52.2005.333
Decisione incidentale
26 ottobre 2005Italiano2 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.333
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, TRAM
Titolo:
Decisione incidentale
DECISIONE INCIDENTALE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2005.333
Lugano
26 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del
Consiglio di Stato;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
che con citazione
del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI
1.
ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono
coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale;
che RI 1 ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato
irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome
inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile;
che contro il giudizio governativo RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente
l'annullamento;
che la competenza di questo tribunale (art.
21.
LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del
gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che le decisioni incidentali possono essere impugnate
soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44
PAmm);
che in concreto la citazione al sopralluogo
costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio;
che questo atto non è suscettibile di
compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del
caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di
Stato;
che, stante quanto precede, il ricorso va
dunque respinto;
che la tassa e le spese di giustizia seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
Il presidente
Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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