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Decisione

52.2005.334

Permesso per l'ampliamento di posteggi esistenti

7 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I posteggi, perpendicolari alla strada,

verrebbero prolungati di m 2.50 verso l'interno del fondo in modo da permettere

lo stazionamento di un secondo veicolo.

Con decisione 27 giugno 2005 il municipio ha

respinto la domanda, ritenendola contraria all'art. 41 NAPR ed alle norme VSS,

ivi richiamate. Le manovre di posteggio avrebbero intralciato e messo in

pericolo la circolazione stradale.

B. Con

giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dagli istanti

in licenza.

Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi

sostenute dal municipio in punto al pericolo che le manovre di posteggio

arrecherebbero alla sicurezza della circolazione stradale.

Nei considerandi del giudizio il Consiglio

di Stato ha inoltre imposto la posa di un cordolo che impedisca l'utilizzazione

dello spazio retrostante ai posteggi.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della

licenza rifiutata.

Secondo i ricorrenti, la strada di quartiere

antistante i posteggi non sarebbe di grande traffico. Le norme VSS

costituirebbero inoltre soltanto semplici direttive. I pericoli paventati dal

municipio sarebbero inesistenti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,

ed il municipio, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La

legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa (art. 43

PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

1.2.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge

chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. Il sopralluogo

sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 41 NAPR di M__________, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni

è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo

la norma VSS.

La norma sancisce l'obbligo di approntare un

numero di posteggi adeguatamente commisurato al fabbisogno indotto dalla destinazione

degli edifici. Rinvia inoltre alle norme dell'Unione svizzera dei

professionisti della strada VSS per quanto attiene al loro dimensionamento,

rispettivamente alla loro configurazione. Tali norme hanno essenzialmente il

valore di direttive (RDAT 1996 I n. 25, pag. 71).

2.2

L'art. 40 NAPR regola l'accesso diretto

alle strade pubbliche, permettendolo, di regola, solo su strade di raccolta o

di servizio e stabilendo che gli accessi non devono arrecare disturbo alla

circolazione (cpv. 1). In particolare (lett. c), l'accesso deve essere

raccordato alla strada con curve marginali aventi un raggio minimo di 4.00 con

il filo esterno del campo stradale per una profondità di 5.00 m dalla proprietà

pubblica. Il municipio può concedere deroghe, fermo restando il rispetto

della sicurezza della circolazione.

In quest'ottica, soggiunge la norma (cpv.

2), si deve, di regola, disporre all'interno del fondo privato di piazzole

di manovra in modo che vi sia un sufficiente spazio per la sosta e le manovre

dell'automezzo senza che il marciapiede o la strada vengano ingombrate.

3.

Nel caso

concreto, i 20 posteggi del condominio che sorge al numero 12 di via Vacallo si

immettono direttamente ad angolo retto sulla strada di servizio che collega M__________

alla frazione di F__________ di V__________. Ad ogni posteggio corrisponde un

accesso alla strada pubblica.

Gli accessi dei posteggi al campo stradale

non rispettano né i raggi di curvatura minimi, né le piazzole di manovra

prescritti dall'art. 41 cpv. 1 lett. c NAPR. Le manovre in retromarcia necessarie

per uscire dal posteggio o per immettervisi avvengono necessariamente sul campo

stradale. Arrecano quindi quantomeno disturbo alla circolazione.

Con l'intervento qui in esame, il numero dei

veicoli facenti capo ai posteggi verrebbe aumentato di sei unità. Il disturbo arrecato

alla circolazione verrebbe aggravato di conseguenza già per il maggior numero

di movimenti veicolari che ne deriverebbe.

A questo maggior disturbo, verrebbe inoltre ad

aggiungersi quello connesso alle manovre di spostamento dei veicoli posteggiati

più all'interno, che implicherebbero inevitabilmente un accresciuto

stazionamento di veicoli sul campo stradale, specie nel caso in cui tali

manovre fossero effettuate, come si può facilmente prevedere, da un solo conducente.

Già per il maggior disturbo arrecato alla

fluidità del traffico, il diniego del permesso appare dunque giustificato.

Negando il permesso per l'ampliamento dei posteggi, l'autorità comunale non ha

comunque abusato del potere d'apprezzamento conferitole dagli art. 40 e 41 NAPR

in ordine alla valutazione delle conseguenze derivanti dagli accessi e dai

posteggi alla fluidità del traffico ed alla sicurezza della circolazione. La

decisione appare in ogni caso sostenibile.

Poco importa che l'autorità comunale si sia

richiamata soltanto all'art. 40 NAPR. La fattispecie, chiaramente riconducibile

ai problemi posti dall'aumento della capienza dei posteggi dal profilo della

fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione, va giudicata

anzitutto in base a tale norma ed il tribunale applica comunque d'ufficio il

diritto.

D'altronde, la decisione municipale

impugnata regge anche dal profilo delle norme VSS applicate come semplici

direttive. Nessuna di queste disposizioni prevede in effetti la possibilità di

formare posteggi doppi, perpendicolari alla strada e direttamente accessibili

ad essa, che comportano manovre in retromarcia e stazionamenti sul campo

stradale per immettere nella circolazione il veicolo posteggiato nello stallo

più distante. Poco importa che la strada in discussione sia più o meno

trafficata e che queste manovre non comportino pericoli insostenibili. In

quanto procedente da apprezzamento, il diniego del permesso resiste comunque

alle critiche dei ricorrenti anche se il traffico non fosse particolarmente

rilevante ed il pregiudizio per la sicurezza della circolazione non fosse

intollerabile.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,

va senz'altro respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti in solido secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 40, 41 NAPR di M__________; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

,

,

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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