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Decisione

52.2005.356

Rilascio licenza edilizia in sanatoria sulla base di una convenzione trasferimento indici

7 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i 186.63 mq di SUL mancante;

che, dopo vicissitudini che non occorre

riassumere, il 25 agosto 2003 la resistente CO 1, proprietaria del fondo contermine

(part. 518), ha sottoscritto una dichiarazione in lingua tedesca, del seguente

tenore:

Verpachtung eines Teiles des Grundstückes

518 an der via Alba-redo zum Zwecke der befristeten Nutzungsziffersübertragung.

Die Eigentümerin des Grundstückes Kat. Nr. 518

willigt ein, den Miteigentümern des Stammgrundstückes 476 (…) zum Zwecke der

Erfüllung der Bestimmungen über die Grundstückausnutzung eine befristete

Nutzungsziffersübertragung zu Lasten des Grundstückes 518 zu gewähren. Zu

diesem Zwecke wird eine Fläche von zwischen 116 und 186 mq an die Eigentümer vom

Grundstück verpachtet.

Auflagen

·

Die Einzelheiten der

Nutzungsübertragung eingeschlossen die Beendigung des Pachtverhältnisses und

die Rücküber-tragung werden durch einen Vertrag geregelt

·

Die Eintragung in

Grundbuch muss den Aspekt der Befristetheit beinhalten

che il municipio ha chiesto alla resistente CO 1 di inviargli

un'istanza di travaso degli indici redatta in italiano che precisasse il

quantitativo esatto della superficie ceduta;

che la resistente si è rifiutata di sottoscrivere l'istanza,

obiettando che il previsto contratto di cessione degli indici non era mai stato

perfezionato;

che nel termine di pubblicazione della domanda di costruzione

in sanatoria CO 1 si è opposta al rilascio della licenza, contestando il

trasferimento di indici dal suo fondo;

che con decisione 30 novembre 2004 il municipio ha respinto

la domanda, ritenendo che non fossero dati i presupposti per riconoscere il

trasferimento degli indici prospettato dalla dichiarazione 25 agosto 2003

sottoscritta dalla resistente CO 1;

che con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha

confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata

dagli istanti in licenza;

che, respinta la richiesta di sospensione del procedimento, avanzata

dai richiedenti con riferimento alla causa civile da essi nel frattempo promossa

nei confronti della vicina CO 1 per ottenere l'adempimento dell'impegno

assunto, il Governo ha accertato che la SUL delle controverse costruzioni

supera abbondantemente il limite prescritto dalle norme di zona; ne ha quindi

dedotto che la licenza in sanatoria non potesse essere accordata;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si

aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che con lunghissime disquisizioni gli insorgenti:

·

revocano in dubbio l'esistenza di un sorpasso dell'i.s.

prescritto dalle norme di zona;

·

sostengono che la convenzione di trasferimento degli indici

sarebbe perfetta e che il municipio sarebbe tenuto a riconoscerla;

·

rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di

essere sentiti per non aver assunto le prove richieste e per non aver motivato

l'asserita inefficacia della convenzione 25 agosto 2003 di trasferimento degli

indici;

·

Considerandi

reputano che il rifiuto del Consiglio di Stato di sospendere il

giudizio in attesa dell'esito della causa civile promossa nei confronti della

vicina disattenda il principio della separazione dei poteri e quello della

forza derogatoria del diritto federale;

·

contestano i conteggi della SUL;

·

rilevano che il PR in via di revisione prevede un consistente

aumento dell'i.s.;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non

formula osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono il municipio e la

vicina CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti

che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva degli

insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); ai fini del giudizio non

occorre in effetti stabilire se ed eventualmente in che misura la SUL

realizzata superi quella ammessa in base alle norme di zona;

che, chiedendo il rilascio di una licenza in

sanatoria sulla base di una convenzione di trasferimento di indici stipulata

con la vicina, i ricorrenti riconoscono implicitamente l'esistenza di un

sorpasso dell'i.s. prescritto:

·

se non vi fosse alcun sorpasso, non si capisce

per qual motivo hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria;

·

se il sorpasso sia di 116 o di 186 mq, come

prospettato nella dichiarazione 25 agosto 2003 sottoscritta dalla resistente,

non è d'altro canto di decisivo rilievo ai fini del presente giudizio;

che, giusta l'art. 38a LE, quantità edificatorie

appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti

alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente

se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono

compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa;

che l'attuazione del trasferimento di indici presuppone un

esplicito, incondizionato consenso del proprietario del fondo gravato, che deve

in sostanza condividere la domanda di costruzione;

il cosiddetto trasferimento di indici si traduce in effetti

nella partecipazione di una determinata superficie edificabile di un fondo all'edificazione

di un fondo di terzi;

che, nel caso concreto, la resistente CO 1 si è opposta alla

domanda di costruzione in sanatoria presentata dagli insorgenti, contestando il

trasferimento di quantità edificatorie dal suo fondo prospettato nella

dichiarazione d'intenti che aveva sottoscritto il 25 agosto 2003;

che il municipio, rifiutandosi di riconoscere la cessione di

quantità edificatorie sottoscritta dalla vicina opponente e di rilasciare la

licenza in sanatoria, ha in pratica ritenuto che i ricorrenti non potessero

prevalersi di un consenso esplicito ed incondizionato della resistente ad

assumere a carico del suo fondo la SUL realizzata in eccedenza sul loro terreno;

che il Consiglio di Stato con il giudizio impugnato si è

limitato a verificare il conteggio della SUL senza spendere una sola parola

per respingere le eccezioni sollevate dagli insorgenti con riferimento al

rifiuto del municipio di riconoscere il trasferimento di indici previsto dalla

dichiarazione 25 agosto 2003, sottoscritta dalla vicina opponente;

che, considerata la centralità della contestazione, l'omissione

configura un difetto di motivazione grave, che il Consiglio di Stato non ha

provveduto a sanare nemmeno in questa sede;

che già per questo motivo, il ricorso va accolto, annullando

il giudizio censurato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché

statuisca nuovamente sull'impugnativa con motivazione conforme alle esigenze

poste dall'art. 26 PAmm;

che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia, mentre le

ripetibili, commisurate non alla prolissità del gravame, ma alle effettive

esigenze di patrocinio, sono poste a carico dello Stato, apparendo iniquo far

sopportare alla resistente le inadempienze di quest'ultimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 26, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 12 ottobre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 4833) è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dallo RI 1 e llcc.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Lo Stato rifonderà fr. 800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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