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Decisione

52.2005.333

Decisione incidentale

26 ottobre 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.333

Data decisione, Autorità:

26.10.2005, TRAM

Titolo:

Decisione incidentale

DECISIONE INCIDENTALE

art. 44 LPAMM

Incarto n.

52.2005.333

Lugano

26 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo

Anastasi

assistito

dal segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del

Consiglio di Stato;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

e considerato in fatto e in diritto

che con citazione

del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI

1.

ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono

coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale;

che RI 1 ha impugnato il provvedimento

davanti al Consiglio di Stato;

che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato

irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome

inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile;

che contro il giudizio governativo RI 1

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente

l'annullamento;

che la competenza di questo tribunale (art.

21.

LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del

gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che le decisioni incidentali possono essere impugnate

soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44

PAmm);

che in concreto la citazione al sopralluogo

costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio;

che questo atto non è suscettibile di

compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del

caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di

Stato;

che, stante quanto precede, il ricorso va

dunque respinto;

che la tassa e le spese di giustizia seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

CO 1

Il presidente

Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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