52.2005.338
Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per guida in stato di inattitudine e conseguente incidente della circolazione (colpo di sonno)
21 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.338
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per guida in stato di inattitudine e conseguente incidente della circolazione (colpo di sonno)
GIUDIZIO PENALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 2 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
52.2005.338
Lugano
21 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (no. 4600) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 11 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi;
vista la risposta 25 ottobre
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1963, è un cittadino italiano residente a __________, che da anni lavora
in Svizzera quale autista di torpedoni senza essere mai incorso in sanzioni amministrative
per violazioni alle regole del traffico.
B. Il 27
febbraio 2005, verso le ore 0630, RI 1 è incappato in un incidente della circolazione
mentre stava percorrendo alla guida della vettura di una conoscente il raccordo
autostradale che porta alla semiautostrada __________. Stando alle sue dichiarazioni
verbalizzate dagli agenti di polizia accorsi in loco, verso le ore 0530 è partito
da __________, dove aveva trascorso la nottata in compagnia di amici. Giunto in
territorio di __________ ha lasciato la __________ per dirigersi verso __________,
allorquando si è addormentato nell'affrontare una curva piegante a destra.
Invaso il terrapieno, si è risvegliato, ha sterzato sulla destra onde riportare
il veicolo sulla strada ma non è più riuscito a riprenderne il controllo,
andando a cozzare a due riprese contro il guidovia laterale prima di arrestarsi
in mezzo alla carreggiata. La polizia gli ha sequestrato sul posto la licenza
di condurre svizzera, intimandogli nel contempo un divieto di circolare su
territorio elvetico in relazione all'ulteriore possesso di una patente di guida
italiana.
Preso atto di quanto accaduto, il 14 marzo
2005 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di un
provvedimento amministrativo, dandogli comunque facoltà di guidare in attesa
della decisione di sua competenza.
Dal canto suo, con decreto di accusa 29
marzo 2005 il Ministero pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida in stato di
inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, proponendo la sua
condanna alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
L'interessato non ha impugnato la sanzione penale, che è quindi passata in giudicato
incontestata, ma ha inoltrato osservazioni alla diffida di revoca della licenza
di condurre, contestando in particolare di essere stato vittima di un colpo di
sonno.
C. Preso atto dei
rilievi formulati da RI 1 e delle conclusioni del procedimento penale, l'11
agosto 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre
del nominato per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo
la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr,
nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 28 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai
contenuti del decreto di accusa 29 marzo 2005 pronunciato dal Ministero
pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata
minima di tre mesi.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, ribadendo di non aver guidato in stato di inattitudine e di essere
incorso nell'incidente a causa di una rottura meccanica. Il principio secondo
cui l'autorità amministrativa è vincolata agli accertamenti esperiti in sede
penale non gli sarebbe opponibile, dato che non è cognito di questioni
giuridiche e all'epoca non era assistito da un legale. L'addebito di aver circolato
in stato di spossatezza è stato peraltro fermamente contestato con tempestività
negli scritti indirizzati alla Sezione della circolazione, segnatamente in
quelli di risposta alla diffida di revoca nella quale l'autorità non aveva
indicato l'esito di eventuali procedimenti penali tra gli elementi suscettibili
di influire sulla sua decisione. Nel caso concreto sarebbe pertanto lesivo del
principio della buona fede non scostarsi dall'accertamento dei fatti operato
dall'autorità penale, tanto più che il verbale annesso al rapporto di polizia è
stato firmato sotto costrizione e non contiene quanto effettivamente dichiarato
dal ricorrente, a mente del quale la perdita di padronanza del veicolo è stata
cagionata da un guasto meccanico. A comprova di questa tesi RI 1 chiede
l'audizione dei due agenti che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e stilato
il relativo rapporto, così come del meccanico che ha ispezionato il veicolo due
giorni prima del sinistro constatando che la testina del braccio oscillante
anteriore destro era usurata.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria. Per le ragioni che saranno meglio precisate in appresso, non
occorre procedere all'assunzione delle prove testimoniali notificate dal
ricorrente siccome insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 27
febbraio 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo
presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione.
In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA
26.9.1996
in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3.
3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla
difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre
2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214, consid. 3a).
3.2
In
concreto, a seguito degli eventi occorsi il 27 febbraio 2005 il Ministero pubblico
ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida in stato di inattitudine e di
infrazione alle norme della circolazione, proponendo che fosse condannato alla
pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il
ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi
da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione
passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale
- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla
condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura del
procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli
accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare
l'assunzione di prove a questo stadio procedurale. Il ricorrente è un
conducente professionista certamente cognito delle norme legali che informano la sua attività. Quand'anche la
materia, ossia il diritto della circolazione svizzero, dovesse risultargli poco
nota a dispetto della sua particolare attività professionale, il sequestro
della licenza di condurre e il divieto di guidare in territorio elvetico disposti
subito dopo l'incidente per motivo di spossatezza al volante (cfr. gli appositi
moduli sottoscritti il 27 febbraio 2005) avrebbero dovuto indurlo a percepire
che la situazione venutasi a creare era molto seria, e che occorreva agire subito
e con fermezza per parare alle asserite ingiustizie subite. Egli tuttavia è
rimasto passivo. Non ha consultato un avvocato per farsi consigliare e tutelare.
Non ha denunciato gli agenti che a sua detta lo avevano costretto a firmare un
verbale inveritiero. Tanto meno, pur sapendo da giorni del procedimento amministrativo
pendente e delle sue possibili conseguenze, ha impugnato il decreto con il
quale il Procuratore l'ha condannato ad una pesante pena per reati commessi, primo
fra tutti il delitto di guida in stato di inattitudine. Non sussistendo indizi
di un crasso errore giudiziario commesso in sede penale, l'autorità
amministrativa non può scostarsi dalle valutazioni vincolanti operate in
quell'ambito. Agendo in questo senso non si viola affatto il principio della
buona fede, ma si tutela doverosamente quello della sicurezza giuridica. Neppure
il preteso guasto meccanico che l'insorgente ha invocato a posteriori quale
causa dell'infortunio permette di
pervenire a conclusioni diverse, atteso che il fatto di circolare scientemente con
un veicolo seriamente difettoso costituisce comunque un'infrazione grave punibile
con una revoca ex art. 16c LCStr.
4.
4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione
commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per
almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
4.2
Secondo
la giurisprudenza resa in applicazione del vecchio diritto, colui che si pone
alla guida in uno stato di spossatezza compromette gravemente la sicurezza
della circolazione (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr; Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkerhrsrechts, n. 2318) incorrendo in un delitto
(art. 91 cpv. 2 LCStr). Lo stesso dicasi per il conducente che si mette al
volante di un veicolo sapendo che si trova in un precario stato di sicurezza
(Schaffhauser, op. cit., n. 2317). Nel caso in esame, non v'è quindi dubbio che
dal profilo amministrativo il ricorrente abbia commesso un'infrazione grave
giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr per la quale, in assenza di precedenti,
risulta obbligatorio revocargli la licenza di condurre per la durata di tre
mesi, ovvero il minimo sancito dalla legge. Se ne deve concludere che il
provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti del tutto conforme al diritto in vigore e rispettosa del principio
della proporzionalità.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 29, 90, 91 LCStr; 10 LALCStr;
3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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