52.2005.324
Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare
14 dicembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.324
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, TRAM
Titolo:
Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
art. 1 LFID
art. 4 LFID
art. 6 LFID
art. 8 LFID
art. 8a LFID
art. 11 LFID
Incarto n.
52.2005.324
Lugano
14 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2005 del
RI 1
contro
la decisione 13 settembre 2005, n. 4347, con cui il
Consiglio di Stato ha negato al ricorrente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario immobiliare;
vista la risposta 28 ottobre
2005 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, classe 1964, ha conseguito nel 1992 la laurea in giurisprudenza
presso l'Università Statale di Milano. Durante gli studi ha lavorato alle
dipendenze della __________ SA (ora __________ SA), un'impresa di costruzioni di
opere del genio civile specializzata in indagini geognostiche.
Tra
il 1992 e il 1996 il ricorrente è stato titolare di uno studio di consulenza
giuridica in vari settori del diritto commerciale ed immobiliare. Parallelamente,
è stato vicepresidente dell'ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Lugano (1993-1996) nonché membro della delegazione tutoria del comune di Lugano
(1992-1996), in seno alla quale ha assunto la curatela di numerose società
immobiliari.
Nel
periodo compreso tra il 1996 ed il 2002 ha operato quale giurista nello studio
legale __________, occupandosi in particolare anche di pratiche riferite al
settore immobiliare (locazione, intermediazione in compravendite immobiliari,
amministrazione di stabili) come pure della gestione della rete informatica.
Dal 2002 al 2003 ha assunto la carica di condirettore
della __________ SA, una società di servizi fiduciari, attiva, tra l'altro, anche
nell'amministrazione di immobili.
Dal 2003 egli è socio e gerente della __________
Sagl, pure attiva nell'ambito immobiliare, oltre che in quello telematico ed informatico.
B. Il 3
novembre 2004 __________ ha presentato al Consiglio di vigilanza sull'esercizio
delle professioni di fiduciario (CV-LFid) una richiesta preliminare per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario
immobiliare. Con scritto 17 novembre 2004, la CV-LFid ha dapprima preavvisato
negativamente la richiesta. Convocato il ricorrente, essa ha in seguito modificato
il proprio preavviso in suo favore. La Divisione della giustizia, cui nel
frattempo era stato trasmesso l'incarto, ha nondimeno ritenuto che non fossero
adempiuti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorità ha in
sostanza ritenuto che l'interessato non godesse di ottima reputazione a seguito
della condanna a 18 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di 3 anni, pronunciata nei suoi confronti il 1. giugno 2001 per
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; egli non adempirebbe
inoltre il periodo di pratica biennale previsto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e
LFid.
C. Sollecitato
ad emanare un decisione formale, con risoluzione 13 settembre 2005 il Consiglio
di Stato ha negato a RI 1 l'autorizzazione all'esercizio della professione di
fiduciario immobiliare. Esaminati gli attestati prodotti, il Governo ha dapprima
ribadito che a causa della pena irrogata all'insorgente verrebbe meno il requisito
dell'ottima reputazione necessario al rilascio dell'autorizzazione. Ha quindi rilevato
che il ricorrente non avrebbe mai esercitato le varie attività professionali nel
ramo immobiliare sotto la sorveglianza e la responsabilità di un fiduciario
immobiliare autorizzato o comunque riconosciuto dalla legge (cfr. art. 4 LFid).
Non avrebbe dunque acquisito la pratica richiesta dalla LFid nello specifico settore
fiduciario.
D. Contro il
suddetto giudizio governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento e postulando il rilascio
della controversa autorizzazione. In via subordinata, chiede che gli venga in
ogni caso riconosciuto l'assolvimento del periodo di pratica biennale nel ramo
immobiliare.
Il
ricorrente censura innanzitutto il cambiamento d'avviso della Divisione della
giustizia rispetto al parere espresso dalla CV-LFid. Contesta inoltre che la
condanna penale pronunciata nei suoi confronti sia contraria alla dignità
professionale e quindi suscettibile di pregiudicare la sua reputazione quale
operatore fiduciario nel settore immobiliare. Quanto al requisito della pratica
professionale, egli ritiene che la pluriennale ed approfondita esperienza maturata
nel settore immobiliare quale vicepresidente di un ufficio di locazione sarebbe
equipollente a quella richiesta dalla LFid. Si tratterebbe infatti di una carica
di responsabilità esercitata sotto il controllo di fiduciari, avvocati ed
autorità di ricorso. Analogamente, anche l'attività svolta nella delegazione tutoria
quale curatore di società immobiliari costituirebbe una pratica sufficiente ai
sensi della LFid. Evidenzia infine anche l'esperienza professionale maturata
nel settore immobiliare presso lo studio legale __________.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 8a LFid), la legittimazione del ricorrente (art. 43
PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le prove offerte dal ricorrente (in particolare
la testimonianza del commissario della polizia cantonale Stefano Malinverno e del
funzionario della Divisione della giustizia Michel Veronese) non appaiono invero
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
Considerandi
2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto fiduciario
viene definito quale convenzione con cui il fiduciario si impegna ad esercitare
nell'ambito della propria attività i diritti trasferitigli dal fiduciante allo
scopo e nei limiti da questo stabiliti (DTF 91 III 104 ss, consid. 3 p. 107). Nel
nostro cantone, le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a
titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). La
relativa domanda va indirizzata al Dipartimento delle istituzioni, che la
istruisce per il tramite della Divisione della giustizia e la sottopone al Consiglio
di Stato per la decisione (art. 8 cpv. 1 LFid, 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 RLFid). Nei
casi previsti dalla legge (art. 23 cpv. 3, 23bis (recte: 23a) e 12 LFid), il
Dipartimento provvede dapprima a richiedere il parere del CV-LFid (art. 2 cpv.
2.
RLFid). L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di un titolo
di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di due anni in
Svizzera nel settore specifico in cui si intende conseguire l'autorizzazione
(cpv. 1 lett. e).
Giusta l'art. 6 LFid è considerato fiduciario
immobiliare chi svolge un’attività fiduciaria non occasionale nel campo
immobiliare, in particolare una o più tra le seguenti attività: mediazione
nella compravendita e permuta di fondi giusta l’ art. 655 cpv. 2 CC (lett. a),
intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e
diritti concernenti società immobiliari (lett. b), locazione di stabili e
appartamenti (lett. c), amministrazione di immobili e di società immobiliari
(lett. d), la consulenza e conduzione di promozioni immobiliari (lett. e).
3.
Nella
misura in cui il ricorrente sembra postulare il rilascio della controversa
autorizzazione in virtù dell'affidamento riposto nell'avviso espresso dal CV-LFid,
si osserva che egli non poteva ignorarne la valenza di semplice preavviso non
vincolante. Del resto, lo stesso è stato emanato nell'ambito di una richiesta
preliminare, tendente ad ottenere un preavviso preliminare e non una
decisione formale che, come esposto al precedente considerando, compete al
Consiglio di Stato (cfr. scritto 3 novembre 2004, agli atti). La presa di
posizione del CV-LFid non era dunque atta a suscitare legittime aspettative. La
censura di violazione della buona fede adombrata dall'insorgente va pertanto
disattesa (cfr. in proposito anche STA 3.4.2002 in re B., consid. 3.).
4.
È
incontestato che la laurea in giurisprudenza conseguita dal ricorrente
costituisca un titolo di studio riconosciuto per l'ottenimento
dell'autorizzazione ad operare quale fiduciario immobiliare (art. 11 lett. a
LFid). Controversi risultano l'effettivo svolgimento di un periodo di pratica
di due anni nel ramo fiduciario immobiliare nonché l'ottima reputazione del
ricorrente, che secondo l'Esecutivo cantonale sarebbe stata compromessa dalla
condanna penale pronunciata nei suoi confronti (art. 8 cpv. 1 lett. c ed
e, rispettivamente 8 cpv. 2 LFid).
4.1
L'esigenza di un periodo di pratica è una misura di polizia a tutela della
collettività, giudicata legittima dal Tribunale federale, affinché a
sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza professionale
diretta (cfr. STF 4.12.1995 in re G,: Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti
l'applicazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in
RDAT I-2000, p. 39).
Secondo
costante giurisprudenza di questo tribunale, la pratica imposta dall'art. 8
cpv. 1 lett. e LFid deve assumere un certo grado di professionalità e di
assiduità, ed essere svolta secondo le modalità che caratterizzano la
professione fiduciaria, ossia per conto di terzi (v. consid. 2). Deve inoltre
essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e la
responsabilità di un professionista autorizzato, garante verso la clientela della
competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni
di cui all'art. 4 LFid. In caso contrario verrebbero infatti a mancare le
garanzie di competenza derivanti dall'attività per la quale viene richiesta
l'autorizzazione. L'acquisizione delle conoscenze teoriche deve precedere la
pratica professionale (STA 3.4.2002 in re B., consid. 4.3., parz. pubbl., in
RDAT II-2002 n. 58; STA 18.11.2003 in re D., consid. 3.1.).
4.2
In
concreto, l'attività professionale presso la __________ SA (ora __________ SA)
non può valere quale pratica nel ramo di fiduciario immobiliare ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, già perché svolta prima del conseguimento
della laurea in giurisprudenza all'Università Statale di Milano.
Nemmeno il
periodo di carica quale vicepresidente dell'ufficio di locazione è configurabile
quale attività pratica ai sensi della legge. Come giustamente rilevato dalla
Divisone della giustizia nelle proprie osservazioni al gravame, tale mansione
non scaturisce da un rapporto contrattuale di tipo fiduciario, come richiesto
dalla legge, bensì riflette l'esercizio di una funzione pubblica. Diversamente
da un'attività fiduciaria, il vicepresidente di un ufficio di conciliazione non
agisce in effetti nell'interesse delle parti, bensì nel compimento della
giustizia civile, dirimendo controversie in materia di locazione. Analogamente,
neppure l'attività di curatore in seno alla delegazione tutoria del comune di __________
è configurabile quale attività fiduciaria come richiesto dalla legge. Il curatore
(cfr. art. 392 ss CC) agisce invero a tutela degli interessi di persone fisiche
o giuridiche. Diversamente da una convenzione fiduciaria, lo scopo ed i limiti
del suo agire non sono tuttavia stabiliti contrattualmente, bensì dalla legge. Il
curatore non è in particolare sottoposto alle istruzioni di un fiduciante, ma al
controllo delle autorità di vigilanza (cfr. art. 360 s CC; art. 1 ss legge
sull’ organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell’ 8 marzo
1999).
Quanto all'esperienza
professionale presso lo studio legale __________, lo stesso ricorrente non
sostiene di averla maturata sotto la sorveglianza e la responsabilità di un
fiduciario immobiliare autorizzato. Il fatto che in virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 LFid gli avvocati del suddetto studio legale siano ex lege
autorizzati ad esercitare senza il relativo permesso l'attività di fiduciario
commercialista (ad esclusione della tenuta di libri contabili) non consente di
giungere ad una diversa conclusione.
Infine, neppure
le esperienze professionali in seno alla __________ Sagl, e alla __________ SA costituiscono
esperienze professionali pratiche ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid,
siccome maturate quale socio e gerente, rispettivamente come condirettore,
ovvero in funzione dirigenziale e pertanto non sotto la responsabilità di un
fiduciario immobiliare. D'altronde, lo stesso insorgente non sostiene il
contrario.
5.
In esito ai precedenti considerandi, la risoluzione governativa va
dunque confermata, respingendo il gravame contro di essa interposto, senza che
sia necessario esaminare se al momento attuale il ricorrente adempia o meno il
requisito di ottima reputazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LFid,
ritenuto oltretutto che il termine quinquennale di cui all'art. 8 cpv. 2 lett.
b LFid giungerà in ogni caso a scadenza entro pochi mesi, ossia alle fine di maggio
del 2006.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 8, 8a, 11 LFid; 1, 2 RLFid;
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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