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Decisione

52.2005.352

Cambiamento di destinazione di una fabbrica in disuso in spazio per attività culturali

15 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 gennaio 2004 l'Associazione Musica & Animazione (AM&A)

ha chiesto al municipio di Stabio il permesso di trasformare alcuni locali di

una fabbrica in disuso, situata nel nucleo del paese (part. 1368), in uno

spazio per attività culturali, consistenti in particolare nella preparazione di

spettacoli teatrali ed in un atelier di scultura.

Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1,

proprie-taria di una casa d'abitazione (part. 571), situata di fronte allo

stabilimento, che considerava la trasformazione inconciliabile con la zona del

nucleo e lesiva dell'obbligo di predisporre un numero minimo di posteggi.

Con decisione 22 aprile 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza alla condizione che fossero approntati 12 posteggi o

fosse versato un contributo sostitutivo di fr. 4'500.- per posteggio mancante.

Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di

Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla vicina opponente contro la licenza,

che ha annullato, rilevando che il numero di posteggi realizzabili

effetti-vamente andava stabilito in sede di esame della domanda di costruzione.

B. Il 22 dicembre 2004 la AM&A ha inoltrato al municipio una nuova

domanda di costruzione analoga alla precedente. RI 1 si è opposta anche a

questa domanda, contestandola per i motivi che aveva già sollevato contro la

precedente. Con complemento del 20 marzo 2005 la AM&A ha precisato che

sarebbero stati approntati 8 posteggi scoperti nel cortile antistante l'immobile.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui ricorrente.

C. Con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata

dall'opponente.

Dopo aver disatteso le eccezioni riferite

alla conformità di zona, il Governo ha ritenuto che gli 8 stalli previsti nel

cortile fossero sufficienti a coprire il fabbisogno di posteggi.

D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si è aggravata

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

assieme alla controversa licenza.

Riallacciandosi alla precedente domanda di

costruzione, la ricor-rente rimprovera in sostanza all'autorità comunale di

aver ridotto senza valida giustificazione da 12 ad 8 il numero dei posteggi

necessari.

E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti il

municipio e l'AM&A, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

F. Con la

replica, la ricorrente ha ulteriormente sviluppato le sue tesi, sottolineando

in particolare l'impossibilità di realizzare nel cortile 8 stalli per veicoli

oltre ai due già previsti per il centro per attività giovanili.

In sede di duplica, le controparti si sono

confermate nelle precedenti allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE. La ricorrente, proprietaria di un fondo situato nelle

immediate vicinanze, è legittimata a contestare il giudizio con cui il

Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, alla quale si era

tempestivamente opposta.

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo

chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza

di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale dal ricorso

inoltrato l'anno scorso dalla stessa insorgente contro un'analoga licenza,

Considerandi

rilasciata dal municipio al comune per insediare nel medesimo edificio un

centro per attività giovanili (STA 21.7.05 in re GC), emerge infatti in modo

sufficientemente chiaro dai piani agli atti.

2.2.1

Secondo l'art. 39 lett. b NAPR di

S__________, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti

sostanziali o cambiamenti di destinazione di fabbricati esistenti l'istante

deve dimostrare di disporre in loco di un numero adeguato di posti auto.

Il numero minimo e massimo di posteggi, soggiunge la norma (cpv. 2), suddiviso tra residenti, impiegati e

visitatori viene calcolato in funzione:

- della SUL per destinazioni residenziali, d'ufficio, di servizio

di produzione o di vendita;

- del numero presumibile di addetti per destinazioni industriali

o artigianali.

Il numero di posteggi prescritti, prosegue la norma (cpv. 4), è differenziato tra le diverse zone

d'utilizzazione a dipendenza dell'offerta di servizi pubblici di trasporto,

della riserva di capacità della rete stradale, del numero di posti auto d'uso

pubblico e delle difficoltà di realizzazione di nuovi parcheggi.

Per le utilizzazioni non menzionate al

cpv. 2, conclude l'art. 39 cpv. 5 NAPR, il numero

di posteggi viene determinato dal municipio, tenuto conto della destinazione

del fabbricato al momento del rilascio della licenza.

Dopo aver disciplinato il prelievo di un

contributo sostitutivo qualora la formazione di posteggi fosse tecnicamente

difficile, eccessivamente onerosa o impedita da prescrizioni legali, l'art.

39.

lett. d NAPR definisce in seguito il numero dei posteggi minimo e massimo

per le singole zone, operando adeguate distinzioni fra le destinazioni

residenziali, quelle commerciali e quelle produttive. Sono eccettuate da questa

disciplina le zone dei nuclei di S__________ e S__________, per le quali l'art.

39.

lett. d NAPR si limita a rinviare alle norme del relativo piano

particolareggiato (NAPPSSP).

L'art. 36 NAPPSSP, recante il marginale posteggi

privati, regola tuttavia soltanto il prelievo di un contributo sostitutivo,

omettendo di definire concretamente il fabbisogno minimo obbligatorio di

posteggi.

2.2

In concreto, la fabbrica che la

resistente intende trasformare è situata nel nucleo di S__________, per la

quale le NAPPSSP, come appena rilevato, non prescrivono alcun fabbisogno minimo

di posteggi.

Già questa elementare considerazione

basterebbe per respingere la pretesa dell'insorgente di imporre la formazione

di almeno 12 posteggi.

Facendo astrazione da questo rilievo, si può

comunque osservare che la destinazione attività culturali, che l'AM&A

intende attribuire alla fabbrica in disuso, non è annoverata fra le

utilizzazioni menzionate dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Tornerebbe quindi applicabile

l'art. 39 cpv. 5 NAPR, che conferisce al municipio il potere e nello stesso

tempo il dovere di determinare, secondo apprezzamento, il numero di posteggi

obbligatori in funzione della destinazione (utilizzazione) concreta del fabbricato,

ovvero del prevedibile fabbisogno.

Orbene, fissando ad 8 il numero minimo di

posteggi il municipio non ha affatto abusato del potere discrezionale che la

norma gli conferisce in proposito. Considerate le particolari caratteristiche dell'utilizzazione

prevista, la valutazione è senz'altro sostenibile. A maggior ragione se si

considera che la decisione si fonda su una disposizione del diritto autonomo

comunale, che limita in pratica all'arbitrio il potere di cognizione delle

istanze di ricorso.

Il fatto che tale valutazione del fabbisogno

diverga in misura non trascurabile da quella operata nell'ambito della

precedente domanda di costruzione non costituisce un motivo sufficiente per

considerarla lesiva del diritto. La precedente valutazione non vincolava il

municipio. Non gli impediva in particolare di giungere a diversa conclusione

nell'ambito dell'esame della nuova domanda.

Parimenti da respingere sono le censure che

la ricorrente solleva con riferimento alle dimensioni degli stalli. L'art. 39

NAPR non dichiara infatti applicabili le norme VSS. Gli spazi previsti per lo

stazionamento e per la manovra dei veicoli, seppur dimensionati con misure

minime, non sono d'altro canto palesemente insufficienti. Né giova all'insorgente

obiettare che due posteggi devono già essere messi a disposizione del centro

per attività giovanili. La planimetria annessa alla domanda di costruzione

contempla infatti la formazione di 10 stalli. Per quanto riguarda il posteggio

previsto in corrispondenza del cancello, va da sé che quest'ultimo dovrà essere

rimosso.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 39 NAPR, 36 NAPPSSP di S__________,

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente

AM&A identico importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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