52.2005.349
Licenza edilizia per la formazione di un deposito inerti
3 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.349
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la formazione di un deposito inerti
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.349
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4705), che respinge l’impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 10 gennaio 2005 con cui il municipio le ha negato la licenza edilizia
per la formazione di un deposito di inerti in località __________;
viste le risposte:
- 8 novembre del Consiglio
di Stato;
- 9 novembre del municipio
di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
giugno del 2004 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Mendrisio il permesso
di depositare per un periodo di tre mesi degli inerti del tipo 1 su un fondo
(part. 351) compreso nella zona industriale e commerciale (IC) di Mendrisio. Il
14 luglio 2004 l'autorità comunale ha autorizzato il deposito a condizione che
il materiale fosse rimosso entro il 5 ottobre seguente. Disatteso il termine
prestabilito, il 29 ottobre 2004 la RI 1 ha chiesto al municipio il rilascio di
una licenza edilizia per mantenere sul posto gli inerti depositati (ca. 1'000
mc), indicando che avrebbero dovuto servire alle esigenze di fornitura dei
cantieri del Mendrisiotto e che non sarebbero stati movimentati sino al momento
del riutilizzo.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 gennaio 2005 il
municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo che l'opera fosse contraria
all’art. 44 NAPR, che esclude dalla zona IC i depositi a cielo aperto di
materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse dalla
stessa norma.
C. Con
giudizio 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi
dell’autorità comunale.
D. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza richiesta.
Fatti
I ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito,
allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe
inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a Mendrisio.
Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto
pianificatorio della zona.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi
dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo,
testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 44 NAPR di Mendrisio, la zona IC industriale e commerciale è destinata
principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.
Sono pure ammesse attività commerciali e
amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente
capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate
sul-l’ordinamento delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non
risultino compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre
zone di PR.
Sono inoltre ammessi insediamenti
amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso
diretto o ricorrente ad utenti singoli.
Sono invece esclusi depositi a cielo
aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività
ammesse giusta le disposizioni che precedono.
La norma, contrariamente a quanto sostengono
i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal
Consiglio di Stato con la risoluzione del 2 novembre 2000 con cui è stato approvato
il PR. Il Governo ha unicamente chiesto al municipio di completarla con un
indice di sfruttamento. Il fatto che l'autorità comunale non abbia ancora dato
seguito alla richiesta non ne limita l’applicabilità. Impedisce soltanto al
municipio di respingere le domande di costruzione che comportano un eccessivo
sfruttamento del suolo. Ipotesi, questa, che nel caso concreto non si verifica,
poiché l'impianto non determina alcuna SUL.
Il divieto di depositi a cielo aperto non è
generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo
aperto che non risultano connessi ad attività artigianali, industriali,
commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere
concreto ed effettivo. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva
ad un’attività ammissibile. L'impianto deve servire ad un’attività effettivamente
insediata nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a
cielo aperto soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere
insediate nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti
il divieto di qualsiasi portata pratica.
3.
Con la
domanda di costruzione qui in esame, la ricorrente intende in sostanza rendere
stabile e permanente il deposito che ha costituito nell'estate del 2004 come
impianto di carattere temporaneo allo scopo di far fronte alle sue esigenze di
approvvigionamento dei cantieri del Mendrisiotto.
Contrariamente a quanto pretende la
ricorrente, un simile impianto non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR
assegna alla zona IC. Il deposito non è infatti connesso ad alcuna attività industriale
o commerciale insediata nella zona. Esso è destinato soltanto a soddisfare le
esigenze generali di copertura del fabbisogno della ricorrente, che nella zona
non possiede alcuno stabilimento ove vengano esercitate attività di questo
genere. Il fatto che la ricorrente abbia la sua sede a Mendrisio non permette
di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli. I depositi a cielo aperto
nella zona IC sono in effetti ammessi soltanto nella misura in cui servono allo
svolgimento di attività industriali o commerciali concretamente insediate nella
zona.
Parimenti, non giova alla causa della
ricorrente sostenere che il deposito andrebbe ammesso, poiché non potrebbe
essere collocato altrove. Non essendo riconducibile ad un’attività commerciale
o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della riserva contenuta nell’art.
44.
NAPR a favore delle attività che a causa delle loro dimensioni o delle
ripercussioni ingenerate sull’ordina-mento delle utilizzazioni non possono
essere insediate nelle altre zone di PR.
Tanto meno giova alla ricorrente richiamarsi
ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si
trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona
IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il
principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi
indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva
del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di
trattamento rispetto a quello di legalità.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21
LE; 44 NAPR di Mendrisio; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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