52.2005.360
Pubblico concorso per lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna
15 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2005.360
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna
AGGIUDICAZIONE
art. 34 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.360
Lugano
15 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone
che revoca la decisione 9 maggio 2005 con cui ha aggiudicato all'insorgente i
lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico
comunale;
vista la risposta 4 novembre
2005 del municipio di Lamone;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2
marzo 2005 il municipio di Lamone ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di
giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale
(FU 18/2005 pag. 1602);
che, valutate le offerte pervenutegli, il 9
maggio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla ditta RI 1, qui
ricorrente, classificatasi al primo posto con un'offerta di fr. 6'348.40;
che tra il 17 ed il 27 giugno 2005 le parti
hanno sottoscritto il contratto di appalto;
che con decisione 17 ottobre 2005 il
municipio ha deciso di 1. annullare la procedura della commessa
rispettivamente di 2. elaborare una nuova richiesta di preventivo, con nuovi
parametri di intervento, applicando, vista l'entità della spesa, la procedura
ad incarico diretto;
che la decisione era giustificata da
sostanziali cambiamenti che sarebbero intervenuti nelle opere di sistemazione
esterna;
che contro la predetta decisione la ditta RI
1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'unico cambiamento
intervenuto consisterebbe in una diminuzione delle superfici da trattare;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio sostenendo che sarebbero intervenuti sostanziali cambiamenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento
censurato, è certa (art. 43 PAmm);
che l’art. 37 lett. d LCPubb prevede la
possibilità di impugnare le decisioni di aggiudicazione e di annullamento della
gara; non prevede invece la possibilità di ricorrere contro le decisioni con
cui il committente revoca l'aggiudicazione;
che la dottrina vi ravvisa una lacuna che il
giudice è chiamato a colmare (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 683, nota 1413);
che, ferma questa premessa, il ricorso,
tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LCPubb, in
presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la
commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una nuova gara, rinunciare
totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di
risarcimento;
che l’art. 34 LCPubb regola unicamente
l'annullamento della procedura prima dell'aggiudicazione; non è dunque
applicabile al caso concreto, ove non soltanto la decisione di aggiudicazione è
stata adottata, ma è persino stato sottoscritto il relativo contratto
d'appalto;
che la revoca di decisioni di aggiudicazione
non è a priori esclusa; essa presuppone tuttavia che la decisione da revocare sia
affetta da violazioni del diritto tali da giustificare un simile provvedimento
dal profilo dell'attuazione del diritto oggettivo per rapporto alla sicurezza
del diritto (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Fatti
V. ed., n. 41 B II);
che la decisione di aggiudicazione qui in
esame è invece immune da qualsiasi violazione del diritto; essa ha inoltre dato
luogo alla stipulazione del contratto di appalto; per principio, non è dunque
Considerandi
revocabile (Max Imboden/René Rhinow, op. cit., n. 45 B II a; diversamente Martin
Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, AJP 7/2005, pag. 786
n. 11);
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando il provvedimento impugnato;
che la tassa di giustizia è posta a carico del
comune secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 43 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 ottobre 2005
del municipio di Lamone (n. 1444) è annullata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di Lamone.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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