52.2005.345
Ricorso contro una decisione incidentale
4 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.345
Data decisione, Autorità:
04.01.2006, TRAM
Titolo:
Ricorso contro una decisione incidentale
DECISIONE INCIDENTALE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2005.345
52.2005.346
Lugano
4 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 ottobre 2005 della
a)
b)
S__________
patr.
da: avv. F__________
A__________ patr. da: avv. dott. P__________
contro
la
decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4702) che annulla la
decisione 4 marzo 2005 con cui il municipio di B__________ ha negato alla N__________
il permesso di costruire una centrale cogenerativa a biomasse legnose sul
terreno dell'ex-acciaieria M__________ (part. 1404 RF di G__________ e 1762,
1234 di B__________);
viste le risposte:
- 7 novembre del municipio di G__________;
- 9 novembre 2005 della N__________;
- 8 novembre 2005 del Consiglio di
Stato;
- 9 novembre 2005 di A__________;
- 30 novembre 2005 del municipio di B__________;
al ricorso sub a)
- 7 novembre del municipio di G__________;
- 9 novembre 2005 della N__________;
- 8 novembre 2005 del Consiglio di
Stato;
- 9 novembre 2005 di A__________;
- 26 novembre 2005 della S__________;
- 2 dicembre 2005 del municipio di
B__________;
al ricorso sub b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5 dicembre 2003 la
NRG SA ha chiesto ai municipi di B__________ e di G__________ il permesso di
costruire una centrale cogenerativa a biomasse legnose sul terreno dell'ex-acciaieria
M__________, a cavallo del confine tra G__________ (part. 1404) e B__________
(part. 1762 e 1234);
che le domande hanno suscitato diverse opposizioni, fra cui
quelle della S__________ e dell'A__________
che il 19 novembre 2004 il Dipartimento del territorio ha
espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza, raccomandando ai
municipi interessati di coordinare le rispettive decisioni;
che il 4 marzo 2005 il municipio di B__________ ha negato la
licenza per motivi di natura formale e sostanziale, che non occorre qui
riassumere; l'esecutivo comunale di G__________, pur dichiarandosi pronto ad
autorizzare l'intervento, non ha invece ancora formalmente statuito sulla
domanda;
che contro la decisione del municipio di B__________ la N__________
è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e
postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che, con giudizio 4 ottobre 2005, il Governo ha evaso l'impugna-tiva
ai sensi dei considerandi, annullando la decisione municipale censurata e
rinviando gli atti ai comuni interessati, affinché evadessero sollecitamente la
domanda di costruzione con contemporanei provvedimenti perfettamente
impugnabili;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che le
decisioni dei due municipi dovessero essere coordinate;
che contro il predetto giudizio insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo tanto la S__________, quanto l'A__________,
chiedendo o di annullarlo, rinviando gli atti al Governo affinché esamini il
merito del ricorso della N__________, oppure di confermare il diniego della
licenza, statuendo nel merito;
che, con analoghe motivazioni, le ricorrenti, pur
riconoscendo il carattere incidentale del giudizio impugnato, ritengono che il
rinvio arrechi loro un pregiudizio di fatto non riparabile;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente la N__________ ed il
municipio di B__________, che contestano in dettaglio le tesi delle ricorrenti;
Fatti
il municipio di G__________ si duole invece della mancata collaborazione di
quello di B__________;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che, dal profilo dell'ammissibilità del ricorso, va rilevato
che per l'art. 44 PAmm, le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto
se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che i giudizi con cui l'autorità
di ricorso annulla la decisione impugnata, rinviando - senza averne esaminato
il merito - la causa all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente,
sono di natura essenzialmente incidentale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 n. 2 c);
che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha
annullato la decisione del municipio di B__________, ritenendola contraria alla
raccomandazione di coordinare le rispettive determinazioni, formulata dal
Dipartimento del territorio all'indirizzo degli esecutivi comunali; senza
esaminare la legittimità materiale del provvedimento di diniego, l'Esecutivo
cantonale ha rinviato gli atti al municipio di B__________ affinché statuisse
nuovamente sulla domanda di costruzione in sincronia con quello di G__________;
che la natura incidentale del giudizio governativo impugnato
appare evidente; nemmeno le parti la contestano;
che controverso è unicamente se tale giudizio provochi un danno
non altrimenti riparabile alla S__________ ed all'A__________, qui ricorrenti,
che si oppongono all'intervento;
che l'unico pregiudizio di un certo rilievo che può derivare
alle opponenti dalla censurata decisione di rinvio è quello di essere costrette
ad impugnare l'eventuale licenza edilizia che il municipio dovesse accordare
alla N__________ oppure a resistere ad un nuovo ricorso di quest'ultima contro
la più probabile, nuova decisione di rigetto della domanda di costruzione;
che tale inconveniente, atteso oltretutto che le ricorrenti
dovranno comunque ancora confrontarsi con la decisione che il municipio di
Giornico deve ancora adottare, non appare tuttavia abbastanza consistente per
essere considerato degno di protezione e quindi legittimare le ricorrenti ad
impugnare il giudizio di rinvio;
che i maggiori costi di patrocinio, nella misura in cui può
esservi posto rimedio mediante l'assegnazione di indennità per ripetibili, non
costituiscono peraltro un pregiudizio irreparabile;
che una diversa conclusione renderebbe d'altro canto impugnabili
tutti i giudizi con cui l'autorità di ricorso annulla una decisione per motivi
formali, rinviando la causa all'istanza inferiore senza averne esaminato il
merito;
che il ritardo, provocato dal giudizio censurato nell'evasione
della vertenza, non danneggia del resto le ricorrenti, ma semmai la resistente,
che tuttavia non se ne è prevalsa per impugnarlo;
che, in tali circostanze, i ricorsi, ancorché tempestivi
(art. 46 PAmm), vanno respinti siccome irricevibili;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico
delle ricorrenti secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono irricevibili.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa fra le ricorrenti in parti uguali.
3.
Ciascuna delle ricorrenti
rifonderà fr. 500.- alla resistente e
fr. 500.- al comune di B__________ a titolo di ripetibili.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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