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Decisione

52.2005.335

Contestazione clausola bando di concorso

16 novembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di

idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve

presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a

verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o

ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità

il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad

esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara

(STA 16 giugno 2003 in re G.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284

seg.). I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri

oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e

rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in

particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in

cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente,

la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata

da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi

di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo,

sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee

alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle

attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento

o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 16 maggio

2002 in re G. e llcc).

2.2. L'art. 38

RLCPubb impone inoltre al committente di indire i concorsi, di regola, per ogni

singola categoria di arti e mestieri. Tale obbligo non è tuttavia assoluto; per

le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il

committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che

si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle

delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).

Anche la

decisione di procedere mediante appalto generale soggiace all'apprezzamento del

committente. È dunque sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nei

limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm). Censurabili sono soltanto le

decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo

del potere discrezionale che la legge riconosce al committente.

2.3. Il

consorzio tra offerenti, dispone infine l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, è di principio

Considerandi

ammesso. Il committente, secondo il cpv. 2 di detta norma, può tuttavia

limitare o escludere questa possibilità nel bando. Al contrario, il subappalto

è vietato salvo se ammesso negli atti di gara (art. 24 LCPubb).

La limitazione

e l'esclusione della possibilità di consorzio, rispettivamente l'ammissione del

subappalto sono parimenti rimesse all'apprezzamento del committente. Anch'esse

possono dunque essere censurate soltanto nella misura in cui integrano gli estremi

di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.

3.

Nell'evenienza concreta, la commessa ha essenzialmente per oggetto

opere da metalcostruttore che ammontano complessivamente all'86-90% delle

prestazioni messe a concorso. Tale circostanza permette da sola di escludere

che si possa rimproverare al committente di aver abusato della libertà riconosciutagli

dalla LCPubb in ordine alla definizione dei criteri d'idoneità per aver

limitato la partecipazione alle ditte di metalcostruzione.

Il fatto di avere implicitamente limitato la

partecipazione della categoria dei vetrai unicamente in qualità di

subappaltanti, nonostante possa apparire discutibile alla ricorrente, è

comunque sostenibile in relazione a quelli che sono i vantaggi derivanti al

committente per avere un unico responsabile di riferimento per la prestazione

fornita.

La sostituzione degli infissi e dei

serramenti di un edifici abbisogna sicuramente l'intervento coordinato di

diverse ditte specialistiche. Appare dunque giustificato l'interesse del

committente ad affidare la commessa ad un solo operatore responsabile nei suoi

confronti anche per le prestazioni dei subappaltanti, anziché ad un consorzio,

ente effimero, nel quale la suddivisione delle responsabilità fra i membri non

è sempre immediatamente riconoscibile. Tanto più che, come suesposto, gli

interventi riguardanti le opere da vetraio, nel caso concreto, sono limitati a

lavori di minore importanza.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

la limitazione del diritto di partecipare alla gara qui in esame non disattende

né i principi della legislazione sulle commesse pubbliche, né quelli

fondamentali del diritto pubblico. La limitazione della facoltà del

consorziamento risulta giustificata da ragioni tecniche ed organizzative che

prevalgono chiaramente sull'interesse della ricorrente. Essa è inoltre

parzialmente compensata dalla possibilità di subappalto per i lavori da vetraio.

La promozione di un'efficace concorrenza, perseguita dall'ordinamento cantonale

sulle commesse pubbliche (art. 1 lett. b LCPubb), appare d'altro canto sufficientemente

assicurata dal confronto che la gara suscita fra le ditte di metalcostruzione.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono,

il ricorso va dunque respinto.

La tassa di

giustizia, commisurata unicamente al lavoro occasionato dall'impugnativa, senza

tener conto del valore della commessa, è posta a carico dei ricorrenti secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 20, 22, 36, 37 LCPubb; 38 e 39

RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

,

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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