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Decisione

52.2005.349

Licenza edilizia per la formazione di un deposito inerti

3 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ripropongono e sviluppano in

questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito,

allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe

inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a Mendrisio.

Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto

pianificatorio della zona.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad

identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi

dei ricorrenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo,

testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge

chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 44 NAPR di Mendrisio, la zona IC industriale e commerciale è destinata

principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.

Sono pure ammesse attività commerciali e

amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente

capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate

sul-l’ordinamento delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non

risultino compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre

zone di PR.

Sono inoltre ammessi insediamenti

amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso

diretto o ricorrente ad utenti singoli.

Sono invece esclusi depositi a cielo

aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività

ammesse giusta le disposizioni che precedono.

La norma, contrariamente a quanto sostengono

i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal

Consiglio di Stato con la risoluzione del 2 novembre 2000 con cui è stato approvato

il PR. Il Governo ha unicamente chiesto al municipio di completarla con un

indice di sfruttamento. Il fatto che l'autorità comunale non abbia ancora dato

seguito alla richiesta non ne limita l’applicabilità. Impedisce soltanto al

municipio di respingere le domande di costruzione che comportano un eccessivo

sfruttamento del suolo. Ipotesi, questa, che nel caso concreto non si verifica,

poiché l'impianto non determina alcuna SUL.

Il divieto di depositi a cielo aperto non è

generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo

aperto che non risultano connessi ad attività artigianali, industriali,

commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere

concreto ed effettivo. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva

ad un’attività ammissibile. L'impianto deve servire ad un’attività effettivamente

insediata nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a

cielo aperto soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere

insediate nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti

il divieto di qualsiasi portata pratica.

3.

Con la

domanda di costruzione qui in esame, la ricorrente intende in sostanza rendere

stabile e permanente il deposito che ha costituito nell'estate del 2004 come

impianto di carattere temporaneo allo scopo di far fronte alle sue esigenze di

approvvigionamento dei cantieri del Mendrisiotto.

Contrariamente a quanto pretende la

ricorrente, un simile impianto non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR

assegna alla zona IC. Il deposito non è infatti connesso ad alcuna attività industriale

o commerciale insediata nella zona. Esso è destinato soltanto a soddisfare le

esigenze generali di copertura del fabbisogno della ricorrente, che nella zona

non possiede alcuno stabilimento ove vengano esercitate attività di questo

genere. Il fatto che la ricorrente abbia la sua sede a Mendrisio non permette

di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli. I depositi a cielo aperto

nella zona IC sono in effetti ammessi soltanto nella misura in cui servono allo

svolgimento di attività industriali o commerciali concretamente insediate nella

zona.

Parimenti, non giova alla causa della

ricorrente sostenere che il deposito andrebbe ammesso, poiché non potrebbe

essere collocato altrove. Non essendo riconducibile ad un’attività commerciale

o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della riserva contenuta nell’art.

44.

NAPR a favore delle attività che a causa delle loro dimensioni o delle

ripercussioni ingenerate sull’ordina-mento delle utilizzazioni non possono

essere insediate nelle altre zone di PR.

Tanto meno giova alla ricorrente richiamarsi

ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si

trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona

IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il

principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi

indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva

del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di

trattamento rispetto a quello di legalità.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21

LE; 44 NAPR di Mendrisio; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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