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Decisione

52.2005.327

Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale. Domanda respinta in tutte le sedi, da ultimo dal TRAM a seguito di perizia giudiziaria negativa

3 marzo 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ 1967 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel

gennaio del 1986. Da allora è stato oggetto di ben nove provvedimenti

amministrativi a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.

Nel 2003 RI 1 si è reso autore di altre

infrazioni (grave eccesso di velocità, il 5 febbraio, e guida in stato di

ebrietà, il 14 marzo), a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di

uno psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo

alla guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 15 maggio 2003 la Sezione

della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo

indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile

2004. La riammissione è stata peraltro subordinata al superamento di un esame

psico-tecnico.

B. Il 15 marzo

2004 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________ mentre si trovava

alla guida della propria autovettura BMW. Ritenendolo colpevole di guida

nonostante la revoca, con mandato penale 29 giugno 2004 il Presidente di

Circolo della Bregaglia l'ha condannato a 30 giorni di arresto da espiare e al

pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

C. Il 22

gennaio 2005 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso. Incaricato

dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è

giunto a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per

procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale

valutazione, l'11 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la

domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 2003 e posticipando

al dicembre 2006 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione.

D. Con

giudizio 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione,

respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali -

chiare, approfondite e concentrate ad esaminare il comportamento del periziato

nello specifico ambito della circolazione stradale - l’autorità di ricorso di

prime cure ha ritenuto in sostanza che l'insorgente non avesse ancora

recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Donde la conferma della querelata

decisione adottata dalla Sezione della circolazione e delle condizioni in essa

contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di

salvaguardare la sicurezza del traffico.

E. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre

previo annullamento della risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha rimproverato in sostanza

alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola

perizia stilata dallo psicologo __________, che nutre un chiaro pregiudizio nei

suoi confronti e che per forza di cose ha dovuto confermare il referto

allestito due anni prima cadendo in errori di valutazione. Le conclusioni del

perito sono state d'altronde influenzate negativamente da una patologia

maggiore non rilevata, che secondo l'attuale curante dell'insorgente (dr. __________,

medico psichiatra FMH) non sarebbe tuttavia suscettibile di pregiudicare la sua

idoneità alla guida. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di

Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

G. In fase

istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica

per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato l'idoneità a

guidare veicoli a motore certificata dalla documentazione medica psichiatrica

prodotta con la memoria ricorsuale.

Nel suo referto 31 gennaio 2006 il perito

designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inidoneo

alla guida per motivi caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo

maggiore e di tratti ossessivi nella struttura della sua personalità.

Tutte le parti hanno rinunciato alla

completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di

osservazioni finali; il Consiglio di Stato esplicitamente, RI 1 e la Sezione

della circolazione per atti concludenti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze

della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Il 15

maggio 2003 RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre,

documento che gli era stato sequestrato il 14 marzo precedente per aver guidato

in stato di ebrietà. In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura

di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali

accertati in via peritale. Per poter essere riammesso alla guida, egli deve comprovare

di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i

presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3

LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a

questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che l'11

agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame

reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal

profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.

2.1

Lo psichiatra dell'insorgente, che lo ha

preso in cura nell'agosto del 2005, ha rilevato in capo alla sua persona un

disturbo depressivo maggiore in un quadro di personalità abbastanza complicato

contenente alcuni tratti istrionico narcisisti in un'architettura dominante

ossessiva e depressiva. A mente del curante dr. __________, questo status

psichiatrico non inciderebbe però sull'idoneità alla guida dell'interessato,

che dal mantenimento della patente trarrebbe addirittura effetti terapeutici

positivi.

Di tutt'altro avviso lo psicologo del

traffico __________, che nel giugno del 2005 ha (ri)peritato l'insorgente per

conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che

il tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI

1, la cui situazione appare tuttora preoccupante stante il considerevole grado

di impermeabilità che presenta all'elaborazione e all'assorbimento del

principio di non convenienza; una povertà elaborativa e un'impermeabilità alla

riflessione autocritica che osta al processo di comprensione e cambiamento

essenziale per ritrovare l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo

nel 2003.

2.2

Al cospetto di prese di posizione così

discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia

specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone

l'esecuzione al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia

dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico

FSP e stimato membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del

traffico).

Nel suo referto del 31 gennaio 2006 basato

sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle valutazioni

specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto psichiatrico del dr. __________),

nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata

sull'interessato il 17 dicembre 2005, il perito giudiziario ha stabilito che

l'esaminato è ancora inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi

caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo maggiore e di tratti ossessivi

nella struttura della sua personalità.

Nel suo complesso, la perizia giudiziaria

appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore -

contrariamente allo psicologo __________ - ha avuto a disposizione approfondite

valutazioni psichiatriche specialistiche suscettibili di fornirgli un quadro

completo ed esaustivo dello stato di salute dell'investigato. Il perito

designato, persona di particolare competenza e dotata di vasta esperienza nella

specifica materia, ha risposto in modo certo e puntuale ai quesiti sottopostigli

dal giudice delegato e dal ricorrente. Il Tribunale ritiene quindi di poterne

senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni

era pervenuto anche lo psicologo del traffico interpellato dalla Sezione della

circolazione nel contesto della procedura di riesame.

3.

Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con

la conseguente conferma del giudizio impugnato e della risoluzione della

Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

La tassa di giustizia e le spese di perizia

sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC;

10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- e le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a carico

del ricorrente.

3. Intimazione

a:

patr. da;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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