52.2005.313
Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale
20 dicembre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2005.313
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale
BANDO
art. 16 CIAP
Incarto n.
52.2005.313
Lugano
20 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 settembre 2005 di
RI 1, ing., ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
il bando del concorso 6 settembre 2005 indetto dal
municipio di Vernate per lavori di misurazione ufficiale (lotto 3);
viste le risposte:
- 18 ottobre 2005 del
municipio di Vernate;
- 7 ottobre 2005 della
Sezione delle bonifiche e del catasto;
preso atto:
- della replica 4
novembre 2005 del ricorrente;
- della duplica 16
novembre 2005 della Sezione delle bonifiche e del catasto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
settembre 2005 il municipio di Vernate ha indetto un pubblico concorso, retto
dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di
misurazione ufficiale (demarcazione dei confini e misurazione particellare
ufficiale) dell'intero territorio comunale (146 ettari).
L'oggetto ed i limiti della commessa erano
descritti da un capitolato d'oneri.
B. Contro il
bando in questione si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo
l'ing. RI 1, chiedendone l'annullamento. L'insorgente ha in particolare contestato:
·
l'impiego di ortofoto e del modello digitale
realizzato con l'operazione SAU (Superfici agricole utili) per determinare i
limiti di colture imprecisi in base alla circolare 135 della Sezione delle
bonifiche e del catasto (SBC), nonché l'utilizzo dei prodotti SAU per
determinare i confini.
Lo scarto tipo
del prodotto Swissimage+ (+/- 1 m) - obietta - non sarebbe conforme alle
esigenze di precisione planimetrica sancite dall'ordinanza tecnica del
DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU) per le zone GT2 (grado di tolleranza
2), GT3 e GT4;
·
l'impiego del modello cantonale per l'allestimento
dell'estratto per la tenuta del registro fondiario, del sommarione e del catastrino;
secondo il modello dei dati in vigore descritto in INTERLIS (MD.01-MU-TI), il
numero di edificio, composto da FFFFFAA e non soltanto da AA (subalterno).
Per ossequiare l'art.
65 cpv. 1 lett. e OTEMU, obietta, il sommarione, rispettivamente l'estratto per
la tenuta a giorno, dovrebbero riportare il numero dell'edificio e non soltanto
il subalterno;
·
la mancata preventiva materializzazione e
numerazione dei punti di collegamento fra PFP3.
Si tratterebbe
di una limitazione incomprensibile e sinonimo di totale inesperienza di lavoro
sul terreno che andrebbe stralciata dal capitolato d'oneri.
·
il mancato richiamo, da parte del capitolato d'oneri,
della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), che
permette di rettificare i confini e di operare permute di fondi di limitata
superficie in sede di misurazione particellare;
·
la mancata messa a disposizione gratuita dei
concorrenti, da parte della SBC, dei dati attuali del sommarione di Vernate,
consultabili a pagamento sul sito www.geoticino.ch;
·
la posizione 3 del modulo d'offerta, che omette
di demandare almeno in parte al geometra assuntore le proposte di rettifiche
dei confini o riunione di fondi da sottoporre ai proprietari, rispettivamente l'accertamento,
la demarcazione ed il controllo dei confini giurisdizionali; nonché l'inadeguatezza
degli importi (fr. 3'000.00 e 6'000.00) fissati a corpo per questi lavori;
·
l'inadeguatezza del prezzo fissato a corpo (fr.
5'000.00) dal modulo d'offerta per le prestazioni non sussidiate dalla Confederazione
(esposizione pubblica ed evasione dei reclami);
·
Fatti
i criteri d'aggiudicazione ed i fattori di
ponderazione ad essi attribuiti.
C. All'accoglimento
del ricorso si è opposta la SBC, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che verranno discussi qui appresso.
In sede di replica, l'insorgente ha ribadito
ed ulteriormente sviluppato le contestazioni sollevate con il ricorso. La SBC
si è confermata nelle tesi addotte in precedenza.
D. Inaudita
parte, al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo limitatamente all'apertura
delle offerte. Scaduto il termine per inoltrarle, è stata data la possibilità
ai quattro ulteriori concorrenti di prendere posizione in merito all'impugnativa.
Nel termine assegnato non sono state
presentate osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP,
applicabile al caso in considerazione del valore della commessa, superiore al
valore soglia (fr. 383'000.00), fissato dall'Allegato 1 al CIAP per le
prestazioni di servizio ricadenti nel settore dei trattati internazionali. La
controversa commessa si configura invero come un servizio d'ingegneria,
contemplato, con il numero di referenza 867 della classificazione CPC, dall'Allegato
VI di cui all'art. 3 paragrafi 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici.
La legittimazione attiva dell'insorgente,
titolare di uno studio d'ingegneria catastale, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di
particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Il
bando di concorso deve fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie
per allestire l'offerta. Esso deve in particolare definire in modo preciso e
completo l'oggetto della commessa attraverso un capitolato, che stabilisca in
modo inequivocabile e privo
di contraddizioni la natura e le caratteristiche esatte della prestazione effettivamente richiesta
(Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 192 seg.). Lo
esige, in ultima analisi, il principio della parità di trattamento, che impone,
fra l'altro, al committente di creare le premesse affinché le offerte inoltrate
dai concorrenti possano essere comparate secondo criteri oggettivi e rispettosi
della parità di trattamento.
2.2
Giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP, il
ricorso è proponibile contro le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso
del potere di apprezzamento. È inoltre dato contro l'accertamento errato o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b). Non può invece essere
addotto il motivo dell'inadeguatezza (cpv. 2).
3.3.1
Nell'evenienza concreta, l'insorgente ravvisa anzitutto una
violazione del diritto nel fatto che il capitolato d'oneri permetta ai
concorrenti di utilizzare le ortofoto ed i modelli altimetrici digitali
realizzati nell'ambito del progetto SAU. Rileva, in particolare, che questi
prodotti non rispondono alle esigenze di precisione planimetrica fissate dagli
art. 29 e 31 OTEMU.
L'art. 29 OTEMU, disciplinante i livelli d'informazione
"copertura del suolo" e "oggetti singoli" stabilisce i
seguenti scarti tipo (in cm):
·
per punti definiti esattamente sul terreno (cpv.
1)
GT2
GT3
GT4
GT5
10.
20.
50.
100.
·
per punti non definiti esattamente sul terreno
(cpv. 2)
GT2
GT3
GT4
GT5
25.
50.
100.
200.
Il capitolato d'oneri, alla cifra 6.3.2.
disciplinante le prestazioni richieste dal profilo della "copertura del
suolo" e degli "oggetti singoli", stabilisce che i livelli di
copertura del suolo (limitatamente agli oggetti non definiti esattamente sul
terreno, quali limite del bosco, prati, sentieri, corsi d'acqua) e oggetti
singoli, potranno essere definiti con l'ausilio delle ortofoto e dei modelli
digitali realizzati con il progetto SAU. Alla cifra 6.3.4. disciplinante le
prestazioni richieste dal profilo dei "beni immobili", il capitolato
dispone inoltre che i confini naturali, in particolare i riali ed i sentieri,
verranno invece determinati a partire dalle ortofoto e dai modelli altimetrici
digitali elaborati con il progetto SAU, oppure ripresi dai documenti esistenti.
Lo scarto tipo dei prodotti SAU è di +/- cm
100.
Tali prodotti non rispondono dunque alle esigenze di precisione fissate
dall'art. 29 cpv. 1 per i punti definiti esattamente sul terreno nelle zone da
GT2 (zone edificate ed edificabili) a GT4 (agricole e forestali a sfruttamento
estensivo), rispettivamente alle esigenze di precisione fissate dall'art. 29
cpv. 2 per i punti non definiti esattamente sul terreno nelle zone GT2 e GT3
(agricole e forestali a sfruttamento intensivo).
Con circolare del 19 luglio 2005 (n. 135)
inviata agli ingegneri geometri del cantone, la SBC ha rilevato che in linea
di principio, i prodotti SAU possono quindi essere utilizzati per definire la copertura
del suolo e gli oggetti nelle zone GT3, GT4 e GT5 limitatamente agli oggetti
non definiti esattamente sul terreno, quali bosco, prato, corso d'acqua,
sentiero ecc. Gli edifici od altri oggetti esattamente definiti quali muri,
manufatti ecc. dovranno invece essere rilevati con i metodi classici. Nel processo
di elaborazione dei dati, ogni operatore dovrà combinare in modo ragionevole ed
economico le informazioni rilevate sul terreno con quelle riprese dai prodotti
SAU. Alla circolare era allegata una lettera, inviata il 3 giugno 2006
dalla Direzione federale delle misurazioni catastali
(D+M) alla SBC, nella quale l'autorità federale, oltre
a riconoscere che la precisione dei prodotti SAU è inferiore alle tolleranze
prescritte dall'OTEMU, prospetta un adeguamento dell'ordinanza.
In sede di risposta al ricorso, la SBC ha ulteriormente ribadito che la D+M ritiene
ammissibile diminuire da 50 a 100 cm le esigenze di precisione per i limiti naturali della copertura del
suolo non definiti esattamente nelle zone GT3, al fine di rendere utilizzabili
i prodotti SAU. A dispetto della prescrizione del capitolato d'oneri (pos.
2.
) che dichiara applicabili le norme dell'OTEMU, se ne deve di conseguenza dedurre
che, entro questi limiti, la SBC intendeva ammettere tolleranze superiori a quelle
fissate dall'art. 29 cpv. 2 OTEMU per le zone in esame.
Contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, l'allentamento delle esigenze di precisione fissate dall'art. 29 OTEMU
non viola il diritto. Di fronte alle indicazioni dell'autorità federale, non si
può invero negare al committente la facoltà di aumentare le tolleranze per un lavoro
che verrà consegnato soltanto dopo la prospettata revisione dell'ordinanza. Non
si può tuttavia ammettere che il capitolato d'oneri venga formulato in termini che,
dichiarando applicabile l'OTEMU, ma omettendo di esplicitare in modo chiaro ed
univoco la riduzione delle tolleranze appena descritta, possono indurre i
concorrenti a presentare offerte non comparabili siccome fondate su interpretazioni
divergenti, ugualmente sostenibili, delle prescrizioni di gara: le une meno costose,
siccome ricavate esclusivamente dai prodotti SAU, le altre più onerose, in
quanto conformi alle maggiori esigenze di precisione fissate dall'art. 29
OTEMU.
Entro questi limiti, le obiezioni sollevate
dal ricorrente appaiono dunque fondate.
3.2
Vanno per contro disattese le
contestazioni sollevate dall'in-sorgente con riferimento al modello cantonale
per l'allestimento dell'estratto per la tenuta del registro fondiario, del sommarione
e del catastrino. Anche se, come espressamente ammette la SBC, il modello dei dati in vigore, descritto in
INTERLIS (MD.01-MU-TI), non è pienamente soddisfacente, nelle prescrizioni di
gara non può essere ravvisata alcuna violazione del diritto. L'art. 65 cpv. 1
lett. e OTEMU permette in effetti di descrivere gli edifici con un numero o con
altri segni di identificazione.
3.3
Da respingere sono pure le censure
riguardanti la mancata preventiva materializzazione e numerazione dei punti di
collegamento fra PFP3. Si tratta in effetti di punti ausiliari che, come ben
spiega la SBC, non saranno
compresi nella futura rete di riferimento dei punti fissi e non compariranno
sui piani per il RF.
3.4
Parimenti infondate sono le obiezioni relative
al mancato richiamo delle prescrizioni della LRPT che disciplinano la rettifica dei confini e le permute di fondi di limitata superficie
in sede di misurazione particellare. Nella zona boschiva non è previsto alcun
riordino fondiario. Per motivi di risparmio e considerato lo scarso valore dei
fondi, il committente richiede soltanto che la vecchia mappa sia digitalizzata
e georeferenziata sulla base di un certo numero di punti d'appoggio, mentre in
alcuni piccoli comparti agricoli è richiesto il riordino fondiario semplificato
regolato dall'art. 65 della legge sulle misurazioni catastali.
Per quanto opinabile possa apparire agli
occhi del ricorrente, la scelta del committente non viola il diritto.
3.5
Da respingere, siccome infondato, è il
rimprovero rivolto alla SBC per non aver messo gratuitamente a disposizione di
tutti i concorrenti i dati del catasto amministrativo nel formato Polis in
possesso del geometra revisore di Vernate. Nemmeno questa scelta del
committente appare lesiva del diritto.
3.6
Tanto meno violano il diritto la
rinuncia del committente a demandare al geometra assuntore parte delle
prestazioni messe a concorso, rispettivamente i prezzi fissati a corpo per
alcune prestazioni previste dal modulo d'offerta. Nemmeno il ricorrente spiega
quali norme di legge risulterebbero disattese. Si tratta soltanto di scelte
discutibili. Non si può escludere che altre soluzioni potrebbero essere
migliori. Nei limiti del quadro giuridico di riferimento, il committente è
tuttavia sostanzialmente libero di definire come meglio reputa opportuno i
termini della prestazione che mette a concorso.
3.7
Immuni da violazioni del diritto sono
infine anche i criteri d'aggiudicazione ed i fattori di ponderazione fissati
dal committente.
Giusta il § 28 DirCIAP la commessa è
aggiudicata all' offerente che presenta l' offerta economicamente più
vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione. In questo
ambito, oltre al prezzo, possono in particolar modo essere tenuti in
considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione,
servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica,
creatività e l'infrastruttura. I criteri di aggiudicazione
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (art.
13.
lett. f CIAP; § 14 cpv. 1 lett. i
DirCIAP). Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori
di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che
è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto
della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla
base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali
che governano la materia. Essi devono, in particolare, promuovere un'efficace
concorrenza (art. 1 cpv. 3 lett. a CIAP).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si
fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni
ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio
oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va
riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende
attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione.
Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di
questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione.
Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da
un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle
commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso
che intende attribuire loro. Il controllo dell'adeguatezza, intesa come opportunità,
è escluso (art. 16 cpv. 2 CIAP).
In concreto, il capitolato d'oneri prevede
anzitutto di assegnare 60 punti al minor prezzo e di calcolare il punteggio
delle altre offerte in funzione del valore inverso elevato al quadrato. Passando
in rassegna le contestazioni sollevate dal ricorrente nei confronti degli
ulteriori criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione,
espressi in punteggi massimi, anziché in termini percentuali come d'uso, va
rilevato quanto segue.
·
Soluzione tecnica (max. 5 punti)
Il ricorrente ritiene troppo esiguo il peso
attribuito a questo criterio. Tanto meno rilevante è il contributo di tipo
intellettuale richiesto dalla commessa, tanto più importante è il peso da
assegnare al prezzo. Non per nulla, in caso di forniture di beni largamente
standardizzati il prezzo può anche costituire l'unico fattore di ponderazione
(cfr. § 28 cpv. 2 DirCIAP). Inversamente, tanto più importante è la prestazione
intellettuale richiesta dalla commessa, tanto più significativo è il fattore di
ponderazione che dovrebbe esserle assegnato.
Nel caso concreto, la SBC non ha attribuito
particolare rilevanza alla prestazione intellettuale richiesta dalla
controversa commessa. Alla relazione tecnica (fasi di lavoro, pianificazione
tecnica e finanziaria) ha quindi assegnato un peso del 5%.
La valutazione è sicuramente bassa. Non è
tuttavia per nulla insostenibile. Rientra ancora nei limiti della latitudine di
giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella definizione del peso
che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione.
·
Qualità dell'offerente (max. 20 punti)
La qualità dell'offerente, specifica il
capitolato d'oneri, è valutata in funzione dell'esperienza specifica in
lavori di MU (max. 5 punti), dell'osservanza dei termini fissati per l'esecuzione
di lavori precedenti (max. 10 punti) e della completezza e correttezza formale
riscontrata nella consegna di mandati precedenti (max. 5 punti).
L'insorgente contesta i suddetti
sottocriteri, rilevando che non pongono alcun termine d'ordine temporale per le
referenze ammissibili, che non considerano le differenze intercorrenti tra i
vari lavori di MU, che non tengono conto se i lavori precedenti sono stati
eseguiti singolarmente o in consorzio e che non viene operata alcuna distinzione
tra le consegne effettuate prima della circolare del 28 aprile 2003 sulla
consegna degli operati di MU e quelle effettuate successivamente.
Nel quadro della preventiva definizione dei
criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno
sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente
le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di
scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione
soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re
Valsangiacomo SA e llcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrechts, pag. 218 seg.). Il committente non deve
tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso
può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,
congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,
anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base
delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai
concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera,
fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito
ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne
comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che
secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 5.8.2003 in re __________ SA).
Nel caso in esame, il capitolato d'oneri
prevede che gli offerenti sono sempre confrontati fra di loro ed al migliore
in ogni criterio è assegnato il valore 100% ed il punteggio massimo. I punti
degli altri offerenti sono calcolati percentualmente. La metodica di valutazione
prospettata dalla SBC, sebbene non appaia formulata in termini particolarmente
felici, risponde comunque alle esigenze minime poste dall'ordinamento sulle
commesse pubbliche. Spetterà al committente fornire le necessarie
giustificazioni dei punteggi attribuiti.
Vanno quindi disattese le censure sollevate
dal ricorrente con riferimento alla mancata indicazione di ulteriori dettagli
sulle modalità di valutazione dei vari aspetti che verranno presi in considerazione
dalla SBC per l'assegnazione dei punteggi.
·
Struttura tecnica e organizzativa dell'ufficio
(max. 15 punti)
La struttura tecnica e organizzativa dell'ufficio,
precisa il capitolato d'oneri, è valutata in funzione del personale
impiegato nel mandato (max. 7 punti), dell'infrastruttura informatica per
la gestione dei dati della MU (max. 5 punti) e delle procedure adottate per
la certificazione della qualità (max. 3 punti).
Le prescrizioni di gara non forniscono
ulteriori precisazioni sulle modalità di valutazione dei vari aspetti che
verranno presi in considerazione nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi. Appare
comunque sufficientemente certo che anche in questo caso le offerte più valide
dal profilo dei sottocriteri summenzionati conseguiranno il punteggio massimo,
mentre i punteggi assegnati alle altre offerte verranno graduati
proporzionalmente. Vero è che la controversa prescrizione avrebbe potuto essere
ancor più dettagliata, ma il grado di affinamento della griglia dei criteri di
aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione appare tutto sommato
sufficiente preciso da escludere che possa essere applicata in modo strumentale
al fine di giustificare senza valide ragioni una determinata scelta.
Per i motivi illustrati al precedente
considerando, anche le obiezioni mosse dal ricorrente a questo criterio d'aggiudicazione
non possono essere accolte.
·
Mancata indicazione di un criterio di
aggiudicazione relativo alla formazione degli apprendisti
Secondo le direttive del Consiglio di Stato,
richiamate dal ricorrente, fra i criteri d'aggiudicazione dei concorsi retti
dalla LCPubb occorre annoverare anche quello relativo alla formazione degli
apprendisti, attribuendogli un peso del 5%.
Trattandosi di un concorso retto dal CIAP,
la mancata indicazione di un criterio relativo alla formazione degli
apprendisti non disattende alcuna normativa.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, soltanto le critiche riguardanti la discrepanza
tra le tolleranze ammesse dall'art. 29 OTEMU ed il livello di precisione dei
prodotti SAU appaiono dunque fondate. Il difetto non è comunque tale da giustificare l'annullamento del bando censurato. In ossequio al
principio di proporzionalità, può infatti essere emendato, rinviando ai quattro
concorrenti le offerte nel frattempo pervenute al municipio, affinché, dopo
averle eventualmente corrette sulla base delle esigenze di precisione che la SBC provvederà a meglio specificare, le
ripresentino entro il nuovo termine che verrà fissato dal committente.
Entro questi limiti il ricorso può essere
parzialmente accolto.
La tassa di giustizia, posta a carico del
ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, è compensata con le
ripetibili dovutegli dallo Stato, ai cui servizi il difetto riscontrato deve
essere addebitato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1,13,15,16 CIAP; 14,28 DirCIAP; 29, 31
OTEMU; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, le offerte inoltrate al
municipio di Vernate sono rinviate ai concorrenti, affinché dopo averle eventualmente
corrette sulla base delle esigenze di precisione che la SBC provvederà a meglio specificare, le
ripresentino entro il nuovo termine che verrà fissato dal committente.
2. La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
3. Intimazione
a:
,
;
;
,;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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