52.2005.350
Licenza edilizia per la formazione di un deposito temporaneo di materiali di scavo
3 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.350
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la formazione di un deposito temporaneo di materiali di scavo
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.350
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4704), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 10 gennaio 2005 con cui il municipio di __________ ha negato loro
la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un deposito temporaneo
di materiali di scavo in località S. __________ (part. 315);
viste le risposte:
- 8 novembre del Consiglio
di Stato;
- 9 novembre del municipio
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del mese di giugno del 2004 i ricorrenti hanno depositato su un fondo (part.
315) compreso nella zona industriale e commerciale (IC) di __________ alcune
migliaia di metri cubi di materiale di scavo proveniente dal cantiere di un
centro commerciale in corso di costruzione nelle immediate vicinanze.
Dopo aver assicurato all'autorità comunale
che il materiale depositato senza permesso sarebbe stato rapidamente rimosso,
il 18 ottobre 2004 gli stessi ricorrenti hanno chiesto il rilascio di una
licenza in sanatoria, ribadendo che il deposito era comunque temporaneo, che il
materiale non sarebbe stato movimentato e che sarebbe rimasto sul posto
soltanto per il periodo strettamente necessario al riutilizzo, previsto
prevalentemente per i lavori di riempimento ancora da eseguire nell’ambito del
vicino cantiere.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 gennaio 2005 il
municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo che l'opera fosse contraria
all’art. 44 NAPR, che esclude dalla zona IC i depositi a cielo aperto di
materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse dalla stessa
norma.
C. Con
giudizio 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi
dell’autorità comunale.
D. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza richiesta.
Fatti
I ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito,
allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe
inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a __________.
Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto
pianificatorio della zona.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi
dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo,
testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dalle fotografie ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 44 NAPR di __________, la zona IC industriale e commerciale è destinata
principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.
Sono pure ammesse attività commerciali e
amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente
capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate sull’ordinamento
delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non risultino
compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre zone di PR.
Sono inoltre ammessi insediamenti
amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso
diretto o ricorrente ad utenti singoli.
Sono invece esclusi depositi a cielo
aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività
ammesse giusta le disposizioni che precedono.
La norma, contrariamente a quanto sostengono
i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal
Consiglio di Stato con risoluzione del 2 novembre 2000, che ha unicamente
richiesto al municipio di completarla con un indice di sfruttamento. Il fatto
che il municipio non abbia ancora dato seguito alla richiesta non ne limita
l’applicabilità. Impedisce soltanto al municipio di rigettare le domande di costruzione
a causa di un eccessivo sfruttamento. Ipotesi, questa, che nel caso concreto
non si verifica.
Il divieto di depositi a cielo aperto non è
generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo
aperto che non risultano connessi alle attività artigianali, industriali,
commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere
concreto. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva ad un’attività
ammissibile. L'impianto deve concretamente servire ad un’attività insediata
nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a cielo aperto
soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere insediate
nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti il
divieto di qualsiasi portata pratica.
3.
Anche se la
domanda di costruzione non indica alcun termine preciso per lo smantellamento,
il deposito in contestazione dovrebbe essere di carattere prevalentemente temporaneo.
Stando alle indicazioni dei ricorrenti, esso servirebbe in effetti soprattutto
alle esigenze del cantiere aperto ad alcune centinaia di metri di distanza, nel
quale verrebbe riutilizzato il materiale depositato. Non tutto, tuttavia, ma
soltanto prevalentemente, come gli stessi ricorrenti evidenziano nella
relazione tecnica e come è del resto logico in questo genere di operazioni, per
cui v'è da attendersi che quantitativi più o meno importanti di materiale depositato
restino sul luogo fintanto che non vengano riutilizzati altrove o trovino
un’altra adeguata sistemazione.
Ora, un simile impianto, esistente da un
anno e mezzo a dispetto della previsione di transitorietà, non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR assegna alla zona IC,
poiché il deposito non è connesso ad alcuna attività industriale o commerciale
insediata nel comparto in oggetto. In questa zona, i
ricorrenti, in particolare la RI 1, non possiedono invero alcuno stabilimento
industriale, commerciale che necessiti di un deposito a cielo aperto. L'impianto
non è dunque direttamente destinato a permettere lo svolgimento di simili
attività. Esso serve soltanto a soddisfare esigenze di
carattere più o meno generale dei ricorrenti. Il fatto che la RI 1 abbia la sua
sede a __________ non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai
ricorrenti. Né giova alla loro causa sostenere che il deposito andrebbe
ammesso, poiché non potrebbe essere collocato altrove. Non trattandosi di
un’attività commerciale o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della
riserva contenuta nell’art. 44 NAPR a favore delle attività che a causa delle
loro dimensioni o delle ripercussioni ingenerate sull’ordinamento delle
utilizzazioni non possono essere insediate nelle altre zone di PR.
Tanto meno giova ai ricorrenti richiamarsi
ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si
trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona
IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il
principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi
indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva
del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento
rispetto a quello di legalità.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21
LE; 44 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3.Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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