52.2005.327
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale. Domanda respinta in tutte le sedi, da ultimo dal TRAM a seguito di perizia giudiziaria negativa
3 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.327
Data decisione, Autorità:
03.03.2006, TRAM
Titolo:
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale. Domanda respinta in tutte le sedi, da ultimo dal TRAM a seguito di perizia giudiziaria negativa
INIDONEITÀ CARATTERIALE
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 14 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 14 cpv. 3 LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2005.327
Lugano
3 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 20 settembre 2005 (no. 4487) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 11 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione
ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;
vista la risposta 18 ottobre
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ 1967 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
gennaio del 1986. Da allora è stato oggetto di ben nove provvedimenti
amministrativi a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.
Nel 2003 RI 1 si è reso autore di altre
infrazioni (grave eccesso di velocità, il 5 febbraio, e guida in stato di
ebrietà, il 14 marzo), a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di
uno psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo
alla guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 15 maggio 2003 la Sezione
della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile
2004. La riammissione è stata peraltro subordinata al superamento di un esame
psico-tecnico.
B. Il 15 marzo
2004 RI 1 è stato fermato al valico di confine di __________ mentre si trovava
alla guida della propria autovettura BMW. Ritenendolo colpevole di guida
nonostante la revoca, con mandato penale 29 giugno 2004 il Presidente di
Circolo della Bregaglia l'ha condannato a 30 giorni di arresto da espiare e al
pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
C. Il 22
gennaio 2005 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso. Incaricato
dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è
giunto a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per
procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale
valutazione, l'11 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la
domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 2003 e posticipando
al dicembre 2006 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione.
D. Con
giudizio 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione,
respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Sulla scorta delle risultanze peritali -
chiare, approfondite e concentrate ad esaminare il comportamento del periziato
nello specifico ambito della circolazione stradale - l’autorità di ricorso di
prime cure ha ritenuto in sostanza che l'insorgente non avesse ancora
recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Donde la conferma della querelata
decisione adottata dalla Sezione della circolazione e delle condizioni in essa
contenute, adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di
salvaguardare la sicurezza del traffico.
E. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre
previo annullamento della risoluzione impugnata.
Il ricorrente ha rimproverato in sostanza
alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola
perizia stilata dallo psicologo __________, che nutre un chiaro pregiudizio nei
suoi confronti e che per forza di cose ha dovuto confermare il referto
allestito due anni prima cadendo in errori di valutazione. Le conclusioni del
perito sono state d'altronde influenzate negativamente da una patologia
maggiore non rilevata, che secondo l'attuale curante dell'insorgente (dr. __________,
medico psichiatra FMH) non sarebbe tuttavia suscettibile di pregiudicare la sua
idoneità alla guida. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di
Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
G. In fase
istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica
per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato l'idoneità a
guidare veicoli a motore certificata dalla documentazione medica psichiatrica
prodotta con la memoria ricorsuale.
Nel suo referto 31 gennaio 2006 il perito
designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è tuttora inidoneo
alla guida per motivi caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo
maggiore e di tratti ossessivi nella struttura della sua personalità.
Tutte le parti hanno rinunciato alla
completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di
osservazioni finali; il Consiglio di Stato esplicitamente, RI 1 e la Sezione
della circolazione per atti concludenti.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18
cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Il 15
maggio 2003 RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre,
documento che gli era stato sequestrato il 14 marzo precedente per aver guidato
in stato di ebrietà. In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura
di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali
accertati in via peritale. Per poter essere riammesso alla guida, egli deve comprovare
di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i
presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3
LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a
questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che l'11
agosto 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame
reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal
profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.
2.1
Lo psichiatra dell'insorgente, che lo ha
preso in cura nell'agosto del 2005, ha rilevato in capo alla sua persona un
disturbo depressivo maggiore in un quadro di personalità abbastanza complicato
contenente alcuni tratti istrionico narcisisti in un'architettura dominante
ossessiva e depressiva. A mente del curante dr. __________, questo status
psichiatrico non inciderebbe però sull'idoneità alla guida dell'interessato,
che dal mantenimento della patente trarrebbe addirittura effetti terapeutici
positivi.
Di tutt'altro avviso lo psicologo del
traffico __________, che nel giugno del 2005 ha (ri)peritato l'insorgente per
conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che
il tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI
1, la cui situazione appare tuttora preoccupante stante il considerevole grado
di impermeabilità che presenta all'elaborazione e all'assorbimento del
principio di non convenienza; una povertà elaborativa e un'impermeabilità alla
riflessione autocritica che osta al processo di comprensione e cambiamento
essenziale per ritrovare l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo
nel 2003.
2.2
Al cospetto di prese di posizione così
discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia
specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone
l'esecuzione al PD dr. phil. __________, docente alla facoltà di psicologia
dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico
FSP e stimato membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del
traffico).
Nel suo referto del 31 gennaio 2006 basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle valutazioni
specialistiche sin qui esperite (compreso il rapporto psichiatrico del dr. __________),
nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata
sull'interessato il 17 dicembre 2005, il perito giudiziario ha stabilito che
l'esaminato è ancora inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi
caratteriali, per la presenza di un disturbo depressivo maggiore e di tratti ossessivi
nella struttura della sua personalità.
Nel suo complesso, la perizia giudiziaria
appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore -
contrariamente allo psicologo __________ - ha avuto a disposizione approfondite
valutazioni psichiatriche specialistiche suscettibili di fornirgli un quadro
completo ed esaustivo dello stato di salute dell'investigato. Il perito
designato, persona di particolare competenza e dotata di vasta esperienza nella
specifica materia, ha risposto in modo certo e puntuale ai quesiti sottopostigli
dal giudice delegato e dal ricorrente. Il Tribunale ritiene quindi di poterne
senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni
era pervenuto anche lo psicologo del traffico interpellato dalla Sezione della
circolazione nel contesto della procedura di riesame.
3.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con
la conseguente conferma del giudizio impugnato e della risoluzione della
Sezione della circolazione che esso ha tutelato.
La tassa di giustizia e le spese di perizia
sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC;
10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- e le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a carico
del ricorrente.
3. Intimazione
a:
patr. da;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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