52.2005.317
Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sistemazione del terreno
7 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.317
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sistemazione del terreno
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.317
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 settembre 2005 di
RI 1, ,
contro
la decisione 13 settembre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 4362), che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dai
ricorrenti avverso la decisione 28 aprile 2005 con cui il municipio di CO 1
ha autorizzato CO 2 ad eseguire alcuni lavori di sistemazione del terreno antistante
la loro casa d'abitazione (part. 2434 RF);
viste le risposte:
-
12 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato;
-
28 ottobre 2005 del
municipio di CO 1;
-
29 ottobre 2005 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
dicembre 2004 i ricorrenti RI 1, proprietari di un casa d'abitazione (part.
2101) situata ad Ascona in località Saleggi, hanno segnalato all'Ufficio
tecnico che i vicini CO 2, qui resistenti, stavano sistemando il giardino
antistante la loro abitazione (part. 2434);
che il 5 aprile 2005 il municipio ha
pubblicato una domanda di costruzione inoltrata da CO 2 per i lavori che nel
frattempo erano ormai stati ultimati;
che alla domanda si sono opposti i vicini
qui ricorrenti, contestando in particolare la sufficienza della documentazione
allegata;
che il 28 aprile 2005 l'autorità comunale ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini; in
sostanza, l'au-torità comunale ha ritenuto che, fatta astrazione di una recinzione
soggetta a notifica e conforme alle NAPR, gli altri lavori di sistemazione non
soggiacevano nemmeno all'obbligo del permesso;
che contro la predetta decisione RI 1 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annulla-mento e postulando
la ripetizione della procedura di rilascio del permesso sulla base di una
documentazione completa;
che con la risposta al ricorso, il municipio
ha prodotto delle fotografie e dei piani, fatti allestire nel frattempo da CO 2,
dai quali risulta che lungo il confine verso la part. 1506, di proprietà di terzi,
è stato costruito un muro, lungo m 6 ed alto tra m 1.20 e m 0.40, destinato a
sostenere il terrapieno realizzato sul loro terreno;
che con giudizio 13 settembre 2005 il
Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto il ricorso dei vicini, confermando
la decisione impugnata per tutti gli interventi, ad eccezione che per la
formazione del pergolato, figurante sul piano allestito a posteriori, per
Fatti
il quale i resistenti sono stati sollecitati a presentare una nuova domanda di
costruzione sotto forma di notifica;
che dopo aver rilevato che la sistemazione
del terreno non soggiaceva a licenza, siccome inferiore a 500 mq ed alta meno di un metro, il Governo
ha ritenuto che il muro eretto lungo il confine con la part. 1506 fosse
conforme all'art. 18 NAPR;
che contro il predetto giudizio RI 1
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato assieme alla controversa licenza e che gli atti siano rinviati al
municipio affinché emani una nuova decisione previo completamento della
documentazione;
che gli insorgenti sostengono che, decidendo
su atti lacunosi, il municipio avrebbe commesso un abuso di potere, mentre il
Consiglio di Stato, basando il suo giudizio su piani presentati dopo il ricorso
e pertanto mai cresciuti in giudicato, avrebbe statuito su fatti accertati
erroneamente;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e dai beneficiari della licenza con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE; la
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine e già
opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che
il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti; il sopralluogo
sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che lavori di secondaria importanza, quali
opere di cinta e sistemazioni di terreno, soggiacciono alla procedura di
semplice notifica (art. 11 cpv. 2 LE; 6 cpv. 1 n. 4 e 9 RLE); gli scavi
e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno
Considerandi
fino all'altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500 nella zona edificabile
sono addirittura esenti da permesso (art. 3 cpv. 1 lett. h RLE);
che la sistemazione del terreno, eseguita
dai resistenti CO 2 nel loro giardino, rientra nei limiti suddetti; non essendo
soggetta a licenza, qualsiasi richiesta di esperire una procedura di rilascio
del permesso a posteriori appare manifestamente priva di fondamento;
che, soggetto a licenza, da rilasciare sotto
forma di notifica, era invece il muro di contenimento, alto m 1.20 e sormontato
da una rete metallica alta m 1.25, realizzato dai resistenti lungo il confine
verso la part. 1506, di proprietà di terzi;
che i resistenti hanno chiesto il permesso
in via di notifica soltanto a lavori ultimati, omettendo di allegare piani che,
conformemente all'art. 11 cpv. 1 RLE, fornissero tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere
oggetto della domanda;
che, nonostante il difetto, il municipio ha
rilasciato la licenza;
che, sebbene scaturita da una procedura
carente, la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non viola il diritto,
poiché le dimensioni dell'opera, chiaramente rilevabili dalle fotografie allegate
agli atti, erano palesemente conformi alle altezze massime prescritte dall'art.
18.
cpv. 3 NAPR per i muri di sostegno (m 3.00) e le reti metalliche sovrastanti
(m 1.50);
che il piano allestito dopo il rilascio del
permesso non fa che confermare che l'opera rispetta pienamente le norme del
diritto edilizio comunale;
che infondata è la pretesa dei ricorrenti di
annullare la licenza al mero scopo di ripetere l'intera procedura di rilascio
del permesso sulla base di una documentazione ineccepibile;
che le carenze denunciate non li hanno
minimamente menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa; una diversa
conclusione, che desse seguito alle pretese degli insorgenti, configurerebbe un
manifesto eccesso di formalismo;
che le contestazioni sollevate dai
ricorrenti con riferimento al cancello, che i resistenti avrebbero posato senza
permesso, esulano dai limiti del presente giudizio, che ha per oggetto soltanto
il muro di sostegno e la cinta eretta tra il loro giardino e la part. 1506;
che la tassa di giustizia (fr. 300.-), che
il Consiglio di Stato a posto a loro carico, secondo soccombenza, appare del
tutto conforme al diritto;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia relativa al
presente giudizio, commisurata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa,
è posta a carico dei ricorrenti, tanto sprovveduti sui temi di diritto, quanto
ostinati a vessare i resistenti con rivendicazioni prive di qualsiasi fondamento;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 6, 11 RLE; 18 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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