52.2005.352
Cambiamento di destinazione di una fabbrica in disuso in spazio per attività culturali
15 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.352
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TRAM
Titolo:
Cambiamento di destinazione di una fabbrica in disuso in spazio per attività culturali
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.352
Lugano
15 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1,
patr. da avv. M__________,
contro
la decisione 12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 4835) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 25 maggio 2005, rilasciata dal municipio di CO 2 alla società
Musica & Animazione per adibire a spazio per attività cul-turali i vani
di una fabbrica in disuso situata nel nucleo (part. 1368);
viste le risposte:
- 8 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 11 novembre 2005 dell'Associazione
Musica & Animazione;
- 17 novembre 2005 del CO
1 CO 2;
preso atto della replica 20
dicembre 2005 della ricorrente e delle dupliche:
- 4 gennaio 2006 della
società Musica & Animazione;
- 17 gennaio 2006 del
municipio di CO 2;
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 30 gennaio 2004 l'Associazione Musica & Animazione (AM&A)
ha chiesto al municipio di Stabio il permesso di trasformare alcuni locali di
una fabbrica in disuso, situata nel nucleo del paese (part. 1368), in uno
spazio per attività culturali, consistenti in particolare nella preparazione di
spettacoli teatrali ed in un atelier di scultura.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1,
proprie-taria di una casa d'abitazione (part. 571), situata di fronte allo
stabilimento, che considerava la trasformazione inconciliabile con la zona del
nucleo e lesiva dell'obbligo di predisporre un numero minimo di posteggi.
Con decisione 22 aprile 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza alla condizione che fossero approntati 12 posteggi o
fosse versato un contributo sostitutivo di fr. 4'500.- per posteggio mancante.
Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di
Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla vicina opponente contro la licenza,
che ha annullato, rilevando che il numero di posteggi realizzabili
effetti-vamente andava stabilito in sede di esame della domanda di costruzione.
B. Il 22 dicembre 2004 la AM&A ha inoltrato al municipio una nuova
domanda di costruzione analoga alla precedente. RI 1 si è opposta anche a
questa domanda, contestandola per i motivi che aveva già sollevato contro la
precedente. Con complemento del 20 marzo 2005 la AM&A ha precisato che
sarebbero stati approntati 8 posteggi scoperti nel cortile antistante l'immobile.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui ricorrente.
C. Con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata
dall'opponente.
Dopo aver disatteso le eccezioni riferite
alla conformità di zona, il Governo ha ritenuto che gli 8 stalli previsti nel
cortile fossero sufficienti a coprire il fabbisogno di posteggi.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si è aggravata
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
assieme alla controversa licenza.
Riallacciandosi alla precedente domanda di
costruzione, la ricor-rente rimprovera in sostanza all'autorità comunale di
aver ridotto senza valida giustificazione da 12 ad 8 il numero dei posteggi
necessari.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
municipio e l'AM&A, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
F. Con la
replica, la ricorrente ha ulteriormente sviluppato le sue tesi, sottolineando
in particolare l'impossibilità di realizzare nel cortile 8 stalli per veicoli
oltre ai due già previsti per il centro per attività giovanili.
In sede di duplica, le controparti si sono
confermate nelle precedenti allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La ricorrente, proprietaria di un fondo situato nelle
immediate vicinanze, è legittimata a contestare il giudizio con cui il
Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, alla quale si era
tempestivamente opposta.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale dal ricorso
inoltrato l'anno scorso dalla stessa insorgente contro un'analoga licenza,
Considerandi
rilasciata dal municipio al comune per insediare nel medesimo edificio un
centro per attività giovanili (STA 21.7.05 in re GC), emerge infatti in modo
sufficientemente chiaro dai piani agli atti.
2.2.1
Secondo l'art. 39 lett. b NAPR di
S__________, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti
sostanziali o cambiamenti di destinazione di fabbricati esistenti l'istante
deve dimostrare di disporre in loco di un numero adeguato di posti auto.
Il numero minimo e massimo di posteggi, soggiunge la norma (cpv. 2), suddiviso tra residenti, impiegati e
visitatori viene calcolato in funzione:
- della SUL per destinazioni residenziali, d'ufficio, di servizio
di produzione o di vendita;
- del numero presumibile di addetti per destinazioni industriali
o artigianali.
Il numero di posteggi prescritti, prosegue la norma (cpv. 4), è differenziato tra le diverse zone
d'utilizzazione a dipendenza dell'offerta di servizi pubblici di trasporto,
della riserva di capacità della rete stradale, del numero di posti auto d'uso
pubblico e delle difficoltà di realizzazione di nuovi parcheggi.
Per le utilizzazioni non menzionate al
cpv. 2, conclude l'art. 39 cpv. 5 NAPR, il numero
di posteggi viene determinato dal municipio, tenuto conto della destinazione
del fabbricato al momento del rilascio della licenza.
Dopo aver disciplinato il prelievo di un
contributo sostitutivo qualora la formazione di posteggi fosse tecnicamente
difficile, eccessivamente onerosa o impedita da prescrizioni legali, l'art.
39.
lett. d NAPR definisce in seguito il numero dei posteggi minimo e massimo
per le singole zone, operando adeguate distinzioni fra le destinazioni
residenziali, quelle commerciali e quelle produttive. Sono eccettuate da questa
disciplina le zone dei nuclei di S__________ e S__________, per le quali l'art.
39.
lett. d NAPR si limita a rinviare alle norme del relativo piano
particolareggiato (NAPPSSP).
L'art. 36 NAPPSSP, recante il marginale posteggi
privati, regola tuttavia soltanto il prelievo di un contributo sostitutivo,
omettendo di definire concretamente il fabbisogno minimo obbligatorio di
posteggi.
2.2
In concreto, la fabbrica che la
resistente intende trasformare è situata nel nucleo di S__________, per la
quale le NAPPSSP, come appena rilevato, non prescrivono alcun fabbisogno minimo
di posteggi.
Già questa elementare considerazione
basterebbe per respingere la pretesa dell'insorgente di imporre la formazione
di almeno 12 posteggi.
Facendo astrazione da questo rilievo, si può
comunque osservare che la destinazione attività culturali, che l'AM&A
intende attribuire alla fabbrica in disuso, non è annoverata fra le
utilizzazioni menzionate dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Tornerebbe quindi applicabile
l'art. 39 cpv. 5 NAPR, che conferisce al municipio il potere e nello stesso
tempo il dovere di determinare, secondo apprezzamento, il numero di posteggi
obbligatori in funzione della destinazione (utilizzazione) concreta del fabbricato,
ovvero del prevedibile fabbisogno.
Orbene, fissando ad 8 il numero minimo di
posteggi il municipio non ha affatto abusato del potere discrezionale che la
norma gli conferisce in proposito. Considerate le particolari caratteristiche dell'utilizzazione
prevista, la valutazione è senz'altro sostenibile. A maggior ragione se si
considera che la decisione si fonda su una disposizione del diritto autonomo
comunale, che limita in pratica all'arbitrio il potere di cognizione delle
istanze di ricorso.
Il fatto che tale valutazione del fabbisogno
diverga in misura non trascurabile da quella operata nell'ambito della
precedente domanda di costruzione non costituisce un motivo sufficiente per
considerarla lesiva del diritto. La precedente valutazione non vincolava il
municipio. Non gli impediva in particolare di giungere a diversa conclusione
nell'ambito dell'esame della nuova domanda.
Parimenti da respingere sono le censure che
la ricorrente solleva con riferimento alle dimensioni degli stalli. L'art. 39
NAPR non dichiara infatti applicabili le norme VSS. Gli spazi previsti per lo
stazionamento e per la manovra dei veicoli, seppur dimensionati con misure
minime, non sono d'altro canto palesemente insufficienti. Né giova all'insorgente
obiettare che due posteggi devono già essere messi a disposizione del centro
per attività giovanili. La planimetria annessa alla domanda di costruzione
contempla infatti la formazione di 10 stalli. Per quanto riguarda il posteggio
previsto in corrispondenza del cancello, va da sé che quest'ultimo dovrà essere
rimosso.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 NAPR, 36 NAPPSSP di S__________,
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente
AM&A identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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