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Decisione

52.2005.331

Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di un certificato medico psichiatrico

5 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1937, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della

categoria B nel 1956. Dopo aver subito due ammonimenti (nel 1990 e nel 1998), nel

gennaio e nell'ottobre del 2002 ha circolato a velocità eccessiva subendo una

revoca della licenza di condurre di un mese prima e di tre mesi poi.

B. Il 13 marzo

2005 RI 1 ha nuovamente circolato a velocità eccessiva (122 km/h laddove vige

un limite di 80 km/h) in territorio di Altdorf. Venutane a conoscenza, il 27

giugno 2005 la Sezione della circolazione le ha quindi prospettato una revoca

della licenza di condurre, invitandola nel contempo a presentare eventuali

osservazioni in merito. Sull'onda di uno scompenso già manifestatosi in passato

mediante l'invio di scritti incongrui e privi di senso a svariate autorità,

l'interessata ha risposto allegando alla propria missiva copia di alcune

lettere farneticanti trasmesse al Tribunale federale penale per denunciare le

persecuzioni di cui sarebbe vittima. A fronte di questa situazione, l'8 luglio

2005 la Sezione della circolazione ha ingiunto a RI 1 di produrre entro venti

giorni un certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla

guida. Tale imposizione è stata invano ribadita il 18 luglio e il 22 agosto

2005, dopo che la nominata aveva di nuovo indirizzato corrispondenza insensata

a diverse autorità politiche e giudiziarie. Con risoluzione 1° settembre 2005

la Sezione della circolazione le ha quindi revocato la licenza di condurre a

tempo indeterminato con effetto immediato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1

LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC, subordinando la

riammissione alla guida alla presentazione di un certificato psichiatrico

attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore.

C. Con

giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in

sostanza che il provvedimento fosse giustificato dalla mancata presentazione

della documentazione medica atta a dimostrare che dal profilo psichico la

ricorrente è idonea a condurre veicoli a motore. Donde la conferma della

querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla

necessità di salvaguardare la sicurezza stradale.

D. Contro tale

giudizio governativo RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone implicitamente l'annullamento.

L'insorgente ha riproposto in sostanza le

argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo

in pratica di essere vittima di una persecuzione sistematica. La revoca subita

sarebbe abusiva ed ingiustificata.

E. Il

Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame,

tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in

vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).

Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli

art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza

di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

La

fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la

misura impugnata è stata adottata il 1° settembre 2005.

3.

3.1. Le

licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi

particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o

essere vincolate a condizioni speciali (art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente

all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC).

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono

mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono

stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato

subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può

essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla

guida dell'interessato (art. 30 OAC).

3.2

Nel caso di specie RI 1 non ha subito

alcun provvedimento amministrativo in relazione diretta con quanto accaduto ad

Altdorf il 13 marzo 2005. Pur mantenendola al beneficio della licenza di

condurre in attesa delle conclusioni penali, con risoluzione 8 luglio 2005 l'Ufficio

giuridico della circolazione le ha tuttavia imposto la presentazione di un

certificato medico psichiatrico attestante la sua idoneità alla guida dopo aver

valutato con preoccupazione alcune lettere dissennate che l'interessata aveva

indirizzato a svariate autorità. La destinataria dell'ingiunzione non ha

contestato la suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui

contenuti non possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente

avversa nondimeno la revoca della sua patente disposta dalla Sezione della

circolazione a dipendenza del mancato ossequio dell'obbligo che le era stato prescritto.

Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era

astretta a presentare con urgenza in funzione dei seri dubbi insorti circa il

suo attuale stato di salute psichico giustificano senz'altro la misura

amministrativa preventiva presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1

LCStr e 30 OAC.

Già solo

Dispositivo

per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della

circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della

circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta alla

ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una

certificazione medica psichiatrica attestante la sua idoneità alla guida.

4. Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

Data la

particolarità della fattispecie, il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare

una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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