel termine di 15 giorni, è stata notificata al ricorrente il giorno
seguente.
Il 13 settembre 2005 il patrocinatore del
ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e
che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.
Il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha
notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo
per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che
veniva corretta nel senso che contro di essa era proponibile ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione.
C. Contro
questa decisione, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
con ricorso 22 settembre 2005, chiedendo che sia annullata e che la commessa
gli sia aggiudicata.
L'insorgente sostiene in buona sostanza che
soltanto la sua offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato d'oneri in
tema di precisione. Conformemente alla posizione 2.8 del capitolato, le offerte
degli altri cinque concorrenti avrebbero dovuto essere scartate siccome contemplanti
soluzioni tecniche palesemente in contrasto con le direttive tecniche federali
e cantonali in materia.
Il lavoro da eseguire, argomenta, interessa
zone GT2, GT3 e GT4, per le quali gli art. 29 e 40 dell'ordinanza tecnica sulla
misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) prevedono gradi di tolleranza (GT)
varianti tra m 0.10 e m 1.00. Gli altri concorrenti non sarebbero in grado di
rispettare questo livello di precisione, poiché utilizzerebbero unicamente il
prodotto SAU (superficie agricola utile) SWISSIMAGE+ (ortofoto digitale a
colori) messo a disposizione dall'Ufficio misurazioni catastali, che garantisce
una precisione di +/- m 1.00.
Questo strumento, soggiunge, non
permetterebbe nemmeno il completamento degli oggetti previsto dall'art. 40
OTEMU.
La lettera 3 giugno 2005 inviata da
Swisstopo alla SBC, nella quale si ammette l'impiego dei prodotti SAU sebbene
non rispondenti alle esigenze di precisione fissate dall'OTEMU, è stata portata
a conoscenza dei geometri operanti nel cantone soltanto dopo la scadenza del
termine per inoltrare le offerte. Ciò che gli avrebbe impedito di adeguare la
sua offerta.
Dopo aver rilevato che l'offerta dello studio
L__________ avrebbe dovuto essere scartata siccome difforme, l'insorgente contesta
in conclusione i punteggi che gli sono stati assegnati per la soluzione tecnica,
per l'esperienza specifica, per l'osservanza dei termini e per la struttura
dell'ufficio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono la S__________ e lo studio d'ingegneria
aggiudicatario, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP, applicabili al caso in considerazione del valore della commessa,
superiore al limite di
fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 CIAP e dai relativi allegati per le
prestazioni di servizio.
Considerandi
2.
In quanto partecipante al concorso il ricorrente è senz'altro legittimato
ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).
3.
Il ricorso non rispetta tuttavia il termine di 10 giorni dalla
notifica sancito dall'art. 15 cpv. 2 CIAP. È ben vero che la prima decisione, notificata
al ricorrente il 6 settembre 2005, indicava erroneamente che contro di essa era
dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. Il
ricorrente ha tuttavia tempestivamente rilevato l'errore. Non può dunque
invocarlo e beneficiare della regola, dettata dal principio dell'affidamento,
secondo cui la mancata o l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso non possono pregiudicare i diritti di difesa del destinatario (DTF 118
Ia 227 seg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 26 PAmm n. 5).
Anziché chiedere al municipio di rettificare
la menzionata indicazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il
provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla notifica, ovvero entro il
16.
settembre 2005.
La nuova decisione, identica alla precedente
salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che
il municipio ha emanato su richiesta del ricorrente, non ha ripristinato il
termine per impugnare il primo provvedimento. Non l'ha in particolare revocato
e sostituito con una nuova decisione. Ha soltanto rettificato l'errore
segnalato dal patrocinatore dell'insorgente.
Il ricorso è dunque tardivo.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 29 OTEMU; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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