52.2005.331
Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di un certificato medico psichiatrico
5 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.331
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, TRAM
Titolo:
Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di un certificato medico psichiatrico
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 10 cpv. 3 LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 30 OAC
Incarto n.
52.2005.331
Lugano
5 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (no. 4606) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 1° settembre 2005 con cui la Sezione della
circolazione le ha revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato
quale misura preventiva;
vista la risposta 18 ottobre
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1937, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B nel 1956. Dopo aver subito due ammonimenti (nel 1990 e nel 1998), nel
gennaio e nell'ottobre del 2002 ha circolato a velocità eccessiva subendo una
revoca della licenza di condurre di un mese prima e di tre mesi poi.
B. Il 13 marzo
2005 RI 1 ha nuovamente circolato a velocità eccessiva (122 km/h laddove vige
un limite di 80 km/h) in territorio di Altdorf. Venutane a conoscenza, il 27
giugno 2005 la Sezione della circolazione le ha quindi prospettato una revoca
della licenza di condurre, invitandola nel contempo a presentare eventuali
osservazioni in merito. Sull'onda di uno scompenso già manifestatosi in passato
mediante l'invio di scritti incongrui e privi di senso a svariate autorità,
l'interessata ha risposto allegando alla propria missiva copia di alcune
lettere farneticanti trasmesse al Tribunale federale penale per denunciare le
persecuzioni di cui sarebbe vittima. A fronte di questa situazione, l'8 luglio
2005 la Sezione della circolazione ha ingiunto a RI 1 di produrre entro venti
giorni un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla
guida. Tale imposizione è stata invano ribadita il 18 luglio e il 22 agosto
2005, dopo che la nominata aveva di nuovo indirizzato corrispondenza insensata
a diverse autorità politiche e giudiziarie. Con risoluzione 1° settembre 2005
la Sezione della circolazione le ha quindi revocato la licenza di condurre a
tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1
LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC, subordinando la
riammissione alla guida alla presentazione di un certificato psichiatrico
attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore.
C. Con
giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in
sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione
della documentazione medica atta a dimostrare che dal profilo psichico la
ricorrente è idonea a condurre veicoli a motore. Donde la conferma della
querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla
necessità di salvaguardare la sicurezza stradale.
D. Contro tale
giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone implicitamente l'annullamento.
L'insorgente ha riproposto in sostanza le
argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo
in pratica di essere vittima di una persecuzione sistematica. La revoca subita
sarebbe abusiva ed ingiustificata.
E. Il
Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame,
tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza
di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La
fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la
misura impugnata è stata adottata il 1° settembre 2005.
3.
3.1. Le
licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi
particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o
essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente
all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC).
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono
mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono
stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può
essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla
guida dell'interessato (art. 30 OAC).
3.2
Nel caso di specie RI 1 non ha subito
alcun provvedimento amministrativo in relazione diretta con quanto accaduto ad
Altdorf il 13 marzo 2005. Pur mantenendola al beneficio della licenza di
condurre in attesa delle conclusioni penali, con risoluzione 8 luglio 2005 l'Ufficio
giuridico della circolazione le ha tuttavia imposto la presentazione di un
certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla guida dopo aver
valutato con preoccupazione alcune lettere dissennate che l'interessata aveva
indirizzato a svariate autorità. La destinataria dell'ingiunzione non ha
contestato la suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui
contenuti non possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente
avversa nondimeno la revoca della sua patente disposta dalla Sezione della
circolazione a dipendenza del mancato ossequio dell'obbligo che le era stato prescritto.
Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era
astretta a presentare con urgenza in funzione dei seri dubbi insorti circa il
suo attuale stato di salute psichico giustificano senz'altro la misura
amministrativa preventiva presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1
LCStr e 30 OAC.
Già solo
Dispositivo
per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della
circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della
circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta alla
ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una
certificazione medica psichiatrica attestante la sua idoneità alla guida.
4. Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
Data la
particolarità della fattispecie, il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare
una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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