52.2005.356
Rilascio licenza edilizia in sanatoria sulla base di una convenzione trasferimento indici
7 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.356
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Rilascio licenza edilizia in sanatoria sulla base di una convenzione trasferimento indici
TRASFERIMENTO DEGLI INDICI
art. 38 let. a LE
Incarto n.
52.2005.356
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 12 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato (n. 4833) che respinge l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la decisione 30 novembre 2004 con cui il municipio di CO 3
ha negato loro la licenza in sanatoria per trasformazioni attuate
abusivamente nelle abitazioni del condominio N__________ (part. 476);
viste le risposte:
- 8 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 15 novembre 2005 di CO 2;
- 14 novembre 2005 del municipio
di CO 3;
- 16 novembre 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
dicembre 1998 il municipio di CO 3 ha rilasciato ad H__________ il permesso di
costruire tre case d'abitazione in via A__________ (part. 476); l'edificazione
esauriva la superficie edificabile e quindi la SUL disponibile;
che in sede di controllo tecnico finale è
emerso che erano state realizzate numerose trasformazioni non autorizzate; in
particolare, erano stati resi abitabili i locali adibiti a solaio;
che il 27 gennaio 2003 i qui ricorrenti,
proprietari delle abitazioni, hanno chiesto al municipio il rilascio del
permesso in sanatoria per le opere attuate abusivamente;
che il 6 febbraio 2003 l'Ufficio tecnico ha
sollecitato i ricorrenti a produrre una convenzione di travaso degli indici per
Fatti
i 186.63 mq di SUL mancante;
che, dopo vicissitudini che non occorre
riassumere, il 25 agosto 2003 la resistente CO 1, proprietaria del fondo contermine
(part. 518), ha sottoscritto una dichiarazione in lingua tedesca, del seguente
tenore:
Verpachtung eines Teiles des Grundstückes
518 an der via Alba-redo zum Zwecke der befristeten Nutzungsziffersübertragung.
Die Eigentümerin des Grundstückes Kat. Nr. 518
willigt ein, den Miteigentümern des Stammgrundstückes 476 (…) zum Zwecke der
Erfüllung der Bestimmungen über die Grundstückausnutzung eine befristete
Nutzungsziffersübertragung zu Lasten des Grundstückes 518 zu gewähren. Zu
diesem Zwecke wird eine Fläche von zwischen 116 und 186 mq an die Eigentümer vom
Grundstück verpachtet.
Auflagen
·
Die Einzelheiten der
Nutzungsübertragung eingeschlossen die Beendigung des Pachtverhältnisses und
die Rücküber-tragung werden durch einen Vertrag geregelt
·
Die Eintragung in
Grundbuch muss den Aspekt der Befristetheit beinhalten
che il municipio ha chiesto alla resistente CO 1 di inviargli
un'istanza di travaso degli indici redatta in italiano che precisasse il
quantitativo esatto della superficie ceduta;
che la resistente si è rifiutata di sottoscrivere l'istanza,
obiettando che il previsto contratto di cessione degli indici non era mai stato
perfezionato;
che nel termine di pubblicazione della domanda di costruzione
in sanatoria CO 1 si è opposta al rilascio della licenza, contestando il
trasferimento di indici dal suo fondo;
che con decisione 30 novembre 2004 il municipio ha respinto
la domanda, ritenendo che non fossero dati i presupposti per riconoscere il
trasferimento degli indici prospettato dalla dichiarazione 25 agosto 2003
sottoscritta dalla resistente CO 1;
che con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dagli istanti in licenza;
che, respinta la richiesta di sospensione del procedimento, avanzata
dai richiedenti con riferimento alla causa civile da essi nel frattempo promossa
nei confronti della vicina CO 1 per ottenere l'adempimento dell'impegno
assunto, il Governo ha accertato che la SUL delle controverse costruzioni
supera abbondantemente il limite prescritto dalle norme di zona; ne ha quindi
dedotto che la licenza in sanatoria non potesse essere accordata;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che con lunghissime disquisizioni gli insorgenti:
·
revocano in dubbio l'esistenza di un sorpasso dell'i.s.
prescritto dalle norme di zona;
·
sostengono che la convenzione di trasferimento degli indici
sarebbe perfetta e che il municipio sarebbe tenuto a riconoscerla;
·
rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di
essere sentiti per non aver assunto le prove richieste e per non aver motivato
l'asserita inefficacia della convenzione 25 agosto 2003 di trasferimento degli
indici;
·
Considerandi
reputano che il rifiuto del Consiglio di Stato di sospendere il
giudizio in attesa dell'esito della causa civile promossa nei confronti della
vicina disattenda il principio della separazione dei poteri e quello della
forza derogatoria del diritto federale;
·
contestano i conteggi della SUL;
·
rilevano che il PR in via di revisione prevede un consistente
aumento dell'i.s.;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio e la
vicina CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti
che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che l'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); ai fini del giudizio non
occorre in effetti stabilire se ed eventualmente in che misura la SUL
realizzata superi quella ammessa in base alle norme di zona;
che, chiedendo il rilascio di una licenza in
sanatoria sulla base di una convenzione di trasferimento di indici stipulata
con la vicina, i ricorrenti riconoscono implicitamente l'esistenza di un
sorpasso dell'i.s. prescritto:
·
se non vi fosse alcun sorpasso, non si capisce
per qual motivo hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria;
·
se il sorpasso sia di 116 o di 186 mq, come
prospettato nella dichiarazione 25 agosto 2003 sottoscritta dalla resistente,
non è d'altro canto di decisivo rilievo ai fini del presente giudizio;
che, giusta l'art. 38a LE, quantità edificatorie
appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti
alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente
se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono
compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa;
che l'attuazione del trasferimento di indici presuppone un
esplicito, incondizionato consenso del proprietario del fondo gravato, che deve
in sostanza condividere la domanda di costruzione;
il cosiddetto trasferimento di indici si traduce in effetti
nella partecipazione di una determinata superficie edificabile di un fondo all'edificazione
di un fondo di terzi;
che, nel caso concreto, la resistente CO 1 si è opposta alla
domanda di costruzione in sanatoria presentata dagli insorgenti, contestando il
trasferimento di quantità edificatorie dal suo fondo prospettato nella
dichiarazione d'intenti che aveva sottoscritto il 25 agosto 2003;
che il municipio, rifiutandosi di riconoscere la cessione di
quantità edificatorie sottoscritta dalla vicina opponente e di rilasciare la
licenza in sanatoria, ha in pratica ritenuto che i ricorrenti non potessero
prevalersi di un consenso esplicito ed incondizionato della resistente ad
assumere a carico del suo fondo la SUL realizzata in eccedenza sul loro terreno;
che il Consiglio di Stato con il giudizio impugnato si è
limitato a verificare il conteggio della SUL senza spendere una sola parola
per respingere le eccezioni sollevate dagli insorgenti con riferimento al
rifiuto del municipio di riconoscere il trasferimento di indici previsto dalla
dichiarazione 25 agosto 2003, sottoscritta dalla vicina opponente;
che, considerata la centralità della contestazione, l'omissione
configura un difetto di motivazione grave, che il Consiglio di Stato non ha
provveduto a sanare nemmeno in questa sede;
che già per questo motivo, il ricorso va accolto, annullando
il giudizio censurato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nuovamente sull'impugnativa con motivazione conforme alle esigenze
poste dall'art. 26 PAmm;
che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia, mentre le
ripetibili, commisurate non alla prolissità del gravame, ma alle effettive
esigenze di patrocinio, sono poste a carico dello Stato, apparendo iniquo far
sopportare alla resistente le inadempienze di quest'ultimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 26, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 12 ottobre 2005 del Consiglio di
Stato (n. 4833) è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dallo RI 1 e llcc.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Lo Stato rifonderà fr. 800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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