52.2005.334
Permesso per l'ampliamento di posteggi esistenti
7 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.334
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Permesso per l'ampliamento di posteggi esistenti
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.334
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2005 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato (n. 4597) che respinge l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la decisione 27 giugno 2005 con cui il municipio di CO 1
ha negato loro il permesso di ampliare 6 posteggi esistenti sulla part. n.
1204;
viste le risposte:
- 25 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 2 novembre 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
maggio 2005 i ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno chiesto al
municipio di CO 1 il permesso di ampliare 6 dei 20 posteggi esistenti sul
terreno antistante lo stabile d'appartamenti in condominio situato al n. 12 di via
V__________ (part. 1024).
Fatti
I posteggi, perpendicolari alla strada,
verrebbero prolungati di m 2.50 verso l'interno del fondo in modo da permettere
lo stazionamento di un secondo veicolo.
Con decisione 27 giugno 2005 il municipio ha
respinto la domanda, ritenendola contraria all'art. 41 NAPR ed alle norme VSS,
ivi richiamate. Le manovre di posteggio avrebbero intralciato e messo in
pericolo la circolazione stradale.
B. Con
giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dagli istanti
in licenza.
Il Governo ha in sostanza condiviso le tesi
sostenute dal municipio in punto al pericolo che le manovre di posteggio
arrecherebbero alla sicurezza della circolazione stradale.
Nei considerandi del giudizio il Consiglio
di Stato ha inoltre imposto la posa di un cordolo che impedisca l'utilizzazione
dello spazio retrostante ai posteggi.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo i ricorrenti, la strada di quartiere
antistante i posteggi non sarebbe di grande traffico. Le norme VSS
costituirebbero inoltre soltanto semplici direttive. I pericoli paventati dal
municipio sarebbero inesistenti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
1.2.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti. Il sopralluogo
sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 41 NAPR di M__________, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni
è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo
la norma VSS.
La norma sancisce l'obbligo di approntare un
numero di posteggi adeguatamente commisurato al fabbisogno indotto dalla destinazione
degli edifici. Rinvia inoltre alle norme dell'Unione svizzera dei
professionisti della strada VSS per quanto attiene al loro dimensionamento,
rispettivamente alla loro configurazione. Tali norme hanno essenzialmente il
valore di direttive (RDAT 1996 I n. 25, pag. 71).
2.2
L'art. 40 NAPR regola l'accesso diretto
alle strade pubbliche, permettendolo, di regola, solo su strade di raccolta o
di servizio e stabilendo che gli accessi non devono arrecare disturbo alla
circolazione (cpv. 1). In particolare (lett. c), l'accesso deve essere
raccordato alla strada con curve marginali aventi un raggio minimo di 4.00 con
il filo esterno del campo stradale per una profondità di 5.00 m dalla proprietà
pubblica. Il municipio può concedere deroghe, fermo restando il rispetto
della sicurezza della circolazione.
In quest'ottica, soggiunge la norma (cpv.
2), si deve, di regola, disporre all'interno del fondo privato di piazzole
di manovra in modo che vi sia un sufficiente spazio per la sosta e le manovre
dell'automezzo senza che il marciapiede o la strada vengano ingombrate.
3.
Nel caso
concreto, i 20 posteggi del condominio che sorge al numero 12 di via Vacallo si
immettono direttamente ad angolo retto sulla strada di servizio che collega M__________
alla frazione di F__________ di V__________. Ad ogni posteggio corrisponde un
accesso alla strada pubblica.
Gli accessi dei posteggi al campo stradale
non rispettano né i raggi di curvatura minimi, né le piazzole di manovra
prescritti dall'art. 41 cpv. 1 lett. c NAPR. Le manovre in retromarcia necessarie
per uscire dal posteggio o per immettervisi avvengono necessariamente sul campo
stradale. Arrecano quindi quantomeno disturbo alla circolazione.
Con l'intervento qui in esame, il numero dei
veicoli facenti capo ai posteggi verrebbe aumentato di sei unità. Il disturbo arrecato
alla circolazione verrebbe aggravato di conseguenza già per il maggior numero
di movimenti veicolari che ne deriverebbe.
A questo maggior disturbo, verrebbe inoltre ad
aggiungersi quello connesso alle manovre di spostamento dei veicoli posteggiati
più all'interno, che implicherebbero inevitabilmente un accresciuto
stazionamento di veicoli sul campo stradale, specie nel caso in cui tali
manovre fossero effettuate, come si può facilmente prevedere, da un solo conducente.
Già per il maggior disturbo arrecato alla
fluidità del traffico, il diniego del permesso appare dunque giustificato.
Negando il permesso per l'ampliamento dei posteggi, l'autorità comunale non ha
comunque abusato del potere d'apprezzamento conferitole dagli art. 40 e 41 NAPR
in ordine alla valutazione delle conseguenze derivanti dagli accessi e dai
posteggi alla fluidità del traffico ed alla sicurezza della circolazione. La
decisione appare in ogni caso sostenibile.
Poco importa che l'autorità comunale si sia
richiamata soltanto all'art. 40 NAPR. La fattispecie, chiaramente riconducibile
ai problemi posti dall'aumento della capienza dei posteggi dal profilo della
fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione, va giudicata
anzitutto in base a tale norma ed il tribunale applica comunque d'ufficio il
diritto.
D'altronde, la decisione municipale
impugnata regge anche dal profilo delle norme VSS applicate come semplici
direttive. Nessuna di queste disposizioni prevede in effetti la possibilità di
formare posteggi doppi, perpendicolari alla strada e direttamente accessibili
ad essa, che comportano manovre in retromarcia e stazionamenti sul campo
stradale per immettere nella circolazione il veicolo posteggiato nello stallo
più distante. Poco importa che la strada in discussione sia più o meno
trafficata e che queste manovre non comportino pericoli insostenibili. In
quanto procedente da apprezzamento, il diniego del permesso resiste comunque
alle critiche dei ricorrenti anche se il traffico non fosse particolarmente
rilevante ed il pregiudizio per la sicurezza della circolazione non fosse
intollerabile.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40, 41 NAPR di M__________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
,
,
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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