52.2005.359
Concorso per l'aggiudicazione di lavori di sottostruttura
21 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.359
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TRAM
Titolo:
Concorso per l'aggiudicazione di lavori di sottostruttura
PROCEDURA
art. 26 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.359
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
le decisioni 18 ottobre 2005 (n. 4895 e 4896) con
cui il Consiglio di Stato:
a)
esclude l'insorgente
dal concorso per l'aggiudicazione dei lavori di sottostruttura, scavi ed
opere di sostegno relativi al tratto Ponte Verdasio-Intragna sulla strada
cantonale delle Centovalli;
b)
aggiudica la commessa
alla ditta CO 1;
viste le risposte:
- 10 novembre 2005 della
Divisione delle costruzioni;
- 11 novembre 2005 dell'ULSA;
- 14 novembre 2005 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
agosto 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i
lavori di sottostruttura, scavi ed opere di sostegno relativi al tratto Ponte
Verdasio-Intragna sulla strada cantonale delle Centovalli (lotto 2778-2a);
che il bando fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione
e fattori di ponderazione:
– prezzo 35%
– programma
lavori 20%
– organizzazione
del cantiere 20%
– attendibilità
dei prezzi dell'offerta 20%
– formazione
apprendisti 5%
che il capitolato, alla posizione 632.100
delle disposizioni particolari, fissava l'inizio dei lavori al 14 novembre 2005;
che alla posizione 252.120 lett. i delle
stesse disposizioni chiedeva all'imprenditore di produrre la licenza per
capocantieri privati, rilasciata dalle FFS per lavori sul tracciato
ferroviario, avvertendo alla posizione seguente (252.130) che la compilazione
carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti nel bando
di gara sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di
conseguenza, l'offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione;
che nel termine fissato sono pervenute al
committente le offerte di nove imprese di costruzione, fra cui quella della
ricorrente RI 1 di fr. 693'802.60 e quella della CO 1 di fr. 709'716.50;
che l'offerta della RI 1 era corredata da
una copia dell'iscrizione del suo capocantiere L__________ al prossimo corso
base di capocantiere organizzato dalle FFS e da una dichiarazione attestante
che era stato contattato un non meglio identificato guardalinee messo
a disposizione dalle Ferrovie e remunerato dalla stessa ricorrente;
che il programma dei lavori allegato dalla RI
1 alla sua offerta prevedeva fra l'altro di iniziarli il 2 novembre 2005 (44a
settimana) con l'impianto di cantiere e di proseguirli la settimana seguente
con l'abbattimento di alberi;
che con decisione 18 ottobre 2005 il
Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dall'aggiudicazione perché aveva indicato
una data d'inizio dei lavori diversa da quella prescritta dalla posizione
632.100 delle disposizioni particolari ed aveva omesso di allegare all'offerta
la licenza di capocantieri privati rilasciata dalle FFS, richiesta dalla
posizione 252.120 lett. i del capitolato;
che con decisione di ugual data il Consiglio
di Stato ha inoltre aggiudicato i lavori alla CO 1, risultata prima in
graduatoria con un punteggio di 471.6 punti;
che contro le predette decisioni la RI 1,
classificata al secondo posto con 457.1 punti, insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
riammissione alla procedura d'aggiudicazione;
che l'insorgente rileva anzitutto di aver
annunciato quale subappaltatrice per i lavori di sterro la ditta F__________ di
A__________, che avrebbe alle sue dipendenze un capocantiere in possesso della
licenza richiesta dalla posizione 252.120 lett. i del capitolato;
che la data d'inizio dei lavori indicata dal
relativo programma sarebbe invece il frutto di una svista; non avrebbe alcuna
difficoltà ad iniziare i lavori il 14 novembre 2005 ed a terminarli nei tempi
prescritti dal committente;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la CO
1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso la RI
Fatti
1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione
(art. 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà ammessa ad impugnare
anche la decisione di aggiudicazione;
che, nei limiti suindicati, il ricorso,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione
di particolari prove;
che
giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di
principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________;
STA 3.3.2003 in re L__________; V__________, Principali novità introdotte dalla
LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);
che,
notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono
infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i
concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;
che una diversa
conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di
trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;
che nell'evenienza
concreta, la posizione 252.120 lett. i delle disposizioni del capitolato
chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di inadempienza,
di produrre la licenza per capocantieri privati, rilasciata dalle FFS per
lavori sul tracciato ferroviario;
che la
ricorrente non ha prodotto la licenza richiesta, ma soltanto una copia del
formulario d'iscrizione ad un corso di formazione per capocantieri, inviato da
un suo dipendente al competente servizio delle FFS; atto, questo, che non
Considerandi
soddisfa le esigenze poste dalla succitata prescrizione di gara;
che le
indicazioni che la RI 1 afferma di aver ricevuto dall'autorità cantonale circa
una pretesa sufficienza dell'iscrizione al corso sono prive di qualsiasi
riscontro probatorio e non sono atte a modificare la prescrizione di gara qui
in esame;
che già l'omessa
allegazione della licenza richiesta perfeziona l'ipotesi di compilazione
carente dell'offerta, sanzionata con l'estromissione dalla gara dalla posizione
252.130
delle disposizioni particolari;
che invano
pretende la ricorrente di aver posto rimedio al difetto, annunciando quale
subappaltatrice per i lavori di sterro la ditta F__________, un cui dipendente
sarebbe in possesso della licenza richiesta;
che l'offerta
inoltrata non menziona il titolare di questa licenza, la subappaltatrice
indicata esegue soltanto una parte della commessa e nulla permette di ritenere
che il dipendente della F__________ sia messo a disposizione della ricorrente
per tutta la durata dei lavori;
che anche l'erronea
data d'inizio dei lavori indicata dal relativo programma allestito dalla
ricorrente legittima l'esclusione dalla gara;
che l'errore non
costituisce una semplice svista scusabile, ma un difetto che integra gli
estremi della compilazione carente di un documento essenziale da allegare all'offerta,
equiparabile per esplicita prescrizione di gara alla mancata consegna del
documento stesso, sanzionato con l'estromissione dalla procedura d'aggiudicazione;
che, resistendo
la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata
a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;
che, comunque,
quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro
respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;
che la MRI 1 non
solleva in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di
aggiudicazione; né sussistono elementi che permettano di dubitare della
legittimità della graduatoria allestita dal committente;
che, stando così
le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;
che la tassa di
giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato
dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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