52.2005.330
Autorizzazione all'acquisto di un fondo agricolo e legittimazione attiva
17 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.330
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, TRAM
Titolo:
Autorizzazione all'acquisto di un fondo agricolo e legittimazione attiva
AUTORIZZAZIONE D'ACQUISTO
IRRECEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE
art. 83 cpv. 3 LDFR
art. 48 LPAMM
art. 103 OG
art. 48 let. a PA
Incarto n.
52.2005.330
Lugano
17 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dalla segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 6 settembre 2005 (n. 4274) del
Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 giugno 2005 con cui il CO 4, ha autorizzato CO 2 ad
acquistare il fondo agricolo n. __________ RF di __________ di proprietà di CO
1;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
che in data 24 maggio 2005 sul FU (FU n. 41
pag. 3549) è apparso un pubblico bando per la messa in vendita del fondo agricolo
n. __________ RF di __________ avente una superficie pari a mq 9'322 e su parte
del quale è stato imposto un vincolo per posteggi a servizio dell'adiacente
campo sportivo;
che il prezzo di vendita, ritenuto non
esorbitante CO 4 e indicato nel suddetto bando, è di fr. 91'242.15;
che a tale bando hanno risposto, in
particolare, CO 2 con un'offerta corrispondente al prezzo pubblicato sul FU e
il RI 1, qui ricorrente, che ha però proposto di pagare per l'acquisto del
fondo unicamente fr. 70'000.-;
che con decisione 28 giugno 2005 il CO 4, ha
autorizzato la vendita del fondo agricolo a CO 2;
che il CO 5 ha dichiarato irricevibile il
ricorso presentato dall'insorgente per mancanza di legittimazione a ricorrere;
che contro il predetto giudicato governativo
il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
Considerandi
chiedendone l'annullamento; esso sostiene di aver partecipato al bando solamente
per anticipare il perfezionamento della situazione di proprietà legata al vincolo
di PR presente sul fondo e per scongiurare la speculazione fondiaria dei
terreni agricoli;
considerato in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere
il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un'istanza
o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti
processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre 1996 (LALDFR);
che nella misura in cui contesta il giudizio
di irricevibilità reso dal CO 5, la legittimazione del ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1
LDFR), è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 83 cpv. 3 seconda frase LDFR,
contro il rilascio dell'autorizzazione possono interporre ricorso l'autorità
cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera
o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione;
che, adottando questa disposizione, il
legislatore ha voluto restringere la cerchia delle persone generalmente
abilitate a ricorrere (cfr. art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG; DTF 129 III
583); ciononostante suddetta norma giuridica non deve essere considerata
esaustiva in relazione alle persone legittimate ad insorgere contro il rilascio
dell'autorizzazione ma deve essere interpretata conformemente all'intenzione
del legislatore (STF 5A.2/2000);
che quest'ultimo ha comunque voluto
escludere dal novero degli insorgenti, i vicini, le organizzazioni di
protezione della natura e dell'ambiente, come pure le organizzazioni
professionali agricole (Yves Donzallaz, Commentaire de l'arrêt de la IIe Cour
civile du Tribunal fédéral du 4.4.2003, in: AJP 2004, pag. 195 segg.);
che il ricorrente non rientra nelle persone
abilitate a ricorrere contro l'autorizzazione secondo l'art. 83 cpv. 3 LDRF,
sia perché non fa evidentemente parte delle persone ivi elencate, sia perché
non può rientrare nella categoria estesa dal legislatore stesso, che ha voluto
negare la legittimazione ricorsuale a coloro che presentano un interesse
puramente ideale, come nel caso di specie;
che, stante quanto suesposto, ci si potrebbe
in ogni caso chiedere se il ricorrente potrebbe avvalersi dei criteri di
legittimazione imposti dall'art. 103 OG, ritenuto che l'Alta Corte federale in alcune
fattispecie ne ha tenuto conto (Yves Donzallaz, op. cit.);
che secondo l'art. 103 OG ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
che la legittimazione ricorsuale non compete
soltanto al destinatario della decisione impugnata, ma altresì ai terzi che si
trovano lesi direttamente nei loro legittimi interessi; anche i terzi devono
comunque poter vantare una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della
controversia, che dev'essere valutata alla luce delle concrete circostanze del
caso, e devono potersi prevalere di un interesse personale, immediato e attuale
volto all'eliminazione di un pregiudizio materiale o ideale che la decisione
potrebbe loro arrecare (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad Art. 43, N. 13 e giurisprudenza ivi citata);
che il ricorrente non ha mai dimostrato di
aver subito alcun pregiudizio e nemmeno di avere un interesse personale e
attuale all'annullamento dell'autorizzazione; anzi, il medesimo ha espressamente
dichiarato di aver presentato un'offerta per ragioni puramente ideali, a tutela
di un interesse pubblico;
che, pertanto, la legittimazione ricorsuale
non può essergli riconosciuta;
che, in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa
confermata;
che la tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 83 e 88 LDRF; 13 LALDFR; 103 OG; 3,
18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinate da: PA 1
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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