52.2005.323
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla costruzione di un rifugio
15 novembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.323
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla costruzione di un rifugio
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 1 LCPUBB
art. 32 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.323
Lugano
15 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2005 della
RI 1
patr. da: PA 1
contro
il bando del concorso 16 settembre 2005 indetto dal
municipio di Taverne-Torricella per l'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore relative alla costruzione del rifugio PCi in zona Traversee
a Taverne;
vista la risposta 13 ottobre
del municipio di Taverne-Torricella;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16
settembre 2005 il municipio di Taverne-Torricella ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
fra l'altro le opere da impresario costruttore relative alla costruzione del
rifugio PCi in località Traversee a Taverne (FU 74/2005 pag. 6231).
Il bando stabiliva che la commessa sarebbe
stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione
e fattori di ponderazione:
minor costo 60%
referenze per lavori analoghi 30%
apprendisti 10%
Il capitolato precisava inoltre che le offerte
sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione come segue:
minor costo:
minor
offerente nota 6
minor
offerente + 50% nota 1
referenze per lavori analoghi
opere con importo
superiore a 300'000.- fr. eseguite negli ultimi 5 anni
10 opere nota
6
8 opere nota
5
6 opere nota
4
4 opere nota
3
2 opere nota
2
1 opera nota
1
apprendisti
valutazione
secondo tabella elaborata dal Cantone
B. Contro il predetto
bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente, costituita nel 2003, contesta,
in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo
penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli
sarebbe eccessivo e lederebbe la libertà di commercio, la libertà contrattuale
e la parità di trattamento.
C. Il
municipio contesta le tesi dell'insorgente, rilevando di aver voluto evitare che
le imprese di recente costituzione facciano le loro esperienze a spese del
contribuente.
Considerato,
Considerandi
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto attiva come impresa di
costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad
impugnare il bando di concorso (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro
un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.
2.1. Giusta
l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma,
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv.
2).
Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione
e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa
latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono
comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e
rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare
ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili,
da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su
considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e
discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato
sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va
riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende
attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di
ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di
cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di
valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che
scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la
legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla
definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità
è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
2.2
Le cosiddette referenze servono
essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera
messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della
commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del
concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi,
scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle
come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE
1999, 329 e rimandi);
Di regola, le referenze per opere edilizie
sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del
committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle
referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone
particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso
eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11.
2004.
in re R.).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle
referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla
necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire
informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà
dell'offerta, non è per nulla eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte
temporale ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso
tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare
da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato
alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di
aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono
sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei
lavori.
3.2
La seconda limitazione posta dal
committente riguarda il valore delle referenze ammissibili. Il limite di fr.
300'000.-, corrispondente più o meno al costo preventivato per le opere da impresario
costruttore necessarie alla costruzione del rifugio, è sicuramente alto. Specie
se si considera che la costruzione di un rifugio PCi come quello in discussione
non pone problemi di carattere tecnico sostanzialmente diversi da quelli
usualmente posti dalle altre opere in calcestruzzo realizzate nell'ambito dell'edilizia
civile. Nemmeno il committente ha messo in risalto l'esistenza di particolari
difficoltà insite nella commessa in esame.
Nella misura in cui per lavori analoghi,
ammissibili come referenza, non si intendono soltanto i rifugi PCi, ma anche
altre opere edilizie purché in calcestruzzo, nemmeno questo limite appare
tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce questo significato, anch'esso appare
sostenibile. La limitazione della concorrenza che ingenera a scapito delle
ditte di recente costituzione risulta in effetti giustificata da sufficienti ragioni
oggettive.
3.3
Controversa è infine l'assegnazione
alle referenze di un peso (30%), pari alla metà di quello attribuito al prezzo
(60%).
L'importanza attribuita alle referenze è
sicuramente elevata, spe-cie se si considera, da un lato, che l'opera oggetto
della commessa non pone problemi tecnici di particolare rilievo e, dall'altro,
che le scale di valutazione relative al prezzo ed alle referenze portano ad
assegnare ad una singola referenza un valore pari al 5% del minor prezzo.
L'attribuzione ad una singola referenza di
un peso, che per un valore della commessa di circa fr. 300'000.- può essere
valutato attorno ai 15'000.- fr., non appare tuttavia manifestamente insostenibile.
Tanto meno vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi
sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in
effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti
alla gara.
Anche se per certi aspetti può apparire
scarsamente meditata dal profilo dell'impiego parsimonioso delle risorse
finanziarie pubbliche (art. 1 lett. d LCPubb), non vi si può ancora ravvisare
una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di
giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del
peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior
ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune
beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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