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Decisione

52.2005.350

Licenza edilizia per la formazione di un deposito temporaneo di materiali di scavo

3 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ripropongono e sviluppano in

questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito,

allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe

inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a __________.

Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto

pianificatorio della zona.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad

identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi

dei ricorrenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo,

testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge

chiaramente dalle fotografie ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 44 NAPR di __________, la zona IC industriale e commerciale è destinata

principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.

Sono pure ammesse attività commerciali e

amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente

capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate sull’ordinamento

delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non risultino

compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre zone di PR.

Sono inoltre ammessi insediamenti

amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso

diretto o ricorrente ad utenti singoli.

Sono invece esclusi depositi a cielo

aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività

ammesse giusta le disposizioni che precedono.

La norma, contrariamente a quanto sostengono

i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal

Consiglio di Stato con risoluzione del 2 novembre 2000, che ha unicamente

richiesto al municipio di completarla con un indice di sfruttamento. Il fatto

che il municipio non abbia ancora dato seguito alla richiesta non ne limita

l’applicabilità. Impedisce soltanto al municipio di rigettare le domande di costruzione

a causa di un eccessivo sfruttamento. Ipotesi, questa, che nel caso concreto

non si verifica.

Il divieto di depositi a cielo aperto non è

generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo

aperto che non risultano connessi alle attività artigianali, industriali,

commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere

concreto. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva ad un’attività

ammissibile. L'impianto deve concretamente servire ad un’attività insediata

nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a cielo aperto

soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere insediate

nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti il

divieto di qualsiasi portata pratica.

3.

Anche se la

domanda di costruzione non indica alcun termine preciso per lo smantellamento,

il deposito in contestazione dovrebbe essere di carattere prevalentemente temporaneo.

Stando alle indicazioni dei ricorrenti, esso servirebbe in effetti soprattutto

alle esigenze del cantiere aperto ad alcune centinaia di metri di distanza, nel

quale verrebbe riutilizzato il materiale depositato. Non tutto, tuttavia, ma

soltanto prevalentemente, come gli stessi ricorrenti evidenziano nella

relazione tecnica e come è del resto logico in questo genere di operazioni, per

cui v'è da attendersi che quantitativi più o meno importanti di materiale depositato

restino sul luogo fintanto che non vengano riutilizzati altrove o trovino

un’altra adeguata sistemazione.

Ora, un simile impianto, esistente da un

anno e mezzo a dispetto della previsione di transitorietà, non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR assegna alla zona IC,

poiché il deposito non è connesso ad alcuna attività industriale o commerciale

insediata nel comparto in oggetto. In questa zona, i

ricorrenti, in particolare la RI 1, non possiedono invero alcuno stabilimento

industriale, commerciale che necessiti di un deposito a cielo aperto. L'impianto

non è dunque direttamente destinato a permettere lo svolgimento di simili

attività. Esso serve soltanto a soddisfare esigenze di

carattere più o meno generale dei ricorrenti. Il fatto che la RI 1 abbia la sua

sede a __________ non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai

ricorrenti. Né giova alla loro causa sostenere che il deposito andrebbe

ammesso, poiché non potrebbe essere collocato altrove. Non trattandosi di

un’attività commerciale o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della

riserva contenuta nell’art. 44 NAPR a favore delle attività che a causa delle

loro dimensioni o delle ripercussioni ingenerate sull’ordinamento delle

utilizzazioni non possono essere insediate nelle altre zone di PR.

Tanto meno giova ai ricorrenti richiamarsi

ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si

trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona

IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il

principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi

indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva

del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento

rispetto a quello di legalità.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21

LE; 44 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3.Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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