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Decisione

52.2005.362

Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti

7 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.362

Data decisione, Autorità:

07.12.2005, TRAM

Titolo:

Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti

CONTRAVVENZIONE COMUNALE

IGIENE

RIFIUTI DOMESTICI

art. 107 LOC

art. 208 LOC

art. 24 RALOC

Incarto n.

52.2005.362

Lugano

7 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4951) del Consiglio

di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso lCO 1

con cui veniva ordinato l'allontanamento di liquidi maleodoranti depositati

sul fondo part. n. 1035 RF;

viste le risposte:

- 15 novembre 2005 del CO

1;

- 15 novembre 2005 del CO

2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

RI 1, qui ricorrente, è usufruttuario del fondo

part. n. __________ RF di __________ che confina con il mappale n. __________

RF ed è situato nella zona R4 del PR;

che il 24 giugno 2005, il medico delegato ha

constatato che sul fondo dell'insorgente, a confine con la part. n. __________

RF, erano presenti due bidoni contenenti liquidi maleodoranti e cinque contenitori

per il compostaggio che emanavano odori molesti per il vicino e attiravano numerosi

insetti;

Considerandi

che il 4 luglio 2005 il CO 1, a seguito di detto

sopralluogo e sulla base dell'art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ha ordinato all'insorgente,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i bidoni e i contenitori

per i rifiuti vegetali;

che con giudizio 18 ottobre 2005 il CO 2 ha

respinto il ricorso presentato da RI 1 e ha confermato il succitato ordine poiché

provvisto di sufficiente base legale, giustificato da un interesse pubblico e

adeguato oltre che idoneo a tutelare l'igiene pubblica;

che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e dichiarando che non vi

sarebbero bidoni da eliminare;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la

legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm) e il ricorso è tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che innanzitutto risultano improponibili

dinanzi a questo tribunale le varie critiche sollevate dall'insorgente in

merito all'operato del sindaco, dal momento che le stesse, oltre ad essere al

limite della sconvenienza, nulla hanno a che vedere con l'oggetto della lite, il

quale concerne unicamente la questione di sapere se la risoluzione municipale

litigiosa sia legittima;

che giusta l'art. 107 LOC il municipio

esercita le funzioni di polizia locale, tra cui la tutela della pubblica salute

ed igiene, e può quindi adottare misure per regolare i depositi di letame e

immondizie, la nettezza urbana ecc. (cpv. 2 lett. b e art. 24 RALOC);

che la norma in questione è essenzialmente

una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a

designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il

compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la

natura, né le modalità degli interventi ammissibili (STA del 2 marzo 2005 in re

H.);

che il contenuto delle singole misure deve

invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale,

oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia:

rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di

adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi

ed imminenti per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi

rinvii);

che, nel caso concreto, il ricorso alla

clausola generale di polizia da parte del municipio è sufficientemente

giustificato, ritenuto che la presenza dei bidoni maleodoranti metteva

seriamente in pericolo la salute e l'igiene pubblica, in particolare quella del

confinante;

che l'ordine impugnato non si rivela

peraltro particolarmente severo, imponendo unicamente di allontanare i bidoni

maleodoranti e di spostare dal confine i contenitori del compostaggio;

che la misura costituisce certamente

l'ultima ratio atteso che non vi sono provvedimenti meno incisivi in grado di

produrre gli effetti auspicati;

che il fatto che il ricorrente dimostri di

aver eliminato tali bidoni tramite documentazione fotografica posteriore

all'ordine censurato non rende la decisione infondata; l'agire dell'insorgente,

che mai prima d'ora aveva contestato le risultanze del sopralluogo e quindi la

presenza di tali bidoni, è invece atto a confermare la correttezza di tale

ingiunzione;

che pertanto il giudizio del CO 2 e l'ordine

del municipio meritano di essere confermati;

che la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 107 e 208 LOC; 24 RALOC, 18, 43, 46, 60

e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto .

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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