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Decisione

52.2005.314

Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale

7 dicembre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i confini.

Lo scarto tipo

del prodotto Swissimage+ (+/- 1 m) - obietta - non sarebbe conforme alle

esigenze di precisione planimetrica sancite dall'ordinanza tecnica del

DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU) per le zone GT2 (grado di tolleranza

2), GT3 e GT4;

·

l'impiego del modello cantonale per

l'allestimento dell'estratto per la tenuta del registro fondiario, del

sommarione e del catastrino; secondo il modello dei dati in vigore descritto in

INTERLIS (MD.01-MU-TI), il numero di edificio, composto da FFFFFAA e non

soltanto da AA (subalterno).

Per ossequiare

l'art. 65 cpv. 1 lett. e OTEMU, obietta, il sommarione, rispettivamente

l'estratto per la tenuta a giorno, dovrebbero riportare il numero dell'edificio

e non soltanto il subalterno;

·

la mancata preventiva materializzazione e

numerazione dei punti di collegamento fra PFP3.

Si tratterebbe

di una limitazione incomprensibile e sinonimo di totale inesperienza di lavoro

sul terreno che andrebbe stralciata dal capitolato d'oneri.

·

il mancato richiamo, da parte del capitolato

d'oneri, della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni

(LRPT), che permette di rettificare i confini e di operare permute di fondi di

limitata superficie in sede di misurazione particellare;

·

la mancata messa a disposizione gratuita dei

concorrenti, da parte della SBC, dei dati attuali del sommarione di Croglio,

consultabili a pagamento sul sito www.geoticino.ch;

·

la posizione 3 del modulo d'offerta, che omette

di demandare almeno in parte al geometra assuntore le proposte di rettifiche

dei confini o riunione di fondi da sottoporre ai proprietari, rispettivamente

l'accertamento, la demarcazione ed il controllo dei confini giurisdizionali; nonché

l'inadeguatezza degli importi (fr. 3'000.00 e 5'000.00) fissati a corpo per

questi lavori;

·

l'inadeguatezza del prezzo fissato a corpo (fr.

5'000.00) dal modulo d'offerta per le prestazioni non sussidiate dalla Confederazione

(esposizione pubblica ed evasione dei reclami);

·

i criteri d'aggiudicazione ed i fattori di

ponderazione ad essi attribuiti.

C. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti la SBC ed il municipio, contestando in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.

In sede di replica, l'insorgente ha ribadito

ed ulteriormente sviluppato le contestazioni sviluppate con il ricorso. La SBC

ed il municipio si sono confermati nelle tesi addotte in precedenza.

D. Inaudita

parte, al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo limitatamente all'apertura

delle offerte. Scaduto il termine per inoltrarle, è stata data la possibilità

ai due ulteriori concorrenti di prendere posizione in merito all'impugnativa.

Lo studio d'ingegneria A__________ ha

rilevato che la procedura di riordino fondiario consensuale, prevista dal

capitolato, non è atta a produrre risultati apprezzabili. Criticabili sarebbero

pure la procedura di misurazione della parte forestale con la digitalizzazione

e georeferenziazione della vecchia mappa, la suddivisione delle prestazioni tra

misurazione e riordino, l'assegnazione dei punteggi per la delibera, nonché

l'inserimento di importi fissi nel capitolato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. Il CIAP, contrariamente a quanto indica il bando censurato, non è

applicabile, poiché il valore della commessa (fr. 280'000.00), stimato dallo

stesso committente, è inferiore al valore soglia (fr. 383'000.00), fissato dall'Allegato

1 al CIAP per le prestazioni di servizio ricadenti nel settore dei trattati

internazionali. La controversa commessa si configura invero come un servizio

d'ingegneria, contemplato, con il numero di referenza 867 della classificazione

CPC, dall'Allegato VI di cui all'art. 3 paragrafi 6 e 7 dell'Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli

appalti pubblici.

La legittimazione attiva dell'insorgente,

titolare di uno studio d'ingegneria catastale, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di

particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Il

bando di concorso deve fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie

per allestire l'offerta. Esso deve in particolare definire in modo preciso e

completo l'oggetto della commessa attraverso un capitolato, che stabilisca in

modo inequivocabile e privo

di contraddizioni la natura e le caratteristiche esatte della prestazione effettivamente richiesta

(Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 192 seg.). Lo

esige, in ultima analisi, il principio della parità di trattamento, che impone,

fra l'altro, al committente di creare le premesse affinché le offerte inoltrate

dai concorrenti possano essere comparate secondo criteri oggettivi e rispettosi

della parità di trattamento.

2.2

Giusta l’art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb,

il ricorso è proponibile contro le violazioni di diritto, compreso l’abuso e

l’eccesso del potere di apprezzamento. È inoltre dato contro l’accertamento

errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b). Non può invece

essere addotto il motivo dell’inadeguatezza (cpv. 2).

3.3.1

Nell'evenienza concreta, l'insorgente ravvisa anzitutto una

violazione del diritto nel fatto che il capitolato d'oneri permetta ai

concorrenti di utilizzare le ortofoto ed i modelli altimetrici digitali realizzati

nell'ambito del progetto SAU. Rileva, in particolare, che questi prodotti non

rispondono alle esigenze di precisione planimetrica fissate dagli art. 29 e 31 OTEMU.

L’art. 29 OTEMU, disciplinante i livelli

d'informazione "copertura del suolo" e "oggetti singoli"

stabilisce i seguenti scarti tipo (in cm):

·

per punti definiti esattamente sul terreno (cpv.

1)

GT2

GT3

GT4

GT5

10.

20.

50.

100.

·

per punti non definiti esattamente sul terreno

(cpv. 2)

GT2

GT3

GT4

GT5

25.

50.

100.

200.

Il capitolato d'oneri, alla cifra 6.3.2. disciplinante

le prestazioni richieste dal profilo della "copertura del suolo" e degli

"oggetti singoli", stabilisce che i livelli di copertura del suolo

(limitatamente agli oggetti non definiti esattamente sul terreno, quali limite

del bosco, prati, sentieri, corsi d'acqua) e oggetti singoli, potranno essere

definiti con l'ausilio delle ortofoto e dei modelli digitali realizzati con il progetto

SAU. Alla cifra 6.3.4. disciplinante le prestazioni richieste dal profilo

dei "beni immobili", il capitolato dispone inoltre che i confini

naturali, in particolare i riali ed i sentieri, verranno invece determinati a

partire dalle ortofoto e dai modelli altimetrici digitali elaborati con il

progetto SAU, oppure ripresi dai documenti esistenti.

Lo scarto tipo dei prodotti SAU è di +/- cm 100.

Tali prodotti non rispondono dunque alle esigenze di precisione fissate

dall'art. 29 cpv. 1 per i punti definiti esattamente sul terreno nelle zone da

GT2 (zone edificate ed edificabili) a GT4 (agricole e forestali a sfruttamento

estensivo), rispettivamente alle esigenze di precisione fissate dall'art. 29

cpv. 2 per i punti non definiti esattamente sul terreno nelle zone GT2 e GT3 (agricole

e forestali a sfruttamento intensivo).

Con circolare del 19 luglio 2005 (n. 135)

inviata agli ingegneri geometri del cantone, la SBC ha rilevato che in linea

di principio, i prodotti SAU possono quindi essere utilizzati per definire la copertura

del suolo e gli oggetti nelle zone GT3, GT4 e GT5 limitatamente agli oggetti

non definiti esattamente sul terreno, quali bosco, prato, corso d'acqua,

sentiero ecc. Gli edifici od altri oggetti esattamente definiti quali muri,

manufatti ecc. dovranno invece essere rilevati con i metodi classici. Nel processo

di elaborazione dei dati, ogni operatore dovrà combinare in modo ragionevole ed

economico le informazioni rilevate sul terreno con quelle riprese dai prodotti

SAU. Alla circolare era allegata una lettera, inviata il 3 giugno 2006

dalla Direzione federale delle misurazioni catastali

(D+M) alla SBC, nella quale l'autorità federale, oltre

a riconoscere che la precisione dei prodotti SAU è inferiore alle tolleranze

prescritte dall'OTEMU, prospetta un adeguamento dell'ordinanza.

In sede di risposta al ricorso, la SBC ha ulteriormente ribadito che la D+M ritiene

ammissibile diminuire da 50 a 100 cm le esigenze di precisione per i limiti naturali della copertura del

suolo non definiti esattamente nelle zone GT3, al fine di rendere utilizzabili

i prodotti SAU. A dispetto della prescrizione del capitolato d'oneri (pos.

2.

) che dichiara applicabili le norme dell'OTEMU, se ne deve di conseguenza dedurre

che, entro questi limiti, la SBC intendeva ammettere tolleranze superiori a quelle

fissate dall’art. 29 cpv. 2 OTEMU per le zone in esame.

Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, l’allentamento delle esigenze di precisione fissate dall’art. 29 OTEMU

non viola il diritto. Di fronte alle indicazioni dell’autorità federale, non si

può invero negare al committente la facoltà di aumentare le tolleranze per un lavoro

che verrà consegnato soltanto dopo la prospettata revisione dell’ordinanza. Non

si può tuttavia ammettere che il capitolato d’oneri venga formulato in termini che,

dichiarando applicabile l'OTEMU, ma omettendo di esplicitare in modo chiaro ed

univoco la riduzione delle tolleranze appena descritta, possono indurre i

concorrenti a presentare offerte non comparabili siccome fondate su interpretazioni

divergenti, ugualmente sostenibili, delle prescrizioni di gara: le une meno

costose, siccome ricavate esclusivamente dai prodotti SAU, le altre più

onerose, in quanto conformi alle maggiori esigenze di precisione fissate

dall’art. 29 OTEMU.

Entro questi limiti, le obiezioni sollevate

dal ricorrente appaiono dunque fondate.

3.2

Vanno per contro disattese le

contestazioni sollevate dall’in-sorgente con riferimento al modello cantonale

per l'allestimento dell'estratto per la tenuta del registro fondiario, del sommarione

e del catastrino. Anche se, come espressamente ammette la SBC, il modello dei dati in vigore, descritto in

INTERLIS (MD.01-MU-TI), non è pienamente soddisfacente, nelle prescrizioni di

gara non può essere ravvisata alcuna violazione del diritto. L’art. 65 cpv. 1

lett. e OTEMU permette in effetti di descrivere gli edifici con un numero o con

altri segni di identificazione.

3.3

Da respingere sono pure le censure

riguardanti la mancata preventiva materializzazione e numerazione dei punti di

collegamento fra PFP3. Si tratta in effetti di punti ausiliari che, come ben

spiega la SBC, non saranno

compresi nella futura rete di riferimento dei punti fissi e non compariranno

sui piani per il RF.

3.4

Parimenti infondate sono le obiezioni relative

al mancato richiamo delle prescrizioni della LRPT che disciplinano la rettifica dei confini e le permute di fondi di limitata superficie

in sede di misurazione particellare. Nella zona boschiva non è previsto alcun

riordino fondiario. Per motivi di risparmio e considerato lo scarso valore dei

fondi, il committente richiede soltanto che la vecchia mappa sia digitalizzata

e georeferenziata sulla base di un certo numero di punti d'appoggio, mentre in

alcuni piccoli comparti agricoli è richiesto il riordino fondiario semplificato

regolato dall'art. 65 della legge sulle misurazioni catastali.

Per quanto opinabile possa apparire agli

occhi del ricorrente e dello studio d'ingegneria G__________, la scelta del

committente non viola il diritto.

3.5

Da respingere, siccome infondato, è il

rimprovero rivolto alla SBC per non aver messo gratuitamente a disposizione di

tutti i concorrenti i dati del catasto amministrativo nel formato Polis in

possesso del geometra revisore di Croglio. Nemmeno questa scelta del committente

appare lesiva del diritto.

3.6

Tanto meno violano il diritto la

rinuncia del committente a demandare al geometra assuntore parte delle

prestazioni messe a concorso, rispettivamente i prezzi fissati a corpo per

alcune prestazioni previste dal modulo d'offerta. Nemmeno il ricorrente spiega

quali norme di legge risulterebbero disattese. Si tratta soltanto di scelte

discutibili. Non si può escludere che altre soluzioni potrebbero essere

migliori. Nei limiti del quadro giuridico di riferimento, il committente è

tuttavia sostanzialmente libero di definire come meglio reputa opportuno i

termini della prestazione che mette a concorso.

3.7

Immuni da violazioni del diritto sono

infine anche i criteri d'aggiudicazione ed i fattori di ponderazione fissati

dal committente.

Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente

aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla

scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità,

i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione

soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine

di importanza (cpv. 2). Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei

relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine

di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della

commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere

fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i

principi generali che governano la materia. Non devono in particolare

ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità

di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm).

Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si

fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni

ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio

oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va

riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende

attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di

ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di

cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di

valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che

scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la

legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla

definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità

è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

In concreto, il capitolato d'oneri prevede

anzitutto di assegnare 60 punti al minor prezzo e di calcolare il punteggio

delle altre offerte in funzione del valore inverso elevato al quadrato. Passando

in rassegna le contestazioni sollevate dal ricorrente nei confronti degli

ulteriori criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione,

espressi in punteggi massimi, anziché in termini percentuali come d'uso, va

rilevato quanto segue.

·

Soluzione tecnica (max. 5 punti)

Il ricorrente ritiene troppo esiguo il peso

attribuito a questo criterio. Tanto meno rilevante è il contributo di tipo

intellettuale richiesto dalla commessa, tanto più importante è il peso da

assegnare al prezzo. Non per nulla, in caso di forniture di beni ampiamente

standardizzati il prezzo può anche costituire l'unico fattore di ponderazione

(cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb). Inversamente, tanto più importante è la

prestazione intellettuale richiesta dalla commessa, tanto più significativo è

il fattore di ponderazione che dovrebbe esserle assegnato.

Nel caso concreto, la SBC non ha attribuito

particolare rilevanza alla prestazione intellettuale richiesta dalla

controversa commessa. Alla relazione tecnica (fasi di lavoro, pianificazione

tecnica e finanziaria) ha quindi assegnato un peso del 5%.

La valutazione è sicuramente bassa. Non è

tuttavia per nulla insostenibile. Rientra ancora nei limiti della latitudine di

giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella definizione del peso

che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione.

·

Qualità dell'offerente (max. 20 punti)

La qualità dell'offerente, specifica il

capitolato d'oneri, è valutata in funzione dell'esperienza specifica in

lavori di MU (max. 5 punti), dell'osservanza dei termini fissati per

l'esecuzione di lavori precedenti (max. 10 punti) e della completezza e

correttezza formale riscontrata nelle consegna di mandati precedenti (max.

5.

punti).

L'insorgente contesta i suddetti

sottocriteri, rilevando che non pongono alcun termine d'ordine temporale per le

referenze ammissibili, che non considerano le differenze intercorrenti tra i

vari lavori di MU, che non tengono conto se i lavori precedenti sono stati

eseguiti singolarmente o in consorzio e che non viene operata alcuna distinzione

tra le consegne effettuate prima della circolare del 28 aprile 2003 sulla

consegna degli operati di MU e quelle effettuate successivamente.

Nel quadro della preventiva definizione dei

criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno

sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente

le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di

scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione

soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re

Valsangiacomo SA e llcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, pag. 218 seg.). Il committente non deve

tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso

può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,

congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,

anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base

delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai

concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera,

fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito

ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne

comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che

secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 5.8.2003 in re __________ SA).

Nel caso in esame, il capitolato d'oneri

prevede che gli offerenti sono sempre confrontati fra di loro ed al migliore

in ogni criterio è assegnato il valore 100% ed il punteggio massimo. I punti

degli altri offerenti sono calcolati percentualmente. La metodica di valutazione

prospettata dalla SBC, sebbene non appaia formulata in termini particolarmente

felici, risponde comunque alle esigenze minime poste dall'ordinamento sulle

commesse pubbliche. Spetterà al committente fornire le necessarie

giustificazioni dei punteggi attribuiti.

Vanno quindi disattese le censure sollevate

dal ricorrente con riferimento alla mancata indicazione di ulteriori dettagli

sulle modalità di valutazione dei vari aspetti che verranno presi in considerazione

dalla SBC per l'assegnazione dei punteggi.

·

Struttura tecnica e organizzativa dell'ufficio

(max. 15 punti)

La struttura tecnica e organizzativa dell'ufficio,

precisa il capitolato d'oneri, è valutata in funzione del personale

impiegato nel mandato (max. 7 punti), dell'infrastruttura informatica per

la gestione dei dati della MU (max. 5 punti) e delle procedure adottate per

la certificazione della qualità (max. 3 punti).

Le prescrizioni di gara non forniscono

ulteriori precisazioni sulle modalità di valutazione dei vari aspetti che

verranno presi in considerazione nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi. Appare

comunque sufficientemente certo che anche in questo caso le offerte più valide

dal profilo dei sottocriteri summenzionati conseguiranno il punteggio massimo,

mentre i punteggi assegnati alle altre offerte verranno graduati

proporzionalmente. Vero è che la controversa prescrizione avrebbe potuto essere

ancor più dettagliata, ma il grado di affinamento della griglia dei criteri di

aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione appare tutto sommato

sufficiente preciso da escludere che possa essere applicata in modo strumentale

al fine di giustificare senza valide ragioni una determinata scelta.

Per i motivi illustrati al precedente

considerando, anche le obiezioni mosse dal ricorrente a questo criterio

d'aggiudicazione non possono essere accolte.

·

Mancata indicazione di un criterio di aggiudicazione

relativo alla formazione degli apprendisti

Secondo le direttive del Consiglio di Stato,

richiamate dal ricorrente, fra i criteri d'aggiudicazione dei concorsi retti

dalla LCPubb occorre annoverare anche quello relativo alla formazione degli

apprendisti, attribuendogli un peso del 5%.

Il committente ha disatteso questa indicazione,

ritenendo, a torto, che il concorso fosse retto dal CIAP. La disattenzione non

giustifica tuttavia l'annullamento del bando, poiché la prescrizione non è una

norma del RLCPubb. Tant'è vero che non è stata nemmeno pubblicata nel BU, ma

solo nel FU. Non esplica dunque effetti verso terzi, ma ha unicamente valore di

direttiva. I concorrenti non possono dunque rimproverare al committente di

averla disattesa per non aver previsto di valutare le offerte anche in base a

questo - peraltro più che discutibile - criterio d'aggiudicazione.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, soltanto le critiche riguardanti la discrepanza

tra le tolleranze ammesse dall'art. 29 OTEMU ed il livello di precisione dei

prodotti SAU appaiono dunque fondate. Il difetto non è comunque tale da giustificare l’annullamento del bando censurato. In ossequio al

principio di proporzionalità, può infatti essere corretto, rinviando ai tre concorrenti

le offerte nel frattempo pervenute al municipio, affinché, dopo averle

eventualmente corrette sulla base delle esigenze di precisione che la SBC provvederà a meglio specificare, le ripresentino

entro il nuovo termine che verrà fissato dal committente.

Entro questi limiti il ricorso può essere

parzialmente accolto.

La tassa di giustizia, posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, è compensata con le

ripetibili dovutegli dallo Stato, ai cui servizi il difetto riscontrato deve

essere addebitato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 29, 31 OTEMU; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, le tre offerte inoltrate al

municipio di Croglio sono rinviate ai concorrenti, affinché dopo averle eventualmente

corrette sulla base delle esigenze di precisione che la SBC provvederà a meglio specificare, le

ripresentino entro il nuovo termine che verrà fissato dal committente.

2. La tassa di

giustizia è compensata con le ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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