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Decisione

52.2005.344

Multa LEPIC

27 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di impresario costruttore sul fondo n. 452 di __________, ritenuto che

il ricorrente non era iscritto nell'apposito albo delle imprese (art. 3 LEPIC)

e che i costi preventivabili delle opere in esecuzione superavano verosimilmente

il valore soglia di fr. 30'000.– previsto dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC;

che il 22 dicembre 2004 la CV-LEPIC ha

aperto nei suoi confronti una procedura di contravvenzione;

che, ciononostante, il ricorrente ha continuato

ad operare sul cantiere, rendendo più volte necessario l'intervento della gendarmeria

di __________;

che, per questi fatti, con risoluzione 28

settembre 2005 la CV-LEPIC gli ha inflitto una multa di fr. 6'000.–;

che RI 1 ha impugnato questa decisione

davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che sia annullata;

che il ricorrente sostiene che dall'inizio

della sua attività professionale, avviata nel 1979, non gli è stata inflitta

alcuna multa in virtù della LEPIC; nel frattempo egli avrebbe inoltre provveduto

ad iscrivere la RI 1 nell'albo delle imprese;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

la CV-LEPIC, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC; RL

7.1.5.3), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la

tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che esso è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 2 LEPIC l'esercizio della

professione di impresario costruttore nel cantone Ticino è soggetta ad

autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente;

che sono abilitate ad eseguire lavori di

sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC);

che l'esecuzione a titolo professionale di

Considerandi

lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere

eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze del ramo della

costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti non soggiace invece al

campo di applicazione della legge (cpv. 2);

che sono considerati di modesta importanza i

lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.– (cpv.

3);

che la violazione delle disposizioni della

LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.–

o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC);

che la pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore

materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva

dell’infrazione commessa;

che al momento dei fatti RI 1 non era

iscritto nell'apposito albo delle imprese;

che egli riconosce di aver eseguito lavori

di impresario costruttore sul mapp. 452 di __________ i cui costi complessivi avrebbero

presumibilmente superato i fr. 30'000.–;

che il suo atteggiamento va dunque

sanzionato (art. 16 LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC;

che la colpa imputabile al ricorrente è

senz'altro rilevante, ritenuto che quale impresario attivo nel settore edilizio

sin dal 1979 egli doveva senz'altro sapere che soltanto le imprese iscritte all'albo

sono abilitate ad eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura;

che, nonostante l'esplicito ordine di

sospendere i lavori e l'avvio della procedura di contravvenzione nei suoi

confronti, egli è stato inoltre più volte sorpreso ad operare sul cantiere,

rendendo necessario l'intervento della polizia comunale;

che l'infrazione commessa non è certamente

trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori inizialmente

commissionati al ricorrente dal proprietario del fondo in questione (fr.

150'000.–; cfr. formulario inchiesta cantiere, agli atti) supera di cinque volte

il valore soglia previsto dalla legge;

che questo tribunale ritiene tuttavia eccessiva

la multa di fr. 6'000.– inflitta al ricorrente;

che una multa di fr. 3000.– appare meglio

commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

che, stante quanto precede, il ricorso va

dunque parzialmente accolto;

che la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico dell'insorgente proporzionalmente al suo grado di soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46,

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la multa inflitta a RI 1 è

ridotta a fr. 3'000.–.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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