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Decisione

52.2005.323

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla costruzione di un rifugio

15 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16

settembre 2005 il municipio di Taverne-Torricella ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

fra l'altro le opere da impresario costruttore relative alla costruzione del

rifugio PCi in località Traversee a Taverne (FU 74/2005 pag. 6231).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe

stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione

e fattori di ponderazione:

minor costo 60%

referenze per lavori analoghi 30%

apprendisti 10%

Il capitolato precisava inoltre che le offerte

sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione come segue:

minor costo:

minor

offerente nota 6

minor

offerente + 50% nota 1

referenze per lavori analoghi

opere con importo

superiore a 300'000.- fr. eseguite negli ultimi 5 anni

10 opere nota

6

8 opere nota

5

6 opere nota

4

4 opere nota

3

2 opere nota

2

1 opera nota

1

apprendisti

valutazione

secondo tabella elaborata dal Cantone

B. Contro il predetto

bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta,

in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo

penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli

sarebbe eccessivo e lederebbe la libertà di commercio, la libertà contrattuale

e la parità di trattamento.

C. Il

municipio contesta le tesi dell'insorgente, rilevando di aver voluto evitare che

le imprese di recente costituzione facciano le loro esperienze a spese del

contribuente.

Considerato,

Considerandi

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto attiva come impresa di

costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad

impugnare il bando di concorso (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro

un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.

2.1. Giusta

l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma,

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv.

2).

Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione

e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa

latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle

particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono

comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e

rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare

ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità

di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili,

da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su

considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e

discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato

sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va

riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende

attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di

ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di

cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di

valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che

scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la

legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla

definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità

è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

2.2

Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi,

scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle

come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE

1999, 329 e rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie

sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle

referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone

particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso

eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11.

2004.

in re R.).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle

referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla

necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire

informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà

dell'offerta, non è per nulla eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte

temporale ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso

tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare

da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato

alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di

aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono

sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei

lavori.

3.2

La seconda limitazione posta dal

committente riguarda il valore delle referenze ammissibili. Il limite di fr.

300'000.-, corrispondente più o meno al costo preventivato per le opere da impresario

costruttore necessarie alla costruzione del rifugio, è sicuramente alto. Specie

se si considera che la costruzione di un rifugio PCi come quello in discussione

non pone problemi di carattere tecnico sostanzialmente diversi da quelli

usualmente posti dalle altre opere in calcestruzzo realizzate nell'ambito dell'edilizia

civile. Nemmeno il committente ha messo in risalto l'esistenza di particolari

difficoltà insite nella commessa in esame.

Nella misura in cui per lavori analoghi,

ammissibili come referenza, non si intendono soltanto i rifugi PCi, ma anche

altre opere edilizie purché in calcestruzzo, nemmeno questo limite appare

tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce questo significato, anch'esso appare

sostenibile. La limitazione della concorrenza che ingenera a scapito delle

ditte di recente costituzione risulta in effetti giustificata da sufficienti ragioni

oggettive.

3.3

Controversa è infine l'assegnazione

alle referenze di un peso (30%), pari alla metà di quello attribuito al prezzo

(60%).

L'importanza attribuita alle referenze è

sicuramente elevata, spe-cie se si considera, da un lato, che l'opera oggetto

della commessa non pone problemi tecnici di particolare rilievo e, dall'altro,

che le scale di valutazione relative al prezzo ed alle referenze portano ad

assegnare ad una singola referenza un valore pari al 5% del minor prezzo.

L'attribuzione ad una singola referenza di

un peso, che per un valore della commessa di circa fr. 300'000.- può essere

valutato attorno ai 15'000.- fr., non appare tuttavia manifestamente insostenibile.

Tanto meno vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi

sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in

effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti

alla gara.

Anche se per certi aspetti può apparire

scarsamente meditata dal profilo dell'impiego parsimonioso delle risorse

finanziarie pubbliche (art. 1 lett. d LCPubb), non vi si può ancora ravvisare

una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di

giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del

peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior

ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune

beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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