52.2005.340
Distanza dai corsi d'acqua
24 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.340
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, TRAM
Titolo:
Distanza dai corsi d'acqua
MURO DI SOSTEGNO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.340
Lugano
24 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2005 di
RI 1, ,
patrocinati da: avv. dr. PA 1, ,
contro
la decisione 28 settembre 2005 (n. 4592) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 11 maggio 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato
loro la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un muro di
sostegno e di un cordolo al mapp. n. 220 RF;
viste le risposte:
- 8 novembre 2005 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
- 8 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 14 novembre 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
settembre 2003 il municipio di CO 1 ha rilasciato a __________ l'autorizzazione
per edificare due case unifamiliari in località __________, su due fondi (part.
220 e 1097), che in prossimità del confine sud sono attraversati da un ruscello
non incanalato. Verso sud, il progetto prevedeva la formazione di un terrapieno
che verso ovest si avvicinava sino a meno di un metro dal corso d'acqua. Riallacciandosi
al preavviso cantonale 15 settembre 2003, la licenza stabiliva che le
sistemazioni esterne del terreno dovranno mantenere una distanza di almeno 5 m
dal piede del corso d'acqua. All'interno di questa fascia sono vietate
qualsiasi modifiche del terreno, opere di cinta o costruzioni accessorie.
B. Nel corso
dei lavori di edificazione della casa prevista sulla part. 220, i ricorrenti RI
1, nuovi proprietari del fondo, hanno costruito lungo il ruscello un muro di
sostegno del terrapieno, alto da m 1.00 a m 1.80, ad una distanza variante da m
1.00 a m 2.50 dalla mezzeria del corso d'acqua. Perpendicolarmente a questo
manufatto hanno inoltre eretto lungo il confine ovest un muro alto al massimo m
1.00 ed un cordolo alto 20 cm lungo il confine est.
Sollecitati dal municipio, che aveva
ordinato la sospensione dei lavori, il 24 gennaio 2005 i ricorrenti hanno
chiesto il rilascio del permesso in sanatoria. Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio, rilevando che il muro di sostegno era stato realizzato nell'alveo
del ruscello, in contrasto con la distanza minima di 5 m dal ruscello, fissata
nel precedente avviso cantonale in conformità dell'art. 21 OSCA.
Facendo
propria l'opposizione dipartimentale, l'11 maggio 2005 il municipio ha negato a
RI 1 il rilascio della licenza in sanatoria richiesta.
C. Il 28
settembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso e
respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza. L'Esecutivo
cantonale ha rilevato che il diniego della licenza concernerebbe unicamente il
muro di sostegno e il cordolo compresi nella fascia di 5 m dal ruscello. Gli
altri interventi, posti ad una distanza superiore, sarebbero invece stati
autorizzati dall'autorità comunale.
D. Contro il
predetto giudizio, RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Oltre a ribadire l'esistenza di una
disparità di trattamento, gli insorgenti contestano la tesi governativa secondo
cui la parte del muro di sostegno e del cordolo posti ad una distanza superiore
di 5 m dal corso d'acqua sarebbero già stati autorizzati. Il municipio avrebbe
infatti dovuto rilasciare l'autorizzazione almeno per quanto concerne la parte
di cordolo che rispetta tale distanza. A mente dei ricorrenti il decorso dell'acqua
all'interno dell'alveo non sarebbe compromesso.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni, e il municipio, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti
con argomenti di cui si dirà semmai più avanti. Il dipartimento del territorio,
dal canto suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dalla documentazione
agli atti.
2. 2.1. Giusta
l'art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(OSCA) del 2.11.1994 (RS 721.100.1), i Cantoni fissano lo spazio riservato alle
acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento
delle funzioni naturali delle acque. Le direttive dell'UFAEG sulla protezione
contro le piene dei corsi d'acqua (www.uvek.admin.ch)
prescrivono una distanza minima, invalicabile, di 5.00 m dal piede della
sponda.
L'art. 34 cpv. 1 RLE stabilisce a sua volta
che fino all'introduzione dei piani regolatori, per edifici, impianti,
sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno, deve essere osservata una
distanza di almeno ml 6 dal filo esterno degli argini e di 10 dal limite dei
corsi d'acqua non corretti; eventuali deroghe devono essere approvate dal
Dipartimento.
2.2. Giusta l'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR CO
1, verso i corsi d'acqua devono essere rispettate le seguenti distanze minime:
- dal ciglio esterno dell'argine
(manufatto) m 6;
- dal limite dei corsi d'acqua non corretti
(naturali) m 10.
Questa fascia, soggiunge la norma (cpv. 2),
è considerata protetta e all'interno della stessa non sono pertanto ammesse, per
principio, modifiche o sistemazioni del terreno naturale.
L'art. 13 lett. f NAPR, applicabile anche
alle costruzioni accessorie (art. 14 lett. f NAPR), riprende in sostanza l'ordinamento
delle distanze fissato dall'art. 34 RLE. A differenza di questa norma, l'art.
13 lett. f NAPR non prevede tuttavia la possibilità di concedere deroghe.
3. In
concreto, la maggior parte delle opere edificate abusivamente dai ricorrenti non
rispetta la distanza di 10.00 m prescritta dall'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR
verso corsi d'acqua non corretti, qual' è il ruscello in discussione. Il muro
di sostegno eretto sul lato sud del fondo occupa addirittura l'alveo del corso
d'acqua (cfr. documentazione fotografica agli atti). Soltanto il cordolo lungo
il confine est rispetta in larga misura questo parametro.
Il municipio ha negato la licenza in
sanatoria, richiamandosi semplicemente all'opposizione dipartimentale, anziché
all'art. 13 lett. f NAPR, che era chiamato ad applicare al caso.
3.1. Nella misura in cui è riferita alle
opere situate ad una distanza inferiore a 10.00 m dal corso d'acqua, la
decisione del municipio non viola comunque il diritto. Disattendendo abbondantemente
la distanza minima prescritta dall'art. 13 lett. f cpv. 1 NAPR verso corsi d'acqua
non corretti, i manufatti non potevano essere autorizzati. Entro questi limiti,
non concedendo l'art. 13 lett. f NAPR al municipio la facoltà di concedere
deroghe, la domanda di costruzione andava in ogni caso respinta.
Il fatto che il Consiglio di Stato nella
motivazione del giudizio impugnato abbia, a torto, ritenuto che il municipio
avesse concesso una deroga fondata sulle direttive dell'UFAEG e che avesse autorizzato
Fatti
i manufatti posti ad una distanza superiore ai 5 m dal ruscello non giustifica
una diversa conclusione. Decisiva, da questo profilo, è la circostanza che il
Governo, respingendo il ricorso di RI 1 ha comunque confermato la decisione 11
maggio 2005 con cui il municipio ha negato agli insorgenti il rilascio della
licenza edilizia in sanatoria.
Invano sostengono i ricorrenti che la
licenza andrebbe loro rilasciata per motivi di parità di trattamento nell'illegalità.
I precedenti ai quali i ricorrenti si richiamano producendo
una serie di fotografie di opere analoghe a quelle in discussione non sono atti
a documentare l'esistenza di una prassi contraria al diritto, consolidatasi
dopo l'entrata in vigore del PR (2002), dalla quale il municipio non intende
scostarsi. L'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale
inoltre su quello dei ricorrenti.
Tanto meno giova ai ricorrenti invocare il
Considerandi
principio della buona fede. Chi costruisce senza permesso o in contrasto con il
permesso ricevuto non può di certo richiamarsi a tale principio per conseguire
una licenza in sanatoria.
3.2
Lesiva del diritto appare invece la
decisione del municipio nella misura in cui nega agli insorgenti anche la
licenza in sanatoria per le opere poste ad una distanza superiore a quella prescritta
dall'art. 13 lett. f verso corsi d'acqua non corretti. La maggior parte del
cordolo realizzato lungo il confine est sorge infatti a più di 10 m dal
ruscello. Entro questi limiti, la licenza non poteva essere negata.
4.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va
dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e
rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta nella
misura in cui ha per oggetto la parte del cordolo realizzato lungo il confine
est, che rispetta la distanza di 10 m dal ruscello.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dei ricorrenti, proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28
PAmm). Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà ai ricorrenti un'indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 13, 14 NAPR di CO 1; 3, 18, 28, 31,
43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 settembre 2005 (n. 4592)
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 11 maggio 2005 del municipio
di CO 1 è confermata nella misura in cui concerne le opere abusive realizzate
ad una distanza inferiore a 10 m dal ruscello;
1.3. gli atti sono rinviati al municipio di CO 1
affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente ai manufatti
eretti abusivamente a più di 10 m dal ruscello.
2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti
nella misura di fr. 800.-.
3. Il comune
di CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Lugaggia, 6953 Lugaggia,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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