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Decisione

52.2005.330

Autorizzazione all'acquisto di un fondo agricolo e legittimazione attiva

17 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.330

Data decisione, Autorità:

17.10.2005, TRAM

Titolo:

Autorizzazione all'acquisto di un fondo agricolo e legittimazione attiva

AUTORIZZAZIONE D'ACQUISTO

IRRECEVIBILITÀ

LEGITTIMAZIONE

art. 83 cpv. 3 LDFR

art. 48 LPAMM

art. 103 OG

art. 48 let. a PA

Incarto n.

52.2005.330

Lugano

17 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito

dalla segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della

RI 1

contro

la decisione 6 settembre 2005 (n. 4274) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 28 giugno 2005 con cui il CO 4, ha autorizzato CO 2 ad

acquistare il fondo agricolo n. __________ RF di __________ di proprietà di CO

1;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in

fatto

che in data 24 maggio 2005 sul FU (FU n. 41

pag. 3549) è apparso un pubblico bando per la messa in vendita del fondo agricolo

n. __________ RF di __________ avente una superficie pari a mq 9'322 e su parte

del quale è stato imposto un vincolo per posteggi a servizio dell'adiacente

campo sportivo;

che il prezzo di vendita, ritenuto non

esorbitante CO 4 e indicato nel suddetto bando, è di fr. 91'242.15;

che a tale bando hanno risposto, in

particolare, CO 2 con un'offerta corrispondente al prezzo pubblicato sul FU e

il RI 1, qui ricorrente, che ha però proposto di pagare per l'acquisto del

fondo unicamente fr. 70'000.-;

che con decisione 28 giugno 2005 il CO 4, ha

autorizzato la vendita del fondo agricolo a CO 2;

che il CO 5 ha dichiarato irricevibile il

ricorso presentato dall'insorgente per mancanza di legittimazione a ricorrere;

che contro il predetto giudicato governativo

il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

Considerandi

chiedendone l'annullamento; esso sostiene di aver partecipato al bando solamente

per anticipare il perfezionamento della situazione di proprietà legata al vincolo

di PR presente sul fondo e per scongiurare la speculazione fondiaria dei

terreni agricoli;

considerato in

diritto

che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere

il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un'istanza

o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti

processuali (art. 3 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre 1996 (LALDFR);

che nella misura in cui contesta il giudizio

di irricevibilità reso dal CO 5, la legittimazione del ricorrente è certa;

che il ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1

LDFR), è dunque ricevibile in ordine;

che giusta l'art. 83 cpv. 3 seconda frase LDFR,

contro il rilascio dell'autorizzazione possono interporre ricorso l'autorità

cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera

o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione;

che, adottando questa disposizione, il

legislatore ha voluto restringere la cerchia delle persone generalmente

abilitate a ricorrere (cfr. art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG; DTF 129 III

583); ciononostante suddetta norma giuridica non deve essere considerata

esaustiva in relazione alle persone legittimate ad insorgere contro il rilascio

dell'autorizzazione ma deve essere interpretata conformemente all'intenzione

del legislatore (STF 5A.2/2000);

che quest'ultimo ha comunque voluto

escludere dal novero degli insorgenti, i vicini, le organizzazioni di

protezione della natura e dell'ambiente, come pure le organizzazioni

professionali agricole (Yves Donzallaz, Commentaire de l'arrêt de la IIe Cour

civile du Tribunal fédéral du 4.4.2003, in: AJP 2004, pag. 195 segg.);

che il ricorrente non rientra nelle persone

abilitate a ricorrere contro l'autorizzazione secondo l'art. 83 cpv. 3 LDRF,

sia perché non fa evidentemente parte delle persone ivi elencate, sia perché

non può rientrare nella categoria estesa dal legislatore stesso, che ha voluto

negare la legittimazione ricorsuale a coloro che presentano un interesse

puramente ideale, come nel caso di specie;

che, stante quanto suesposto, ci si potrebbe

in ogni caso chiedere se il ricorrente potrebbe avvalersi dei criteri di

legittimazione imposti dall'art. 103 OG, ritenuto che l'Alta Corte federale in alcune

fattispecie ne ha tenuto conto (Yves Donzallaz, op. cit.);

che secondo l'art. 103 OG ha diritto di

ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;

che la legittimazione ricorsuale non compete

soltanto al destinatario della decisione impugnata, ma altresì ai terzi che si

trovano lesi direttamente nei loro legittimi interessi; anche i terzi devono

comunque poter vantare una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della

controversia, che dev'essere valutata alla luce delle concrete circostanze del

caso, e devono potersi prevalere di un interesse personale, immediato e attuale

volto all'eliminazione di un pregiudizio materiale o ideale che la decisione

potrebbe loro arrecare (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad Art. 43, N. 13 e giurisprudenza ivi citata);

che il ricorrente non ha mai dimostrato di

aver subito alcun pregiudizio e nemmeno di avere un interesse personale e

attuale all'annullamento dell'autorizzazione; anzi, il medesimo ha espressamente

dichiarato di aver presentato un'offerta per ragioni puramente ideali, a tutela

di un interesse pubblico;

che, pertanto, la legittimazione ricorsuale

non può essergli riconosciuta;

che, in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa

confermata;

che la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 83 e 88 LDRF; 13 LALDFR; 103 OG; 3,

18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinate da: PA 1

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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