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Decisione

52.2005.345

Ricorso contro una decisione incidentale

4 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il municipio di G__________ si duole invece della mancata collaborazione di

quello di B__________;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che, dal profilo dell'ammissibilità del ricorso, va rilevato

che per l'art. 44 PAmm, le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto

se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

che i giudizi con cui l'autorità

di ricorso annulla la decisione impugnata, rinviando - senza averne esaminato

il merito - la causa all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente,

sono di natura essenzialmente incidentale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 n. 2 c);

che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha

annullato la decisione del municipio di B__________, ritenendola contraria alla

raccomandazione di coordinare le rispettive determinazioni, formulata dal

Dipartimento del territorio all'indirizzo degli esecutivi comunali; senza

esaminare la legittimità materiale del provvedimento di diniego, l'Esecutivo

cantonale ha rinviato gli atti al municipio di B__________ affinché statuisse

nuovamente sulla domanda di costruzione in sincronia con quello di G__________;

che la natura incidentale del giudizio governativo impugnato

appare evidente; nemmeno le parti la contestano;

che controverso è unicamente se tale giudizio provochi un danno

non altrimenti riparabile alla S__________ ed all'A__________, qui ricorrenti,

che si oppongono all'intervento;

che l'unico pregiudizio di un certo rilievo che può derivare

alle opponenti dalla censurata decisione di rinvio è quello di essere costrette

ad impugnare l'eventuale licenza edilizia che il municipio dovesse accordare

alla N__________ oppure a resistere ad un nuovo ricorso di quest'ultima contro

la più probabile, nuova decisione di rigetto della domanda di costruzione;

che tale inconveniente, atteso oltretutto che le ricorrenti

dovranno comunque ancora confrontarsi con la decisione che il municipio di

Giornico deve ancora adottare, non appare tuttavia abbastanza consistente per

essere considerato degno di protezione e quindi legittimare le ricorrenti ad

impugnare il giudizio di rinvio;

che i maggiori costi di patrocinio, nella misura in cui può

esservi posto rimedio mediante l'assegnazione di indennità per ripetibili, non

costituiscono peraltro un pregiudizio irreparabile;

che una diversa conclusione renderebbe d'altro canto impugnabili

tutti i giudizi con cui l'autorità di ricorso annulla una decisione per motivi

formali, rinviando la causa all'istanza inferiore senza averne esaminato il

merito;

che il ritardo, provocato dal giudizio censurato nell'evasione

della vertenza, non danneggia del resto le ricorrenti, ma semmai la resistente,

che tuttavia non se ne è prevalsa per impugnarlo;

che, in tali circostanze, i ricorsi, ancorché tempestivi

(art. 46 PAmm), vanno respinti siccome irricevibili;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico

delle ricorrenti secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono irricevibili.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa fra le ricorrenti in parti uguali.

3.

Ciascuna delle ricorrenti

rifonderà fr. 500.- alla resistente e

fr. 500.- al comune di B__________ a titolo di ripetibili.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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