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Decisione

52.2005.338

Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per guida in stato di inattitudine e conseguente incidente della circolazione (colpo di sonno)

21 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1963, è un cittadino italiano residente a __________, che da anni lavora

in Svizzera quale autista di torpedoni senza essere mai incorso in sanzioni amministrative

per violazioni alle regole del traffico.

B. Il 27

febbraio 2005, verso le ore 0630, RI 1 è incappato in un incidente della circolazione

mentre stava percorrendo alla guida della vettura di una conoscente il raccordo

autostradale che porta alla semiautostrada __________. Stando alle sue dichiarazioni

verbalizzate dagli agenti di polizia accorsi in loco, verso le ore 0530 è partito

da __________, dove aveva trascorso la nottata in compagnia di amici. Giunto in

territorio di __________ ha lasciato la __________ per dirigersi verso __________,

allorquando si è addormentato nell'affrontare una curva piegante a destra.

Invaso il terrapieno, si è risvegliato, ha sterzato sulla destra onde riportare

il veicolo sulla strada ma non è più riuscito a riprenderne il controllo,

andando a cozzare a due riprese contro il guidovia laterale prima di arrestarsi

in mezzo alla carreggiata. La polizia gli ha sequestrato sul posto la licenza

di condurre svizzera, intimandogli nel contempo un divieto di circolare su

territorio elvetico in relazione all'ulteriore possesso di una patente di guida

italiana.

Preso atto di quanto accaduto, il 14 marzo

2005 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di un

provvedimento amministrativo, dandogli comunque facoltà di guidare in attesa

della decisione di sua competenza.

Dal canto suo, con decreto di accusa 29

marzo 2005 il Ministero pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida in stato di

inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, proponendo la sua

condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

L'interessato non ha impugnato la sanzione penale, che è quindi passata in giudicato

incontestata, ma ha inoltrato osservazioni alla diffida di revoca della licenza

di condurre, contestando in particolare di essere stato vittima di un colpo di

sonno.

C. Preso atto dei

rilievi formulati da RI 1 e delle conclusioni del procedimento penale, l'11

agosto 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre

del nominato per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo

la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr,

nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato

che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai

contenuti del decreto di accusa 29 marzo 2005 pronunciato dal Ministero

pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata

minima di tre mesi.

E. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il

ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza

inferiore, ribadendo di non aver guidato in stato di inattitudine e di essere

incorso nell'incidente a causa di una rottura meccanica. Il principio secondo

cui l'autorità amministrativa è vincolata agli accertamenti esperiti in sede

penale non gli sarebbe opponibile, dato che non è cognito di questioni

giuridiche e all'epoca non era assistito da un legale. L'addebito di aver circolato

in stato di spossatezza è stato peraltro fermamente contestato con tempestività

negli scritti indirizzati alla Sezione della circolazione, segnatamente in

quelli di risposta alla diffida di revoca nella quale l'autorità non aveva

indicato l'esito di eventuali procedimenti penali tra gli elementi suscettibili

di influire sulla sua decisione. Nel caso concreto sarebbe pertanto lesivo del

principio della buona fede non scostarsi dall'accertamento dei fatti operato

dall'autorità penale, tanto più che il verbale annesso al rapporto di polizia è

stato firmato sotto costrizione e non contiene quanto effettivamente dichiarato

dal ricorrente, a mente del quale la perdita di padronanza del veicolo è stata

cagionata da un guasto meccanico. A comprova di questa tesi RI 1 chiede

l'audizione dei due agenti che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e stilato

il relativo rapporto, così come del meccanico che ha ispezionato il veicolo due

giorni prima del sinistro constatando che la testina del braccio oscillante

anteriore destro era usurata.

F. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,

è pacifica (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio precisate in appresso, non

occorre procedere all'assunzione delle prove testimoniali notificate dal

ricorrente siccome insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27

febbraio 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di

cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare

(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione.

In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA

26.9.1996

in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3.

3.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità

deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha

omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più

attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di

prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli

già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto

disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre

2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214, consid. 3a).

3.2

In

concreto, a seguito degli eventi occorsi il 27 febbraio 2005 il Ministero pubblico

ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida in stato di inattitudine e di

infrazione alle norme della circolazione, proponendo che fosse condannato alla

pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il

ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi

da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione

passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale

- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla

condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura del

procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli

accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare

l'assunzione di prove a questo stadio procedurale. Il ricorrente è un

conducente professionista certamente cognito delle norme legali che informano la sua attività. Quand'anche la

materia, ossia il diritto della circolazione svizzero, dovesse risultargli poco

nota a dispetto della sua particolare attività professionale, il sequestro

della licenza di condurre e il divieto di guidare in territorio elvetico disposti

subito dopo l'incidente per motivo di spossatezza al volante (cfr. gli appositi

moduli sottoscritti il 27 febbraio 2005) avrebbero dovuto indurlo a percepire

che la situazione venutasi a creare era molto seria, e che occorreva agire subito

e con fermezza per parare alle asserite ingiustizie subite. Egli tuttavia è

rimasto passivo. Non ha consultato un avvocato per farsi consigliare e tutelare.

Non ha denunciato gli agenti che a sua detta lo avevano costretto a firmare un

verbale inveritiero. Tanto meno, pur sapendo da giorni del procedimento amministrativo

pendente e delle sue possibili conseguenze, ha impugnato il decreto con il

quale il Procuratore l'ha condannato ad una pesante pena per reati commessi, primo

fra tutti il delitto di guida in stato di inattitudine. Non sussistendo indizi

di un crasso errore giudiziario commesso in sede penale, l'autorità

amministrativa non può scostarsi dalle valutazioni vincolanti operate in

quell'ambito. Agendo in questo senso non si viola affatto il principio della

buona fede, ma si tutela doverosamente quello della sicurezza giuridica. Neppure

il preteso guasto meccanico che l'insorgente ha invocato a posteriori quale

causa dell'infortunio permette di

pervenire a conclusioni diverse, atteso che il fatto di circolare scientemente con

un veicolo seriamente difettoso costituisce comunque un'infrazione grave punibile

con una revoca ex art. 16c LCStr.

4.

4.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione

commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per

almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2

Secondo

la giurisprudenza resa in applicazione del vecchio diritto, colui che si pone

alla guida in uno stato di spossatezza compromette gravemente la sicurezza

della circolazione (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr; Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkerhrsrechts, n. 2318) incorrendo in un delitto

(art. 91 cpv. 2 LCStr). Lo stesso dicasi per il conducente che si mette al

volante di un veicolo sapendo che si trova in un precario stato di sicurezza

(Schaffhauser, op. cit., n. 2317). Nel caso in esame, non v'è quindi dubbio che

dal profilo amministrativo il ricorrente abbia commesso un'infrazione grave

giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr per la quale, in assenza di precedenti,

risulta obbligatorio revocargli la licenza di condurre per la durata di tre

mesi, ovvero il minimo sancito dalla legge. Se ne deve concludere che il

provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

appare infatti del tutto conforme al diritto in vigore e rispettosa del principio

della proporzionalità.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 29, 90, 91 LCStr; 10 LALCStr;

3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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