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Decisione

52.2005.341

Concorso per la posa di infrastrutture pubbliche su una strada

15 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 4

ottobre 2005 il municipio di Anzonico ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario

costruttore relative alla posa di infrastrutture pubbliche sulla strada che porta

a Campei (FU 79/2005 pag. 6598). In particolare, la commessa ha per oggetto

l'esecuzione di scavi in generale (430 mc) e di scavi in trincea (300 mc),

nonché la posa di canalizzazioni in PVC (135 ml).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe

stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri

d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

prezzo 60

%

esperienza in lavori analoghi 20

%

programma lavori 15

%

formazione apprendisti

5 %

Il capitolato d’appalto (pos. R 191.100)

precisava inoltre che l’esperienza in lavori analoghi sarebbe stata valutata in

base ad una scala di note, che prevedeva la nota 6 per almeno 4 lavori importanti

e 3 per almeno 2 lavori importanti. Importante sarebbe stato considerato un

lavoro analogo realizzato negli ultimi 10 anni di valore superiore a fr.

100'000.-.

B. Contro il

predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta,

in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo penalizzante

per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli sarebbe eccessivo

e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art. 5 cpv. 1 e 3 LMI.

C. Il

municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui

appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va

riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art.

43 PAmm).

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro

un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali

il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma,

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv.

2).

Nella definizione dei criteri

d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce

di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione

delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione

devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo

e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare

ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità

di ricorso soltanto nella misura nei limiti della violazione del diritto (art.

61.

PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che

si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni

ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio

ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga

latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla

definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione

mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è

pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di

tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto

quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine

discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al

committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il

controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

2.2

Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi, scostandosi

dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle come criteri

d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE 1999, 329 e

rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie

sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione

del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle

referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone

particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso

eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11.

2004.

in re R.).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle

referenze ad un limite temporale di dieci anni. Il limite, giustificato dalla

necessità di escludere esperienze lavorative troppo vecchie, incapaci di

fornire informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi

sulla bontà dell'offerta, è commisurato in termini più che generosi. Si tratta

in effetti di un orizzonte temporale che per certi aspetti può addirittura essere

considerato eccessivo per rapporto ai tempi dell’evoluzione del progresso

tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in

particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso

al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione

di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono

sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei

lavori.

3.2

La seconda limitazione posta dal

committente riguarda il valore delle esperienze lavorative ammissibili. La

soglia, fissata in fr. 100'000.-, più o meno corrispondente al costo

preventivato per le opere messe a concorso, è relativamente alta. Essa non

appare tuttavia eccessiva e quindi discriminatoria.

Nella misura in cui per lavori analoghi,

ammissibili come referenza, non si intendono soltanto gli scavi in trincea

commissionati dall'ente pubblico, ma anche quelli eseguiti per conto di

privati, nemmeno questo limite appare tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce

questo significato, anch'esso appare sostenibile. La limitazione della

concorrenza che ingenera a scapito delle ditte di recente costituzione risulta

in effetti giustificata da sufficienti ragioni oggettive.

3.3

Controverso è infine il peso che il

committente ha assegnato alle esperienze in lavori analoghi (20%).

Considerati i problemi tecnici non del tutto

irrilevanti che lo scavo su un'opera viaria comporta, l'importanza attribuita a

questo criterio non è sicuramente eccessiva. Il prezzo, valutato tre volte

tanto, rimane pur sempre preponderante. In nessun caso vi si può ravvisare una

discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa

determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente costituzione,

ma tutte le imprese partecipanti alla gara.

Tanto meno vi si può ravvisare una

violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio

che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che

intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si

giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo

di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza

respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Municipio di Anzonico, 6748 Anzonico,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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