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Decisione

52.2005.32

aggiudicazione lavori di vuotatura della camera di un riale

2 marzo 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi

di esclusione di cui alle lett. da a) ad e) della norma in esame ricalcano in

sostanza l'art. 11 LAPub, rispettivamente il paragrafo 11 DirCIAP. Il motivo di

cui alla lett. f) costituisce invece un aliud per rapporto a queste

disposizioni. Come ben si può evincere dai materiali legislativi, questo motivo

di esclusione non era in effetti previsto dal messaggio governativo concernente

la LCPubb. Esso è stato aggiunto soltanto in un secondo tempo, su proposta

della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di frenare in

questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento

delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione

di commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa

sostanza aziendale (cfr. Rapporto 19.01.2001 della commissione della

legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15).

La norma non intende escludere dalla gara

tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano controllate

dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone attive a

livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art. 5

LCPubb. Lo scopo dell'art. 25 lett. f LCPubb non è quello di impedire l'inoltro

di offerte multiple per il tramite di ditte paravento o semplicemente alleate. Ai

fini dell'esclusione non basta quindi che vi sia identità a livello di titolari

o di detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi

dirigenti siano attivi in seno a ditte che disattendono i principi suddetti,

segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali. Non

è necessario che quest'ultime partecipino al concorso. Lo scopo della norma è

invero quello di estromettere dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione

di altre ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché violano i

principi in questione (STA 14.12.2004 in re __________ SA; 8.9.2004 in re __________

SA, 1.3.2002 in re __________ SA = RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________

e llcc, confermata dal Tribunale federale con sentenza 17.3.2004).

2.2. Il committente che intende prevalersi

del motivo d'esclusione dell'art. 25 lett. f LCPubb non può limitarsi a

sollecitare un determinato concorrente a produrre, sotto comminatoria d'estromissione

dell'offerta, le dichiarazioni di ditte estranee alla gara che attestano il

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. L'art. 30 RLCPubb impone ai

concorrenti di produrre soltanto le dichiarazioni attestanti il pagamento degli

oneri sociali e delle imposte che li concernono personalmente.

L'onere di provare che sono dati gli estremi

del motivo d'esclusione previsto dall'art. 25 lett. f LCPubb incombe per

principio al committente. Non spetta al concorrente dimostrare che non sussistono.

Considerandi

In linea di massima è quindi compito del committente, che ritiene di far capo

all'art. 25 lett. f LCPubb, acquisire agli atti la documentazione necessaria,

dando semmai al concorrente preso di mira la possibilità di prendere posizione

al riguardo.

3.3.1

Nell'evenienza concreta, la posizione 252.105 del capitolato d'offerta

imponeva tuttavia ai partecipanti alla gara di tenersi pronti a fornire,

previa sollecitazione del committente, i documenti attestanti il pagamento

degli oneri sociali per le ditte non partecipanti al bando ma aventi i medesimi

titolari o controllate dalle stesse persone della ditta partecipante. La

prescrizione, al di là della sua ammissibilità, chiedeva ai concorrenti di

essere quantomeno disposti a produrre tali dichiarazioni dietro richiesta del

committente.

Constatato in base alle risultanze del RC

che la RI 1, la __________ SA e la __________ hanno in comune il presidente del

consiglio di amministrazione (PA 1), l'amministratore delegato (__________) ed

il direttore (__________), il municipio ha chiesto alla ricorrente di produrre

le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e

delle imposte da parte delle ditte __________ SA e __________ SA. La richiesta,

accompagnata dalla comminatoria d'esclusione dell'offerta qualora non fosse

stata soddisfatta nel termine assegnato, si richiamava direttamente all'art. 25

lett. f LCPubb, posto a fondamento della succitata prescrizione del capitolato.

La RI 1 si è rifiutata di darvi seguito,

obiettando che era priva di base legale e violava il diritto alla protezione

della personalità delle ditte summenzionate.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire

se la ricorrente fosse effettivamente tenuta o meno a produrre le dichiarazioni

delle ditte in questione. L'estromissione si giustifica in effetti già perché

il rifiuto opposto dalla RI 1 costituisce una chiara disattenzione dell'obbligo

di essere quantomeno disposta a fornire i documenti attestanti il pagamento

degli oneri sociali per le ditte non partecipanti al bando ma aventi i medesimi

titolari o controllate dalle stesse persone della ditta partecipante.

Obbligo, questo, che non può essere rimesso in discussione in sede di ricorso

contro l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb), avendo la TVB omesso di

contestarlo mediante impugnazione del bando (art. 37 lett. a LCPubb),

rispettivamente avendolo accettato con l'inoltro dell'offerta (art. 31 cpv. 2

RLCPubb).

Diverso avrebbe eventualmente potuto essere l'esito

del ricorso, se la RI 1, invece di rifiutarsi categoricamente di dar seguito alla

richiesta, contestandone tardivamente la legittimità, avesse semplicemente dichiarato

di non essere in grado di soddisfarla a causa del rifiuto delle ditte __________

SA e __________ SA, estranee alla gara, di metterle a disposizione le

dichiarazioni in questione.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

quindi respinto, poiché la ricorrente, disattendendo l'obbligo summenzionato,

si è in definitiva rifiutata di dar seguito ad un obbligo impostole dal

capitolato, che il committente considerava essenziale.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 25 lett. f, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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