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Decisione

52.2005.326

Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di documenti medici atti a comprovare l'astinenza dal consumo di stupefacenti

31 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I gravami,

tempestivi (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), sono pertanto ricevibili in

ordine e possono essere evasi con giudizio unico (art. 51 PAmm) sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Il ricorso

del 15 settembre 2005 promosso contro la decisione con la quale la Presidente

del Governo ha negato effetto sospensivo all'impugnativa del 16 agosto 2005 è

ormai divenuto privo di oggetto, dato che nel frattempo il Consiglio di Stato

si è pronunciato nel merito della contestazione dando luogo al gravame del 7

ottobre 2005 che verrà esaminato qui di seguito. L'emanazione della presente

sentenza rende peraltro superflua l'evasione della domanda provvisionale presentata

in questa sede contestualmente al secondo atto ricorsuale.

3. In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in

vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).

Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli

art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della

licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

La

fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la

misura impugnata è stata adottata il 28 luglio 2005.

4. 4.1. Le

licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi

particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o

essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente

Considerandi

all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai

state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati

osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato

subordinato nel caso particolare.

4.2

Nel caso di specie RI 1 non ha subito

alcun provvedimento di revoca in relazione diretta con quanto accaduto il 7 novembre

2004.

Pur mantenendolo al beneficio della licenza di condurre, con risoluzione 4

febbraio 2005 l'autorità cantonale gli ha tuttavia imposto alcuni oneri al fine

di investigare sull'intensità del rapporto che egli sembra intrattenere con gli

stupefacenti secondo quanto emerso in occasione dell'inchiesta avviata a

seguito dell'incidente mortale di novembre. L'interessato non ha contestato la

suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non

possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la

misura di revoca della sua patente presa dalla Sezione della circolazione a dipendenza

del mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti il 4 febbraio

2005.

Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che

era astretto a presentare dopo tre mesi di controlli giustifica senz'altro la

misura amministrativa cautelativa adottata nei suoi confronti in base all'art.

16.

cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel

lasso di tempo compreso tra il 4 febbraio 2005, giorno in cui è stato pronunciato

l'ordine di sottoporsi ai controlli, e il 4 maggio 2005, RI 1 non ne ha affrontato

nemmeno uno. Inconsistenti si avverano le scuse addotte a posteriori per giustificare

questa mancanza. Se il 17 gennaio 2005 egli era già in cura per dei problemi

articolari che gli avrebbero impedito di ossequiare le disposizioni emanate

dalla Sezione della circolazione il 4 febbraio seguente, doveva quantomeno

prendere contatto con l'Ufficio giuridico e avvertirlo della situazione, chiedendo

un posticipo del trimestre di controlli. E non limitarsi a rispondere, il 23

febbraio 2005, che le prove tossicologiche sarebbero state effettuate presso il

Dr. Cozzani a Cassarate.

Già solo

Dispositivo

per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della

circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della

circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al ricorrente

di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica

attestante la sua astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente per

una durata di 12 settimane.

5. Il

ricorrente confonde la misura cautelare presa nei suoi confronti in base agli

art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo indeterminato

disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per

accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.

5.1. In

effetti, la revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania

presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122

consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di

qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno

stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse

della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla

tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per

quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla

guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare

allorquando una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in

grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi

è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste

sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d).

5.2. La

revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato, comporta una

limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal

provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e

con particolare circospezione la situazione della persona interessata,

decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari. Secondo

la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga

leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo

del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze

dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o bevande

alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al

consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, il

consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente,

può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida

dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio

allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82

consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b).

5.3. Nell'evenienza

concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al

ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con

l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante

l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. Da parte sua,

il ricorrente minimizza tutto quanto accaduto il 6-7 novembre 2004.

A

prescindere dall'incidente mortale occorso il 7 novembre 2004, quanto capitato la

notte precedente questo tragico evento impone senz'altro che la situazione del

ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che egli sia risultato positivo

a due esami tossicologici e che sulla sua auto sia stata rinvenuta della droga obbliga

l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI

1, per sua stessa ammissione, ha attualmente con gli stupefacenti e,

all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità

alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza

della circolazione stradale.

Alla luce

della giurisprudenza federale dinanzi evocata, la Sezione della circolazione

avrebbe anche potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica

specialistica, il che non avrebbe comunque migliorato la posizione

dell'insorgente dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una

simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini

dell'interessato - possa essere realizzata senza un preventivo accertamento

della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari

controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo.

La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni

fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente,

sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni

mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può

imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14

LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente

negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse

risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente,

bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica.

Posto che

ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una

sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le

misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare per valutare

adeguatamente la situazione di RI 1. Esse si avverano mezzo appropriato e non

particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo

inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio

della licenza di condurre dell'insorgente. Considerati i mesi nel frattempo

trascorsi, per avere la risposta a quest'ultimo quesito il ricorrente non ha

che da inoltrare all'Ufficio giuridico della circolazione - autorità competente

per la riammissione alla guida - tutta la documentazione medica prodotta in questa

sede e davanti alla precedente istanza di ricorso.

6. Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

del 15 settembre 2005 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

2. Il ricorso

del 7 ottobre 2005 è respinto.

3. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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