52.2005.318
Licenza edilizia per la trasformazione di una sala giochi in palestra
30 novembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.318
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la trasformazione di una sala giochi in palestra
DOMANDA DI COSTRUZIONE
INQUINAMENTO FONICO
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 4 cpv. 1 LE
art. 15 LPAMB
art. 21 LPAMB
art. 25 LPAMB
art. 1 OIF
Incarto n.
52.2005.318
Lugano
30 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 settembre 2005 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 13 settembre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 4372) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 27 maggio 2005, rilasciata dal municipio di Muralto a CO
2 per trasformare una sala giochi in una palestra (part. 127);
viste le risposte:
- 7 ottobre 2005 di CO 2,
CO 3, CO 4 e CO 5;
- 11 gennaio 2005 del
municipio di Muralto;
- 12 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 26 ottobre 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 2 è
comproprietario in ragione di un quarto, assieme agli altri resistenti, di uno
stabile multiuso, situato a Muralto, all'intersezione tra via s__________ e via
M__________ (part. 127 RF), nel quale hanno sede il cinema Rialto, una sala giochi,
un esercizio pubblico ed altre attività minori. Il 9 marzo 2005 il suddetto
resistente ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la sala giochi in
una palestra, dotandola di nuovi servizi igienici.
Alla domanda si è opposta la RI 1, locataria
dei vani adibiti a sale di proiezione, la quale ha contestato l'intervento
tanto dal profilo formale, quanto dal profilo sostanziale (immissioni foniche e
posteggi).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 27 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni.
B. Con
giudizio 23 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Riconosciuta all'insorgente la
legittimazione a ricorrere e respinte le censure di natura formale, il Governo
ha anzitutto ritenuto che le immissioni generate dal nuovo insediamento non
fossero sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'attuale sala giochi.
Ha quindi escluso che occorresse procedere ad una nuova valutazione delle
ripercussioni ambientali. Tanto meno di quelle interne all'edificio. La
questione andrebbe risolta in sede civile.
In relazione ai posteggi il Consiglio di Stato ha invece condiviso le deduzioni
dell'autorità comunale, che aveva ritenuto il fabbisogno della palestra
equivalente a quello della preesistente sala giochi.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza.
L'insorgente ribadisce e sviluppa in questa
sede le tesi addotte senza successo in prima istanza. La domanda di
costruzione, obietta, sarebbe irrita, in quanto firmata da un solo comproprietario.
L'impatto ambientale ed il fabbisogno di posteggi di una palestra, soggiunge,
sarebbero invece più marcati di quelli di una sala giochi. Occorrerebbe inoltre
verificare se la palestra non deve essere dotata di un adeguato impianto di
ventilazione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
comproprietari dello stabile, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è pacifica. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo
tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non
appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio. I piani prevedono l'installazione di un impianto di aerazione. Non
occorre dunque ordinare una perizia sulla necessità di dotare la palestra di un
simile impianto.
Ad eventuali carenze degli accertamenti, d'altronde,
potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio della causa all'istanza
inferiore affinché vi provveda (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Firma
della domanda di costruzione
2.1
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda
di costruzione deve essere firmata dal proprietario del fondo e dal
progettista.
La norma preserva l'amministrazione dall'onere
di esaminare domande che non sono atte a tradursi in realizzazioni concrete
poiché all'istante fa difetto la facoltà di disporre del fondo dedotto in
edificazione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 4 LE, n. 737).
2.2
In concreto, la domanda è stata firmata
da uno solo dei quattro comproprietari dello stabile oggetto dell'intervento.
Il municipio l'ha comunque esaminata. I tre
comproprietari che non l'hanno firmata hanno comunque inequivocabilmente dimostrato
di condividerla. Tant'è vero che compaiono in veste di resistenti.
In tali circostanze, non v'è chi non veda
come accogliere la pretesa dell'insorgente di annullare la licenza per mancanza
della firma degli altri tre comproprietari costituirebbe un palese eccesso di
formalismo.
3.
Immissioni
foniche
3.1
Per principio, il rumore interno
agli edifici, ossia le manifestazioni sonore, che vengono generate all'interno
degli edifici e che si ripercuotono sulle persone che vi si trovano, rientra
nel campo d'applicazione della LPAmb. L'art. 21 LPAmb dispone invero che
chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno
prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il
rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni. (URP 1993, 195; BJM 2000, 327; Monika Kölz-Ott, Die Anwendbarkeit
der bundesrechtlichen Lärmschutzvorschrif-ten auf menschlichen Alltagslärm und
verwandte Lärmarten, URP 1993, 399). Ulteriori prescrizioni riguardanti
il rumore interno sono sancite per gli edifici nuovi dall'art. 32 OIF, che
dichiara applicabili le regole riconosciute dell'edilizia, in particolare le esigenze
minime fissate dalla norma SIA 181. Al di fuori di queste ipotesi, l'OIF regola
tuttavia soltanto il rumore esterno (cfr. art. 1 OIF). Essa ed i suoi allegati
non sono dunque applicabili al rumore interno.
Per il rumore generato dagli impianti fissi, situati all'interno
di un edificio, che si ripercuote su altre parti dell'immobile da essi distinte,
rimane di conseguenza applicabile unicamente la LPAmb, in particolare il principio di prevenzione sancito dall'art. 11. Considerata l'inapplicabilità
dell'OIF e dei suoi allegati, analogamente all'art. 25 LPAmb, il rumore
interno, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 15 LPAmb, deve
rispondere, in linea di massima, alle esigenze fissate dalla norma SIA 181 (STF
23.1.2004
1A.233/2002 &1P.587/2002 consid. 2.4.2; 12.7.2005 1A.276/2004
consid. 5.3).
3.2
Nell'evenienza concreta, la controversa palestra
verrebbe installata in un ampio locale di 322 mq, situato nell'angolo ovest
dell'edificio multiuso, adibito anni or sono a fabbrica di birra.
Il vano in cui verrebbe insediata la palestra è separato
dalle tre sale di proiezione del cinema Rialto da un ampio atrio, occupato in
parte da un esercizio pubblico ed in parte dalla cassa del cinema.
La domanda di costruzione non precisa né il numero, né il
tipo di apparecchi che verrebbero installati nella nuova palestra. Parimenti,
non indica se questa verrà dotata di un impianto di riproduzione della musica.
Dagli atti non emergono nemmeno indicazioni utili per valutare l'adeguatezza
delle misure d'isolamento acustico esistenti tra le varie componenti dell'edificio.
La Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nel suo preavviso, si è limitata a
richiamare l'obbligo di rispettare l'OIF e le regole riconosciute dell'edilizia,
in particolare la norma SIA 181, prospettando l'adozione di misure di
adattamento in caso di sorpasso dei valori limite d'esposizione al rumore
fissati dall'OIF.
Ora, è vero che gli apparecchi di ginnastica non producono rumori
di particolare rilievo e che generalmente silenziosa è pure l'utenza di queste
infrastrutture. È anche vero che le tre sale di proiezione sono situate a
ragguardevole distanza dalla controversa palestra. Ciò non esimeva tuttavia l'autorità
dall'obbligo di valutare concretamente, dal profilo dell'art. 15 LPAmb e della
norma SIA 181, il rumore conseguente all'attività della palestra che, tenendo
conto delle particolari modalità di propagazione del suono all'interno degli
edifici, può essere percepito nelle sale di proiezione. Di fronte alle
specifiche contestazioni dell'opponente, l'autorità non poteva limitarsi ad un
semplice, generico rinvio al complesso delle norme applicabili. Un esame più
approfondito si imponeva come un'esigenza alla quale le precedenti istanze non
potevano sottrarsi rinviando la ricorrente al foro civile. Nella misura in cui
il rumore arreca un disturbo superiore a quello ammissibile secondo l'art. 15 LPAmb,
incombe all'autorità amministrativa imporre le necessarie misure di
prevenzione. Rientra invece esclusivamente nella sfera di competenze del
giudice civile la limitazione di rumori che, pur essendo conformi alla norma
suddetta, travalicano i limiti dettati dalle maggiori esigenze di protezione
delle sale cinematografiche.
In difetto di una valutazione concreta del rumore prodotto
dalla palestra, che potrà essere riscontrato nelle sale cinematografiche, le
decisioni che sono scaturite dal preavviso dipartimentale non possono comunque essere
confermate.
4.
Posteggi
4.1
Giusta l'art. 18 NAPR di Muralto, per nuove costruzioni,
trasformazioni o ampliamenti è obbligatoria la formazione di posteggi o
autorimesse in numero adeguato, proporzionale al fabbisogno indotto. Per
destinazioni speciali, suscettibili di provocare fabbisogni particolari, le
esigenze minime sono fissate caso per caso, tenendo conto delle norme VSS,
delle direttive ORL e dell'esperienza di casi analoghi.
Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal municipio,
contro versamento di un contributo sostitutivo, solo quando la formazione di
posteggi risulta oggettivamente impossibile.
4.2
Nel caso concreto, la domanda di costruzione non prevede
l'approntamento di posteggi per la sala giochi.
Il municipio ha ritenuto che il fabbisogno di posteggi della
palestra equivarrebbe a quello della sala giochi. Ne ha quindi dedotto che non
occorresse prelevare alcun contributo sostitutivo.
La valutazione del fabbisogno di posteggi della palestra
operata dall'autorità comunale può anche essere condivisa. Gli atti non
permettono tuttavia di verificare se ed eventualmente in che misura la sala
giochi fosse dotata di posteggi o avesse versato contributi sostitutivi per
posteggi mancanti.
Anche da questo profilo, le decisioni delle precedenti
istanze risultano dunque carenti.
5.
Conformità
della palestra con la LSan e la LEsPubb
Le ulteriori contestazioni sollevate dalla ricorrente con
riferimento all'adeguatezza dell'attuale impianto di aerazione per rapporto
alle esigenze della palestra, vanno disattese. Il collaudo da parte della
Sezione sanitaria, al quale la licenza è stata subordinata, costituisce una
garanzia sufficiente.
Da respingere, siccome esulanti dai limiti del presente
procedimento, che ha per oggetto unicamente la trasformazione della sala giochi
in una palestra, sono pure le obiezioni riguardanti i conflitti che oppongono la
ricorrente ai gerenti dell'esercizio pubblico.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato, siccome fondato su accertamenti carenti.
Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché esperite le necessarie
verifiche sui posteggi e sul livello di esposizione al rumore della palestra
prevedibile nelle sale cinematografiche, statuisca nuovamente sul ricorso.
La tassa di giustizia, proporzionata al grado di soccombenza,
è posta a carico dei resistenti al pari delle ripetibili nella misura in cui
non sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 15 LPAmb; 18 NAPR di
Muralto, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 13 settembre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 4372) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,
affinché esperite le necessarie verifiche sui posteggi e sul livello di
esposizione al rumore della palestra prevedibile nelle sale cinematografiche,
statuisca nuovamente sul ricorso.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. Municipio
di Muralto, 6600 Muralto,
2. Romano
Menghini, 6936 Cademario,
3. Angelo
Regusci, 6528 Camorino,
4. Willi
Sanft, 8700 Küsnacht ZH,
5. Maurizio
Virgilio, 6622 Ronco sopra Ascona,
2, 3, 4, 5 patrocinati da: avv. Raffaele
Dadò, 6600 Muralto,
6. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
7. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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