52.2005.362
Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti
7 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.362
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti
CONTRAVVENZIONE COMUNALE
IGIENE
RIFIUTI DOMESTICI
art. 107 LOC
art. 208 LOC
art. 24 RALOC
Incarto n.
52.2005.362
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4951) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso lCO 1
con cui veniva ordinato l'allontanamento di liquidi maleodoranti depositati
sul fondo part. n. 1035 RF;
viste le risposte:
- 15 novembre 2005 del CO
1;
- 15 novembre 2005 del CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
RI 1, qui ricorrente, è usufruttuario del fondo
part. n. __________ RF di __________ che confina con il mappale n. __________
RF ed è situato nella zona R4 del PR;
che il 24 giugno 2005, il medico delegato ha
constatato che sul fondo dell'insorgente, a confine con la part. n. __________
RF, erano presenti due bidoni contenenti liquidi maleodoranti e cinque contenitori
per il compostaggio che emanavano odori molesti per il vicino e attiravano numerosi
insetti;
Considerandi
che il 4 luglio 2005 il CO 1, a seguito di detto
sopralluogo e sulla base dell'art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ha ordinato all'insorgente,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i bidoni e i contenitori
per i rifiuti vegetali;
che con giudizio 18 ottobre 2005 il CO 2 ha
respinto il ricorso presentato da RI 1 e ha confermato il succitato ordine poiché
provvisto di sufficiente base legale, giustificato da un interesse pubblico e
adeguato oltre che idoneo a tutelare l'igiene pubblica;
che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e dichiarando che non vi
sarebbero bidoni da eliminare;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la
legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm) e il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che innanzitutto risultano improponibili
dinanzi a questo tribunale le varie critiche sollevate dall'insorgente in
merito all'operato del sindaco, dal momento che le stesse, oltre ad essere al
limite della sconvenienza, nulla hanno a che vedere con l'oggetto della lite, il
quale concerne unicamente la questione di sapere se la risoluzione municipale
litigiosa sia legittima;
che giusta l'art. 107 LOC il municipio
esercita le funzioni di polizia locale, tra cui la tutela della pubblica salute
ed igiene, e può quindi adottare misure per regolare i depositi di letame e
immondizie, la nettezza urbana ecc. (cpv. 2 lett. b e art. 24 RALOC);
che la norma in questione è essenzialmente
una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a
designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il
compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la
natura, né le modalità degli interventi ammissibili (STA del 2 marzo 2005 in re
H.);
che il contenuto delle singole misure deve
invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale,
oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia:
rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di
adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi
ed imminenti per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi
rinvii);
che, nel caso concreto, il ricorso alla
clausola generale di polizia da parte del municipio è sufficientemente
giustificato, ritenuto che la presenza dei bidoni maleodoranti metteva
seriamente in pericolo la salute e l'igiene pubblica, in particolare quella del
confinante;
che l'ordine impugnato non si rivela
peraltro particolarmente severo, imponendo unicamente di allontanare i bidoni
maleodoranti e di spostare dal confine i contenitori del compostaggio;
che la misura costituisce certamente
l'ultima ratio atteso che non vi sono provvedimenti meno incisivi in grado di
produrre gli effetti auspicati;
che il fatto che il ricorrente dimostri di
aver eliminato tali bidoni tramite documentazione fotografica posteriore
all'ordine censurato non rende la decisione infondata; l'agire dell'insorgente,
che mai prima d'ora aveva contestato le risultanze del sopralluogo e quindi la
presenza di tali bidoni, è invece atto a confermare la correttezza di tale
ingiunzione;
che pertanto il giudizio del CO 2 e l'ordine
del municipio meritano di essere confermati;
che la tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 107 e 208 LOC; 24 RALOC, 18, 43, 46, 60
e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto .
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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