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Decisione

52.2005.317

Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sistemazione del terreno

7 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il quale i resistenti sono stati sollecitati a presentare una nuova domanda di

costruzione sotto forma di notifica;

che dopo aver rilevato che la sistemazione

del terreno non soggiaceva a licenza, siccome inferiore a 500 mq ed alta meno di un metro, il Governo

ha ritenuto che il muro eretto lungo il confine con la part. 1506 fosse

conforme all'art. 18 NAPR;

che contro il predetto giudizio RI 1

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato assieme alla controversa licenza e che gli atti siano rinviati al

municipio affinché emani una nuova decisione previo completamento della

documentazione;

che gli insorgenti sostengono che, decidendo

su atti lacunosi, il municipio avrebbe commesso un abuso di potere, mentre il

Consiglio di Stato, basando il suo giudizio su piani presentati dopo il ricorso

e pertanto mai cresciuti in giudicato, avrebbe statuito su fatti accertati

erroneamente;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, dal municipio e dai beneficiari della licenza con argomenti che per

quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE; la

legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine e già

opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che

il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge

chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti; il sopralluogo

sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che lavori di secondaria importanza, quali

opere di cinta e sistemazioni di terreno, soggiacciono alla procedura di

semplice notifica (art. 11 cpv. 2 LE; 6 cpv. 1 n. 4 e 9 RLE); gli scavi

e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno

Considerandi

fino all'altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500 nella zona edificabile

sono addirittura esenti da permesso (art. 3 cpv. 1 lett. h RLE);

che la sistemazione del terreno, eseguita

dai resistenti CO 2 nel loro giardino, rientra nei limiti suddetti; non essendo

soggetta a licenza, qualsiasi richiesta di esperire una procedura di rilascio

del permesso a posteriori appare manifestamente priva di fondamento;

che, soggetto a licenza, da rilasciare sotto

forma di notifica, era invece il muro di contenimento, alto m 1.20 e sormontato

da una rete metallica alta m 1.25, realizzato dai resistenti lungo il confine

verso la part. 1506, di proprietà di terzi;

che i resistenti hanno chiesto il permesso

in via di notifica soltanto a lavori ultimati, omettendo di allegare piani che,

conformemente all'art. 11 cpv. 1 RLE, fornissero tutte le indicazioni

atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere

oggetto della domanda;

che, nonostante il difetto, il municipio ha

rilasciato la licenza;

che, sebbene scaturita da una procedura

carente, la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non viola il diritto,

poiché le dimensioni dell'opera, chiaramente rilevabili dalle fotografie allegate

agli atti, erano palesemente conformi alle altezze massime prescritte dall'art.

18.

cpv. 3 NAPR per i muri di sostegno (m 3.00) e le reti metalliche sovrastanti

(m 1.50);

che il piano allestito dopo il rilascio del

permesso non fa che confermare che l'opera rispetta pienamente le norme del

diritto edilizio comunale;

che infondata è la pretesa dei ricorrenti di

annullare la licenza al mero scopo di ripetere l'intera procedura di rilascio

del permesso sulla base di una documentazione ineccepibile;

che le carenze denunciate non li hanno

minimamente menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa; una diversa

conclusione, che desse seguito alle pretese degli insorgenti, configurerebbe un

manifesto eccesso di formalismo;

che le contestazioni sollevate dai

ricorrenti con riferimento al cancello, che i resistenti avrebbero posato senza

permesso, esulano dai limiti del presente giudizio, che ha per oggetto soltanto

il muro di sostegno e la cinta eretta tra il loro giardino e la part. 1506;

che la tassa di giustizia (fr. 300.-), che

il Consiglio di Stato a posto a loro carico, secondo soccombenza, appare del

tutto conforme al diritto;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro

respinto;

che la tassa di giustizia relativa al

presente giudizio, commisurata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa,

è posta a carico dei ricorrenti, tanto sprovveduti sui temi di diritto, quanto

ostinati a vessare i resistenti con rivendicazioni prive di qualsiasi fondamento;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 6, 11 RLE; 18 NAPR di __________;

3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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