Lexipedia

Decisione

52.2005.340

Distanza dai corsi d'acqua

24 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i manufatti posti ad una distanza superiore ai 5 m dal ruscello non giustifica

una diversa conclusione. Decisiva, da questo profilo, è la circostanza che il

Governo, respingendo il ricorso di RI 1 ha comunque confermato la decisione 11

maggio 2005 con cui il municipio ha negato agli insorgenti il rilascio della

licenza edilizia in sanatoria.

Invano sostengono i ricorrenti che la

licenza andrebbe loro rilasciata per motivi di parità di trattamento nell'illegalità.

I precedenti ai quali i ricorrenti si richiamano producendo

una serie di fotografie di opere analoghe a quelle in discussione non sono atti

a documentare l'esistenza di una prassi contraria al diritto, consolidatasi

dopo l'entrata in vigore del PR (2002), dalla quale il municipio non intende

scostarsi. L'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale

inoltre su quello dei ricorrenti.

Tanto meno giova ai ricorrenti invocare il

Considerandi

principio della buona fede. Chi costruisce senza permesso o in contrasto con il

permesso ricevuto non può di certo richiamarsi a tale principio per conseguire

una licenza in sanatoria.

3.2

Lesiva del diritto appare invece la

decisione del municipio nella misura in cui nega agli insorgenti anche la

licenza in sanatoria per le opere poste ad una distanza superiore a quella prescritta

dall'art. 13 lett. f verso corsi d'acqua non corretti. La maggior parte del

cordolo realizzato lungo il confine est sorge infatti a più di 10 m dal

ruscello. Entro questi limiti, la licenza non poteva essere negata.

4.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e

rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta nella

misura in cui ha per oggetto la parte del cordolo realizzato lungo il confine

est, che rispetta la distanza di 10 m dal ruscello.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico dei ricorrenti, proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28

PAmm). Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà ai ricorrenti un'indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 13, 14 NAPR di CO 1; 3, 18, 28, 31,

43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 settembre 2005 (n. 4592)

del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 11 maggio 2005 del municipio

di CO 1 è confermata nella misura in cui concerne le opere abusive realizzate

ad una distanza inferiore a 10 m dal ruscello;

1.3. gli atti sono rinviati al municipio di CO 1

affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente ai manufatti

eretti abusivamente a più di 10 m dal ruscello.

2.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti

nella misura di fr. 800.-.

3. Il comune

di CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Lugaggia, 6953 Lugaggia,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster