52.2005.336
Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a un cittadino straniero a causa dei suoi precedenti penali - rispetto del principio di proporzionalità
16 novembre 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
52.2005.336
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, TRAM
Titolo:
Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a un cittadino straniero a causa dei suoi precedenti penali - rispetto del principio di proporzionalità
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 5 LDDS
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 1 let. d LDDS
art. 10 cpv. 1 let. a LDDS
art. 10 cpv. 1 let. b LDDS
art. 11 cpv. 3 LDDS
art. 16 cpv. 3 ODDS
Incarto n.
52.2005.336
Lugano
16 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 28 settembre 2005 (n. 4605) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 26 luglio 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 24 ottobre 2005 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 25 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1
(1975), cittadino iugoslavo (ora dell'Unione di Serbia e Montenegro), è entrato
irregolarmente in Svizzera il 21 maggio 1994, dove ha soggiornato illegalmente
fino al 6 settembre 1995, svolgendo un'attività abusiva.
Per questi motivi, con decreto d'accusa 15
settembre 1995 il Procuratore pubblico lo ha condannato a 30 giorni di
detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 rispettivamente 3 anni per
infrazione alla LDDS.
Lo stesso giorno egli ha depositato una
domanda d'asilo, respinta dall'autorità federale il 14 dicembre 1995. Dopo
vicissitudini che non è necessario qui evocare, allo stesso è stato infine ordinato
di lasciare il territorio elvetico entro il 31 luglio 1998.
B. a) Il 20
marzo 1998, RI 1 si è sposato a __________ (AG) con la cittadina svizzera S__________
(1978). A seguito del matrimonio, egli è stato posto al beneficio di un permesso
di dimora.
Il 12 novembre 1998 egli ha ottenuto dalle
autorità ticinesi il consenso, valido fino al 31 marzo 1999, per esercitare
un'attività lucrativa nel nostro cantone. Visto che il 1° marzo 1999 egli stato
raggiunto dalla consorte in Ticino, il Dipartimento delle istituzioni lo ha
autorizzato a cambiare cantone e gli ha rinnovato fino al 28 febbraio 2001 il
permesso di dimora che aveva ottenuto nel cantone di Argovia.
b) L'8 novembre 2000, RI 1 è stato arrestato
e incarcerato.
Con sentenza 21 giugno 2001 la Corte delle
assise criminali lo ha condannato a 7 anni di reclusione, all'espulsione dal
territorio svizzero per 12 anni e al versamento allo Stato dell'importo di fr.
12'000.– a titolo di risarcimento compensatorio per l'illecito profitto
conseguito siccome colpevole di violazione aggravata e contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti (LStup). Ha inoltre revocato la sospensione
condizionale della pena di 30 giorni di detenzione pronunciata il 15 settembre
1995. L'espulsione è stata per contro sospesa con un periodo di prova di 5
anni. La sentenza è stata confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale
il 4 marzo 2002.
A causa di tale condanna penale, il 10
maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha ammonito il ricorrente con l’avvertenza che in caso di recidiva
o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative.
c) Il 22 gennaio 2004 il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha accolto l'istanza di misure
protettrici dell'unione coniugale introdotta dalla moglie dell'insorgente e ha autorizzato
Fatti
i coniugi RI 1 a vivere separatamente sotto il regime della separazione dei beni.
d) A partire dal 26 aprile 2004, RI 1 ha
beneficiato del regime di semilibertà fino al 18 giugno 2005, quando è stato liberato
condizionalmente.
Il 21 giugno 2005 egli ha preso in locazione
un appartamento a __________, mentre il giorno successivo ha stipulato un
contratto per lavorare come cameriere-barista a __________.
C. Con
decisione 26 luglio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e l'autorizzazione
a svolgere un'attività lucrativa.
L'autorità dipartimentale ha tenuto conto
del fatto che egli aveva interessato le autorità giudiziarie penali e sua
moglie aveva ottenuto l'autorizzazione a vivere separati, motivo per cui non vi
era più ragione che egli continuasse a soggiornare in Svizzera.
Gli ha quindi fissato un termine con
scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 e 16 ODDS.
D. Con
giudizio 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Lasciata aperta la questione a sapere se
l'interessato si richiamasse da tempo in modo manifestamente abusivo al suo
matrimonio allo scopo di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno,
il Governo ha ritenuto che egli adempisse in tutti i casi i requisiti
dell'espulsione, segnatamente a causa delle condanne penali a suo carico.
Ha inoltre considerato il provvedimento
conforme al principio della proporzionalità, in quanto l'interesse pubblico a
non rinnovargli il permesso di dimora era prevalente su quello dello stesso di
vivere in Svizzera e il suo rientro in Patria appariva esigibile.
E. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere posto al
beneficio di un permesso di dimora.
Preliminarmente, sostiene che il
provvedimento dipartimentale non verte sul mancato rinnovo, bensì sulla revoca della
sua autorizzazione di soggiorno.
In seguito pone in evidenza che la sua
espulsione penale è stata sospesa e di avere recentemente ottenuto la
liberazione condizionale.
Ritiene la decisione in ogni caso
sproporzionata, in quanto lo allontanerebbe da sua moglie con la quale ha
sempre mantenuto regolari contatti anche quando era in carcere.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. Va
preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il
dipartimento non ha deciso di revocargli il permesso di dimora, bensì di non
rinnovarglielo: l'autorizzazione è infatti scaduta il 28 febbraio 2001.
Considerandi
2.
2.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS
2.2
In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1.
lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
2.3
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, il ricorrente risulta sempre
sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di
principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da RI 1 è data.
2.4
Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la
nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare
l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è
ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale
in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e,
292.
consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente
sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.
Per la soluzione della vertenza non è ad
ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo
familiare che lega l'insorgente alla moglie, dal momento che il gravame è ricevibile
giusta l'art. 7 LDDS.
2.5
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3.
3.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza vi è abuso di
diritto se un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero
si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per
ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145,
consid. 2.2.).
In questo senso, è necessario che vi siano
concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a
condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto
per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.2
RI 1 è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora dalle autorità argoviesi per essersi sposato il 20 marzo
1998.
a __________ con S__________. Il 12 novembre 1998 egli ha ottenuto il
consenso del Dipartimento delle istituzioni per lavorare in Ticino come operaio
agricolo, mentre sua moglie ha continuato a risiedere nella Svizzera Interna perché
vi svolgeva la propria attività lucrativa.
A seguito del trasferimento della consorte a
__________, il 1° marzo 1999 il dipartimento ha autorizzato il ricorrente a
cambiare cantone di residenza e gli ha rinnovato il permesso di dimora fino al
28.
febbraio 2001.
L'8 novembre 2000 egli è stato incarcerato fino
al 18 giugno 2005, quando è stato liberato condizionalmente. Per quanto riguarda
il periodo di detenzione del marito, il Consiglio di Stato ha rilevato che nel
settembre 2002 S__________ si sarebbe trasferita nuovamente nella Svizzera
tedesca per poi sottoscrivere il 17 novembre 2002 un contratto di locazione a
suo nome per un appartamento a __________ a partire dal 1° gennaio 2003 dove
avrebbe vissuto insieme a un altro uomo, tale D__________. Il 31 dicembre 2003
ella ha poi inoltrato alla Pretura di __________ un'istanza di adozione di
misure di protezione dell'unione coniugale sia a causa della detenzione del
marito per gravi reati sia perché "le divergenze tra i due coniugi sono
ormai insanabili, così che una convivenza non può più essere imposta" (pto
4, pag. 5), istanza accolta dal Segretario assessore il 22 gennaio 2004, il
quale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ordinato la separazione dei
beni.
Visto quanto precede, ci si può pertanto chiedere
se il ricorrente si richiami in maniera manifestamente abusiva a un vincolo coniugale
privo di ogni contenuto e scopo già nel corso dei primi cinque anni di
matrimonio, periodo determinante per accertare l'esistenza di un abuso di
diritto in questo ambito.
Sia come sia la questione può rimanere
aperta, ritenuto che il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
dipartimentale perché RI 1 adempie i requisiti dell'espulsione.
4.
4.1. Il
permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS), perde
ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d
LDDS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero
può essere espulso, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità
giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale
e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di
adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).
L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa
tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme
delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia
adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a
carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del
pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art.
16.
cpv. 3 ODDS).
Non è comunque necessario che l'espulsione
venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte
le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236
per analogia con il permesso di domicilio).
4.2
Come accennato in narrativa, in
Svizzera RI 1 ha commesso diversi reati.
Con decreto d'accusa 15 settembre 1995, egli
è stato condannato a 30 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio
elvetico per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di 2 rispettivamente 3 anni per infrazione alla LDDS.
Con sentenza 21 giugno 2001, la Corte delle
assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di violazione aggravata e
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente per
avere partecipato a un traffico di complessivi 5'360 g di eroina - di cui 4'860
g venduti a tossicomani e 500 g oggetto di atti preparatori finalizzati al loro
acquisto - e per avere consumato almeno 20 g di cocaina. Lo ha quindi condannato
a 7 anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni, al
versamento allo Stato dell'importo di fr. 12'000.– a titolo di risarcimento compensatorio
per l'illecito profitto conseguito per infrazione alla LStup, sospendendo
l'espulsione con un periodo di prova di 5 anni. Nel contempo, ha revocato la
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione pronunciata nei
suoi confronti il 15 settembre 1995.
In particolare, la Corte ha rilevato che "lo
spaccio di eroina imputabile a RI 1 concerne, sotto il profilo oggettivo,
indubbiamente un caso grave: stante la soglia stabilita dalla giurisprudenza in
12.
grammi di eroina pura, e dovendosi ammettere, in assenza di migliori
riscontri, un grado di purezza medio di almeno il 10% per la sostanza spacciata
dal prevenuto, si ha che egli ha ecceduto di almeno 40 volte il limite del caso
grave. Dal profilo soggettivo il prevenuto era inoltre perfettamente
consapevole della natura illecita del suo agire, nozione peraltro appartenente
alla comune coscienza, sicché egli va ritenuto colpevole d'infrazione aggravata
alla LStup per il traffico d'eroina, reato la cui qualifica ovviamente non muta
a fronte degli ulteriori addebiti per il modico traffico di cocaina" (consid.
20, pag. 25-26).
Confermando la predetta sentenza, il 4 marzo
2002.
il Tribunale federale ha considerato che "la colpa del ricorrente
è grave, certo per la quantità di stupefacente trafficato e per la sua purezza,
ma anche, come indicato a ragione dai giudici cantonali, a causa dell'intensità
dell'attività criminosa, che si è estesa per ben 5 anni fino a raggiungere
livelli allarmanti. Ma non solo. Il ricorrente, perfettamente consapevole della
natura illecita del suo comportamento, ha agito a puro scopo di lucro poiché,
ben integrato in Svizzera, non aveva alcuna necessità per dedicarsi al traffico
illecito. Quest'ultimo gli ha procurato un guadagno superiore a fr. 100'000.–,
e per aumentare tale guadagno egli non ha esitato a tagliare la sostanza
stupefacente e a delegare ad un terzo il lavoro più pericoloso, ossia lo
spaccio" (pag. 5).
Ora, ritenuto che la prassi considera che vi
è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso
quando le condanne a carico dello straniero raggiungono un totale di almeno due
anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 consid. 4) e che con la sua condotta in
generale e con i suoi atti RI 1 ha pure dimostrato di non volere o non di non
essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ciò
che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera, ne consegue che egli adempie
i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
4.3
Occorre ora verificare la
proporzionalità della decisione impugnata.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
il fatto che la pena accessoria dell'espulsione penale sia stata sospesa
condizionalmente e che egli sia stato di recente liberato condizionalmente non
osta al provvedimento impugnato, che è di natura amministrativa (DTF 129 II
215). L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue
infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del
reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece
determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva
che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può
avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello
dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1
consid. 3a).
Giova pure ricordare che la protezione della
collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, e del mercato della
droga, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica l'allontanamento
di uno straniero resosi indegno di tali gravi reati.
Orbene, i reati commessi da RI 1 sono gravi
perché commessi in un settore, come quello degli stupefacenti, sensibile
dell'ordine pubblico. Tanto più che egli ha posto fine alla sua attività
illegale solo a causa dell'intervento degli inquirenti (v. sentenza penale del
21.
giugno 2001, consid. 21 pag. 26).
Va inoltre rilevato che RI 1 è stato incarcerato
due anni e mezzo circa dopo avere ottenuto il permesso di dimora. Il suo
soggiorno va pertanto considerato di corta durata. Inoltre l'esigibilità del
suo rientro nella ex Iugoslavia, dove è nato e cresciuto e ha i suoi familiari,
non è contestata.
Per quanto riguarda il pregiudizio che la
moglie del ricorrente subirebbe con l'allontanamento del marito, va in
particolare esaminato se si può esigere che ella lo segua nel suo paese d'origine.
Secondo la giurisprudenza sgorgante dall'art. 8 CEDU, cui ci si può senz'altro
ispirare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 11 LDDS, la facoltà di esigere
la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più
facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento,
risulta indesiderabile, ritenuto inoltre che il solo fatto che non si possa pretendere
dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé,
un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib
130.
consid. 4a).
Ora, se già vi erano dubbi che la relazione
tra i coniugi RI 1 fosse effettivamente vissuta già nel corso dei primi cinque
anni di matrimonio (consid. 3.2.), ve ne sono ancora di più dopo l'istruttoria esperita dall'Esecutivo cantonale. Da tali accertamenti
risulta che, se da una parte nella prima metà del 2003
S__________ ha invero reso diverse volte visita al marito in carcere,
dall'altra con uno scritto del 19 aprile 2005 alla Pretura di __________ ella
ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ricongiungersi con il marito,
il quale ha ancora indicato nel contratto di lavoro del 22 giugno 2005 di vivere
sempre separato. Va pure rilevato che la moglie dell'insorgente lavora nella
Svizzera Interna (ricorso ad 8).
Bisogna in ogni caso considerare che anche
se il vincolo matrimoniale fosse ancora intatto, tale circostanza non permetterebbe
di mutare il giudizio adottato dall'autorità inferiore. Certo, appare
improbabile che la consorte, cittadina svizzera, possa seguire il ricorrente in
Serbia e Montenegro, qualora volesse continuare a vivere insieme a suo marito,
già per il sistema socioculturale di quel Paese assai differente dal nostro.
D'altro canto, la presenza in Svizzera
dell'insorgente risulta indesiderabile a causa del suo comportamento, ciò che è
di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in causa. Va
inoltre tenuto conto che, prima di sposarsi, S__________ era verosimilmente al
corrente che suo marito aveva soggiornato illegalmente in Svizzera. Orbene,
quando il coniuge - anche svizzero - conosce o avrebbe dovuto conoscere, al
momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità
di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di
risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba
vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib
201). In questo senso, ella non poteva escludere che suo marito correva il
rischio di non vedersi rinnovare un giorno o l'altro il permesso di soggiorno
qualora egli avesse interessato nuovamente le autorità giudiziarie penali.
La misura adottata permette comunque al
ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti.
In tal modo, le relazioni con sua moglie - sempre che esistano ancora - rimangono
in ogni caso salvaguardate, qualora ella non voglia trasferirsi nel paese d'origine
del marito.
5.
Stante
quanto precede, l'interesse privato di RI 1 a poter vivere la propria vita in
Svizzera non risulta preminente rispetto all'interesse della collettività ad
impedire ad uno straniero, che ha commesso reati molto gravi e ha dimostrato di
avere difficoltà ad adattarsi all'ordinamento legale elvetico, di soggiornare
nel nostro paese.
Pertanto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
non ha disatteso le disposizioni legali invocate non rinnovando il permesso di
dimora al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura intrapresa.
6.
Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va
effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
Ora, tenuto conto che il rifiuto di
rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta
ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a
risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche
qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 4,
5, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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