52.2005.344
Multa LEPIC
27 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2005.344
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, TRAM
Titolo:
Multa LEPIC
MULTA
art. 4 LEPIC
art. 16 LEPIC
Incarto n.
52.2005.344
Lugano
27 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 con cui la
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto al ricorrente
una multa di fr. 6'000.–;
vista la risposta 3 novembre
2005 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17
dicembre 2004 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti ha ordinato a RI 1 di sospendere
Fatti
i lavori di impresario costruttore sul fondo n. 452 di __________, ritenuto che
il ricorrente non era iscritto nell'apposito albo delle imprese (art. 3 LEPIC)
e che i costi preventivabili delle opere in esecuzione superavano verosimilmente
il valore soglia di fr. 30'000.– previsto dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC;
che il 22 dicembre 2004 la CV-LEPIC ha
aperto nei suoi confronti una procedura di contravvenzione;
che, ciononostante, il ricorrente ha continuato
ad operare sul cantiere, rendendo più volte necessario l'intervento della gendarmeria
di __________;
che, per questi fatti, con risoluzione 28
settembre 2005 la CV-LEPIC gli ha inflitto una multa di fr. 6'000.–;
che RI 1 ha impugnato questa decisione
davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che sia annullata;
che il ricorrente sostiene che dall'inizio
della sua attività professionale, avviata nel 1979, non gli è stata inflitta
alcuna multa in virtù della LEPIC; nel frattempo egli avrebbe inoltre provveduto
ad iscrivere la RI 1 nell'albo delle imprese;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la CV-LEPIC, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC; RL
7.1.5.3), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la
tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che esso è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 2 LEPIC l'esercizio della
professione di impresario costruttore nel cantone Ticino è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente;
che sono abilitate ad eseguire lavori di
sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC);
che l'esecuzione a titolo professionale di
Considerandi
lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere
eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze del ramo della
costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti non soggiace invece al
campo di applicazione della legge (cpv. 2);
che sono considerati di modesta importanza i
lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.– (cpv.
3);
che la violazione delle disposizioni della
LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.–
o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC);
che la pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore
materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva
dell’infrazione commessa;
che al momento dei fatti RI 1 non era
iscritto nell'apposito albo delle imprese;
che egli riconosce di aver eseguito lavori
di impresario costruttore sul mapp. 452 di __________ i cui costi complessivi avrebbero
presumibilmente superato i fr. 30'000.–;
che il suo atteggiamento va dunque
sanzionato (art. 16 LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC;
che la colpa imputabile al ricorrente è
senz'altro rilevante, ritenuto che quale impresario attivo nel settore edilizio
sin dal 1979 egli doveva senz'altro sapere che soltanto le imprese iscritte all'albo
sono abilitate ad eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura;
che, nonostante l'esplicito ordine di
sospendere i lavori e l'avvio della procedura di contravvenzione nei suoi
confronti, egli è stato inoltre più volte sorpreso ad operare sul cantiere,
rendendo necessario l'intervento della polizia comunale;
che l'infrazione commessa non è certamente
trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori inizialmente
commissionati al ricorrente dal proprietario del fondo in questione (fr.
150'000.–; cfr. formulario inchiesta cantiere, agli atti) supera di cinque volte
il valore soglia previsto dalla legge;
che questo tribunale ritiene tuttavia eccessiva
la multa di fr. 6'000.– inflitta al ricorrente;
che una multa di fr. 3000.– appare meglio
commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;
che, stante quanto precede, il ricorso va
dunque parzialmente accolto;
che la tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico dell'insorgente proporzionalmente al suo grado di soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46,
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta a RI 1 è
ridotta a fr. 3'000.–.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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