52.2005.312
Ingombro di un'autorimessa sotterranea
19 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.312
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TRAM
Titolo:
Ingombro di un'autorimessa sotterranea
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
INDICE DI OCCUPAZIONE
SUPERFICIE EDIFICATA
art. 38 LE
art. 40 LE
art. 42 RLE
Incarto n.
52.2005.312
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 2005 di
RI 1, ,
patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4167), che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
decisione 28 giugno 2005 con cui il municipio di CO 4 gli nega la licenza
edilizia per sistemare il terreno che copre l'autorimessa antistante lo stabile
d'appartamenti costruito sulla part. 3728;
viste le risposte:
-
29 settembre 2005 di CO
1;
-
28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
-
29 settembre 2005 di CO
3;
-
3 ottobre 2005 di CO
2;
-
6 ottobre 2005 del
municipio di CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 17
luglio 2002 il municipio di CO 4 ha rilasciato al ricorrente RI 1 la licenza
edilizia per costruire uno stabile d'ap-partamenti su un terreno in leggero
pendio (part. 3728), situato lungo via G. __________ (zona R5). Il progetto
approvato prevedeva di dotare l'immobile di un'autorimessa parzialmente
interrata, sporgente dal terreno sul lato sud e sui lati contigui.
Su ricorso di alcuni vicini opponenti, il 5
novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, subordinandola
tuttavia alla condizione che l'altezza dell'autorimessa, compresa la copertura
vegetale, non superasse il limite di m 1.50 misurati dal terreno naturale
esistente. La condizione era essenzialmente volta a rendere il manufatto
conforme all'art. 9 NAPR, che considera sotterranee le costruzioni che non
sporgono per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale.
A dispetto di questa condizione, verso sud,
la soletta di copertura dell'autorimessa è stata realizzata ad un'altezza di m
1.50 dal terreno naturale. Sopra la soletta è stato inoltre posato uno strato
di terra vegetale alto 50 cm.
Con notifica 6 maggio 2005 il ricorrente ha
chiesto al municipio il permesso di innalzare sulla sommità dei muri
perimetrali sud ed ovest dell'autorimessa con un muretto di elementi
prefabbricati, alto 70 cm e destinato a contenere la copertura vegetale.
m
0.70
terra vegetale
soletta
m 1.50
terreno naturale
m 0.40
strada
Accogliendo l'opposizione dei vicini qui
resistenti, il 28 giugno 2005 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che
l'intervento rendesse la superficie l'autorimessa computabile nell'indice di
occupazione (i.o.) quale superficie edificata in quanto sporgente dal terreno
naturale per più di m 1.50.
B. Con
giudizio 30 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'istante in licenza. Il
Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità comunale, ritenendo a
sua volta che l'innal-zamento del muro perimetrale dell'autorimessa rendesse
computabile la superficie del manufatto nell'i.o. e determinasse un sorpasso
del limite (30%) fissato dall'art. 36 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo l'insorgente il controverso
manufatto sarebbe un semplice muro di cinta, di altezza (m 2.20) inferiore a
quella massima ammissibile (m 2.50) ed irrilevante dal profilo dell'i.o..
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini
opponenti, confermandosi sostanzialmente nelle tesi addotte in prima istanza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emergono
chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. È inoltre nota
a questo tribunale da una precedente vertenza, riguardante la stessa
edificazione (STA 26.10.2004 in re B.). Il sopralluogo sollecitato dal
ricorrente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
2.2.1. Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali ed accessori. Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri
degli edifici.
Per ingombri si intende le parti di
costruzione che si sviluppano sia in orizzontale, sia in verticale, sporgendo
Considerandi
dal terreno sistemato. Le parti di costruzione sotterranee non sono dunque computabili
quale superficie edificata nell'i.o. Per edificio si intende invece un'opera
edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati a riparare
persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono quindi al computo
dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo della polizia delle
costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono quindi esclusi muri,
terrapieni e impianti di vario genere.
Non tutta la proiezione orizzontale degli
edifici è comunque conteggiata quale superficie edificata. Dal computo, l'art.
38.
cpv. 3 LE esclude infatti alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le
pensiline d'ingresso aperte, ovvero parti di costruzione che determinano
ingombri trascurabili. L'art. 40 cpv. 2 RLE esclude inoltre i balconi in quanto
non calcolati nella distanza dal confine.
Non conteggiata quale superficie edificata,
secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, è infine anche la superficie delle autorimesse
interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato ed aventi una
copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
2.2
Le autorimesse sono edifici, poiché
servono al ricovero dei veicoli. Di regola, sono edifici accessori, poiché sono
posti al servizio di costruzioni principali. Nella misura in cui determinano
ingombri, la superficie delle autorimesse è computabile nell'i.o. quale
superficie edificata. Non è invece computabile quella delle autorimesse
sotterranee. Sotterranee, secondo l'art. 42 cpv. 1 RLE, sono le opere edilizie
che, salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del PR, sporgono dal
terreno (sistemato) meno di m 1.50. Analoga disposizione è prevista dall'art. 9
NAPR. L'art. 42 cpv. 1 RLE attiene di per sé all'ordinamento delle distanze. Essendo
le distanze riferite agli ingombri, non appare tuttavia insostenibile
considerarlo applicabile anche nell'ambito dell'art. 38 LE. Ai fini del
presente giudizio, è comunque sufficiente ritenere che non possono essere considerate
sotterranee le autorimesse che sporgono dal terreno sistemato per più di m
1.50
3.
3.1. Con
il giudizio 5 novembre 2002, di cui si è detto sopra, il Consiglio di Stato ha
subordinato la licenza 17 luglio 2002 rilasciata dal municipio al ricorrente
alla condizione che l'altezza dell'autorimessa dal terreno naturale, compresa
la copertura vegetale, non superasse la misura di m 1.50 dal terreno naturale.
La condizione era destinata a porre il manufatto in consonanza con l'art. 9
NAPR.
Disattendendo la condizione impostagli, il ricorrente
ha realizzato la soletta di copertura dell'autorimessa ad un'altezza di m 1.50
dal preesistente terreno naturale. Sulla soletta ha poi posato uno strato di
terra vegetale spesso circa 50 cm. Lo strato superiore della copertura del
manufatto è venuto di conseguenza a trovarsi ad un'altezza di circa 2 m dal terreno naturale.
Sporgendo dal terreno naturale per oltre m
1.
, l'autorimessa ha innegabilmente perso la sua qualifica di opera
sotterranea per assumere tutte le connotazioni di un edificio rilevante ai fini
del computo della superficie edificata. Secondo i calcoli dell'Ufficio tecnico
comunale, che l'insorgente non contesta, la superficie della parte di
autorimessa eccedente l'altezza di m 1.50 ammonta a 277 mq. Considerato che la
superficie occupabile residua, dedotta quella dello stabile (mq 308.95), era
appena di mq 58.25, l'i.o. effettivo è di circa il 47%. Il sorpasso del limite prescritto
dall'art. 36 NAPR (30%) è importante ed evidente.
3.2
Con la decisione 28 giugno 2005, qui in
esame il municipio ha respinto la domanda di costruzione perché l'autorimessa
così realizzata supera l'i.o. ammesso. Il provvedimento, confermato dal
Consiglio di Stato con il giudizio impugnato, è sostanzialmente conforme al diritto.
È ben vero che il muretto in elementi
prefabbricati che l'insorgen-te intende realizzare lungo il confine sud del suo
fondo, non determina alcun aumento della superficie edificata. Innestandosi su
un'opera edilizia realizzata non solo in contrasto con il permesso ricevuto, ma
anche con il diritto materiale applicabile, esso finirebbe tuttavia per consolidare
l'abuso commesso, che risulterebbe indirettamente avallato dal municipio.
Contrariamente a quanto sembra sostenere il
ricorrente, l'opera edilizia in contestazione non è un semplice terrapieno all'interno
del quale è stata realizzata un'autorimessa, ma un vero e proprio edificio
coperto con uno strato di terra vegetale. Parimenti, il muro dell'autorimessa,
che sovrasta la strada d'accesso ai fondi dei resistenti, non può essere
assimilato ad un muro di sostegno eretto sul confine, ma va considerato come la
facciata fuori terra del manufatto. L'innalzamento di questo muro di circa 70 cm, previsto dalla notifica in
discussione, non è quindi riducibile alla semplice costruzione di un muretto di
cinta, come pretende il ricorrente, ma va considerato come un prolungamento
verticale della facciata sud dell'autorimessa, destinato a contenere lo strato
di terra vegetale di copertura. Irrilevante è il fatto che non superi l'altezza
massima di m 2.50, fissata dall'art. 134 LAC per le opere di cinta. Decisivo è
il fatto che si innesta su una costruzione realizzata in contrasto con il
permesso ricevuto e con il diritto materiale, poiché determina un sorpasso dell'i.o.
siccome sporgente per più di m 1.50 dal livello del terreno naturale. Ingombro
verticale, che è di per sé ancor più consistente se l'altezza viene misurata
dal terreno sistemato, ovvero dalla strada d'accesso ai fondi dei resistenti,
come prescrive l'art. 40 cpv. 1 LE.
A ciò si aggiunga, che l'autorimessa,
sviluppandosi lungo il confine sud su un fronte che supera la lunghezza massima
(12 m), ammessa dall'art. 12 cpv. 3 NAPR per le costruzioni accessorie a
confine, disattende anche l'ordinamento delle distanze.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40 LE; 9, 12, 36 NAPR di M__________,
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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