52.2005.342
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di pavimentazione
12 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.342
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di pavimentazione
PROCEDURA
art. 34 LCPUBB
art. 44 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.342
Lugano
12 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del municipio di Gordola
che annulla la procedura relativa al concorso per opere di pavimentazione
inerenti il riassetto viario del comparto Roviscaglie;
viste le risposte:
- 4 novembre 2005 della CO
4;
- 9 novembre 2005 del
municipio di Gordola;
esperito un accertamento;
preso atto delle osservazioni 5 dicembre 2005 della
ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
30 novembre 2004 il municipio di Gordola ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere
di pavimentazione inerenti il riassetto viario del comparto Roviscaglie (FU 97/
2004 pag. 8573).
Alla posizione
238.100, il capitolato stabiliva che le offerte sarebbero state vincolanti per 8
mesi a decorrere dalla data d'inoltro (fino a ottobre 2005), rispettivamente
che il committente si riservava la possibilità di chiedere di prolungare ulteriormente
il termine di validità.
Le offerte
dovevano pervenire al committente in busta chiusa e sigillata entro il 31
gennaio 2005.
B. In tempo
utile, sono pervenute al municipio le offerte di nove ditte di pavimentazione,
fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, che con un importo di fr. 832'947.75
è risultata quella a minor prezzo. Le altre erano comprese tra fr. 958'845.10 e
fr. 1'068'459.40.
Il committente ha lasciato giacere le
offerte senza valutarle.
C. Con
decisione 4 ottobre 2005 il municipio ha annullato il concorso, adducendo che
le offerte erano scadute.
D. Contro la
predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente
la decorrenza del termine di validità delle offerte non costituirebbe un motivo
sufficientemente grave per giustificare l'annullamento della gara. Tanto più
che il committente, pur avendone la possibilità, non ha intrapreso alcunché per
sollecitare una proroga del termine di validità.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio, rilevando che le opere non verranno
eseguite prima dell'autunno 2006 e che nel frattempo i costi delle opere di pavimentazione
stradale si sono ridotti in misura rilevante.
Delle altre ditte
concorrenti soltanto la CO 4 ha dichiarato di non avere osservazioni da
formulare.
F. D'ufficio
il tribunale ha richiamato dal Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni)
uno studio dal quale risulta che a partire dalla primavera di quest'anno i
prezzi delle opere di pavimentazione stradale sono scesi in misura
significativa.
All'invito
rivolto alle parti a prendere posizione al riguardo, soltanto la ricorrente ha
dato seguito.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto concorrente, la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di annullamento
della gara (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle informazioni assunte d'ufficio
da questo tribunale (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta
l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto
ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1); esso può
indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso
ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
La norma limita
la libertà del committente di prescindere da
un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in
cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera
ragionevolmente inesigibile.
Con questa norma,
volta a circoscrivere il potere d'apprezzamento di cui dispone il committente
in ordine all'aggiudicazione effettiva, si è inteso sottolineare gli obblighi
che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali
(Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 453 seg.).
2.2. L'art. 34 LCPubb non precisa i motivi
che possono legittimare un'interruzione della procedura. Analogamente al § 32
DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb specifica che il committente può indire una nuova
procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla
commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed
alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare
su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro
o al venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto
viene modificato in modo sostanziale.
L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili
di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono tutte quelle circostanze
che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1),
permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli
obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT
2001-II n. 41 pag. 169 seg.).
Semplici
differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di
principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in
re C. SA). Né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il
committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
L'interruzione
della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle
offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti e di informazioni
che possono alterare il gioco della concorrenza in caso di avvio di una nuova procedura
(RDAT 2003-II n. 32).
3. 3.1. Nell'evenienza
concreta, la semplice decorrenza del termine di validità delle offerte,
provocata dalla apparentemente deliberata passività del committente, non costituisce
una giustificazione sufficiente per interrompere la procedura di aggiudicazione.
Tanto meno quando si consideri che il committente ha rinunciato ad avvalersi
della possibilità di chiederne una proroga, che si era riservato con il
capitolato.
Il termine di validità delle offerte non è
peraltro volto a tutelare gli interessi del committente, bensì quelli dei
concorrenti, limitando nel tempo gli obblighi che l'inoltro dell'offerta
ingenera a loro carico nei confronti della controparte.
Secondo le regole
della buona fede, che disciplinano le relazioni precontrattuali, i concorrenti
che inoltrano un'offerta, hanno alla fin fine diritto di attendersi che il
committente le valuti e si determini in proposito entro tempi ragionevoli. Possono,
in altre parole, pretendere che il committente non le lasci semplicemente
giacere in attesa che scada il termine di validità al fine di essere libero di
ripetere la gara.
3.2. Il
cambiamento delle condizioni-quadro, addotto dal committente soltanto in sede
di risposta al ricorso, non è d'altro canto stato sufficientemente provato.
Gli elementi
probatori raccolti da questo tribunale per suffragare questa tesi difensiva
permettono invero di concludere che quest'anno i prezzi praticati dalle ditte
minori offerenti per le opere di pavimentazione sono diminuiti in misura
marcata (>25%) rispetto al preventivo interno allestito dallo Stato in base
ai propri dati d'esperienza. Il committente non ha tuttavia addotto alcun
elemento concreto, atto a corroborare questa deduzione, permettendo di ritenere
che il cambiamento delle condizioni-quadro verificatosi a livello cantonale, sia
tale da rendere verosimile - in caso di ripetizione della procedura - la
presentazione di offerte più vantaggiose di quella inoltrata dalla ricorrente, che
risultava sensibilmente inferiore (Δ - = 18.77%) alla media dei prezzi delle
altre otto ditte classificate. Anche se non si può escludere che in caso di
ripetizione della gara le nuove offerte potrebbero essere inferiori, la
differenza che può essere ragionevolmente prevista (5-10%) in base allo studio
allestito dal Cantone, che questo tribunale ha acquisito d'ufficio, non è comunque
tale da giustificare l'annullamento della gara allo scopo di ripeterla. Vantaggi
di questo ordine di grandezza possono in effetti essere facilmente previsti in tutti
Fatti
i casi di ripetizione della gara.
Vero è anche che
il prezzo non è l'unico fattore da considerare per apprezzare il vantaggio che il
committente può trarre da una ripetizione della procedura. A maggior ragione
nel caso concreto, ove al criterio del prezzo era attribuito un peso del 45%.
Non avendo tuttavia il committente addotto altri elementi di valutazione che
permettano di giungere a conclusioni più favorevoli alle sue tesi, il prezzo rimane
Considerandi
l'unico aspetto che può essere valutato in modo oggettivo da parte di questo
tribunale.
4.
Stando
così le cose, non spettando a questo tribunale indagare ulteriormente per
accreditare le tesi del resistente, il ricorso va accolto, annullando la
decisione censurata e rinviando gli atti al municipio affinché valuti le
offerte pervenutegli e statuisca in proposito.
La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 4 ottobre 2005 del municipio di
Gordola è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
valuti le offerte pervenutegli e statuisca in proposito.
2. La tassa di
giustizia. di fr. 1'500.- è a carico del comune di Gordola, che rifonderà fr. 2'000.-
alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
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;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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