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Decisione

52.2005.348

Licenza per la realizzazione di un piano di quartiere

1 febbraio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 50 posteggi sotterranei ceduti al comune

servirebbero a sopprimerne altrettanti in superficie. Il basamento

rispetterebbe infine la distanza di 3.00 m da via B__________.

b. Analoghe censure sono sollevate dalla E__________,

che contesta anzitutto la legittimazione attiva delle assemblee dei due

condominî, quella degli opponenti H__________ e B__________ e quella del

Dipartimento del territorio, che eccepisce l'applicazione del diritto comunale.

La costruzione, contrariamente a quanto

ritiene il Consiglio di Stato, sarebbe a gradoni. L'altezza massima andrebbe

dunque misurata separatamente per ogni singolo gradone. Il comparto soggetto a

piano di quartiere non apparterrebbe d'altro canto alla zona RI7. L'altezza

massima prescritta per questa zona dall'art. 34 NAPR non sarebbe pertanto

applicabile. Essa non sarebbe comunque di 22.00 m, ma di m 23.50.

I 50 posteggi ceduti al comune non sarebbero

computabili perché servono a sopprimere posteggi in superficie. Il numero di

posteggi (212) calcolato dall'autorità cantonale non terrebbe inoltre

abbastanza conto delle necessità dei residenti e del genere di commerci

previsto. La valutazione degli aspetti ambientali operata dal Dipartimento del

territorio sarebbe infine completa ed approfondita.

E. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari

osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i numerosi opponenti, che

contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

La E__________ condivide l'impugnativa del comune.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

21 LE. La legittimazione attiva del comune e della beneficiaria della licenza

annullata è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo oggetto, le impugnative

possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dagli atti. L'esperimento di una visita in luogo non appare

dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Legittimazione

attiva dei ricorrenti in prima istanza

2.1

Il diritto di ricorrere al Consiglio di

Stato contro una licenza edilizia presuppone che l'insorgente si sia tempestivamente

opposto alla domanda di costruzione ed abbia un interesse degno di protezione

all'accoglimento del ricorso. In generale, la qualità per agire in via di

ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata

cerchia di persone, che per situazione sono legate all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre

con gli altri membri della comunità. L'insorgente deve inoltre essere portatore

di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del

provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e

che l'impugnativa intende rimuovere.

La legittimazione del Dipartimento del

territorio ad impugnare davanti al Consiglio di Stato le decisioni del municipio

è invece data dall'art. 21 cpv. 2 LE.

2.2

In concreto, l'opposizione del

Dipartimento del territorio si fondava in parte sull'applicazione del diritto

comunale (altezza massima degli edifici) ed in parte sull'applicazione della

legislazione ambientale (limitazione del numero di posteggi). Nella misura in

cui censurava la decisione del municipio di rilasciare la licenza in contrasto

con il preavviso riguardante l'applicazione della legislazione ambientale, rimessogli

per l'applicazione, la legittimazione attiva dell'autorità cantonale è

innegabile. Se fosse data anche per censurare la decisione del municipio in

quanto fondata sul diritto comunale è invece questione che può rimanere

indecisa. Si può comunque rilevare che l'art. 21 cpv. 2 LE non limita il

diritto di ricorso del Dipartimento del territorio all'applicazione del diritto

federale o cantonale.

La legittimazione attiva delle comunioni dei

proprietari in PPP dei condomini qui resistenti, situati nelle immediate

vicinanze del fondo dedotto in edificazione e già opponenti, è innegabile. Entrambe

le insorgenti hanno peraltro trasmesso al Servizio dei ricorsi copia del

verbale delle assemblee in cui è stato deciso di opporsi all'edificazione in

oggetto.

Incontestabile è pure la potestà ricorsuale

dei qui resistenti H__________ ed O__________, entrambi residenti in via gen. G__________,

in un condominio situato di fronte all'accesso veicolare alle autorimesse e

quindi rientranti nella cerchia delle persone che per situazione sono legate

all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto più stretto ed intenso

di quello che intercorre con gli altri membri della collettività.

3.

Altezza

3.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza

di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti sono quindi

gli ingombri verticali compresi tra i due punti di misurazione indicati dalla

legge. Per principio, il punto superiore di misurazione (filo del cornicione di

gronda o parapetto) si situa in corrispondenza del perimetro esterno delle

costruzioni (facciate); riferimento, quest'ultimo, al quale viene fatto capo

anche per misurare le distanze.

Per edifici contigui, soggiunge l'art.

40.

cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. Questa

prescrizione si limita a sottolineare che tutte le componenti di un edificio

strutturato in singoli corpi contigui, disposti orizzontalmente sul terreno,

sono tenute a rispettare i limiti d'altezza. Analogamente, dispone ancora

la stessa norma, si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla

verticale, a condizione che si verifichi tra corpi situati a quote diverse una

rientranza di almeno 12 m. Questa singolare disposizione è stata concepita

soprattutto in funzione dell'esigenza di limitare la costruzione di edifici a

gradoni su terreni in pendio. Essa mira essenzialmente ad impedire uno

sfruttamento inadeguato delle possibilità edificatorie date dalla configurazione

del suolo, limitando lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione

di un particolare criterio di misurazione dell'altezza, che cumula le altezze

dei singoli corpi ove non sia rispettato un arretramento fra loro di almeno 12

m (STA 24.8.05 in re PIT; 28.10.03 in re H.).

L'altezza dei singoli gradoni va misurata

conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal livello del terreno

sistemato su cui insiste la facciata sino al punto più alto del filo superiore

del cornicione di gronda o del parapetto. Per la facciata rivolta verso valle

del gradone più basso e per le facciate laterali torna applicabile la facilitazione

prevista dall'art. 41 LE, che permette di sistemare il terreno con terrapieni

non computabili sull'altezza nella misura in cui non sono più alti di m 1.50 ad

una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Per le facciate orientate

verso valle dei gradoni superiori fa invece stato il livello del terreno sistemato

ai piedi degli spigoli laterali.

Contrariamente a quanto sostiene la E__________,

l'altezza di questi gradoni non è misurata a partire dalla soletta di copertura

del gradone sottostante. Lo esclude chiaramente il testo dell'art. 40 cpv. 1

LE, che impone di misurare l'altezza a partire dal terreno sistemato.

Accreditando la tesi della ricorrente, questi gradoni, in corrispondenza degli

spigoli, presenterebbero altrimenti due altezze diverse: una (H1) per la facciata

laterale, misurata a partire dal terreno sistemato su quel versante ed un'altra

(H2) per la facciata a valle, misurata invece a partire dalla soletta di copertura

del gradone sottostante. Dal fatto che l'altezza della parte di facciata

coperta dal gradone sottostante sia già stata computata nel quadro della

determinazione dell'altezza di questo corpo edilizio non discende affatto che

non se ne debba tener conto nell'ambito della misurazione dell'altezza del

gradone sovrastante.

H1 H2

Il criterio di misurazione prospettato dall'insorgente

permetterebbe peraltro di costruire edifici a gradoni, simili a ziggurat,

che nella misura in cui rispettassero la rientranza minima di 12 m tra gradone

e gradone non sarebbero soggetti ad alcun altro limite d'altezza all'infuori di

quello riferito allo sviluppo verticale di ogni singolo gradone, misurato da

quello sottostante.

3.2

Nel caso concreto, il fondo dedotto in

edificazione (part. 132 RF) è chiaramente compreso nella zona residenziale

intensiva RI7. Il fatto che sia anche incluso in un comparto assoggettato a

vincoli di piano di quartiere non esclude affatto che appartenga alla zona in

questione. Il comparto soggetto a tali vincoli non costituisce una zona a sé

stante, distinta dalla zona RI7. L'art. 32 cpv. 3 NAPR non annovera invero

questo comparto fra le cinque zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

Manifestamente prive di fondamento sono pertanto

le contestazioni sollevate in proposito dai ricorrenti.

3.3

Secondo il piano delle zone, il

comparto soggetto a piano di quartiere comprende anche le part. 143, 147, 148 e

149.

L'art. 34 NAPR assoggetta invece all'obbligo di piano di quartiere soltanto

il fondo dedotto in edificazione (part. 132). Fondandosi sul rapporto di

pianificazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l'indicazione data

dall'art. 34 NAPR. I materiali legislativi non permettono di risolvere in modo

inequivocabile la discrepanza risultante tra l'indicazione normativa e quella

cartografica. Al legislativo comunale è stata in effetti sottoposta sia la

rappresentazione cartografica, sia la norma. Previa pubblicazione, entrambe

sono state poi sottoposte al Consiglio di Stato, che le ha approvate senza

rilevare l'incongruenza. A favore dell'assoggettamento degli altri quattro

fondi all'obbligo di piano di quartiere milita il fatto che nell'insieme i

cinque terreni formano un comprensorio chiaramente definito dal profilo

territoriale. A questa deduzione si oppone tuttavia l'eterogeneità delle

preesistenze che caratterizzano i fondi interessati.

Ai fini del presente giudizio, la questione

può comunque rimanere indecisa per i motivi che seguono.

3.4

Per la zona RI7 l'art. 34 cpv. 2 NAPR,

nella versione approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 21 gennaio 1998

(n. 244), confermata dalle istanze di ricorso e ribadita nella risoluzione

governativa 2 luglio 2002 (n. 3236), l'altezza massima è quella di 22.00 m,

fissata dall'art. 30 cpv. 3 lett. NAPR del PR 1979. Nella prima delle due

risoluzioni citate il Consiglio di Stato ha testualmente affermato che la

modifica dell'altezza massima degli stabili ammessa per la zona dal progetto di

revisione del PR non è approvata e resta in vigore il parametro relativo precedente.

L'art. 34 NAPR riferito alla zona è pure modificato ai sensi sopraesposti per

quanto riguarda l'altezza massima (cfr. consid. 3.1 pag. 3 seg.). Nella

risoluzione del 2002, con cui ha approvato alcune varianti di PR, il Governo ha

ribadito che la modifica dell'altezza massima a m 23.50 non è approvata e

resta in vigore il limite di 22 m (cfr. consid. 3.2.5 variante 8 pag. 7).

Va dunque chiaramente disattesa la tesi dei

ricorrenti secondo cui l'altezza massima sarebbe di m 23.50.

3.5

Infondata è pure la pretesa della

ricorrente E__________ di edificare sino ad un'altezza di m 23.50 in base alle

informazioni datele dal municipio. Il principio della buona fede, al quale essa

si richiama, non può prevalere in effetti sul principio di legalità. Esso

soccombe, in particolare, di fronte al diritto degli opponenti all'applicazione

corretta del diritto oggettivo (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE

n. 887 e rimandi).

Parimenti, non giova all'insorgente invocare

il principio di parità di trattamento nell'illegalità. Anzitutto perché non è

dimostrata l'esistenza di una prassi illegale. In secondo luogo perché l'interesse

pubblico e quello dei resistenti alla corretta applicazione del diritto

oggettivo, considerate le dimensioni dell'opera, prevalgono sull'interesse

della ricorrente E__________ alla parità di trattamento nell'illegalità.

3.6

Nel caso concreto, il Consiglio di

Stato ha escluso che il complesso formato dai corpi principali e dal basamento

potesse essere configurato come una costruzione a gradoni articolata sulla

verticale. La deduzione, fondata sul fatto che il corpo a pianta arrotondata

non rispetta la rientranza minima di 12 m tra i singoli gradoni, prescritta

dall'art. 40 cpv. 2 LE, è imprecisa. Il mancato rispetto della distanza minima

tra i gradoni esclude in effetti soltanto la possibilità di misurarli

separatamente.

La questione non deve comunque essere

ulteriormente approfondita, poiché anche applicando il criterio di misurazione

sancito dalla norma succitata la costruzione supera di gran lunga l'altezza

massima di 22.00 m, prescritta dall'art. 34 cpv. 2 NAPR.

3.6.1

Sul versante sudest, il terreno

sistemato ai piedi del basamento si situerebbe infatti alla quota di 277.70 m

s/m, mentre la facciata dei due corpi sovrastanti, arretrata di 5.00 m dal filo

esterno del basamento, si innalzerebbe sino alla quota di 306.50 m s/m. L'altezza

risulterebbe dunque pari a m 28.80 (cfr. prospetto est).

3.6.2

Superiore al massimo consentito è

pure l'altezza dei corpi principali misurata prescindendo da quella del

basamento. In corrispondenza del piede della facciata rivolta verso il lago il

terreno si situa infatti alla quota di m 280.30 s/m. Considerato che il tetto è

previsto alla quota di m 306.50 s/m, su questo versante, la costruzione

presenterebbe di conseguenza uno sviluppo verticale di m 26.20.

3.6.3

Particolarmente evidente è il

sorpasso del limite d'altezza sul versante nordovest. Dopo la modifica

richiesta dalla C__________, l'altezza del corpo a pianta arrotondata ammonterebbe

infatti a m 25.20, pari alla differenza tra il terreno sistemato (m 277.70 s/m)

ed il filo superiore del cornicione di gronda del tetto piano, previsto alla

quota di m 302.90 s/m. Sul lato verso via B__________, l'altezza sarebbe ancor

maggiore, stante che il terreno sistemato ai piedi del primo dei sei elementi

che caratterizzano il complesso è situato alla quota di m 278.70 s/m, mentre il

tetto di questo elemento si innalzerebbe sino alla quota di m 306.50 s/m (ΔH

+ m 27.80; cfr. piano prospetto fronte edificio lungo via B__________).

3.7

In contrasto con l'altezza minima di m

17.

, prescritta dall'art. 34 cpv. 2 NAPR, appare pure l'altezza del

basamento, che pur fungendo da semplice supporto dei corpi sovrastanti, si configura

come un vero e proprio edificio sporgente dal terreno sistemato lungo via B__________

per un'altezza di m 6.30 su un fronte di un centinaio di metri.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi possono dunque essere respinti

senza esaminare le ulteriori censure.

La tassa di giustizia, commisurata al valore

di causa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è posta anche a carico del

comune, considerato che è insorto anche in qualità di beneficiario dei 50

posteggi che la ricorrente E__________ si è impegnata a cedergli gratuitamente.

Le ripetibili, commisurate secondo gli

stessi criteri, tenendo conto che alcuni resistenti hanno il medesimo

patrocinatore, sono suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 34 NAPR di P__________; 3,

18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del comune di

Paradiso nella misura di fr. 1'000.- e della ricorrente E__________ per la

differenza.

3. Il comune

di Paradiso e la E__________ verseranno ai resistenti, in ragione di metà

ciascuno, le seguenti indennità per ripetibili:

·

fr. 2'000.- ad E__________,

·

fr. 1'500.- alla comunione dei comproprietari

del condominio

E__________,

·

fr. 1'500.- ad Emilio Zanetti,

·

fr. 1'500.- alla comunione dei comproprietari

del condominio

C__________,

·

fr. 1'500.- a O__________,

·

fr. 1'500.- ad Eugenio Foglia,

·

fr. 2'000.- a H__________,

·

fr. 2'000.- alla B__________,

·

fr. 2'000.- a C__________,

·

fr. 2'000.- a M__________.

4. Intimazione a:

terzi implicati

1. Emilio

Foglia, 6900 Paradiso,

1 patrocinato da: avv. Roberto Macconi,

6901 Lugano,

2. Assemblea

del Condominio Esplanade, 6900 Paradiso,

3. Emilio

Zanetti, 6900 Paradiso,

4. Assemblea

dei Condomini del Condom. Castello e Condom. Sandro Ghiggia, 6967 Dino,

2, 3, 4 patrocinati da: avv. Claudio

Cereghetti, 6903 Lugano,

5. Hermann

Ottokar, 6900 Paradiso,

6. Eugenio

Foglia, 6902 Paradiso,

5, 6 patrocinati da: avv. Giacomo

Talleri, 6901 Lugano,

7. Hélène

Vuarnoz-Brusa, 6900 Lugano,

7 patrocinato da: avv. dr. Elio Brunetti,

6901 Lugano,

8. Belsito

SA, 6900 Lugano,

8 patrocinata da: avv. Donatella Monti

Lang, 6901 Lugano 1 Caselle,

9. Carla

Soldati, 6900 Paradiso,

9 patrocinata da: lic. iur. Enrica

Pesciallo-Bianchi, 6932 Breganzona,

10. Mario

Foglia, 6900 Paradiso,

10 patrocinato da: avv.dr. Aldo Foglia,

6900 Lugano,

11. Eurocostruzioni

Generali SA, 6600 Muralto,

11 patrocinata da: avv. Anne Schweikert,

6901 Lugano,

12. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

13. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

1 patrocinato da: avv. Claudio

Cereghetti, 6903 Lugano,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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