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Decisione

52.2005.343

Concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie all'urbanizzazione di una zona

15 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7

ottobre 2005 il municipio di Comano ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere

da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie

all'urbanizzazione della zona di Priminzino (FU 80/2005 pag. 66675). In particolare,

si trattava di eseguire scavi in generale (1'700 mc), scavi per canalizzazioni

(1'720 mc), scavi per condotte dell'acqua potabile (420 mc) e per cavi

elettrici, telefono e gas (m 500), di muri in calcestruzzo (mc 100) nonché di posare

di tubi in PVC da 160 a 800 mm (m 1'060).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe

stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri

d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

economicità 60

punti

programma di lavoro 20

punti

struttura e referenze del concorrente 14

punti

formazione apprendisti

6 punti

Il capitolato (pos. 224.100) precisava inoltre

che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione

applicati in modo lineare, ad eccezione di quello riferito agli apprendisti.

Per le referenze i concorrenti erano invitati a produrre un elenco dei lavori

analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni (2001–2005).

B. Contro il

predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta,

in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo

penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli

sarebbe eccessivo e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art.

5 cpv. 1 e 3 LMI.

C. Il

municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui

appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va

riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art.

43 PAmm).

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro

un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma,

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv.

2).

Nella definizione dei criteri

d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce

di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione

delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione

devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo

e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare

ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità

di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm).

Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si

fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni

ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio

oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va

riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende

attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di

ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di

cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di

valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che

scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la

legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla

definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità

è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

2.2

Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi,

scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle

come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.;

AGVE 1999, 329 e rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie

sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione

del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle

referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone

particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso

eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11.

2004.

in re R.).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle

referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla

necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire

informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà

dell'offerta, non è eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale

ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso tecnologico e

delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in

particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione

l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla

giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo

dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile

esecuzione dei lavori.

3.2

Controverso è in seguito il peso che il

committente ha attribuito alle referenze ed alla struttura della ditta (14%).

L'importanza attribuita alle referenze, da

valutare assieme alla struttura della ditta, non è sicuramente eccessiva, sia

per rapporto ai problemi tecnici non del tutto irrilevanti che lo scavo su un'opera

viaria comporta, sia per rapporto al peso assegnato al criterio relativo al

prezzo, valutato oltre quattro volte tanto. In nessun caso vi si può ravvisare

una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI.

La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente

costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.

Tanto meno vi si può ravvisare una

violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio

che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che

intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si

giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo

di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza

respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Municipio di Comano, 6949 Comano,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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