52.2005.337
Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari
15 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.337
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, TRAM
Titolo:
Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari
PROCEDURA
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 38 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.337
Lugano
15 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4645) che aggiudica alla CO 1 la fornitura e la posa dell'impianto di
riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica
Cantonale;
viste le risposte:
- 26 ottobre 2005 dell'ULSA;
- 2 novembre 2005 della CO
1;
- 3 novembre 2005 della
Sezione della logistica del DFE;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
giugno 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli
impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC;
cfr. FU n. 46/2005 pag. 4004 seg.);
che il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione;
– economicità–prezzo 35%
– attendibilità
dei prezzi 35%
Considerandi
– termini 25%
– formazione
apprendisti 5%
che in tempo utile sono state inoltrate al
committente le offerte di 13 ditte, fra cui quella della CO 1 di fr. 452'589.25
e quella della RI 1 di fr. 454'430.70;
che, valutate le offerte in base ai criteri
d’aggiudicazione, il 4 ottobre 2005 il committente ha deliberato i lavori alla CO
1, classificatasi al primo posto con 71.40 punti;
che contro la predetta decisione di
aggiudicazione la RI 1, classificatasi al secondo rango con 71.30 punti, è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullata
e che gli atti fossero rinviati al committente per nuova decisione;
che l'insorgente rileva in sostanza che la
somma dei punteggi parziali attribuiti alla sua offerta e riportati dalla
tabella di valutazione porta ad un risultato di 71.4 punti, pari a quello
dell'aggiudicataria;
che la Sezione della logistica postula il
rigetto dell'impugnativa, osservando che la somma dei punteggi assegnati,
espressi sino alla seconda cifra dopo la virgola, porta ad un risultato di
71.43
punti per la CO 1 e di 71.25 punti a favore della RI 1;
che ad identica conclusione perviene
l'aggiudicataria, rilevando a sua volta che il suo punteggio, senza gli
arrotondamenti, è superiore a quello della ricorrente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso la RI
1.
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, in sede di risposta al ricorso, il
committente ha spiegato in modo chiaro, esauriente e convincente che i punteggi
riportati sulla tabella di valutazione inviata ai concorrenti sono stati arrotondati
alla prima cifra dopo la virgola:
–
per eccesso, se la seconda cifra dopo la virgola
era uguale o superiore a 5 centesimi di punto, rispettivamente
–
per difetto, se la seconda cifra dopo la virgola
era inferiore a 5 centesimi di punto;
che, in quella sede, la Sezione della
logistica ha inoltre spiegato in modo altrettanto chiaro e convincente che il punteggio
totale assegnato alle offerte corrisponde alla somma dei punteggi parziali
attribuiti in base ai singoli criteri di aggiudicazione arrotondata secondo lo
stesso metodo;
che il committente ha infine osservato che,
prescindendo dagli arrotondamenti, l'offerta della ricorrente aveva conseguito
71.25
punti (arrotondati a 71.3), mentre quella della resistente ne aveva
ottenuti 71.43 (arrotondati a 71.4);
che la ricorrente, di fronte a queste
spiegazioni, è rimasta passiva; in particolare, non ha chiesto di replicare per
contestarle;
che non essendovi motivo di dubitare della
correttezza dei calcoli effettuati dal committente, parzialmente verificati da
questo tribunale, il ricorso va senz'altro respinto;
che, non avendo la ricorrente desistito dall'impugnativa
dopo aver preso conoscenza delle spiegazioni del committente, la tassa di
giustizia va posta a suo carico secondo soccombenza;
che le ripetibili vanno invece suddivise in
parti uguali fra il committente e la ricorrente, poiché l'impugnativa è stata
chiaramente causata dai punteggi arrotondati alla prima cifra dopo la virgola,
riportati dalla tabella di valutazione, che il primo ha inviato alla seconda
senza le spiegazioni fornite in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Le
ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la
ricorrente.
4. Intimazione
a:
;
;
,.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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