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Decisione

52.2005.357

Pubblico concorso per l'aggiudicazione della fornitura di elementi di pietra naturale

23 novembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14

giugno 2005 il municipio di Osogna ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura

di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari (FUC

n. 47, pag. 4179 seg.). Il capitolato, alla posizione 251.200, chiedeva ai

concorrenti di inoltrare:

·

una copia originale del capitolato fornito

con gli eventuali rispettivi allegati, con le pagine di copertina e

ricapitolazione compilate e controfirmato dove richiesto

·

formulario per l'allestimento del programma

lavori (allegati 1) compilato

·

formulario per il numero di apprendisti

(allegato 2) compilato

·

attestazione di conformità (allegato 3)

compilato

All'offerta andavano inoltre allegate le

dichiarazioni previste dall'art. 30 RLCPubb, attestanti l'avvenuto pagamento

degli oneri sociali e delle imposte (pos. 252.110), nonché i risultati di

analisi del materiale estratto dalla cava (pos. 252.120).

Nell'attestato di conformità (allegato 3)

gli offerenti dovevano indicare (a) la cava da cui erano estratti gli elementi

in pietra naturale oggetto della fornitura, rispettivamente (b) la fabbrica

presso la quale erano lavorati. Dovevano inoltre attestare che il materiale

impiegato per la fornitura degli elementi descritti nel modulo d'offerta rispondeva

alle esigenze tecnico-estetiche poste dal capitolato d'appalto. L'attestato, munito

di una specifica comminatoria d'esclusione in caso di mancata compilazione,

doveva essere timbrato e firmato al pari degli altri due allegati.

La posizione 226.100 del capitolato

escludeva il subappalto. La posizione seguente (226.200) stabiliva tuttavia che

qualora l'attività della ditta concorrente si limitasse al commercio della

pietra, la ditta che ne effettua l'estrazione e la lavorazione sarà assimilata

a subappaltatore del concorrente stesso. Le ditte coinvolte nel processo di

estrazione e/o lavorazione devono soddisfare tutti i requisiti posti dalla

LCPubb.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte. Fra queste, quella

della resistente CO 2 di fr. 111'465.00 e quelle delle ditte qui ricorrenti, L__________

SA __________, di fr. 84'091.90, e O__________ SA __________ di

fr. 139'035.35.

Valutate, dopo aver chiesto ai concorrenti

ulteriori ragguagli, le offerte pervenutegli, il 17 ottobre 2005 il municipio

ha aggiudicato la fornitura alla ditta CO 2, risultata prima in graduatoria con

550.40 punti. Facendo proprio il preavviso dell'Ufficio lavori sussidiati e

appalti (ULSA), l'autorità comunale ha scartato l'offerta della LPM:

·

perché i

"Risultati di analisi del materiale estratto dalla cava" richiesto

dalla pos. 252.120 a pag. 10 del "CPN 102-Disposizioni particolari"

non concernono la cava d'estrazione indicata dalla ditta nell'allegato 3 a pag.

28 del capitolato d'appalto, bensì un'altra cava d'estrazione . Inoltre il

documento allegato dalla ditta è di vecchia data (1979) ed è intestato ad un'altra

ditta,

·

perché la ditta

concorrente non è proprietaria di nessuna cava d'estrazione ma risulta

unicamente affittuaria di una cava di un altro proprietario come indicato dalla

concorrente su sollecitazione scritta (raccomandata) inviata dall'Ufficio

lavori sussidiati ed appalti,

·

perché il laboratorio

di Iragna indicato dalla concorrente nell'allegato 3 a pag. 28 del capitolato d'appalto non è di sua

proprietà ma bensì di un altro proprietario come indicato nella conferma

scritta del 24 agosto 2005. Le indicazioni della ditta concorrente sono tali da

indurre in equivoco.

C. Contro la

predetta decisione sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo

sia la L__________, sia la O__________, classificatasi al secondo posto con

464.10 punti, chiedendone entrambe l'annullamento e postulando entrambe l'esclusione

della CO 2. La L__________ ha chiesto il rinvio degli atti al committente per

nuova decisione, la O__________ ha invece sollecitato l'aggiudicazione in suo favore.

a. La L__________ contesta anzitutto in

dettaglio i motivi addotti dal committente per giustificare l'esclusione dalla

gara.

Il certificato d'analisi del 29 settembre

1979 della Bautechnische Veruchs- und Forschungsanstalt di Salisburgo, allega,

riguarda materiale estratto dalla cava ex G__________, indicato quale cava d'estrazione

dall'allegato 3 dell'offerta; materiale che era stato messo a disposizione di

tale istituto dalla M__________ SA.

Il capitolato, prosegue, non poneva alcun

limite temporale al certificato d'analisi che i concorrente dovevano allegare

all'offerta.

Lo stesso capitolato non esigeva d'altro

canto che i concorrenti fossero proprietari della cava d'estrazione e del

laboratorio di lavorazione. Privi di fondamento sarebbero dunque gli ulteriori

due motivi addotti dal committente per estromettere la sua offerta.

Da escludere, conclude la L__________,

sarebbe invece l'offerta della CO 2, sia perché ha fornito indicazioni false

sul luogo di lavorazione del materiale, sia perché non è stata firmata ovunque

il capitolato lo richiedeva.

b. La O__________ contesta a sua volta l'aggiudicazione,

rilevando che l'offerta non è stata firmata come richiesto dal capitolato e che

la ditta italiana O__________, che effettua la lavorazione del materiale

estratto non ha prodotto dichiarazioni equivalenti a quelle richieste alle

ditte locali in base all'art. 30 RLCPubb, che attestassero l'avvenuto pagamento

degli oneri sociali .

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono l'ULSA, che contesta succintamente le tesi delle

ricorrenti, il committente, che rinvia in sostanza al preavviso dell'ULSA e la CO

2, che si limita a richiamare la decisione di aggiudicazione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante alla gara la O__________

è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione. La L__________ è a sua

volta legittimata ad impugnare la decisione di esclusione. La qualità per agire

contro la decisione di aggiudicazione a favore dellaCO 2 presuppone invece l'accoglimento

del ricorso in quanto rivolto contro il provvedimento di esclusione.

Con questa riserva, i ricorsi, tempestivi,

sono ricevibili in ordine. Avendo il medesimo fondamento e non essendovi

contestazione sui fatti rilevanti, possono essere evasi con un unico giudizio

(art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Esclusione

della L__________ dalla gara

2.1

Giusta l'art.

25.

cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma,

esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune

formali rilevanti (cpv. 2). Notoriamente, l'aggiudicazione può

essere conseguita soltanto dalle offerte conformi alle prescrizioni di gara,

che costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente,

quanto i concorrenti. Lo esigono il principio generale di legalità dell'amministrazione

e quello di parità di trattamento, richiamato dall'art. 1 lett. c LCPubb.

2.2

Nel caso

concreto, l'ULSA ha anzitutto ritenuto che l'offerta della L__________ fosse da

escludere perché i risultati delle analisi del materiale estratto dalla

cava, richiesti dalla pos. 252.120 del capitolato, non concernono la cava ex G__________,

indicata dalla ricorrente nell'allegato 3 del capitolato d'appalto, bensì un'altra

cava d'estrazione.

La tesi non è

suffragata da sufficienti accertamenti. Nemmeno l'ULSA, in sede di risposta al

ricorso indica da quale altra cava sarebbe provenuto il materiale che la M__________

SA, ora proprietaria della cava in questione, ha sottoposto nel 1979 per

analisi alla Bautechnische Veruchs- und Forschungsanstalt di Salisburgo.

Se l'ULSA

dubitava che il materiale analizzato da quell'istituto provenisse dalla cava

suddetta, avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni o svolgere più

approfonditi accertamenti. Non poteva semplicemente escludere l'offerta della L__________.

L'offerta, munita di un certificato di analisi, era conforme alle esigenze del

capitolato. Il fatto che questo risalisse al 1979 non costituiva un valido

motivo per escluderla. Il capitolato non poneva al riguardo alcun limite

temporale. Se l'ULSA riteneva che la qualità del granito estratto dalla cava ex

G__________ si fosse nel frattempo modificata, avrebbe dovuto sollecitare la

ricorrente a produrre un'analisi più recente.

Priva di

fondamento è d'altro canto la pretesa dell'ULSA di escludere la L__________

perché non avrebbe nulla a che vedere con la M__________, che estrae

dalla cava ex G__________, di cui è proprietaria, il materiale oggetto dell'offerta.

Il capitolato, pur escludendo il subappalto, ammetteva in effetti espressamente

che il prodotto offerto, fosse estratto e lavorato da terzi (cfr. pos. 226.200

ed allegato 3). È peraltro più che dubbio che la ricorrente non abbia nulla

a che vedere con la G__________ SA.

Per le stesse

considerazioni, destituiti di qualsiasi fondamento sono gli ulteriori due

motivi addotti dall'ULSA per suffragare l'esclusione della L__________. Il

capitolato non esigeva che la ditta fornitrice degli elementi in pietra

naturale oggetto della commessa fosse proprietaria della cava da cui vengono

estratti. Né esigeva che i concorrenti fossero titolari del laboratorio in cui

il materiale estratto viene lavorato.

Parimenti, non

sono atti a giustificare tale provvedimento gli ulteriori motivi addotti dall'ULSA

in questa sede con riferimento all'analisi dei prezzi ed alle maestranze. Le

riserve espresse dall'autorità in merito all'attendibilità dell'analisi dei

prezzi richiesta all'insorgente non giustificano l'esclusione. L'esclusione per

sottocosto è per principio data soltanto in caso di concorrenza sleale.

Ipotesi, questa, che nemmeno l'ULSA prefigura. Altrettanto insufficienti a

giustificare il provvedimento censurato sono le qualifiche del personale. Oggetto

del concorso in esame non è una commessa edile, ma una fornitura, ossia una

compravendita di elementi in pietra naturale lavorati. Il ruolo delle maestranze

è quindi sostanzialmente irrilevante.

La decisione di

esclusione non regge dunque alle critiche dell'insorgente.

3.

Aggiudicazione

alla CO 2

3.1

Giusta l'art. 33 cpv. 1 cifra 6

RLCPubb, sono escluse le offerte mancanti delle firma richieste.

La firma dell'offerta, quantomeno laddove è

espressamente richiesta dal capitolato, costituisce una formalità essenziale,

la cui inadempienza comporta l'esclusione dell'offerta stessa dall'aggiudicazione.

Lo esige anzitutto il principio di legalità, che vincola tanto i concorrenti,

quanto il committente alle prescrizioni fissate dal bando di concorso.

3.2

Nel caso concreto, l'offerta della

ditta CO 2 è in più punti priva delle firme richieste. La firma manca in

particolare:

·

sul frontespizio del modulo d'offerta, ove viene

indicato l'importo complessivo dell'offerta;

·

alla posizione 990 conferma, firma del

capitolato (pag. 14) ove il concorrente era tenuto a dichiarare di aver

preso atto delle disposizioni sopraelencate e di aver inoltrato l'offerta sulla

base delle stesse, che alla delibera avrebbero formato parte integrante del

contratto d'appalto;

·

in calce all'allegato 1 (pag. 26), attestante i termini

di fornitura;

·

in calce all'allegato 2 (pag. 27), relativo alla

formazione degli apprendisti

·

in calce all'attestato di conformità (allegato

3, pag. 28) nel quale il concorrente forniva le indicazioni relative alla cava

d'estrazione del materiale ed al laboratorio in cui sarebbe stato lavorato.

Le mancanze summenzionate, gravi ed

evidenti, sorprendentemente sfuggite al vaglio dell'ULSA, bastano da sole a

giustificare l'esclusione dell'offerta della CO 2. Già per questo motivo la decisione

di aggiudicazione può essere annullata, senza che occorra verificare anche la

veridicità, revocata in dubbio dalle ricorrenti, delle indicazioni che l'aggiudicataria

ha fornito in merito al laboratorio in cui era prevista la lavorazione del materiale.

4.

Sulla

scorta e nei limiti delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque

accolti. Quello della L__________ interamente, quello della O__________ parzialmente,

poiché, essendo riammessa l'offerta della L__________, va respinta la domanda

di aggiudicarle direttamente la commessa. La decisione censurata e gli atti sono

rinviati al committente, affinché, esperiti eventuali ulteriori accertamenti

sull'offerta della L__________, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste

in gara.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 25, 26, 31, 36, 37 LCPubb; 33

RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

della L__________ SA è accolto.

Il ricorso

della O__________ SA è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 ottobre 2005 del municipio di Osogna

è annullata,

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente

CO 2.

3. Il

committente e la CO 2 verseranno alla ricorrente L__________ SA fr. 1'500.- in

ragione di metà ciascuno a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Ongaro

& CO SA, 6705 Cresciano,

2. Giannini

Graniti SA, 6527 Lodrino,

3. Municipio

di Osogna, 6703 Osogna,

4. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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