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Decisione

52.2005.339

Ordine di demolizione di una parte di un balcone

15 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 31

gennaio 2000, il municipio di Orselina ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, la

licenza edilizia per la trasformazione e l'ampliamento della propria casa

d'abitazione, sita in zona residenziale estensiva (RE; mapp. n. 1129 RF). Preso

atto della segnalazione dei confinanti CO 1 (mapp. n. 1130 RF), già opponenti,

con risoluzione 10 febbraio 2000 il municipio ha revocato la licenza appena

rilasciata, ritenuto che l'angolo SW del balcone previsto con l'ampliamento non

rispettava la distanza minima di 3 m dal confine.

L'8

giugno 2000 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia in variante, stabilendo

quale condizione il rispetto della distanza da confine. Il 31 luglio 2002 tale licenza

è stata rinnovata per ulteriori 2 anni.

A seguito delle lamentele dei vicini, qui

resistenti, l'autorità comunale ha invitato la ricorrente ad un'esecuzione del

balcone conforme al progetto approvato. Il 9 marzo 2005 il municipio ha posto

la ricorrente in contravvenzione e ordinato l'immediata sospensione dei lavori

non autorizzati, limitatamente all'angolo SW della terrazza. Nonostante

l'ordine impartitole la ricorrente ha ultimato il balcone, senza tener conto

della condizione posta dalla licenza edilizia.

B. Con

risoluzione 11 aprile 2005 il municipio ha pertanto ordinato a RI 1 la demolizione

dell'angolo SW del balcone, eseguito in contrasto con la licenza ricevuta.

Il provvedimento è stato confermato dal

Consiglio di Stato, che con giudizio 4 ottobre 2005 ha respinto l'impugnativa

contro di esso inoltrata dall'insorgente. Considerata l'evidente malafede della

ricorrente, una diversa soluzione non entrerebbe in linea di conto.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato. L'ordine di demolizione, allega, sarebbe

sproporzionato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare

particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti CO 1, con argomenti

che saranno semmai discussi più avanti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43

PAmm).

Il ricorso, presentato il 17 ottobre 2005 in

lingua tedesca, è poi stato inoltrato il 28 ottobre seguente, in debita forma,

entro il termine perentorio di 10 giorni assegnato da questo tribunale, come

previsto dagli art. 8 e 9 PAmm. Dichiarare il ricorso non presentato in lingua

italiana d'acchito irricevibile costituirebbe un eccesso di formalismo

(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 8

PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite

in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile,

tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per

l'interesse pubblico.

Il principio della legalità e quello di

uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in

contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o

demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della

legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità

non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (A. Scolari, Commentario, n.

1277.

ad art. 43 LE). L'ordine di demolizione o di rettifica delle opere

eseguite in contrasto con il diritto sostanziale costituisce il mezzo conferito

all'autorità per stabilire una situazione conforme alla legge.

Se la misura del ripristino risulta però

sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il

cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica

che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).

Secondo la giurisprudenza, l'ordine di

demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non

poteva essere rilasciata non è per principio contrario al principio di proporzionalità.

Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve attendersi ch'essa si

preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto,

piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (STF 23

luglio 2003, N.1P.336/2003 del 23 luglio 2003, consid. 2.1; STF 22 gennaio

2003, N.1A.103/2002, consid. 4.2).

Giusta il cpv. 2 dell'art. 43 LE un'opera

che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del

vicino, deve essere fatta demolire o rettificare quando quest'ultimo abbia

tempestivamente fatto opposizione (art. 43 cpv. 2 LE; A. Scolari, op. cit, n.

1298).

3.

3.1. In

concreto, l'esistenza di una violazione del diritto materiale applicabile è già

stata accertata con la decisione di revoca della licenza edilizia 31 gennaio

2000.

In seguito, con il rilascio della licenza in variante 8 giugno 2000, il

municipio ha espressamente imposto il rispetto della distanza da confine. Tale

decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Nulla osta dunque, da questo

profilo, all'adozione di un provvedimento di ripristino.

3.2

La difformità non è indifferente. In

concreto, l'angolo SW del balcone, per una profondità variante da 0 a 50 cm su

una lunghezza di circa 2.40 m, non rispetta la distanza da confine. Tale abuso,

oltre ad integrare gli estremi di una violazione materiale dell'art. 31 NAPR, provoca

un pregiudizio evidente ai resistenti che, per primi, hanno sollecitato un'esecuzione

dei lavori conforme alla licenza, nonché una misura di ripristino. Infatti

qualora intendessero ampliare il ripostiglio (sub. D) di loro proprietà, sarebbero

astretti al rispetto di una distanza dal confine superiore a quanto ammesso

dalle NAPR, ritenuta la distanza minima tra edifici imposta dall'art. 6 NAPR.

La possibilità edificatoria futura dei confinanti è pertanto ridotta. L'interesse

ad opporsi appare dunque evidente. In tali condizioni la violazione materiale

non può essere banalizzata.

3.3

Come rilevato dal Governo la violazione

è stata commessa in evidente e incontestabile malafede. La licenza rilasciata conteneva

una condizione specifica relativa al balcone. Come se non bastasse il

municipio, oltre ad aver a più riprese invitato l'insorgente a rispettare la

distanza da confine, ha pure ordinato la sospensione dei lavori eseguiti in

contrasto con la legge e la licenza rilasciata. Incurante di tutto ciò l'interessata

ha terminato l'edificazione del balcone in totale dispregio della licenza ottenuta.

Di fronte ad un abuso tanto plateale, commesso per di più in malafede, il

controverso provvedimento non appare per nulla sproporzionato. Il peso

attribuito dal municipio all'intesse pubblico riferito all'affermazione del

principio di legalità, non risulta eccessivo.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. La decisione

governativa va quindi confermata. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente, che rifonderà ai resistenti, patrocinati da un avvocato iscritto al

registro cantonale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43 LE; 3, 8, 9, 18, 28, 31, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà ai resistenti

CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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