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Decisione

52.2005.328

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS a un cittadino straniero, il quale invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio privo ormai di ogni scopo e contenuto

21 novembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I membri della famiglia di un cittadino di

una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi

con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori di 21

anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo

periodo e cpv. 2 Allegato I ALC).

Tuttavia, come ha già avuto modo di

precisare il Tribunale federale, chi contrae un matrimonio fittizio o si

richiama in modo manifestamente abusivo ad un legame matrimoniale per poter soggiornare

in Svizzera non gode in ogni caso della protezione dell'ALC. In questo senso,

nel quadro dell'art. 3 Allegato I ALC, è applicabile per analogia la

giurisprudenza in materia sviluppata a proposito dell'art. 7 LDDS, concernente

i matrimoni tra un coniuge svizzero e una persona straniera (v. DTF 130 II 113,

consid. 9 con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

4.2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS

dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al

rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il

cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto

per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,

segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza vi è abuso di

diritto se un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo

straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente

per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145,

consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano

concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a

condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto

per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.3. La LDDS e la sua ordinanza di

esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e

la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS),

ciò che non è il caso nella presente fattispecie per i motivi addotti al

considerando 4.1.

5. 5.1. Come

enunciato in narrativa, RI 1, il quale era entrato in Svizzera il 3 settembre

2003 per ricongiungersi con la moglie a S__________, il 1° febbraio 2005 si sarebbe

trasferito a __________.

Su richiesta della Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, la Polizia cantonale ha interrogato il ricorrente e sua

moglie nonché D__________ allo scopo di accertare quale fosse la situazione

sentimentale dei coniugi RI 1.

Il 27 aprile 2005 E__________

ha - tra l'altro - dichiarato:

"(...) Dopo un po' di tempo le cose tra me

e lui non andavano bene e quindi ci siamo separati. In pratica non abitiamo più

assieme dall'agosto dell'anno scorso. Nonostante questo però i nostri rapporti

sono rimasti buoni. Lui lavora sempre da__________ ed abita da un amico a P__________.

Ho ancora dei contatti con lui. Quando ho bisogno di qualche cosa posso fare

affidamento su di lui. Capita anche che venga a trovarmi presso il distributore

che gestisco.

Domanda: per

quale motivo, quando vi siete iscritta a __________ aveva dichiarato che c'era

anche il marito? Risposta: quando mi sono notificata, in municipio ci ero andata

da sola ed avevo detto al segretario comunale che ero separata. Il segretario

mi diceva allora di riferire a di notificare il cambiamento di indirizzo. Poi è

stato RI 1 che si è recato in municipio e si è iscritto anche lui.

Faccio presente

che sono stata io ad allontanare RI 1 da casa perché, come detto la convivenza

era diventata difficile. Lui se ne andava di casa a malincuore e lo ha fatto

solo perché gliel'ho chiesto io. Più volte mi ha esortato di ritornare sui miei

passi e riprenderlo in casa. Per il momento comunque non è la mia intenzione.

Se poi le cose tra noi dovessero cambiare, non si può mai dire (...)".

Dal canto suo, l'11 giugno 2005 RI 1 ha in

particolare affermato:

"(...) Domanda: attualmente lei dove

abita? Risposta: abito a __________ con mia moglie. Succede però che a volte

lei vuole restare da sola ed allora mi trasferisco presso amici per qualche

giorno. Tutte le mie cose però sono a __________ (...).

Domanda: è sicuro

di abitare a __________ con sua moglie. Le facciamo presente che sua moglie ci

ha dichiarato che vi siete separati e che lei, attualmente abita a P__________

presso amici. E questo già dall'agosto dell'anno scorso. Cosa dite in merito?

Risposta: Effettivamente dal mese di agosto 2004 tra noi sono nati dei problemi.

È successo che a volte io ho dormito anche in

albergo. Prevalentemente però abito con lei e, come detto prima, quando vuole

restare sola, vado dagli amici.

Da parte della

Polizia mi viene contestata questa dichiarazione perché mia moglie, in data 27

aprile, a verbale ha dichiarato che noi non viviamo più assieme e che è stata

lei ad allontanarmi da casa poiché la convivenza tra di noi si era fatta

difficile. Lei ha dichiarato che tra noi ci sono ancora rapporti di amicizia,

ma niente più.

Domanda: Le

chiediamo nuovamente di indicarci dove abita attualmente. Risposta: In questo

Considerandi

ultimo mese ho abitato da amici. Posso dire che l'ultima volta che ho dormito a

__________ è stato appunto circa un mese fa. Da questa sera ritorno a __________

con lei.

Voglio aggiungere

che io sono innamorato di mia moglie e l'ho sposata perché le voglio bene e non

per convenienza. Le nostre culture purtroppo sono diverse e per questo fatto

tra di noi sono nati dei problemi. E quando questi problemi si fanno vedere, io

la lascio sola per un po' di tempo".

Il 18 giugno 2005 è stato interrogato D__________:

"Domanda:

conferma che ha una relazione con __________ E__________? E se sì, da quando? Risposta:

Effettivamente abbiamo una relazione da circa un anno. Lei è sposata, ma il suo

matrimonio era in crisi. Ci siamo conosciuti perché lavoravamo assieme e poi tra

noi è nata una relazione. In pratica posso dire di vivere con lei da quando lei

si è trasferita a __________ con suo figlio. Voglio fare una premessa nel senso

che io ho un permesso di frontaliero e che tutti i sabati e le domeniche

rientro in Italia. Mi fermo a dormire da lei solo durante la settimana, dal

lunedì al venerdì. Non è affatto vero che suo marito Mehmet abita con lei.

Posso dire che a casa di E__________ c'è ancora la sua roba e che lei è rimasta

in buoni rapporti con lui. Prima che lei si trasferisse a __________ lui, ogni sabato

rientrava a casa, ma nulla più. Rientrava perché come detto prima, lui ha lì

ancora tutta la sua roba. Non sono in grado di dire dove RI 1 abiti (...)".

Bisogna inoltre rilevare che dinnanzi al

tribunale il ricorrente conferma di non vivere più stabilmente con sua moglie,

segnatamente dal gennaio 2005, e che la consorte intrattiene una relazione

extraconiugale con D__________ (ricorso ad 3).

5.2

Alla luce delle predette emergenze, si

deve ammettere che la separazione dei coniugi RI 1 non può essere considerata

semplicemente temporanea.

Né porta a diversa conclusione il fatto che il

ricorrente contesti ora la dichiarazione rilasciata da D__________ sul fatto

che non sarebbe vero che quest'ultimo ha iniziato a convivere stabilmente con

sua moglie. Egli ammette infatti che il suo matrimonio è da tempo in crisi e che

la consorte ha una relazione sentimentale con un altro uomo. Sapere poi se la

crisi matrimoniale sia imputabile alla moglie è irrilevante ai fini del

giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti

(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Non permette poi di giungere a conclusioni

più favorevoli per l'insorgente il fatto che egli manterrebbe buoni rapporti

con la moglie, avrebbe ancora i suoi effetti personali nell'appartamento coniugale

e che non sarebbe pendente la procedura di divorzio. Egli non può pretendere

infatti che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla

volontà della moglie di ricomporre un giorno non ancora ben definito la

comunione coniugale. In questo senso, si può pertanto prescindere dal procedere

all'assunzione della moglie dell'insorgente volta a dimostrare che non sarebbe

esclusa una loro riconciliazione in un futuro ancora non ben definito.

5.3

In siffatte circostanze, con l'unione

coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale almeno dal

gennaio 2005, se non addirittura dall'agosto 2004, si può ritenere che il

ricorrente si appelli al proprio matrimonio con la moglie al solo scopo di

continuare a risiedere in Svizzera. La posizione del ricorrente non merita

pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente

rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.

6.

RI 1

risiede da circa due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato

di breve durata.

La sua autorizzazione a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non

costituisce lo scopo della sua residenza, ragione per cui non è determinante

nel presente ambito. Anche il semplice fatto che egli non avrebbe mai dato

adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non

permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.

Il ricorrente pone in evidenza di essere scappato

nel 2002 dalla Turchia e di non potervi rientrare. Ora, sapere se egli possa ottenere

l'ammissione provvisoria in Svizzera perché il suo rientro nel Paese d'origine non

sarebbe effettivamente esigibile per motivi politici non è un aspetto che può

essere vagliato in questa sede, il tribunale amministrativo non essendo

competente a chinarsi su tale genere di procedura. A prescindere del fatto che egli

dispone comunque di un valido passaporto rilasciato dalle autorità turche, va

rilevato che prima di giungere in Svizzera l'insorgente era al beneficio di un

permesso di soggiorno in Italia quale richiedente l'asilo e non rende

verosimile l'impossibilità di ripristinarlo, tenuto pure conto che avrebbe avviato

le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana.

Nemmeno il certificato del suo medico

psichiatra versato agli atti per la prima volta dinnanzi al tribunale, peraltro

dopo lo scambio degli allegati, permette di mutare il presente giudizio.

Esso attesta genericamente che il ricorrente

necessita di cure psichiatriche continuative. Non è comunque dato a vedere come

l'insorgente non possa continuare il trattamento a partire dall'estero oppure

in Patria o in Italia, dal momento che anche in questi paesi vi sono medici

specializzati in questo ambito.

A torto infine sostiene che il dipartimento

ha travalicato i propri limiti decisionali non limitandosi ad allontanarlo dal

territorio cantonale come prevede l'art. 12 cpv. 3 LDDS. Giova infatti

ricordare che egli non ha ottenuto un permesso di dimora annuale giusta la

LDDS, ma un permesso quinquennale CE/AELS sotto l'egida dell'ALC e che in

questo caso è previsto l'allontanamento dal territorio svizzero in caso di

revoca dell'autorizzazione di soggiorno (art. 24 OLCP; RS 142.203).

7.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato in

maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla

carta.

In particolare, la decisione censurata non

procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2

lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua

concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

8.

Visto

quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare

intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso

di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita coniugale.

9.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e gli art. 4, 7 LDDS; 24 OLCP; 100 cpv. 1

lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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