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Decisione

52.2005.336

Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a un cittadino straniero a causa dei suoi precedenti penali - rispetto del principio di proporzionalità

16 novembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi RI 1 a vivere separatamente sotto il regime della separazione dei beni.

d) A partire dal 26 aprile 2004, RI 1 ha

beneficiato del regime di semilibertà fino al 18 giugno 2005, quando è stato liberato

condizionalmente.

Il 21 giugno 2005 egli ha preso in locazione

un appartamento a __________, mentre il giorno successivo ha stipulato un

contratto per lavorare come cameriere-barista a __________.

C. Con

decisione 26 luglio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto

la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e l'autorizzazione

a svolgere un'attività lucrativa.

L'autorità dipartimentale ha tenuto conto

del fatto che egli aveva interessato le autorità giudiziarie penali e sua

moglie aveva ottenuto l'autorizzazione a vivere separati, motivo per cui non vi

era più ragione che egli continuasse a soggiornare in Svizzera.

Gli ha quindi fissato un termine con

scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

La risoluzione è stata resa sulla base degli

art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 e 16 ODDS.

D. Con

giudizio 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Lasciata aperta la questione a sapere se

l'interessato si richiamasse da tempo in modo manifestamente abusivo al suo

matrimonio allo scopo di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno,

il Governo ha ritenuto che egli adempisse in tutti i casi i requisiti

dell'espulsione, segnatamente a causa delle condanne penali a suo carico.

Ha inoltre considerato il provvedimento

conforme al principio della proporzionalità, in quanto l'interesse pubblico a

non rinnovargli il permesso di dimora era prevalente su quello dello stesso di

vivere in Svizzera e il suo rientro in Patria appariva esigibile.

E. Contro la

predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere posto al

beneficio di un permesso di dimora.

Preliminarmente, sostiene che il

provvedimento dipartimentale non verte sul mancato rinnovo, bensì sulla revoca della

sua autorizzazione di soggiorno.

In seguito pone in evidenza che la sua

espulsione penale è stata sospesa e di avere recentemente ottenuto la

liberazione condizionale.

Ritiene la decisione in ogni caso

sproporzionata, in quanto lo allontanerebbe da sua moglie con la quale ha

sempre mantenuto regolari contatti anche quando era in carcere.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. Va

preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il

dipartimento non ha deciso di revocargli il permesso di dimora, bensì di non

rinnovarglielo: l'autorizzazione è infatti scaduta il 28 febbraio 2001.

Considerandi

2.

2.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS

2.2

In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1.

lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

2.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, il ricorrente risulta sempre

sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di

principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa

inoltrata da RI 1 è data.

2.4

Lo straniero che ha uno stretto legame

di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la

nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare

l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed

effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un

permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è

ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale

in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e,

292.

consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente

sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.

Per la soluzione della vertenza non è ad

ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo

familiare che lega l'insorgente alla moglie, dal momento che il gravame è ricevibile

giusta l'art. 7 LDDS.

2.5

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

3.

3.1.

L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un

cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non

sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in

materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla

limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza vi è abuso di

diritto se un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero

si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per

ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145,

consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano

concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a

condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto

per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3.2

RI 1 è stato posto al beneficio di un

permesso di dimora dalle autorità argoviesi per essersi sposato il 20 marzo

1998.

a __________ con S__________. Il 12 novembre 1998 egli ha ottenuto il

consenso del Dipartimento delle istituzioni per lavorare in Ticino come operaio

agricolo, mentre sua moglie ha continuato a risiedere nella Svizzera Interna perché

vi svolgeva la propria attività lucrativa.

A seguito del trasferimento della consorte a

__________, il 1° marzo 1999 il dipartimento ha autorizzato il ricorrente a

cambiare cantone di residenza e gli ha rinnovato il permesso di dimora fino al

28.

febbraio 2001.

L'8 novembre 2000 egli è stato incarcerato fino

al 18 giugno 2005, quando è stato liberato condizionalmente. Per quanto riguarda

il periodo di detenzione del marito, il Consiglio di Stato ha rilevato che nel

settembre 2002 S__________ si sarebbe trasferita nuovamente nella Svizzera

tedesca per poi sottoscrivere il 17 novembre 2002 un contratto di locazione a

suo nome per un appartamento a __________ a partire dal 1° gennaio 2003 dove

avrebbe vissuto insieme a un altro uomo, tale D__________. Il 31 dicembre 2003

ella ha poi inoltrato alla Pretura di __________ un'istanza di adozione di

misure di protezione dell'unione coniugale sia a causa della detenzione del

marito per gravi reati sia perché "le divergenze tra i due coniugi sono

ormai insanabili, così che una convivenza non può più essere imposta" (pto

4, pag. 5), istanza accolta dal Segretario assessore il 22 gennaio 2004, il

quale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ordinato la separazione dei

beni.

Visto quanto precede, ci si può pertanto chiedere

se il ricorrente si richiami in maniera manifestamente abusiva a un vincolo coniugale

privo di ogni contenuto e scopo già nel corso dei primi cinque anni di

matrimonio, periodo determinante per accertare l'esistenza di un abuso di

diritto in questo ambito.

Sia come sia la questione può rimanere

aperta, ritenuto che il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

dipartimentale perché RI 1 adempie i requisiti dell'espulsione.

4.

4.1. Il

permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS), perde

ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d

LDDS).

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero

può essere espulso, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità

giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale

e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di

adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).

L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa

tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme

delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia

adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a

carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del

pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art.

16.

cpv. 3 ODDS).

Non è comunque necessario che l'espulsione

venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte

le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236

per analogia con il permesso di domicilio).

4.2

Come accennato in narrativa, in

Svizzera RI 1 ha commesso diversi reati.

Con decreto d'accusa 15 settembre 1995, egli

è stato condannato a 30 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio

elvetico per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di

prova di 2 rispettivamente 3 anni per infrazione alla LDDS.

Con sentenza 21 giugno 2001, la Corte delle

assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di violazione aggravata e

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente per

avere partecipato a un traffico di complessivi 5'360 g di eroina - di cui 4'860

g venduti a tossicomani e 500 g oggetto di atti preparatori finalizzati al loro

acquisto - e per avere consumato almeno 20 g di cocaina. Lo ha quindi condannato

a 7 anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni, al

versamento allo Stato dell'importo di fr. 12'000.– a titolo di risarcimento compensatorio

per l'illecito profitto conseguito per infrazione alla LStup, sospendendo

l'espulsione con un periodo di prova di 5 anni. Nel contempo, ha revocato la

sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione pronunciata nei

suoi confronti il 15 settembre 1995.

In particolare, la Corte ha rilevato che "lo

spaccio di eroina imputabile a RI 1 concerne, sotto il profilo oggettivo,

indubbiamente un caso grave: stante la soglia stabilita dalla giurisprudenza in

12.

grammi di eroina pura, e dovendosi ammettere, in assenza di migliori

riscontri, un grado di purezza medio di almeno il 10% per la sostanza spacciata

dal prevenuto, si ha che egli ha ecceduto di almeno 40 volte il limite del caso

grave. Dal profilo soggettivo il prevenuto era inoltre perfettamente

consapevole della natura illecita del suo agire, nozione peraltro appartenente

alla comune coscienza, sicché egli va ritenuto colpevole d'infrazione aggravata

alla LStup per il traffico d'eroina, reato la cui qualifica ovviamente non muta

a fronte degli ulteriori addebiti per il modico traffico di cocaina" (consid.

20, pag. 25-26).

Confermando la predetta sentenza, il 4 marzo

2002.

il Tribunale federale ha considerato che "la colpa del ricorrente

è grave, certo per la quantità di stupefacente trafficato e per la sua purezza,

ma anche, come indicato a ragione dai giudici cantonali, a causa dell'intensità

dell'attività criminosa, che si è estesa per ben 5 anni fino a raggiungere

livelli allarmanti. Ma non solo. Il ricorrente, perfettamente consapevole della

natura illecita del suo comportamento, ha agito a puro scopo di lucro poiché,

ben integrato in Svizzera, non aveva alcuna necessità per dedicarsi al traffico

illecito. Quest'ultimo gli ha procurato un guadagno superiore a fr. 100'000.–,

e per aumentare tale guadagno egli non ha esitato a tagliare la sostanza

stupefacente e a delegare ad un terzo il lavoro più pericoloso, ossia lo

spaccio" (pag. 5).

Ora, ritenuto che la prassi considera che vi

è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso

quando le condanne a carico dello straniero raggiungono un totale di almeno due

anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 consid. 4) e che con la sua condotta in

generale e con i suoi atti RI 1 ha pure dimostrato di non volere o non di non

essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ciò

che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera, ne consegue che egli adempie

i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.

4.3

Occorre ora verificare la

proporzionalità della decisione impugnata.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

il fatto che la pena accessoria dell'espulsione penale sia stata sospesa

condizionalmente e che egli sia stato di recente liberato condizionalmente non

osta al provvedimento impugnato, che è di natura amministrativa (DTF 129 II

215). L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue

infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del

reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece

determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva

che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può

avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello

dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1

consid. 3a).

Giova pure ricordare che la protezione della

collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, e del mercato della

droga, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica l'allontanamento

di uno straniero resosi indegno di tali gravi reati.

Orbene, i reati commessi da RI 1 sono gravi

perché commessi in un settore, come quello degli stupefacenti, sensibile

dell'ordine pubblico. Tanto più che egli ha posto fine alla sua attività

illegale solo a causa dell'intervento degli inquirenti (v. sentenza penale del

21.

giugno 2001, consid. 21 pag. 26).

Va inoltre rilevato che RI 1 è stato incarcerato

due anni e mezzo circa dopo avere ottenuto il permesso di dimora. Il suo

soggiorno va pertanto considerato di corta durata. Inoltre l'esigibilità del

suo rientro nella ex Iugoslavia, dove è nato e cresciuto e ha i suoi familiari,

non è contestata.

Per quanto riguarda il pregiudizio che la

moglie del ricorrente subirebbe con l'allontanamento del marito, va in

particolare esaminato se si può esigere che ella lo segua nel suo paese d'origine.

Secondo la giurisprudenza sgorgante dall'art. 8 CEDU, cui ci si può senz'altro

ispirare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 11 LDDS, la facoltà di esigere

la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più

facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento,

risulta indesiderabile, ritenuto inoltre che il solo fatto che non si possa pretendere

dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé,

un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib

130.

consid. 4a).

Ora, se già vi erano dubbi che la relazione

tra i coniugi RI 1 fosse effettivamente vissuta già nel corso dei primi cinque

anni di matrimonio (consid. 3.2.), ve ne sono ancora di più dopo l'istruttoria esperita dall'Esecutivo cantonale. Da tali accertamenti

risulta che, se da una parte nella prima metà del 2003

S__________ ha invero reso diverse volte visita al marito in carcere,

dall'altra con uno scritto del 19 aprile 2005 alla Pretura di __________ ella

ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ricongiungersi con il marito,

il quale ha ancora indicato nel contratto di lavoro del 22 giugno 2005 di vivere

sempre separato. Va pure rilevato che la moglie dell'insorgente lavora nella

Svizzera Interna (ricorso ad 8).

Bisogna in ogni caso considerare che anche

se il vincolo matrimoniale fosse ancora intatto, tale circostanza non permetterebbe

di mutare il giudizio adottato dall'autorità inferiore. Certo, appare

improbabile che la consorte, cittadina svizzera, possa seguire il ricorrente in

Serbia e Montenegro, qualora volesse continuare a vivere insieme a suo marito,

già per il sistema socioculturale di quel Paese assai differente dal nostro.

D'altro canto, la presenza in Svizzera

dell'insorgente risulta indesiderabile a causa del suo comportamento, ciò che è

di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in causa. Va

inoltre tenuto conto che, prima di sposarsi, S__________ era verosimilmente al

corrente che suo marito aveva soggiornato illegalmente in Svizzera. Orbene,

quando il coniuge - anche svizzero - conosce o avrebbe dovuto conoscere, al

momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità

di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di

risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba

vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib

201). In questo senso, ella non poteva escludere che suo marito correva il

rischio di non vedersi rinnovare un giorno o l'altro il permesso di soggiorno

qualora egli avesse interessato nuovamente le autorità giudiziarie penali.

La misura adottata permette comunque al

ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti.

In tal modo, le relazioni con sua moglie - sempre che esistano ancora - rimangono

in ogni caso salvaguardate, qualora ella non voglia trasferirsi nel paese d'origine

del marito.

5.

Stante

quanto precede, l'interesse privato di RI 1 a poter vivere la propria vita in

Svizzera non risulta preminente rispetto all'interesse della collettività ad

impedire ad uno straniero, che ha commesso reati molto gravi e ha dimostrato di

avere difficoltà ad adattarsi all'ordinamento legale elvetico, di soggiornare

nel nostro paese.

Pertanto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

non ha disatteso le disposizioni legali invocate non rinnovando il permesso di

dimora al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un

esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità

di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della

misura intrapresa.

6.

Il diritto

al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è

assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta

l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in

quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per

la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la

protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va

effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

Ora, tenuto conto che il rifiuto di

rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta

ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a

risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche

qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 4,

5, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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