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Decisione

52.2005.359

Concorso per l'aggiudicazione di lavori di sottostruttura

21 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione

(art. 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà ammessa ad impugnare

anche la decisione di aggiudicazione;

che, nei limiti suindicati, il ricorso,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione

di particolari prove;

che

giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la

norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano

lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di

principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________;

STA 3.3.2003 in re L__________; V__________, Principali novità introdotte dalla

LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che,

notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono

infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i

concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa

conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di

trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;

che nell'evenienza

concreta, la posizione 252.120 lett. i delle disposizioni del capitolato

chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di inadempienza,

di produrre la licenza per capocantieri privati, rilasciata dalle FFS per

lavori sul tracciato ferroviario;

che la

ricorrente non ha prodotto la licenza richiesta, ma soltanto una copia del

formulario d'iscrizione ad un corso di formazione per capocantieri, inviato da

un suo dipendente al competente servizio delle FFS; atto, questo, che non

Considerandi

soddisfa le esigenze poste dalla succitata prescrizione di gara;

che le

indicazioni che la RI 1 afferma di aver ricevuto dall'autorità cantonale circa

una pretesa sufficienza dell'iscrizione al corso sono prive di qualsiasi

riscontro probatorio e non sono atte a modificare la prescrizione di gara qui

in esame;

che già l'omessa

allegazione della licenza richiesta perfeziona l'ipotesi di compilazione

carente dell'offerta, sanzionata con l'estromissione dalla gara dalla posizione

252.130

delle disposizioni particolari;

che invano

pretende la ricorrente di aver posto rimedio al difetto, annunciando quale

subappaltatrice per i lavori di sterro la ditta F__________, un cui dipendente

sarebbe in possesso della licenza richiesta;

che l'offerta

inoltrata non menziona il titolare di questa licenza, la subappaltatrice

indicata esegue soltanto una parte della commessa e nulla permette di ritenere

che il dipendente della F__________ sia messo a disposizione della ricorrente

per tutta la durata dei lavori;

che anche l'erronea

data d'inizio dei lavori indicata dal relativo programma allestito dalla

ricorrente legittima l'esclusione dalla gara;

che l'errore non

costituisce una semplice svista scusabile, ma un difetto che integra gli

estremi della compilazione carente di un documento essenziale da allegare all'offerta,

equiparabile per esplicita prescrizione di gara alla mancata consegna del

documento stesso, sanzionato con l'estromissione dalla procedura d'aggiudicazione;

che, resistendo

la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata

a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;

che, comunque,

quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro

respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;

che la MRI 1 non

solleva in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di

aggiudicazione; né sussistono elementi che permettano di dubitare della

legittimità della graduatoria allestita dal committente;

che, stando così

le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;

che la tassa di

giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato

dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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