52.2005.326
Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di documenti medici atti a comprovare l'astinenza dal consumo di stupefacenti
31 ottobre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2005.326
Data decisione, Autorità:
31.10.2005, TRAM
Titolo:
Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di documenti medici atti a comprovare l'astinenza dal consumo di stupefacenti
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 10 cpv. 3 LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 11b cpv. 1 let. a OAC
Incarto n.
52.2005.303-326
Lugano
31 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 15 settembre 2005 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 29 agosto 2005 (no. 21) della
Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere effetto
sospensivo al gravame da questi inoltrato avverso la risoluzione 28 luglio
2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre
a tempo indeterminato con effetto immediato;
RI 1,
patrocinato da: avv. PA 1
contro
la decisione 20 settembre 2005 (no. 4486) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 28 luglio 2005 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato (revoca di sicurezza
a titolo preventivo e cautelativo);
viste le risposte:
- 22 settembre 2005 della
Presidente del Consiglio di Stato al ricorso sub a);
- 18 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1,
classe 1979, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B nel novembre del 1999. Dopo aver subito due ammonimenti, il 16
febbraio 2003 e il 24 aprile seguente ha commesso alcune infrazioni alle norme
della circolazione (velocità eccessiva e manovra di inversione di marcia oltre
la doppia linea di sicurezza) per le quali il 29 gennaio 2004 gli è stata revocata
la licenza di condurre durante un mese. In questo periodo di revoca ha circolato
privo della patente, cosicché il provvedimento amministrativo è stato prorogato
di 6 mesi ed è decaduto il 30 settembre 2004.
B. il 7 novembre
2004, verso le ore 11.30, RI 1 è stato coinvolto in un grave incidente della
circolazione con esito mortale per un pedone mentre si trovava ebbro (0.69 -
1.02 g/kg) a bordo del proprio veicolo guidato da un amico ubriaco e drogato.
Dai controlli tossicologici effettuati è risultato inoltre positivo alle amfetamine/metamfetamine
(ecstasy, nella misura di 97 ng/ml) e ai derivati dalla cannabis (22.5 ng/ml).
Interrogato dalla polizia circa il consumo di stupefacenti, l'interessato ha negato
di averne fatto uso la notte precedente il sinistro, pur ammettendo di fumare canapa
3-4 volte all'anno.
Preso atto dell'accaduto, con decisione 4
febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha imposto al nominato controlli
settimanali delle urine per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione
di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato,
e la sua idoneità alla guida, dall'altro.
C. Scostandosi
da quanto disposto nella suddetta risoluzione, il ricorrente si è sottoposto a
tre soli esami delle urine in luglio, di cui uno con risultanze positive agli
oppiacei, e non ha mai prodotto alcuna certificazione medica attestante la sua astinenza
dal consumo di stupefacenti.
Con
risoluzione 28 luglio 2005 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta
degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel
contempo, l'autorità cantonale ha ribadito le prescrizioni di controllo di cui
alla decisione 4 febbraio 2005.
D. Contro
questa risoluzione dichiarata immediatamente esecutiva RI 1 è insorto davanti Consiglio
di Stato, postulandone l'annullamento e sollecitando in via provvisionale la
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha annotato per cominciare di
essere stato in cura dal 17 gennaio al 25 maggio 2005 per un intervento di
plastica al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con relativa
terapia farmacologica e di aver dovuto cambiare medico per avvenuta cessazione
dell'attività da parte del suo usuale curante.
Per questi motivi non gli sarebbe stato
possibile iniziare i controlli imposti dalla Sezione della circolazione prima
del luglio 2005. La positività agli oppiacei sarebbe peraltro dovuta esclusivamente
all'assunzione di un noto medicamento contro la tosse contenente codeina.
E. Con
giudizio 29 agosto 2005 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza
provvisionale, reputando che in esito alla ponderazione degli interessi
contrapposti non fosse possibile accordare all'impugnativa il chiesto effetto
sospensivo.
Il Governo si è pronunciato nel merito il 20
settembre seguente, rigettando il ricorso proposto contro la revoca cautelare
disposta dalla Sezione della circolazione. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in
sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione
della documentazione medica atta a dimostrare l'assenza di consumo di sostante
stupefacenti, tanto più che gli esami esperiti sul campione di sangue prelevato
il 7 novembre 2004 dimostravano inequivocabilmente l'assunzione di ecstasy e
canapa. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle
circostanze e giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza
stradale.
F. Il 15
settembre 2005 RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo
la decisione 29 agosto 2005 della Presidente del Consiglio di Stato, mentre il
7 ottobre 2005 si è aggravato contro il giudizio di merito reso dal Governo il
20 settembre 2005.
Ribadita la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo, l'insorgente ha riproposto in sostanza le
argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure,
annotando in particolare che l'autorità cantonale non poteva adottare una misura
di sicurezza senza riscontri certi di una dipendenza da sostanze stupefacenti
in casu assolutamente inesistente.
G. Il
Consiglio di Stato e la sua Presidente hanno proposto di respingere entrambi i gravami
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10 cpv. 2
LALCStr e 21 cpv. 4 PAmm.
La legittimazione
attiva del ricorrente, destinatario dei provvedimenti impugnati, è pacifica
(art. 43 PAmm).
Fatti
I gravami,
tempestivi (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), sono pertanto ricevibili in
ordine e possono essere evasi con giudizio unico (art. 51 PAmm) sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il ricorso
del 15 settembre 2005 promosso contro la decisione con la quale la Presidente
del Governo ha negato effetto sospensivo all'impugnativa del 16 agosto 2005 è
ormai divenuto privo di oggetto, dato che nel frattempo il Consiglio di Stato
si è pronunciato nel merito della contestazione dando luogo al gravame del 7
ottobre 2005 che verrà esaminato qui di seguito. L'emanazione della presente
sentenza rende peraltro superflua l'evasione della domanda provvisionale presentata
in questa sede contestualmente al secondo atto ricorsuale.
3. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della
licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La
fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la
misura impugnata è stata adottata il 28 luglio 2005.
4. 4.1. Le
licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi
particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o
essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente
Considerandi
all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare.
4.2
Nel caso di specie RI 1 non ha subito
alcun provvedimento di revoca in relazione diretta con quanto accaduto il 7 novembre
2004.
Pur mantenendolo al beneficio della licenza di condurre, con risoluzione 4
febbraio 2005 l'autorità cantonale gli ha tuttavia imposto alcuni oneri al fine
di investigare sull'intensità del rapporto che egli sembra intrattenere con gli
stupefacenti secondo quanto emerso in occasione dell'inchiesta avviata a
seguito dell'incidente mortale di novembre. L'interessato non ha contestato la
suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non
possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la
misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione a dipendenza
del mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti il 4 febbraio
2005.
Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che
era astretto a presentare dopo tre mesi di controlli giustifica senz'altro la
misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art.
16.
cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel
lasso di tempo compreso tra il 4 febbraio 2005, giorno in cui è stato pronunciato
l'ordine di sottoporsi ai controlli, e il 4 maggio 2005, RI 1 non ne ha affrontato
nemmeno uno. Inconsistenti si avverano le scuse addotte a posteriori per giustificare
questa mancanza. Se il 17 gennaio 2005 egli era già in cura per dei problemi
articolari che gli avrebbero impedito di ossequiare le disposizioni emanate
dalla Sezione della circolazione il 4 febbraio seguente, doveva quantomeno
prendere contatto con l'Ufficio giuridico e avvertirlo della situazione, chiedendo
un posticipo del trimestre di controlli. E non limitarsi a rispondere, il 23
febbraio 2005, che le prove tossicologiche sarebbero state effettuate presso il
Dr. Cozzani a Cassarate.
Già solo
Dispositivo
per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della
circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della
circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al ricorrente
di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica
attestante la sua astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente per
una durata di 12 settimane.
5. Il
ricorrente confonde la misura cautelare presa nei suoi confronti in base agli
art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo indeterminato
disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per
accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.
5.1. In
effetti, la revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania
presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122
consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di
qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno
stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse
della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla
tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per
quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla
guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare
allorquando una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in
grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi
è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste
sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d).
5.2. La
revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato, comporta una
limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal
provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e
con particolare circospezione la situazione della persona interessata,
decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo
la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga
leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo
del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze
dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o bevande
alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al
consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, il
consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente,
può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida
dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio
allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82
consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b).
5.3. Nell'evenienza
concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al
ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con
l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante
l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. Da parte sua,
il ricorrente minimizza tutto quanto accaduto il 6-7 novembre 2004.
A
prescindere dall'incidente mortale occorso il 7 novembre 2004, quanto capitato la
notte precedente questo tragico evento impone senz'altro che la situazione del
ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che egli sia risultato positivo
a due esami tossicologici e che sulla sua auto sia stata rinvenuta della droga obbliga
l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI
1, per sua stessa ammissione, ha attualmente con gli stupefacenti e,
all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità
alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza
della circolazione stradale.
Alla luce
della giurisprudenza federale dinanzi evocata, la Sezione della circolazione
avrebbe anche potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica
specialistica, il che non avrebbe comunque migliorato la posizione
dell'insorgente dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una
simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini
dell'interessato - possa essere realizzata senza un preventivo accertamento
della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari
controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo.
La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni
fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente,
sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni
mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può
imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14
LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente
negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse
risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente,
bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica.
Posto che
ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una
sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le
misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare per valutare
adeguatamente la situazione di RI 1. Esse si avverano mezzo appropriato e non
particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo
inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio
della licenza di condurre dell'insorgente. Considerati i mesi nel frattempo
trascorsi, per avere la risposta a quest'ultimo quesito il ricorrente non ha
che da inoltrare all'Ufficio giuridico della circolazione - autorità competente
per la riammissione alla guida - tutta la documentazione medica prodotta in questa
sede e davanti alla precedente istanza di ricorso.
6. Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
del 15 settembre 2005 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Il ricorso
del 7 ottobre 2005 è respinto.
3. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
4. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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