52.2005.355
Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per un eccesso di velocità di 36 km/h in autostrada
22 dicembre 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.355
Data decisione, Autorità:
22.12.2005, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per un eccesso di velocità di 36 km/h in autostrada
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2005.355
Lugano
22 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 12 ottobre 2005 (no. 4844) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 28 luglio 2005 con cui la Sezione della circolazione
gli ha posticipato di un mese la revoca della licenza di condurre adottata
nei suoi confronti il 7 luglio 2005 (revoca di ammonimento della durata di
tre mesi);
vista la risposta 8 novembre
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 9 luglio 1960 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della
cat. B nell'aprile del 1979. Nel 1983 ha subito una revoca della patente di un
mese per aver circolato a velocità eccessiva nei pressi di Amsteg.
B. Il 2 aprile
2005, verso le ore 10.10, RI 1 ha circolato sulla A2 in territorio di __________
ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 156 km/h,
laddove vige il limite di 120 km/h.
A seguito di questa infrazione, con decreto
d'accusa 23 maggio 2005 il Ministero pubblico ha proposto la sua condanna al pagamento
di una multa di fr. 900.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione
adottata in base all'art. 90 cifra 2 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto
delle predette conclusioni penali, il 7 luglio 2005 la Sezione della circolazione
ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dall'8 agosto
al 7 novembre 2005), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli
delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC. In
accoglimento di un'istanza di posticipazione del periodo di revoca, il 28 luglio
2005 l'autorità dipartimentale ha emanato una nuova decisione ordinando il
deposito della patente dall'8 settembre al 7 dicembre 2005.
D. Con
giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde
l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr tale
da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando che previo annullamento della risoluzione impugnata
il periodo di revoca venga stabilito in un mese.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, ribadendo che per ragioni di equità e giustizia l'infrazione
addebitatagli dovrebbe essere qualificata come di tipo medio grave secondo la
scala prevista dal nuovo diritto. Il reato, soggiunge, è stato infatti commesso
in circostanze estremamente favorevoli, per cui sarebbe ingiusto farlo ricadere
in quelli di cui all'art. 16c nLCStr per un solo km/h di superamento della
soglia di media gravità.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. Dal
profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo, della legittimazione
attiva del ricorrente e della tempestività, il ricorso è senz'altro ricevibile
in ordine (art. 10 LALCStr, 43 e 46 PAmm). Resta tuttavia da verificare se la
risoluzione 28 luglio 2005 della Sezione della circolazione era un
provvedimento impugnabile come ritenuto pacificamente dal Consiglio di Stato.
Considerandi
2.
Con la
decisione del 28 luglio 2005 contro la quale RI 1 si è aggravato davanti al
Consiglio di Stato il 26 agosto seguente, la Sezione della circolazione si è
limitata a posticipare di 30 giorni l'inizio della revoca della licenza di
condurre della durata di tre mesi che aveva stabilito nella sua pregressa
risoluzione del 7 luglio 2005. La seconda decisione, per rapporto alla prima, è
sostanzialmente di mera natura confermativa e non contiene alcun ulteriore
aggravio a carico dell'interessato.
Per costante giurisprudenza, i gravami
inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti
risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome inammissibili. Ammettere
il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di
ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto (RDAT
I-1998 n. 40).
Il ricorso 26 agosto 2005 di RI 1 era dunque
irricevibile siccome chiaramente rivolto contro una misura che si limitava a ribadire
la revoca di tre mesi disposta nei suoi confronti il 7 luglio 2005. Quand'anche
fosse stato correttamente indirizzato avverso quest'ultima decisione, l'atto sarebbe
risultato comunque inammissibile in quanto tardivo malgrado il beneficio delle
ferie giudiziarie sancite dall'art. 13 PAmm.
Il gravame del ricorrente andrebbe respinto
già solo per questo motivo. Esso si avvera in ogni modo infondato anche nel merito per le ragioni
seguenti.
3.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in
giudizio è stata commessa il 2 aprile 2005, la fattispecie andava esaminata
alla luce del nuovo diritto, come rettamente accertato dal Consiglio di Stato.
3.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art.
16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo
(art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la
licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2
lett. a LCStr).
3.2
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio
diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli
era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di
condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete,
un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave,
al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art.
16.
cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Un eccesso di velocità di più o meno 1 km/h ha sempre potuto avere
dunque conseguenze ben diverse per il responsabile, sia in ambito penale (applicazione
dell'art. 90 cifra 1 o 2 LCStr) che amministrativo.
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie
di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale
federale. Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h
in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità,
che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca
della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un
eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato
grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.
a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Così ha voluto il
legislatore, a dispetto delle critiche di iniquità ed ingiustizia sollevate
dall'insorgente.
3.3
Nel caso in esame,
dagli atti risulta che il 2 aprile 2005 RI 1 ha superato di 36
km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 120 km/h consentita
sulla A2 in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art.
16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Le circostanze favorevoli in cui sarebbe
stata realizzata l'infrazione non hanno alcuna rilevanza, data l'entità dell'eccesso
compiuto.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di
revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare
infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità,
tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione
di cui il ricorrente si è reso autore.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC;
10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster