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Decisione

52.2005.337

Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari

15 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.337

Data decisione, Autorità:

15.11.2005, TRAM

Titolo:

Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari

PROCEDURA

art. 32 LCPUBB

art. 36 LCPUBB

art. 38 LCPUBB

Incarto n.

52.2005.337

Lugano

15 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 4645) che aggiudica alla CO 1 la fornitura e la posa dell'impianto di

riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica

Cantonale;

viste le risposte:

- 26 ottobre 2005 dell'ULSA;

- 2 novembre 2005 della CO

1;

- 3 novembre 2005 della

Sezione della logistica del DFE;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'8

giugno 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,

per aggiudicare la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli

impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC;

cfr. FU n. 46/2005 pag. 4004 seg.);

che il bando di concorso stabiliva che la

commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei

seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione;

– economicità–prezzo 35%

– attendibilità

dei prezzi 35%

Considerandi

– termini 25%

– formazione

apprendisti 5%

che in tempo utile sono state inoltrate al

committente le offerte di 13 ditte, fra cui quella della CO 1 di fr. 452'589.25

e quella della RI 1 di fr. 454'430.70;

che, valutate le offerte in base ai criteri

d’aggiudicazione, il 4 ottobre 2005 il committente ha deliberato i lavori alla CO

1, classificatasi al primo posto con 71.40 punti;

che contro la predetta decisione di

aggiudicazione la RI 1, classificatasi al secondo rango con 71.30 punti, è

insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullata

e che gli atti fossero rinviati al committente per nuova decisione;

che l'insorgente rileva in sostanza che la

somma dei punteggi parziali attribuiti alla sua offerta e riportati dalla

tabella di valutazione porta ad un risultato di 71.4 punti, pari a quello

dell'aggiudicataria;

che la Sezione della logistica postula il

rigetto dell'impugnativa, osservando che la somma dei punteggi assegnati,

espressi sino alla seconda cifra dopo la virgola, porta ad un risultato di

71.43

punti per la CO 1 e di 71.25 punti a favore della RI 1;

che ad identica conclusione perviene

l'aggiudicataria, rilevando a sua volta che il suo punteggio, senza gli

arrotondamenti, è superiore a quello della ricorrente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI

1.

è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, in sede di risposta al ricorso, il

committente ha spiegato in modo chiaro, esauriente e convincente che i punteggi

riportati sulla tabella di valutazione inviata ai concorrenti sono stati arrotondati

alla prima cifra dopo la virgola:

per eccesso, se la seconda cifra dopo la virgola

era uguale o superiore a 5 centesimi di punto, rispettivamente

per difetto, se la seconda cifra dopo la virgola

era inferiore a 5 centesimi di punto;

che, in quella sede, la Sezione della

logistica ha inoltre spiegato in modo altrettanto chiaro e convincente che il punteggio

totale assegnato alle offerte corrisponde alla somma dei punteggi parziali

attribuiti in base ai singoli criteri di aggiudicazione arrotondata secondo lo

stesso metodo;

che il committente ha infine osservato che,

prescindendo dagli arrotondamenti, l'offerta della ricorrente aveva conseguito

71.25

punti (arrotondati a 71.3), mentre quella della resistente ne aveva

ottenuti 71.43 (arrotondati a 71.4);

che la ricorrente, di fronte a queste

spiegazioni, è rimasta passiva; in particolare, non ha chiesto di replicare per

contestarle;

che non essendovi motivo di dubitare della

correttezza dei calcoli effettuati dal committente, parzialmente verificati da

questo tribunale, il ricorso va senz'altro respinto;

che, non avendo la ricorrente desistito dall'impugnativa

dopo aver preso conoscenza delle spiegazioni del committente, la tassa di

giustizia va posta a suo carico secondo soccombenza;

che le ripetibili vanno invece suddivise in

parti uguali fra il committente e la ricorrente, poiché l'impugnativa è stata

chiaramente causata dai punteggi arrotondati alla prima cifra dopo la virgola,

riportati dalla tabella di valutazione, che il primo ha inviato alla seconda

senza le spiegazioni fornite in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Le

ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la

ricorrente.

4. Intimazione

a:

;

;

,.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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