52.2005.36
fornitura pietra naturale
24 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.36
Data decisione, Autorità:
24.03.2005, TRAM
Titolo:
fornitura pietra naturale
ESCLUSIONE
art. 5 LCPUBB
art. 25 LCPUBB
art. 41 cpv. 2 LCPUBB
art. 45 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.35
52.2005.36
Lugano
24 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 4 febbraio 2005 delle
a.
b.
S__________, __________,
O__________, __________,
contro
la decisione 20 gennaio 2005 del municipio di CO 3,
che delibera alla ditta CO 2 di __________ la fornitura di pietra naturale
per i lavori di sistemazione della zona __________;
viste le risposte:
- 17 febbraio 2005 del
municipio di CO 3;
- 16 febbraio 2005 della CO
2;
preso atto delle repliche 11 marzo 2005 delle
ricorrenti e delle dupliche:
- 21 marzo 2005 del municipio
di CO 3;
- 18 marzo 2005 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui rievocare in quanto
ininfluenti sul presente giudizio, il 9 novembre 2004 il municipio di CO 3 ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura di pietra naturale
"tipo gneiss chiaro della __________ " per i lavori di sistemazione
della zona __________, compreso il trasporto sul luogo d'impiego (pos.
131.100), escluse tutte le prestazioni relative alle opere di posa (pos.
151.100).
Il bando di concorso prevedeva che
l'aggiudicazione avrebbe avuto luogo esclusivamente in base al prezzo, secondo
una scala di note variante da 1 (prezzo più alto) a 6 (prezzo più basso),
ritenuto che la nota 4 sarebbe stata assegnata all'offerta con un costo
superiore del 20% al minor prezzo (pos. 224.100). Il subappalto era escluso (pos.
263.100).
Le ditte concorrenti dovevano altresì
certificare se i titolari o le persone che le controllano hanno o meno funzioni
dirigenziali in altre ditte anche non partecipanti alla gara.
B. In tempo
utile sono state inoltrate al committente le offerte di
7 ditte, fra cui quelle della CO 2 (CO 2) di
fr. 274'760.90, quella della O__________ (O__________) di
fr. 386'717.10 e quella della S__________ (S__________)
di fr. 376'277.20.
Previa valutazione delle offerte pervenute,
il 20 gennaio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla CO 2.
C. Con
distinti ricorsi di ugual data e contenuto le ditte S__________ ed O__________
hanno impugnato la predetta delibera davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Le ricorrenti rilevano che l'aggiudicataria
ha dichiarato una massa salariale di poco più di fr. 2'000.- per il periodo
luglio-settembre per un solo dipendente. Si tratta quindi di una ditta
commerciale che non possiede né cava, né laboratorio e deve acquistare altrove
la merce richiesta nel capitolato. Risulterebbe pertanto disatteso il divieto
di subappalto. Lo confermerebbe la clausola inserita nei capitolati dei concorsi
indetti dallo Stato, stante la quale qualora l'attività della ditta
concorrente si limitasse al commercio della pietra, la ditta che ne effettua
l'estrazione sarà considerata subappaltatore del concorrente stesso.
D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio e l'CO 2,
contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
E. Con
repliche dell'11 marzo 2005, le ricorrenti hanno ulteriormente rilevato che la
resistente CO 2, amministrata da __________ non ha dichiarato che
l'amministratrice è nel contempo titolare di una ditta individuale che porta il
suo nome e presidente del consiglio di amministrazione della __________ di __________.
L'offerta dell'aggiudicataria avrebbe pertanto dovuto essere esclusa già perché
fornisce false indicazioni.
Nel merito, le ricorrenti hanno ribadito ed
ulteriormente sviluppato le censure sollevate in precedenza.
Tanto il municipio, quanto l'aggiudicataria
si sono confermati nelle tesi e nelle domande di risposta.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ricorrenti
sono legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). I
ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo fondamento di fatto,
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza assumere
particolari prove (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti
che hanno dato al committente indicazioni false (lett. b), rispettivamente le
ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone
e che non adempiono ai principi dell’art. 5 LCPubb (lett. f).
2.2
In concreto, il capitolato chiedeva
alle ditte concorrenti di indicare, mediante autocertificazione, se i titolari
o le persone che le controllano hanno o non hanno funzioni dirigenziali in
altre ditte anche non partecipanti alla gara (pag. 9). La richiesta avvertiva
che false indicazioni avrebbero potuto comportare l'esclusione del contravventore
da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni (art. 45 LCPubb).
2.3
La ditta CO 2 ha indicato che i
titolari o le persone che la controllano non hanno funzioni dirigenziali in
altre ditte anche non partecipanti alla gara d'appalto.
In realtà, prima ancora dell'aggiudicazione,
il municipio ha accertato che l'amministratrice
unica __________ __________ è titolare di una omonima ditta individuale,
con sede a __________, che si occupa della rivendita e della posa di granito.
Invitata a giustificarsi, __________ __________ ha dimostrato che la ditta è
inattiva dal 1996. In quest'ottica, l'omessa indicazione poteva tutto sommato
apparire come il frutto di una dimenticanza scusabile.
In sede di repliche, le ricorrenti hanno
tuttavia dimostrato che __________ __________ è anche presidente del consiglio
di amministrazione della __________ di __________, ditta tuttora attiva nel
commercio della pietra naturale, con produzione in Ticino e vendita in
Svizzera, Germania, Francia ed Austria (cfr. www.schori.ch).
La mancata indicazione di questa partecipazione dell'amministratrice __________
non è scusabile. Diversamente da quella di cui si è appena detto, quest'omissione
non può in effetti essere il frutto di una semplice dimenticanza. Dichiarando
che i titolari e le persone che controllano la CO 2 non hanno funzioni dirigenziali
in altre ditte anche non partecipanti alla gara, __________ ha fornito un'indicazione
quantomeno erronea, se non addirittura falsa. La circostanza sottaciuta, considerate
le verosimili connessioni fra le due ditte, non era invero irrilevante.
3.
Già per il motivo appena esaminato, emerso soltanto in sede di
replica, i ricorsi vanno quindi accolti. Considerato che il contratto è già in
esecuzione, questo tribunale si limita ad accertare l'illegittimità della
decisione impugnata (art. 41 cpv. 2 LCPubb).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 25, 36, 37, 41, 45 LCPubb; 3, 18, 28,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 20 gennaio 2005
del municipio di CO 3, che delibera alla ditta CO 2 di __________ la fornitura
di pietra naturale per i lavori di sistemazione della zona __________ è
dichiarata illegittima.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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