52.2005.348
Licenza per la realizzazione di un piano di quartiere
1 febbraio 2006Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2005.348
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, TRAM
Titolo:
Licenza per la realizzazione di un piano di quartiere
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
COSTRUZIONE A GRADONI
LEGITTIMAZIONE
art. 21 cpv. 2 LE
art. 40 LE
Incarto n.
52.2005.348
52.2005.351
Lugano
1° febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 24 ottobre 2005 di
a)
b)
C__________, ,
E__________, ,
patr. dall' avv. A__________, ,
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4717) che annulla la decisione 18 maggio 2005 con cui il municipio di
Paradiso rilascia alla E__________ la licenza edilizia per la realizzazione
di un piano di quartiere e l'edificazione di un complesso residenziale e
commerciale sulla part. 132 RF;
viste le risposte:
- 8 novembre 2005 della
E__________;
- 8 novembre 2005 di H__________;
- 8 novembre 2005 della
B__________;
- 8 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 10 novembre 2005 di M__________;
- 11 novembre 2005 di E__________;
- 11 novembre 2005 di O__________;
- 19 novembre 2005 di C__________;
- 22 novembre 2005 dell'assemblea
dei condomini del condominio E__________;
- 22 novembre 2005 dell'assemblea
dei condomini del condominio C__________;
- 25 novembre 2005 di E__________;
- 25 novembre 2005 di E__________;
- 30 novembre 2005 del
Dipartimento del territorio;
al ricorso sub a);
- 8 novembre 2005 di H__________;
- 8 novembre 2005 della
B__________;
- 9 novembre 2005 di M__________;
- 14 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 11 novembre 2005 di E__________;
- 11 novembre 2005 di O__________;
- 19 novembre 2005 di C__________;
- 30 novembre 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 7 dicembre 2005 dell'assemblea
dei condomini del condominio E__________;
- 7 dicembre 2005 dell'assemblea
dei condomini del condominio C__________;
- 7 dicembre 2005 di E__________;
- 7 dicembre 2005 di E__________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
novembre 2005 la E__________ ha chiesto al municipio di Paradiso di rilasciarle
la licenza edilizia per un piano di quartiere destinato ad edificare un complesso
residenziale, amministrativo e commerciale sul terreno dell'ex-birreria (part.
132), situato sul lato sudest di via B__________, in un comparto della zona residenziale
intensiva RI7, soggetto a vincolo di piano di quartiere. Il complesso
risulterebbe costituito da sei elementi principali, strutturati su otto livelli
ad uso prevalentemente abitativo e collegati fra loro, ai quali si
aggiungerebbe, nell'angolo che si affaccia su via B__________, un ulteriore
corpo avanzato, leggermente più basso, a pianta semicircolare. I corpi edilizi
principali verrebbero a sorgere lungo un asse orientato da nordovest a sudest
su un basamento più ampio, che sul fronte rivolto verso il lago, sporgerebbe dal
terreno per un'altezza di m 6.30. Questo basamento si articolerebbe su tre
piani: quello superiore seminterrato e destinato a negozi, gli altri due interrati
ed adibiti invece ad autorimessa, l'una aperta al pubblico (1° piano interrato:
100 posti), l'altra riservata ai residenti (2° piano interrato).
B. Alla
domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, contestando l'intervento
dal profilo delle altezze, degli indici, della compatibilità ambientale, dell'inserimento
estetico e per altri motivi, che hanno successivamente ripreso e sviluppato
davanti alle istanze di ricorso. Al rilascio della licenza si è inoltre opposto
il Dipartimento del territorio, rilevando che l'altezza degli edifici superava
quella massima (22.00 m), fissata dall'art. 34 cpv. 2 NAPR nella versione
approvata dal Consiglio di Stato e che il numero di posteggi previsti (256) non
era conforme al piano di risanamento dell'aria del luganese (PRAL). Al massimo
se ne sarebbero potuti autorizzare 212.
Previa modifica, sollecitata dalla CBN, del
corpo arrotondato, di cui si è detto sopra, il 18 maggio 2005 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad una serie di condizioni,
delle quali va ricordata unicamente quella relativa all'impegno assunto dalla
promotrice dell'operazione immobiliare di cedere gratuitamente al comune 50
posteggi.
C. Con
giudizio 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
dieci dei ricorsi contro di esso inoltrati dagli opponenti. Il ricorso presentato
da M__________ è stato invece dichiarato irricevibile per mancanza d'opposizione.
Respinte alcune censure di natura formale
sollevate dagli insorgenti, il Governo ha anzitutto ritenuto che soltanto il
fondo dedotto in edificazione fosse soggetto all'obbligo di piano di quartiere.
Il tenore letterale dell'art. 34 NAPR, che subordina soltanto questo fondo all'obbligo
di piano di quartiere, prevarrebbe sulla rappresentazione cartografica, che
include invece anche altri quattro fondi vicini nel comparto assoggettato a
tale obbligo.
Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato
ha poi ritenuto che l'altezza massima della zona RI7 non fosse di m 23.50, come
erroneamente ritenuto dal municipio, ma soltanto di 22.00 m, come risulta dalle
risoluzioni di approvazione del PR e delle successive varianti. Gli edifici non
costituirebbero inoltre una costruzione a gradoni, perché in alcuni punti la
distanza tra gradone e gradone è inferiore al minimo prescritto dall'art. 40
cpv. 2 LE. L'altezza degli edifici non andrebbe dunque misurata a partire dal
basamento, ma dal terreno sottostante. Il basamento non rispetterebbe infine l'altezza
minima di m 17.50, prescritta dall'art. 34 NAPR per la zona RI7. Già per questi
motivi i ricorsi andrebbero accolti.
Respinte le ulteriori censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento agli indici, all'area verde, all'inserimento
estetico ed alle distanze da confine, l'Esecutivo cantonale ha comunque anche
accolto le contestazioni sollevate dagli insorgenti in relazione ai posteggi,
agli aspetti ambientali ed alla distanza del basamento da via B__________. Dopo
aver ricordato che in sede di adozione del PR l'autorità cantonale si era
opposta alla creazione di un posteggio pubblico sul fondo, il Governo ha in
particolare ritenuto inammissibile la cessione di 50 posteggi. Il numero di
posteggi (256) sarebbe comunque eccessivo. Al massimo se ne potrebbero
realizzare 212, come calcolato dai competenti servizi del Dipartimento del territorio.
D. Contro il
predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il comune e la beneficiaria della licenza annullata.
a. Il comune contesta anzitutto che l'altezza
massima della zona sia soltanto di 22.00 m. Per il comparto soggetto a piano di
quartiere non sarebbe fissata alcuna altezza massima. Comunque varrebbe quella
della zona RI7, che ammonta a m 23.50.
Fatti
I 50 posteggi sotterranei ceduti al comune
servirebbero a sopprimerne altrettanti in superficie. Il basamento
rispetterebbe infine la distanza di 3.00 m da via B__________.
b. Analoghe censure sono sollevate dalla E__________,
che contesta anzitutto la legittimazione attiva delle assemblee dei due
condominî, quella degli opponenti H__________ e B__________ e quella del
Dipartimento del territorio, che eccepisce l'applicazione del diritto comunale.
La costruzione, contrariamente a quanto
ritiene il Consiglio di Stato, sarebbe a gradoni. L'altezza massima andrebbe
dunque misurata separatamente per ogni singolo gradone. Il comparto soggetto a
piano di quartiere non apparterrebbe d'altro canto alla zona RI7. L'altezza
massima prescritta per questa zona dall'art. 34 NAPR non sarebbe pertanto
applicabile. Essa non sarebbe comunque di 22.00 m, ma di m 23.50.
I 50 posteggi ceduti al comune non sarebbero
computabili perché servono a sopprimere posteggi in superficie. Il numero di
posteggi (212) calcolato dall'autorità cantonale non terrebbe inoltre
abbastanza conto delle necessità dei residenti e del genere di commerci
previsto. La valutazione degli aspetti ambientali operata dal Dipartimento del
territorio sarebbe infine completa ed approfondita.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i numerosi opponenti, che
contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La E__________ condivide l'impugnativa del comune.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 LE. La legittimazione attiva del comune e della beneficiaria della licenza
annullata è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto, le impugnative
possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dagli atti. L'esperimento di una visita in luogo non appare
dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Legittimazione
attiva dei ricorrenti in prima istanza
2.1
Il diritto di ricorrere al Consiglio di
Stato contro una licenza edilizia presuppone che l'insorgente si sia tempestivamente
opposto alla domanda di costruzione ed abbia un interesse degno di protezione
all'accoglimento del ricorso. In generale, la qualità per agire in via di
ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata
cerchia di persone, che per situazione sono legate all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre
con gli altri membri della comunità. L'insorgente deve inoltre essere portatore
di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del
provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e
che l'impugnativa intende rimuovere.
La legittimazione del Dipartimento del
territorio ad impugnare davanti al Consiglio di Stato le decisioni del municipio
è invece data dall'art. 21 cpv. 2 LE.
2.2
In concreto, l'opposizione del
Dipartimento del territorio si fondava in parte sull'applicazione del diritto
comunale (altezza massima degli edifici) ed in parte sull'applicazione della
legislazione ambientale (limitazione del numero di posteggi). Nella misura in
cui censurava la decisione del municipio di rilasciare la licenza in contrasto
con il preavviso riguardante l'applicazione della legislazione ambientale, rimessogli
per l'applicazione, la legittimazione attiva dell'autorità cantonale è
innegabile. Se fosse data anche per censurare la decisione del municipio in
quanto fondata sul diritto comunale è invece questione che può rimanere
indecisa. Si può comunque rilevare che l'art. 21 cpv. 2 LE non limita il
diritto di ricorso del Dipartimento del territorio all'applicazione del diritto
federale o cantonale.
La legittimazione attiva delle comunioni dei
proprietari in PPP dei condomini qui resistenti, situati nelle immediate
vicinanze del fondo dedotto in edificazione e già opponenti, è innegabile. Entrambe
le insorgenti hanno peraltro trasmesso al Servizio dei ricorsi copia del
verbale delle assemblee in cui è stato deciso di opporsi all'edificazione in
oggetto.
Incontestabile è pure la potestà ricorsuale
dei qui resistenti H__________ ed O__________, entrambi residenti in via gen. G__________,
in un condominio situato di fronte all'accesso veicolare alle autorimesse e
quindi rientranti nella cerchia delle persone che per situazione sono legate
all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto più stretto ed intenso
di quello che intercorre con gli altri membri della collettività.
3.
Altezza
3.1
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti sono quindi
gli ingombri verticali compresi tra i due punti di misurazione indicati dalla
legge. Per principio, il punto superiore di misurazione (filo del cornicione di
gronda o parapetto) si situa in corrispondenza del perimetro esterno delle
costruzioni (facciate); riferimento, quest'ultimo, al quale viene fatto capo
anche per misurare le distanze.
Per edifici contigui, soggiunge l'art.
40.
cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. Questa
prescrizione si limita a sottolineare che tutte le componenti di un edificio
strutturato in singoli corpi contigui, disposti orizzontalmente sul terreno,
sono tenute a rispettare i limiti d'altezza. Analogamente, dispone ancora
la stessa norma, si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla
verticale, a condizione che si verifichi tra corpi situati a quote diverse una
rientranza di almeno 12 m. Questa singolare disposizione è stata concepita
soprattutto in funzione dell'esigenza di limitare la costruzione di edifici a
gradoni su terreni in pendio. Essa mira essenzialmente ad impedire uno
sfruttamento inadeguato delle possibilità edificatorie date dalla configurazione
del suolo, limitando lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione
di un particolare criterio di misurazione dell'altezza, che cumula le altezze
dei singoli corpi ove non sia rispettato un arretramento fra loro di almeno 12
m (STA 24.8.05 in re PIT; 28.10.03 in re H.).
L'altezza dei singoli gradoni va misurata
conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal livello del terreno
sistemato su cui insiste la facciata sino al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto. Per la facciata rivolta verso valle
del gradone più basso e per le facciate laterali torna applicabile la facilitazione
prevista dall'art. 41 LE, che permette di sistemare il terreno con terrapieni
non computabili sull'altezza nella misura in cui non sono più alti di m 1.50 ad
una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Per le facciate orientate
verso valle dei gradoni superiori fa invece stato il livello del terreno sistemato
ai piedi degli spigoli laterali.
Contrariamente a quanto sostiene la E__________,
l'altezza di questi gradoni non è misurata a partire dalla soletta di copertura
del gradone sottostante. Lo esclude chiaramente il testo dell'art. 40 cpv. 1
LE, che impone di misurare l'altezza a partire dal terreno sistemato.
Accreditando la tesi della ricorrente, questi gradoni, in corrispondenza degli
spigoli, presenterebbero altrimenti due altezze diverse: una (H1) per la facciata
laterale, misurata a partire dal terreno sistemato su quel versante ed un'altra
(H2) per la facciata a valle, misurata invece a partire dalla soletta di copertura
del gradone sottostante. Dal fatto che l'altezza della parte di facciata
coperta dal gradone sottostante sia già stata computata nel quadro della
determinazione dell'altezza di questo corpo edilizio non discende affatto che
non se ne debba tener conto nell'ambito della misurazione dell'altezza del
gradone sovrastante.
H1 H2
Il criterio di misurazione prospettato dall'insorgente
permetterebbe peraltro di costruire edifici a gradoni, simili a ziggurat,
che nella misura in cui rispettassero la rientranza minima di 12 m tra gradone
e gradone non sarebbero soggetti ad alcun altro limite d'altezza all'infuori di
quello riferito allo sviluppo verticale di ogni singolo gradone, misurato da
quello sottostante.
3.2
Nel caso concreto, il fondo dedotto in
edificazione (part. 132 RF) è chiaramente compreso nella zona residenziale
intensiva RI7. Il fatto che sia anche incluso in un comparto assoggettato a
vincoli di piano di quartiere non esclude affatto che appartenga alla zona in
questione. Il comparto soggetto a tali vincoli non costituisce una zona a sé
stante, distinta dalla zona RI7. L'art. 32 cpv. 3 NAPR non annovera invero
questo comparto fra le cinque zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
Manifestamente prive di fondamento sono pertanto
le contestazioni sollevate in proposito dai ricorrenti.
3.3
Secondo il piano delle zone, il
comparto soggetto a piano di quartiere comprende anche le part. 143, 147, 148 e
149.
L'art. 34 NAPR assoggetta invece all'obbligo di piano di quartiere soltanto
il fondo dedotto in edificazione (part. 132). Fondandosi sul rapporto di
pianificazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l'indicazione data
dall'art. 34 NAPR. I materiali legislativi non permettono di risolvere in modo
inequivocabile la discrepanza risultante tra l'indicazione normativa e quella
cartografica. Al legislativo comunale è stata in effetti sottoposta sia la
rappresentazione cartografica, sia la norma. Previa pubblicazione, entrambe
sono state poi sottoposte al Consiglio di Stato, che le ha approvate senza
rilevare l'incongruenza. A favore dell'assoggettamento degli altri quattro
fondi all'obbligo di piano di quartiere milita il fatto che nell'insieme i
cinque terreni formano un comprensorio chiaramente definito dal profilo
territoriale. A questa deduzione si oppone tuttavia l'eterogeneità delle
preesistenze che caratterizzano i fondi interessati.
Ai fini del presente giudizio, la questione
può comunque rimanere indecisa per i motivi che seguono.
3.4
Per la zona RI7 l'art. 34 cpv. 2 NAPR,
nella versione approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 21 gennaio 1998
(n. 244), confermata dalle istanze di ricorso e ribadita nella risoluzione
governativa 2 luglio 2002 (n. 3236), l'altezza massima è quella di 22.00 m,
fissata dall'art. 30 cpv. 3 lett. NAPR del PR 1979. Nella prima delle due
risoluzioni citate il Consiglio di Stato ha testualmente affermato che la
modifica dell'altezza massima degli stabili ammessa per la zona dal progetto di
revisione del PR non è approvata e resta in vigore il parametro relativo precedente.
L'art. 34 NAPR riferito alla zona è pure modificato ai sensi sopraesposti per
quanto riguarda l'altezza massima (cfr. consid. 3.1 pag. 3 seg.). Nella
risoluzione del 2002, con cui ha approvato alcune varianti di PR, il Governo ha
ribadito che la modifica dell'altezza massima a m 23.50 non è approvata e
resta in vigore il limite di 22 m (cfr. consid. 3.2.5 variante 8 pag. 7).
Va dunque chiaramente disattesa la tesi dei
ricorrenti secondo cui l'altezza massima sarebbe di m 23.50.
3.5
Infondata è pure la pretesa della
ricorrente E__________ di edificare sino ad un'altezza di m 23.50 in base alle
informazioni datele dal municipio. Il principio della buona fede, al quale essa
si richiama, non può prevalere in effetti sul principio di legalità. Esso
soccombe, in particolare, di fronte al diritto degli opponenti all'applicazione
corretta del diritto oggettivo (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE
n. 887 e rimandi).
Parimenti, non giova all'insorgente invocare
il principio di parità di trattamento nell'illegalità. Anzitutto perché non è
dimostrata l'esistenza di una prassi illegale. In secondo luogo perché l'interesse
pubblico e quello dei resistenti alla corretta applicazione del diritto
oggettivo, considerate le dimensioni dell'opera, prevalgono sull'interesse
della ricorrente E__________ alla parità di trattamento nell'illegalità.
3.6
Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha escluso che il complesso formato dai corpi principali e dal basamento
potesse essere configurato come una costruzione a gradoni articolata sulla
verticale. La deduzione, fondata sul fatto che il corpo a pianta arrotondata
non rispetta la rientranza minima di 12 m tra i singoli gradoni, prescritta
dall'art. 40 cpv. 2 LE, è imprecisa. Il mancato rispetto della distanza minima
tra i gradoni esclude in effetti soltanto la possibilità di misurarli
separatamente.
La questione non deve comunque essere
ulteriormente approfondita, poiché anche applicando il criterio di misurazione
sancito dalla norma succitata la costruzione supera di gran lunga l'altezza
massima di 22.00 m, prescritta dall'art. 34 cpv. 2 NAPR.
3.6.1
Sul versante sudest, il terreno
sistemato ai piedi del basamento si situerebbe infatti alla quota di 277.70 m
s/m, mentre la facciata dei due corpi sovrastanti, arretrata di 5.00 m dal filo
esterno del basamento, si innalzerebbe sino alla quota di 306.50 m s/m. L'altezza
risulterebbe dunque pari a m 28.80 (cfr. prospetto est).
3.6.2
Superiore al massimo consentito è
pure l'altezza dei corpi principali misurata prescindendo da quella del
basamento. In corrispondenza del piede della facciata rivolta verso il lago il
terreno si situa infatti alla quota di m 280.30 s/m. Considerato che il tetto è
previsto alla quota di m 306.50 s/m, su questo versante, la costruzione
presenterebbe di conseguenza uno sviluppo verticale di m 26.20.
3.6.3
Particolarmente evidente è il
sorpasso del limite d'altezza sul versante nordovest. Dopo la modifica
richiesta dalla C__________, l'altezza del corpo a pianta arrotondata ammonterebbe
infatti a m 25.20, pari alla differenza tra il terreno sistemato (m 277.70 s/m)
ed il filo superiore del cornicione di gronda del tetto piano, previsto alla
quota di m 302.90 s/m. Sul lato verso via B__________, l'altezza sarebbe ancor
maggiore, stante che il terreno sistemato ai piedi del primo dei sei elementi
che caratterizzano il complesso è situato alla quota di m 278.70 s/m, mentre il
tetto di questo elemento si innalzerebbe sino alla quota di m 306.50 s/m (ΔH
+ m 27.80; cfr. piano prospetto fronte edificio lungo via B__________).
3.7
In contrasto con l'altezza minima di m
17.
, prescritta dall'art. 34 cpv. 2 NAPR, appare pure l'altezza del
basamento, che pur fungendo da semplice supporto dei corpi sovrastanti, si configura
come un vero e proprio edificio sporgente dal terreno sistemato lungo via B__________
per un'altezza di m 6.30 su un fronte di un centinaio di metri.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi possono dunque essere respinti
senza esaminare le ulteriori censure.
La tassa di giustizia, commisurata al valore
di causa ed al lavoro occasionato dalle impugnative, è posta anche a carico del
comune, considerato che è insorto anche in qualità di beneficiario dei 50
posteggi che la ricorrente E__________ si è impegnata a cedergli gratuitamente.
Le ripetibili, commisurate secondo gli
stessi criteri, tenendo conto che alcuni resistenti hanno il medesimo
patrocinatore, sono suddivise in parti uguali fra i ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 34 NAPR di P__________; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del comune di
Paradiso nella misura di fr. 1'000.- e della ricorrente E__________ per la
differenza.
3. Il comune
di Paradiso e la E__________ verseranno ai resistenti, in ragione di metà
ciascuno, le seguenti indennità per ripetibili:
·
fr. 2'000.- ad E__________,
·
fr. 1'500.- alla comunione dei comproprietari
del condominio
E__________,
·
fr. 1'500.- ad Emilio Zanetti,
·
fr. 1'500.- alla comunione dei comproprietari
del condominio
C__________,
·
fr. 1'500.- a O__________,
·
fr. 1'500.- ad Eugenio Foglia,
·
fr. 2'000.- a H__________,
·
fr. 2'000.- alla B__________,
·
fr. 2'000.- a C__________,
·
fr. 2'000.- a M__________.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. Emilio
Foglia, 6900 Paradiso,
1 patrocinato da: avv. Roberto Macconi,
6901 Lugano,
2. Assemblea
del Condominio Esplanade, 6900 Paradiso,
3. Emilio
Zanetti, 6900 Paradiso,
4. Assemblea
dei Condomini del Condom. Castello e Condom. Sandro Ghiggia, 6967 Dino,
2, 3, 4 patrocinati da: avv. Claudio
Cereghetti, 6903 Lugano,
5. Hermann
Ottokar, 6900 Paradiso,
6. Eugenio
Foglia, 6902 Paradiso,
5, 6 patrocinati da: avv. Giacomo
Talleri, 6901 Lugano,
7. Hélène
Vuarnoz-Brusa, 6900 Lugano,
7 patrocinato da: avv. dr. Elio Brunetti,
6901 Lugano,
8. Belsito
SA, 6900 Lugano,
8 patrocinata da: avv. Donatella Monti
Lang, 6901 Lugano 1 Caselle,
9. Carla
Soldati, 6900 Paradiso,
9 patrocinata da: lic. iur. Enrica
Pesciallo-Bianchi, 6932 Breganzona,
10. Mario
Foglia, 6900 Paradiso,
10 patrocinato da: avv.dr. Aldo Foglia,
6900 Lugano,
11. Eurocostruzioni
Generali SA, 6600 Muralto,
11 patrocinata da: avv. Anne Schweikert,
6901 Lugano,
12. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
13. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
1 patrocinato da: avv. Claudio
Cereghetti, 6903 Lugano,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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