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Decisione

52.2005.342

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di pavimentazione

12 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di ripetizione della gara.

Vero è anche che

il prezzo non è l'unico fattore da considerare per apprezzare il vantaggio che il

committente può trarre da una ripetizione della procedura. A maggior ragione

nel caso concreto, ove al criterio del prezzo era attribuito un peso del 45%.

Non avendo tuttavia il committente addotto altri elementi di valutazione che

permettano di giungere a conclusioni più favorevoli alle sue tesi, il prezzo rimane

Considerandi

l'unico aspetto che può essere valutato in modo oggettivo da parte di questo

tribunale.

4.

Stando

così le cose, non spettando a questo tribunale indagare ulteriormente per

accreditare le tesi del resistente, il ricorso va accolto, annullando la

decisione censurata e rinviando gli atti al municipio affinché valuti le

offerte pervenutegli e statuisca in proposito.

La tassa di

giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 4 ottobre 2005 del municipio di

Gordola è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

valuti le offerte pervenutegli e statuisca in proposito.

2. La tassa di

giustizia. di fr. 1'500.- è a carico del comune di Gordola, che rifonderà fr. 2'000.-

alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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