52.2005.353
Delibera assegnazione prestazioni d'ingegneria civile
23 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.353
Data decisione, Autorità:
23.11.2005, TRAM
Titolo:
Delibera assegnazione prestazioni d'ingegneria civile
AGGIUDICAZIONE
art. 13 cpv. 1 let. a LCPUBB
art. 41 LCPUBB
art. 45 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.353
Lugano
23 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 ottobre 2005 del consiglio di
amministrazione della CO 1, che assegna alla CO 3 in collaborazione con l'ing.
R__________ la fase A delle prestazioni d'ingegneria civile relative alla costruzione
di un macello a Cresciano;
viste le risposte:
- 7 novembre 2005 della CO
1;
- 8 novembre 2005 dello
studio d'ingegneria CO 3;
- 7 novembre 2005 dell'ing.
R__________;
- 11 novembre 2005 dell'ULSA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
agosto 2005 la CO 1 ha invitato per il tramite del suo consulente, ing. L__________,
tre studi d'ingegne-ria a formulare un'offerta per le prestazioni d'ingegneria
civile relative alla costruzione di un macello a Cresciano, opera sussidiata
con un contributo unico massimo non indicizzabile di fr. 1'950'000.-. La
posizione 21 dello scritto d'invito sollecitava i concorrenti a suddividere l'offerta
nelle seguenti tre fasi:
A. prestazioni fino e compreso il progetto
definitivo;
B. prestazioni per la procedura d'appalto e
progetto definitivo;
C.
prestazioni per l'esecuzione
comprendente la direzione lavori, la messa in esercizio e la liquidazione;
La posizione 23 dello stesso scritto
indicava inoltre che nell'offerta occorreva tenere conto che il committente
intende assegnare il mandato gradualmente secondo le tre fasi A, B e C, in
quanto la decisione di proseguire con la costruzione è subordinata ad un limite
massimo di spesa complessiva. Per questa ragione si chiede la presentazione
dell'offerta suddivisa nelle tre fasi d'intervento.
Il 29 seguente l'invito è stato esteso anche
alla ricorrente RI 1.
Le offerte dovevano pervenire entro il 5
settembre 2005 al presidente del consiglio di amministrazione, ing. P__________.
L'invito non stabiliva alcun criterio d'aggiudicazione.
B. In tempo
utile sono pervenute alla committente le offerte dei seguenti studi d'ingegneria:
Fasi
A
B
C
Totale
CO 3
18'236.00
67'164.00
18'318.00
103'718.00
R__________
20'000.00
65'000.00
15'000.00
100'000.00
RI 1
25'000.00
57'500.00
52'500.00
135'000.00
omissi
omissis
L'11 ottobre 2005 l'ing. B__________ ha
comunicato alla ricorrente che l'incarico era stato conferito allo studio CO 3
in collaborazione con l'ing. R__________. La comunicazione era sprovvista di
qualsiasi motivazione e dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Su richiesta della ricorrente, il 14 ottobre
2005 l'ing. B__________ le ha inviato la tabella summenzionata.
C. Contro la predetta
decisione di aggiudicazione, che nel frattempo aveva dato luogo alla
stipulazione del contratto per la fase A, la RI 1 insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che il
mandato le sia conferito.
L'insorgente rileva in sostanza che gli
altri tre studi d'ingegneria avrebbero offerto prestazioni inferiori a quelle
richieste dal capitolato nella fase C, comprendente la direzione lavori, la
messa in esercizio e la liquidazione. Lo stesso consulente della CO 1 ha
riconosciuto di non aver adeguatamente suddiviso, in sede d'invito, le
prestazioni degli ingegneri elettro e RVS da quelle dell'ingegnere civile
quanto all'esecuzione e messa in esercizio, per cui l'offerta della RI 1
avrebbe dovuto essere ridotta a fr. 102'692.00 o fr. 98'500.00.
D. Il ricorso
è avversato dalla CO 1 e dagli studi d'ingegneria aggiudicatari, che contestano
le tesi dell'insorgente senza formulare particolari domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è soggetta in quanto sussidiata per un
importo superiore a fr. 1'000'000.-.
In quanto partecipante alla gara ad invito, all'insorgente
va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di aggiudicazione
(art. 43 PAmm).
Il ricorso, datato 25 ottobre 2005, non è
stato inoltrato nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione di
aggiudicazione.
Il provvedimento, oltre ad essere privo di
qualsiasi motivazione, era tuttavia sprovvisto anche dell'indicazione dei mezzi
e dei termini di ricorso prescritta dall'art. 45 cpv. 2 RLCPubb, che non è
stata fornita nemmeno con lo scritto del 14 seguente, con cui il consulente
della committente ha inviato alla RI 1 quantomeno la tabella di valutazione
delle offerte pervenute.
Non potendosi far sopportare all'insorgente
le conseguenze di una notificazione carente (DTF 118 Ia 227 seg. consid. 2;
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm), il ricorso va considerato tempestivo.
Irricevibile è comunque la richiesta di
annullamento della delibera nella misura in cui ha per oggetto il mandato per
la prima fase. Il contratto per la fase A è infatti già stato sottoscritto.
Entro questi limiti, il tribunale può dunque semmai soltanto constatare l'illegittimità
della decisione impugnata (art. 41 cpv. 2 LCPubb).
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
2. Le
prestazioni di servizio possono essere aggiudicate per incarico diretto se il
valore della commessa non supera l'importo di fr. 150'000.00 (art. 13 cpv. 1
lett. a LCPubb).
In concreto, il valore complessivo delle
prestazioni d'ingegneria da aggiudicare non supera la soglia anzidetta. Di per
sé, la commessa avrebbe dunque potuto essere aggiudicata mediante incarico
diretto.
Sollecitando contemporaneamente quattro
studi d'ingegneria ad inoltrare un'offerta per un complesso di prestazioni di
servizio esattamente definito, la CO 1 ha tuttavia inopinatamente aperto un
concorso ad invito, ovvero una gara a concorrenza limitata ai sensi dell'art.
11 LCPubb. Deve quindi attenersi alla procedura adottata, anche se il suo
intendimento era quello di aggiudicare la commessa mediante incarico diretto. I
difetti del bando di concorso, benché importanti, non sono comunque tali comportare
l'annullamento della gara.
3. L'invito
ad inoltrare un'offerta, rivolto agli studi d'ingegneria interpellati, non
precisava i criteri d'aggiudicazione. In mancanza di diversa disposizione, si
deve ammettere che la commessa fosse da aggiudicare al concorrente che avesse
inoltrato l'offerta a minor prezzo.
Ferma questa premessa, va rilevato che le
offerte inoltrate dagli studi aggiudicatari sono inferiori dal profilo del
prezzo a quella presentata dall'insorgente. Sia che ci si limiti a considerare
la fase A, sia che si considerino tutte le tre fasi messe a concorso, come il
capitolato induceva a ritenere, l'offerta della ricorrente era di almeno il 30%
più cara di quella dell'ing. B__________.
A torto pretende la ricorrente che la sua
offerta sia l'unica conforme alle esigenze del capitolato e che sia la più
conveniente qualora fosse corretta nei termini indicati dal consulente della
committente con scritto del 19 ottobre 2005. Le offerte degli studi d'ingegneria
qui resistenti, prodotte dalla CO 1 a questo tribunale, non sono affatto
difformi. Entrambe offrono in effetti per la fase C sia la direzione lavori,
sia la messa in esercizio, sia la liquidazione. Nell'applicazione di
coefficienti di calcolo dell'onorario inferiori a quelli applicati dalla
ricorrente in conformità delle norme SIA, non è ravvisabile alcuna discrepanza
per rapporto alle prescrizioni del capitolato (cfr. posizione 21 dello scritto
d'invito).
In un caso come quello in esame, ove il
confronto verte unicamente sul prezzo, qualsiasi modifica delle offerte
inoltrate è peraltro esclusa. Una diversa conclusione disattenderebbe palesemente
Fatti
i principi fondamentali della legislazione sulle commesse pubbliche, in
particolare quelli riferiti alla legalità dell'ammini-strazione, alla parità di
trattamento ed all'immutabilità delle offerte dopo la loro apertura.
La decisione impugnata, ancorché scaturita
Considerandi
da una procedura imperfetta, resiste dunque alle critiche della ricorrente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 45 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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