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Decisione

52.2005.311

Delibera per lavori di misurazione ufficiale e rinnovamento catastale

28 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13

maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto

dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale,

rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune

scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328

seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior

offerente, stabilito in base al prezzo (60%), alla presentazione della

soluzione tecnica (5%), alla qualità dell'offerente (20%) ed alla struttura

tecnica ed organizzativa dell'ufficio (15%).

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella

del ricorrente di fr. 655'238.85 e quella dello studio d'ingegneria CO 1, qui

resistente di fr. 385'184.30.

Valutatele, la Sezione delle bonifiche e del

catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti al resistente e 51.4 punti al ricorrente,

che ha classificato al quinto posto.

Con decisione 5 settembre 2005, il municipio

ha aggiudicato i lavori allo studio d'ingegneria CO 1, risultato primo in

graduatoria. La decisione, indicante che era impugnabile davanti al Consiglio

di Stato nel termine di 15 giorni, è stata notificata al ricorrente il giorno

seguente.

Il 13 settembre 2005 il patrocinatore del

ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e

che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.

Il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha

notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo

per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che

veniva corretta nel senso che contro di essa era proponibile ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione.

C. Contro

questa decisione, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

con ricorso 22 settembre 2005, chiedendo che sia annullata e che la commessa

gli sia aggiudicata.

L'insorgente sostiene in buona sostanza che

soltanto la sua offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato d'oneri in

tema di precisione. Conformemente alla posizione 2.8 del capitolato, le offerte

degli altri cinque concorrenti avrebbero dovuto essere scartate siccome contemplanti

soluzioni tecniche palesemente in contrasto con le direttive tecniche federali

e cantonali in materia.

Il lavoro da eseguire, argomenta, interessa

zone GT2, GT3 e GT4, per le quali gli art. 29 e 40 dell'ordinanza tecnica sulla

misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) prevedono gradi di tolleranza (GT)

varianti tra m 0.10 e m 1.00. Gli altri concorrenti non sarebbero in grado di

rispettare questo livello di precisione, poiché utilizzerebbero unicamente il

prodotto SAU (superficie agricola utile) SWISSIMAGE+ (ortofoto digitale a

colori) messo a disposizione dall'Ufficio misurazioni catastali, che garantisce

una precisione di +/- m 1.00.

Questo strumento, soggiunge, non

permetterebbe nemmeno il completamento degli oggetti previsto dall'art. 40

OTEMU.

La lettera 3 giugno 2005 inviata da

Swisstopo alla SBC, nella quale si ammette l'impiego dei prodotti SAU sebbene

non rispondenti alle esigenze di precisione fissate dall'OTEMU, è stata portata

a conoscenza dei geometri operanti nel cantone soltanto dopo la scadenza del

termine per inoltrare le offerte. Ciò che gli avrebbe impedito di adeguare la

sua offerta.

Dopo aver rilevato che l'offerta dello studio

L__________ avrebbe dovuto essere scartata siccome difforme, l'insorgente contesta

in conclusione i punteggi che gli sono stati assegnati per la soluzione tecnica,

per l'esperienza specifica, per l'osservanza dei termini e per la struttura

dell'ufficio.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono la S__________ e lo studio d'ingegneria

aggiudicatario, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che

saranno discussi qui appresso.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 DLACIAP, applicabili al caso in considerazione del valore della commessa,

superiore al limite di

fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 CIAP e dai relativi allegati per le

prestazioni di servizio.

Considerandi

2.

In quanto partecipante al concorso il ricorrente è senz'altro legittimato

ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm).

3.

Il ricorso non rispetta tuttavia il termine di 10 giorni dalla

notifica sancito dall'art. 15 cpv. 2 CIAP. È ben vero che la prima decisione, notificata

al ricorrente il 6 settembre 2005, indicava erroneamente che contro di essa era

dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. Il

ricorrente ha tuttavia tempestivamente rilevato l'errore. Non può dunque

invocarlo e beneficiare della regola, dettata dal principio dell'affidamento,

secondo cui la mancata o l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di

ricorso non possono pregiudicare i diritti di difesa del destinatario (DTF 118

Ia 227 seg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 26 PAmm n. 5).

Anziché chiedere al municipio di rettificare

la menzionata indicazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il

provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla notifica, ovvero entro il

16.

settembre 2005.

La nuova decisione, identica alla precedente

salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che

il municipio ha emanato su richiesta del ricorrente, non ha ripristinato il

termine per impugnare il primo provvedimento. Non l'ha in particolare revocato

e sostituito con una nuova decisione. Ha soltanto rettificato l'errore

segnalato dal patrocinatore dell'insorgente.

Il ricorso è dunque tardivo.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 29 OTEMU; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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