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Decisione

52.2005.318

Licenza edilizia per la trasformazione di una sala giochi in palestra

30 novembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 2 è

comproprietario in ragione di un quarto, assieme agli altri resistenti, di uno

stabile multiuso, situato a Muralto, all'intersezione tra via s__________ e via

M__________ (part. 127 RF), nel quale hanno sede il cinema Rialto, una sala giochi,

un esercizio pubblico ed altre attività minori. Il 9 marzo 2005 il suddetto

resistente ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la sala giochi in

una palestra, dotandola di nuovi servizi igienici.

Alla domanda si è opposta la RI 1, locataria

dei vani adibiti a sale di proiezione, la quale ha contestato l'intervento

tanto dal profilo formale, quanto dal profilo sostanziale (immissioni foniche e

posteggi).

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 27 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni.

B. Con

giudizio 23 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Riconosciuta all'insorgente la

legittimazione a ricorrere e respinte le censure di natura formale, il Governo

ha anzitutto ritenuto che le immissioni generate dal nuovo insediamento non

fossero sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'attuale sala giochi.

Ha quindi escluso che occorresse procedere ad una nuova valutazione delle

ripercussioni ambientali. Tanto meno di quelle interne all'edificio. La

questione andrebbe risolta in sede civile.

In relazione ai posteggi il Consiglio di Stato ha invece condiviso le deduzioni

dell'autorità comunale, che aveva ritenuto il fabbisogno della palestra

equivalente a quello della preesistente sala giochi.

C. Contro il

predetto giudizio governativo la soccombente si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

licenza.

L'insorgente ribadisce e sviluppa in questa

sede le tesi addotte senza successo in prima istanza. La domanda di

costruzione, obietta, sarebbe irrita, in quanto firmata da un solo comproprietario.

L'impatto ambientale ed il fabbisogno di posteggi di una palestra, soggiunge,

sarebbero invece più marcati di quelli di una sala giochi. Occorrerebbe inoltre

verificare se la palestra non deve essere dotata di un adeguato impianto di

ventilazione.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

comproprietari dello stabile, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente è pacifica. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo

tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non

appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per

il giudizio. I piani prevedono l'installazione di un impianto di aerazione. Non

occorre dunque ordinare una perizia sulla necessità di dotare la palestra di un

simile impianto.

Ad eventuali carenze degli accertamenti, d'altronde,

potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio della causa all'istanza

inferiore affinché vi provveda (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

Firma

della domanda di costruzione

2.1

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda

di costruzione deve essere firmata dal proprietario del fondo e dal

progettista.

La norma preserva l'amministrazione dall'onere

di esaminare domande che non sono atte a tradursi in realizzazioni concrete

poiché all'istante fa difetto la facoltà di disporre del fondo dedotto in

edificazione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 4 LE, n. 737).

2.2

In concreto, la domanda è stata firmata

da uno solo dei quattro comproprietari dello stabile oggetto dell'intervento.

Il municipio l'ha comunque esaminata. I tre

comproprietari che non l'hanno firmata hanno comunque inequivocabilmente dimostrato

di condividerla. Tant'è vero che compaiono in veste di resistenti.

In tali circostanze, non v'è chi non veda

come accogliere la pretesa dell'insorgente di annullare la licenza per mancanza

della firma degli altri tre comproprietari costituirebbe un palese eccesso di

formalismo.

3.

Immissioni

foniche

3.1

Per principio, il rumore interno

agli edifici, ossia le manifestazioni sonore, che vengono generate all'interno

degli edifici e che si ripercuotono sulle persone che vi si trovano, rientra

nel campo d'applicazione della LPAmb. L'art. 21 LPAmb dispone invero che

chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno

prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il

rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni. (URP 1993, 195; BJM 2000, 327; Monika Kölz-Ott, Die Anwendbarkeit

der bundesrechtlichen Lärmschutzvorschrif-ten auf menschlichen Alltagslärm und

verwandte Lärmarten, URP 1993, 399). Ulteriori prescrizioni riguardanti

il rumore interno sono sancite per gli edifici nuovi dall'art. 32 OIF, che

dichiara applicabili le regole riconosciute dell'edilizia, in particolare le esigenze

minime fissate dalla norma SIA 181. Al di fuori di queste ipotesi, l'OIF regola

tuttavia soltanto il rumore esterno (cfr. art. 1 OIF). Essa ed i suoi allegati

non sono dunque applicabili al rumore interno.

Per il rumore generato dagli impianti fissi, situati all'interno

di un edificio, che si ripercuote su altre parti dell'immobile da essi distinte,

rimane di conseguenza applicabile unicamente la LPAmb, in particolare il principio di prevenzione sancito dall'art. 11. Considerata l'inapplicabilità

dell'OIF e dei suoi allegati, analogamente all'art. 25 LPAmb, il rumore

interno, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 15 LPAmb, deve

rispondere, in linea di massima, alle esigenze fissate dalla norma SIA 181 (STF

23.1.2004

1A.233/2002 &1P.587/2002 consid. 2.4.2; 12.7.2005 1A.276/2004

consid. 5.3).

3.2

Nell'evenienza concreta, la controversa palestra

verrebbe installata in un ampio locale di 322 mq, situato nell'angolo ovest

dell'edificio multiuso, adibito anni or sono a fabbrica di birra.

Il vano in cui verrebbe insediata la palestra è separato

dalle tre sale di proiezione del cinema Rialto da un ampio atrio, occupato in

parte da un esercizio pubblico ed in parte dalla cassa del cinema.

La domanda di costruzione non precisa né il numero, né il

tipo di apparecchi che verrebbero installati nella nuova palestra. Parimenti,

non indica se questa verrà dotata di un impianto di riproduzione della musica.

Dagli atti non emergono nemmeno indicazioni utili per valutare l'adeguatezza

delle misure d'isolamento acustico esistenti tra le varie componenti dell'edificio.

La Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nel suo preavviso, si è limitata a

richiamare l'obbligo di rispettare l'OIF e le regole riconosciute dell'edilizia,

in particolare la norma SIA 181, prospettando l'adozione di misure di

adattamento in caso di sorpasso dei valori limite d'esposizione al rumore

fissati dall'OIF.

Ora, è vero che gli apparecchi di ginnastica non producono rumori

di particolare rilievo e che generalmente silenziosa è pure l'utenza di queste

infrastrutture. È anche vero che le tre sale di proiezione sono situate a

ragguardevole distanza dalla controversa palestra. Ciò non esimeva tuttavia l'autorità

dall'obbligo di valutare concretamente, dal profilo dell'art. 15 LPAmb e della

norma SIA 181, il rumore conseguente all'attività della palestra che, tenendo

conto delle particolari modalità di propagazione del suono all'interno degli

edifici, può essere percepito nelle sale di proiezione. Di fronte alle

specifiche contestazioni dell'opponente, l'autorità non poteva limitarsi ad un

semplice, generico rinvio al complesso delle norme applicabili. Un esame più

approfondito si imponeva come un'esigenza alla quale le precedenti istanze non

potevano sottrarsi rinviando la ricorrente al foro civile. Nella misura in cui

il rumore arreca un disturbo superiore a quello ammissibile secondo l'art. 15 LPAmb,

incombe all'autorità amministrativa imporre le necessarie misure di

prevenzione. Rientra invece esclusivamente nella sfera di competenze del

giudice civile la limitazione di rumori che, pur essendo conformi alla norma

suddetta, travalicano i limiti dettati dalle maggiori esigenze di protezione

delle sale cinematografiche.

In difetto di una valutazione concreta del rumore prodotto

dalla palestra, che potrà essere riscontrato nelle sale cinematografiche, le

decisioni che sono scaturite dal preavviso dipartimentale non possono comunque essere

confermate.

4.

Posteggi

4.1

Giusta l'art. 18 NAPR di Muralto, per nuove costruzioni,

trasformazioni o ampliamenti è obbligatoria la formazione di posteggi o

autorimesse in numero adeguato, proporzionale al fabbisogno indotto. Per

destinazioni speciali, suscettibili di provocare fabbisogni particolari, le

esigenze minime sono fissate caso per caso, tenendo conto delle norme VSS,

delle direttive ORL e dell'esperienza di casi analoghi.

Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal municipio,

contro versamento di un contributo sostitutivo, solo quando la formazione di

posteggi risulta oggettivamente impossibile.

4.2

Nel caso concreto, la domanda di costruzione non prevede

l'approntamento di posteggi per la sala giochi.

Il municipio ha ritenuto che il fabbisogno di posteggi della

palestra equivarrebbe a quello della sala giochi. Ne ha quindi dedotto che non

occorresse prelevare alcun contributo sostitutivo.

La valutazione del fabbisogno di posteggi della palestra

operata dall'autorità comunale può anche essere condivisa. Gli atti non

permettono tuttavia di verificare se ed eventualmente in che misura la sala

giochi fosse dotata di posteggi o avesse versato contributi sostitutivi per

posteggi mancanti.

Anche da questo profilo, le decisioni delle precedenti

istanze risultano dunque carenti.

5.

Conformità

della palestra con la LSan e la LEsPubb

Le ulteriori contestazioni sollevate dalla ricorrente con

riferimento all'adeguatezza dell'attuale impianto di aerazione per rapporto

alle esigenze della palestra, vanno disattese. Il collaudo da parte della

Sezione sanitaria, al quale la licenza è stata subordinata, costituisce una

garanzia sufficiente.

Da respingere, siccome esulanti dai limiti del presente

procedimento, che ha per oggetto unicamente la trasformazione della sala giochi

in una palestra, sono pure le obiezioni riguardanti i conflitti che oppongono la

ricorrente ai gerenti dell'esercizio pubblico.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato, siccome fondato su accertamenti carenti.

Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché esperite le necessarie

verifiche sui posteggi e sul livello di esposizione al rumore della palestra

prevedibile nelle sale cinematografiche, statuisca nuovamente sul ricorso.

La tassa di giustizia, proporzionata al grado di soccombenza,

è posta a carico dei resistenti al pari delle ripetibili nella misura in cui

non sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11, 15 LPAmb; 18 NAPR di

Muralto, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 13 settembre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 4372) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,

affinché esperite le necessarie verifiche sui posteggi e sul livello di

esposizione al rumore della palestra prevedibile nelle sale cinematografiche,

statuisca nuovamente sul ricorso.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno

fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. Municipio

di Muralto, 6600 Muralto,

2. Romano

Menghini, 6936 Cademario,

3. Angelo

Regusci, 6528 Camorino,

4. Willi

Sanft, 8700 Küsnacht ZH,

5. Maurizio

Virgilio, 6622 Ronco sopra Ascona,

2, 3, 4, 5 patrocinati da: avv. Raffaele

Dadò, 6600 Muralto,

6. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

7. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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