Lexipedia

Decisione

52.2005.312

Ingombro di un'autorimessa sotterranea

19 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17

luglio 2002 il municipio di CO 4 ha rilasciato al ricorrente RI 1 la licenza

edilizia per costruire uno stabile d'ap-partamenti su un terreno in leggero

pendio (part. 3728), situato lungo via G. __________ (zona R5). Il progetto

approvato prevedeva di dotare l'immobile di un'autorimessa parzialmente

interrata, sporgente dal terreno sul lato sud e sui lati contigui.

Su ricorso di alcuni vicini opponenti, il 5

novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, subordinandola

tuttavia alla condizione che l'altezza dell'autorimessa, compresa la copertura

vegetale, non superasse il limite di m 1.50 misurati dal terreno naturale

esistente. La condizione era essenzialmente volta a rendere il manufatto

conforme all'art. 9 NAPR, che considera sotterranee le costruzioni che non

sporgono per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale.

A dispetto di questa condizione, verso sud,

la soletta di copertura dell'autorimessa è stata realizzata ad un'altezza di m

1.50 dal terreno naturale. Sopra la soletta è stato inoltre posato uno strato

di terra vegetale alto 50 cm.

Con notifica 6 maggio 2005 il ricorrente ha

chiesto al municipio il permesso di innalzare sulla sommità dei muri

perimetrali sud ed ovest dell'autorimessa con un muretto di elementi

prefabbricati, alto 70 cm e destinato a contenere la copertura vegetale.

m

0.70

terra vegetale

soletta

m 1.50

terreno naturale

m 0.40

strada

Accogliendo l'opposizione dei vicini qui

resistenti, il 28 giugno 2005 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che

l'intervento rendesse la superficie l'autorimessa computabile nell'indice di

occupazione (i.o.) quale superficie edificata in quanto sporgente dal terreno

naturale per più di m 1.50.

B. Con

giudizio 30 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'istante in licenza. Il

Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità comunale, ritenendo a

sua volta che l'innal-zamento del muro perimetrale dell'autorimessa rendesse

computabile la superficie del manufatto nell'i.o. e determinasse un sorpasso

del limite (30%) fissato dall'art. 36 NAPR.

C. Contro il

predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della

licenza rifiutata.

Secondo l'insorgente il controverso

manufatto sarebbe un semplice muro di cinta, di altezza (m 2.20) inferiore a

quella massima ammissibile (m 2.50) ed irrilevante dal profilo dell'i.o..

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini

opponenti, confermandosi sostanzialmente nelle tesi addotte in prima istanza.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La legittimazione

attiva del ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emergono

chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. È inoltre nota

a questo tribunale da una precedente vertenza, riguardante la stessa

edificazione (STA 26.10.2004 in re B.). Il sopralluogo sollecitato dal

ricorrente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza

di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

2.2.1. Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione

orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici

principali ed accessori. Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri

degli edifici.

Per ingombri si intende le parti di

costruzione che si sviluppano sia in orizzontale, sia in verticale, sporgendo

Considerandi

dal terreno sistemato. Le parti di costruzione sotterranee non sono dunque computabili

quale superficie edificata nell'i.o. Per edificio si intende invece un'opera

edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati a riparare

persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono quindi al computo

dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo della polizia delle

costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono quindi esclusi muri,

terrapieni e impianti di vario genere.

Non tutta la proiezione orizzontale degli

edifici è comunque conteggiata quale superficie edificata. Dal computo, l'art.

38.

cpv. 3 LE esclude infatti alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le

pensiline d'ingresso aperte, ovvero parti di costruzione che determinano

ingombri trascurabili. L'art. 40 cpv. 2 RLE esclude inoltre i balconi in quanto

non calcolati nella distanza dal confine.

Non conteggiata quale superficie edificata,

secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, è infine anche la superficie delle autorimesse

interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato ed aventi una

copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.

2.2

Le autorimesse sono edifici, poiché

servono al ricovero dei veicoli. Di regola, sono edifici accessori, poiché sono

posti al servizio di costruzioni principali. Nella misura in cui determinano

ingombri, la superficie delle autorimesse è computabile nell'i.o. quale

superficie edificata. Non è invece computabile quella delle autorimesse

sotterranee. Sotterranee, secondo l'art. 42 cpv. 1 RLE, sono le opere edilizie

che, salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del PR, sporgono dal

terreno (sistemato) meno di m 1.50. Analoga disposizione è prevista dall'art. 9

NAPR. L'art. 42 cpv. 1 RLE attiene di per sé all'ordinamento delle distanze. Essendo

le distanze riferite agli ingombri, non appare tuttavia insostenibile

considerarlo applicabile anche nell'ambito dell'art. 38 LE. Ai fini del

presente giudizio, è comunque sufficiente ritenere che non possono essere considerate

sotterranee le autorimesse che sporgono dal terreno sistemato per più di m

1.50

3.

3.1. Con

il giudizio 5 novembre 2002, di cui si è detto sopra, il Consiglio di Stato ha

subordinato la licenza 17 luglio 2002 rilasciata dal municipio al ricorrente

alla condizione che l'altezza dell'autorimessa dal terreno naturale, compresa

la copertura vegetale, non superasse la misura di m 1.50 dal terreno naturale.

La condizione era destinata a porre il manufatto in consonanza con l'art. 9

NAPR.

Disattendendo la condizione impostagli, il ricorrente

ha realizzato la soletta di copertura dell'autorimessa ad un'altezza di m 1.50

dal preesistente terreno naturale. Sulla soletta ha poi posato uno strato di

terra vegetale spesso circa 50 cm. Lo strato superiore della copertura del

manufatto è venuto di conseguenza a trovarsi ad un'altezza di circa 2 m dal terreno naturale.

Sporgendo dal terreno naturale per oltre m

1.

, l'autorimessa ha innegabilmente perso la sua qualifica di opera

sotterranea per assumere tutte le connotazioni di un edificio rilevante ai fini

del computo della superficie edificata. Secondo i calcoli dell'Ufficio tecnico

comunale, che l'insorgente non contesta, la superficie della parte di

autorimessa eccedente l'altezza di m 1.50 ammonta a 277 mq. Considerato che la

superficie occupabile residua, dedotta quella dello stabile (mq 308.95), era

appena di mq 58.25, l'i.o. effettivo è di circa il 47%. Il sorpasso del limite prescritto

dall'art. 36 NAPR (30%) è importante ed evidente.

3.2

Con la decisione 28 giugno 2005, qui in

esame il municipio ha respinto la domanda di costruzione perché l'autorimessa

così realizzata supera l'i.o. ammesso. Il provvedimento, confermato dal

Consiglio di Stato con il giudizio impugnato, è sostanzialmente conforme al diritto.

È ben vero che il muretto in elementi

prefabbricati che l'insorgen-te intende realizzare lungo il confine sud del suo

fondo, non determina alcun aumento della superficie edificata. Innestandosi su

un'opera edilizia realizzata non solo in contrasto con il permesso ricevuto, ma

anche con il diritto materiale applicabile, esso finirebbe tuttavia per consolidare

l'abuso commesso, che risulterebbe indirettamente avallato dal municipio.

Contrariamente a quanto sembra sostenere il

ricorrente, l'opera edilizia in contestazione non è un semplice terrapieno all'interno

del quale è stata realizzata un'autorimessa, ma un vero e proprio edificio

coperto con uno strato di terra vegetale. Parimenti, il muro dell'autorimessa,

che sovrasta la strada d'accesso ai fondi dei resistenti, non può essere

assimilato ad un muro di sostegno eretto sul confine, ma va considerato come la

facciata fuori terra del manufatto. L'innalzamento di questo muro di circa 70 cm, previsto dalla notifica in

discussione, non è quindi riducibile alla semplice costruzione di un muretto di

cinta, come pretende il ricorrente, ma va considerato come un prolungamento

verticale della facciata sud dell'autorimessa, destinato a contenere lo strato

di terra vegetale di copertura. Irrilevante è il fatto che non superi l'altezza

massima di m 2.50, fissata dall'art. 134 LAC per le opere di cinta. Decisivo è

il fatto che si innesta su una costruzione realizzata in contrasto con il

permesso ricevuto e con il diritto materiale, poiché determina un sorpasso dell'i.o.

siccome sporgente per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale. Ingombro

verticale, che è di per sé ancor più consistente se l'altezza viene misurata

dal terreno sistemato, ovvero dalla strada d'accesso ai fondi dei resistenti,

come prescrive l'art. 40 cpv. 1 LE.

A ciò si aggiunga, che l'autorimessa,

sviluppandosi lungo il confine sud su un fronte che supera la lunghezza massima

(12 m), ammessa dall'art. 12 cpv. 3 NAPR per le costruzioni accessorie a

confine, disattende anche l'ordinamento delle distanze.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40 LE; 9, 12, 36 NAPR di M__________,

3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster