52.2005.343
Concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie all'urbanizzazione di una zona
15 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.343
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, TRAM
Titolo:
Concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie all'urbanizzazione di una zona
AGGIUDICAZIONE
art. 1 let. b LCPUBB
art. 32 cpv. 1 LCPUBB
art. 38 cpv. 2 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.343
Lugano
15 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 di
RI 1, 6500 Bellinzona,
patrocinata da: avv. PA 1, 6501
Bellinzona,
contro
il bando del concorso 7 ottobre 2005
indetto dal municipio di Comano per l'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie
all'urbanizzazione della zona di Priminzino;
vista la risposta 20 ottobre
del municipio di Comano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7
ottobre 2005 il municipio di Comano ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere
da impresario costruttore relative alle infrastrutture necessarie
all'urbanizzazione della zona di Priminzino (FU 80/2005 pag. 66675). In particolare,
si trattava di eseguire scavi in generale (1'700 mc), scavi per canalizzazioni
(1'720 mc), scavi per condotte dell'acqua potabile (420 mc) e per cavi
elettrici, telefono e gas (m 500), di muri in calcestruzzo (mc 100) nonché di posare
di tubi in PVC da 160 a 800 mm (m 1'060).
Il bando stabiliva che la commessa sarebbe
stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri
d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
economicità 60
punti
programma di lavoro 20
punti
struttura e referenze del concorrente 14
punti
formazione apprendisti
6 punti
Il capitolato (pos. 224.100) precisava inoltre
che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione
applicati in modo lineare, ad eccezione di quello riferito agli apprendisti.
Per le referenze i concorrenti erano invitati a produrre un elenco dei lavori
analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni (2001–2005).
B. Contro il
predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente, costituita nel 2003, contesta,
in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo
penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli
sarebbe eccessivo e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art.
5 cpv. 1 e 3 LMI.
C. Il
municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va
riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art.
43 PAmm).
Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro
un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma,
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv.
2).
Nella definizione dei criteri
d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce
di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione
delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione
devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo
e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare
ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si
fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni
ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio
oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.
Analoga latitudine di giudizio va
riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende
attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di
ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di
cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di
valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che
scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la
legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla
definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità
è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
2.2
Le cosiddette referenze servono
essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera
messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della
commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del
concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi,
scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle
come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.;
AGVE 1999, 329 e rimandi);
Di regola, le referenze per opere edilizie
sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione
del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle
referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone
particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso
eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11.
2004.
in re R.).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle
referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla
necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire
informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà
dell'offerta, non è eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale
ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso tecnologico e
delle strutture di un'impresa di costruzione.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in
particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione
l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla
giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo
dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile
esecuzione dei lavori.
3.2
Controverso è in seguito il peso che il
committente ha attribuito alle referenze ed alla struttura della ditta (14%).
L'importanza attribuita alle referenze, da
valutare assieme alla struttura della ditta, non è sicuramente eccessiva, sia
per rapporto ai problemi tecnici non del tutto irrilevanti che lo scavo su un'opera
viaria comporta, sia per rapporto al peso assegnato al criterio relativo al
prezzo, valutato oltre quattro volte tanto. In nessun caso vi si può ravvisare
una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI.
La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente
costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.
Tanto meno vi si può ravvisare una
violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio
che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che
intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo
di un'autonomia costituzionalmente tutelata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza
respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
Municipio di Comano, 6949 Comano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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