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Decisione

52.2005.347

Richiesta di sussidio per il perfezionamento professionale

30 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.347

Data decisione, Autorità:

30.11.2005, TRAM

Titolo:

Richiesta di sussidio per il perfezionamento professionale

COMPETENZA

art. 22 LSC

Incarto n.

52.2005.347

Lugano

30 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 4 ottobre 2005 (n. 4710) del Consiglio

di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la

decisione su reclamo 18 maggio 2005 del DECS, Ufficio delle borse di studio e

dei sussidi, in materia di borse di studio;

viste le risposte:

- 3 novembre 2005 del

DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS);

- 8 novembre 2005 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

cheRI 1,

qui ricorrente, è in possesso del diploma della scuola cantonale di amministrazione;

che negli ultimi 15 anni ha partecipato a numerosi

corsi in ambito socio-educativo, certificati con attestati di frequenza; dal

2000 è ideatrice e animatrice di un progetto denominato "__________",

avvallato dall'autorità dipartimentale;

che il 12 dicembre 2003 ha presentato, all'ufficio

cantonale borse di studio e sussidi (UBSS), una richiesta di sussidio per il perfezionamento

professionale (corsi di: medicina accademica, touch for health, fiori

di bach, vision gym, brain gym);

che con decisione 26/30 giugno 2004 l'UBSS

ha respinto la richiesta, in quanto la formazione scelta dall'interessata non

porterebbe al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto dalle autorità

Considerandi

sanitarie;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui

rievocare, il 21 dicembre 2004 l'UBSS ha confermato la propria decisione;

che, con giudizio 2 marzo 2005, il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro la

predetta decisione e retrocesso gli atti al dipartimento competente per l'esame

quale formale reclamo;

che, preso atto del rapporto negativo della

Commissione consultiva per le borse di studio, con decisione 18 maggio 2005

l'UBSS ha respinto il reclamo;

che il 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato

ha respinto l'impugnativa presentata dall'interessata avverso la decisione dell'UBSS

e confermato il diniego del sussidio, indicando che contro il suo giudizio era

dato ricorso a questo tribunale entro il termine di 15 giorni;

che contro la predetta decisione, RI 1

insorge ora dinanzi a questo Tribunale, postulandone l'annullamento e la conseguente

concessione del sussidio richiesto;

che secondo la ricorrente, in qualità di terapista

brain gym essa adempirebbe a tutti gli effetti le condizioni per la

concessione del sussidio postulato;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e il

DECS (UBSS), con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;

considerato, in

diritto

che prima

di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio

la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni

speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

che la competenza di questo tribunale è

regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve

quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita

mediante deduzione a contrario (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che le risoluzioni del Consiglio di Stato

sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);

che la vertenza in esame trae origine dalla

richiesta della ricorrente volta ad ottenere una borsa di studio (assegno,

sussidio per il perfezionamento professionale; art. 1, 1a Regolamento delle

borse di studio dell'8 marzo 1995, in seguito Regolamento; art. 22 Lsc);

che, giusta l'art. 20 Regolamento, all'UBSS

competono le decisioni in materia di concessione di borse di studio; contro le stesse

è proponibile reclamo e quindi ricorso al Consiglio di Stato (art. 23 Regolamento);

che, in concreto, nessuna norma di legge prevede

la possibilità di impugnare sino al Tribunale cantonale amministrativo la decisione

con cui il DECS (UBSS) nega la concessione di una borsa di studio ai sensi del

regolamento in questione;

che il Consiglio di Stato doveva pertanto

dichiarare definitiva la propria decisione;

che l'errata indicazione delle vie

ricorsuali non può in alcun modo rendere competente un'autorità che non lo sia ex

lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per

difetto di competenza di questo tribunale;

che, in considerazione dell'errata

indicazione dei mezzi di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 Lsc; 1, 1a, 20, 23 Regolamento delle

borse di studio; 3, 28, 55, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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