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Decisione

52.2005.34

Mancato rispetto del divieto di lavoro domenicale in relazione all'allestimento di un inventario aziendale

26 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il lavoro nei giorni festivi), 31 cpv. 4 LL (durata del lavoro per i giovani) e

59 OLL1 (lavoro domenicale dei giovani), sotto comminatoria della pena prevista

dall'art. 292 CPS;

che l'autorità di prime cure ha inoltre reso attenta l'interessata del fatto

che il mancato rispetto delle condizioni indicate in un permesso in deroga ai

normali orari di lavoro avrebbe potuto avere quale conseguenza il rifiuto per

un tempo determinato di ulteriori permessi e che per l'infrazione al divieto di

lavoro domenicale dei giovani e degli apprendisti, l'incarto sarebbe stato trasmesso

al Ministero pubblico;

che avverso questa decisione, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; pur riconoscendo di avere

impiegato senza permesso il proprio personale domenica 4 gennaio 2004 per allestire

l'inventario delle merci presenti nel supermercato di __________, contesta il

provvedimento sostenendo che in ogni caso essa adempiva le condizioni per

l'ottenimento di una simile autorizzazione in deroga; critica poi i rimanenti

rimproveri formulati dall'autorità cantonale, adducendo a questo proposito una

serie di argomenti che non è necessario qui evocare;

che all'accoglimento del gravame si oppone l'UIL con motivi di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

che in sede di replica l'insorgente ha dichiarato di voler mantenere il proprio

gravame contro la decisione impugnata, unicamente nella misura in cui quest'ultima

la esorta al rispetto delle disposizioni legali di cui agli art. 18 e 19 LL: a

questo proposito essa ribadisce e sviluppa le proprie tesi ricorsuali

che con duplica del 15 aprile 2005 l'UIL si è dal canto suo riconfermato nelle

proprie precedenti allegazioni e domande di giudizio;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 della legge cantonale sul lavoro

(Llav); oggetto dell’impugnativa è infatti un provvedimento amministrativo fondato

sull'art. 51 cpv. 2 LL;

che la legittimazione ad agire della ditta

ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm)

che il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è dunque ricevibile in ordine; non

essendovi contestazione sui fatti, può essere evaso senza istruttoria (art. 18

Considerandi

PAmm).

che, come esposto in narrativa, con la propria replica la ricorrente ha di

fatto riconosciuto i rimproveri dell'UIL di non aver versato ai suoi dipendenti

il supplemento salariale previsto dalla legge, di non aver concesso loro il

necessario tempo di riposo e di avere occupato di domenica delle lavoratrici

giovani; litigiosa in questa sede rimane dunque solamente la questione relativa

al mancato rispetto del divieto di lavoro domenicale in relazione all'allestimento

dell'inventario aziendale, avvenuto domenica 4 gennaio 2004;

che, giusta l'art. 18 cpv. 1 LL, di principio il lavoro è vietato nell'intervallo

che intercorre tra le 23 del sabato e 23 della domenica;

che tale divieto non è tuttavia assoluto: deroghe sono ammesse quando l’azienda

fornisce la prova dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno

(art. 19 LL); la prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi

tecnici o economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico

(art. 19 cpv. 2 LL); la dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita

quando il lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv.

3.

LL); costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per

una durata limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail,

ad art. 19 n. 4);

che nel caso di specie è incontestato che domenica 4 gennaio

2004.

la ricorrente ha fatto svolgere a circa 80 suoi dipendenti i lavori per

l'allestimento dell'inventario delle merci presenti presso il suo supermercato

di __________;

che è altrettanto pacifico che ciò è avvenuto senza che essa fosse stata posta

al beneficio di un'autorizzazione che le permetteva di derogare al divieto di

lavoro sancito dall'art. 18 LL;

che già sulla base di queste emergenze il richiamo al rispetto degli art 18 e

19.

LL, contenuto nella querelata decisione, appare del tutto giustificato;

che la questione di sapere se la ricorrente avesse o meno diritto

all'ottenimento del citato permesso è del tutto irrilevante nel contesto della

presente lite e come tale può rimanere aperta;

che determinante è in effetti unicamente il fatto che la RI 1,

benché a conoscenza delle regole e delle procedure vigenti in materia, ha occupato

di domenica i propri dipendenti, senza neppure chiedere alle competenti

autorità cantonali un permesso in tal senso;

che è pertanto di meridiana evidenza che con il suo agire la ricorrente non ha

rispettato quanto previsto dalle predette disposizioni federali;

che per questi motivi il gravame, manifestamente infondato, dev'essere

respinto, senza che si renda necessario entrare nel merito della questione di

sapere se l'esigenza di allestire l'inventario delle merci presenti in un

supermercato dia luogo o meno ad una situazione di urgente bisogno ai sensi

dell'art. 27 OLL1;

che, visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 61 PAmm; 18, 19, 20, 31,

51 e 56 LL; 21 e 27 OLL1; 26 LLav;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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