Lexipedia

Decisione

52.2005.36

fornitura pietra naturale

24 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo

vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare in quanto

ininfluenti sul presente giudizio, il 9 novembre 2004 il municipio di CO 3 ha indetto

un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura di pietra naturale

"tipo gneiss chiaro della __________ " per i lavori di sistemazione

della zona __________, compreso il trasporto sul luogo d'impiego (pos.

131.100), escluse tutte le prestazioni relative alle opere di posa (pos.

151.100).

Il bando di concorso prevedeva che

l'aggiudicazione avrebbe avuto luogo esclusivamente in base al prezzo, secondo

una scala di note variante da 1 (prezzo più alto) a 6 (prezzo più basso),

ritenuto che la nota 4 sarebbe stata assegnata all'offerta con un costo

superiore del 20% al minor prezzo (pos. 224.100). Il subappalto era escluso (pos.

263.100).

Le ditte concorrenti dovevano altresì

certificare se i titolari o le persone che le controllano hanno o meno funzioni

dirigenziali in altre ditte anche non partecipanti alla gara.

B. In tempo

utile sono state inoltrate al committente le offerte di

7 ditte, fra cui quelle della CO 2 (CO 2) di

fr. 274'760.90, quella della O__________ (O__________) di

fr. 386'717.10 e quella della S__________ (S__________)

di fr. 376'277.20.

Previa valutazione delle offerte pervenute,

il 20 gennaio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla CO 2.

C. Con

distinti ricorsi di ugual data e contenuto le ditte S__________ ed O__________

hanno impugnato la predetta delibera davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Le ricorrenti rilevano che l'aggiudicataria

ha dichiarato una massa salariale di poco più di fr. 2'000.- per il periodo

luglio-settembre per un solo dipendente. Si tratta quindi di una ditta

commerciale che non possiede né cava, né laboratorio e deve acquistare altrove

la merce richiesta nel capitolato. Risulterebbe pertanto disatteso il divieto

di subappalto. Lo confermerebbe la clausola inserita nei capitolati dei concorsi

indetti dallo Stato, stante la quale qualora l'attività della ditta

concorrente si limitasse al commercio della pietra, la ditta che ne effettua

l'estrazione sarà considerata subappaltatore del concorrente stesso.

D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio e l'CO 2,

contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi qui appresso.

E. Con

repliche dell'11 marzo 2005, le ricorrenti hanno ulteriormente rilevato che la

resistente CO 2, amministrata da __________ non ha dichiarato che

l'amministratrice è nel contempo titolare di una ditta individuale che porta il

suo nome e presidente del consiglio di amministrazione della __________ di __________.

L'offerta dell'aggiudicataria avrebbe pertanto dovuto essere esclusa già perché

fornisce false indicazioni.

Nel merito, le ricorrenti hanno ribadito ed

ulteriormente sviluppato le censure sollevate in precedenza.

Tanto il municipio, quanto l'aggiudicataria

si sono confermati nelle tesi e nelle domande di risposta.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ricorrenti

sono legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). I

ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto,

possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza assumere

particolari prove (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti

che hanno dato al committente indicazioni false (lett. b), rispettivamente le

ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone

e che non adempiono ai principi dell’art. 5 LCPubb (lett. f).

2.2

In concreto, il capitolato chiedeva

alle ditte concorrenti di indicare, mediante autocertificazione, se i titolari

o le persone che le controllano hanno o non hanno funzioni dirigenziali in

altre ditte anche non partecipanti alla gara (pag. 9). La richiesta avvertiva

che false indicazioni avrebbero potuto comportare l'esclusione del contravventore

da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni (art. 45 LCPubb).

2.3

La ditta CO 2 ha indicato che i

titolari o le persone che la controllano non hanno funzioni dirigenziali in

altre ditte anche non partecipanti alla gara d'appalto.

In realtà, prima ancora dell'aggiudicazione,

il municipio ha accertato che l'amministratrice

unica __________ __________ è titolare di una omonima ditta individuale,

con sede a __________, che si occupa della rivendita e della posa di granito.

Invitata a giustificarsi, __________ __________ ha dimostrato che la ditta è

inattiva dal 1996. In quest'ottica, l'omessa indicazione poteva tutto sommato

apparire come il frutto di una dimenticanza scusabile.

In sede di repliche, le ricorrenti hanno

tuttavia dimostrato che __________ __________ è anche presidente del consiglio

di amministrazione della __________ di __________, ditta tuttora attiva nel

commercio della pietra naturale, con produzione in Ticino e vendita in

Svizzera, Germania, Francia ed Austria (cfr. www.schori.ch).

La mancata indicazione di questa partecipazione dell'amministratrice __________

non è scusabile. Diversamente da quella di cui si è appena detto, quest'omissione

non può in effetti essere il frutto di una semplice dimenticanza. Dichiarando

che i titolari e le persone che controllano la CO 2 non hanno funzioni dirigenziali

in altre ditte anche non partecipanti alla gara, __________ ha fornito un'indicazione

quantomeno erronea, se non addirittura falsa. La circostanza sottaciuta, considerate

le verosimili connessioni fra le due ditte, non era invero irrilevante.

3.

Già per il motivo appena esaminato, emerso soltanto in sede di

replica, i ricorsi vanno quindi accolti. Considerato che il contratto è già in

esecuzione, questo tribunale si limita ad accertare l'illegittimità della

decisione impugnata (art. 41 cpv. 2 LCPubb).

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 25, 36, 37, 41, 45 LCPubb; 3, 18, 28,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza, la decisione 20 gennaio 2005

del municipio di CO 3, che delibera alla ditta CO 2 di __________ la fornitura

di pietra naturale per i lavori di sistemazione della zona __________ è

dichiarata illegittima.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster