52.2005.363
Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sa
9 gennaio 2006Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2005.363
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TRAM
Titolo:
Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sanzionati in base al vecchio diritto
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. f LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2005.363
Lugano
9 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 18 ottobre 2005 (no. 4953) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 4 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per ulteriori sei mesi in relazione al
reato di guida nonostante la revoca commesso il 13 maggio 2005;
vista la risposta 18 ottobre
2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il 22 luglio 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel febbraio
del 1980. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
14 settembre 2000 revoca di 3
mesi per superamento del limite di velocità (204/183 km/h) constatato in autostrada
tramite inseguimento;
9 gennaio 2003 revoca di 4
mesi per eccesso di velocità (132/126 km/h sul limite di 80 km/h);
24 febbraio 2005 revoca di 6
mesi per aver circolato a velocità eccessiva (188 km/h sul limite di 130 km/h).
B. Il 13
maggio 2005 RI 1 ha percorso la strada cantonale __________ alla guida di una Nissan
Micra 1.4 della categoria F manomessa. Le indagini esperite dalla polizia a
seguito della denuncia di un automobilista che l'aveva notato viaggiare ad oltre
70 km/h hanno infatti permesso di accertare che la vettura, dotata di un
limitatore delle prestazioni per essere guidata da conducenti in possesso della
licenza di condurre veicoli della cat. F in grado di sviluppare la velocità massima
di 45 km/h, era stata modificata e sbloccata in modo da poter raggiungere la
velocità normalmente realizzabile da questo tipo di automezzo (almeno 120 km/h,
secondo le prove concrete effettuate sul banco a rulli in dotazione all'Ufficio
tecnico della circolazione di Camorino).
C. A seguito
di questi accadimenti, con decreto d'accusa 2 agosto 2005 il Ministero pubblico
l'ha ritenuto colpevole di guida nonostante la revoca e di circolazione con
veicolo in stato difettoso, proponendo la sua condanna alla pena di 20 giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento
di una multa di fr. 300.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione
adottata in base agli art. 95 cifra 2 e 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr, che è quindi
passata in giudicato incontestata.
D. Preso atto
delle predette conclusioni penali, il 4 agosto 2005 la Sezione della circolazione
ha modificato la sua precedente risoluzione del 24 febbraio 2005, revocando la
licenza di condurre di RI 1 per la durata di 12 mesi (dal 29 marzo 2005 al 28 marzo
2006). In sostanza, l'autorità cantonale ha aggiunto 6 mesi di revoca al provvedimento
in vigore richiamandosi agli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.
E. Dopo aver
incomprensibilmente ordinato d'ufficio la restituzione della patente in attesa
di un'eventuale condanna penale in realtà già pronunciata e cresciuta in giudicato,
con giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1 Ricordato
che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde l'assodata
sussistenza di un reato di guida nonostante la revoca tale da imporre un'ulteriore
revoca della licenza di condurre della durata minima di sei mesi giusta l'art.
17 cpv. 1 lett. c vLCStr.
F. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza
inferiore, ribadendo di non aver infranto alcuna norma della circolazione. Il
veicolo era semplicemente difettoso e non è mai stato spinto oltre la velocità
prescritta di 45 km/h, per cui non vi è stata alcuna violazione della revoca in
essere. Il provvedimento impugnato sarebbe in ogni modo troppo severo e non terrebbe
in debita considerazione l'acuta necessità professionale di condurre veicoli
dell'insorgente, che oltre all'attività di disegnatore svolgerebbe anche quella
di assistente tecnico nel ramo degli autolavaggi.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al
conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005,
commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla
circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 13
maggio 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con
maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo
diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento
il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione
della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000
in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo
sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione
allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato
sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di
revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121
II 214, consid. 3a).
3.2. In
concreto, a seguito degli eventi occorsi il 13 maggio 2005 il Ministero pubblico
ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida nonostante la revoca (art. 95
cifra 2 LCStr) e di circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni
(art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr), proponendo che fosse condannato alla pena di 20
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il
ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi
da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,
questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti
vincolato alla condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura
del procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli
accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare una
diversa valutazione del caso a questo stadio procedurale. Il ricorrente stesso
ha ammesso che la vettura aveva cominciato improvvisamente a "viaggiare
più del solito" (cfr. verbale di interrogatorio del 13.5.2005). Ovvio
quindi che per accorgersene egli abbia superato la fatidica velocità di 45 km/h
entro la quale il veicolo doveva mantenersi per poter essere guidato con la
licenza della speciale categoria F. Dato che in funzione delle caratteristiche
riscontrate dai periti dell'Ufficio tecnico della circolazione (velocità raggiungibile
di gran lunga superiore a 45 km/h) l'autovettura poteva essere condotta
unicamente con la licenza della cat. B di cui il ricorrente era privo a seguito
della revoca disposta il 24 febbraio 2005 dalla competente autorità cantonale,
non v'è alcun dubbio che il reato perseguito dal Procuratore è stato effettivamente
perpetrato. Su questo punto, il gravame del ricorrente si avvera chiaramente infondato.
4. 4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal
caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei
cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione
medio grave (art. 16c
cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la
licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa
di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,
ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata
revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio
gravi (art. 16c cpv. 2
lett. d LCStr).
Contrariamente
alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere
il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla
precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede
che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri
alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente
viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.
4.2. Dopo
aver subito, nel 2000 e nel 2003, due misure amministrative per importanti
infrazioni alle norme del traffico, il 24 febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato
con una revoca della patente di sei mesi adottata in applicazione del vecchio diritto
per un grave eccesso di velocità commesso il 13 settembre 2004. L'esecuzione
della misura è iniziata il 29 marzo 2005 e avrebbe dovuto terminare il 28
settembre 2005. Il 13 maggio 2005 il ricorrente ha tuttavia guidato nonostante
la revoca.
Il nuovo
diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata
in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione
lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I
provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica sono invece
applicati in base al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della
modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). Resta riservato
il principio della lex mitior, che esclude i provvedimenti adottati
prima del 1° gennaio 2005 dall'applicazione del penalizzante sistema a cascata
previsto dal nuovo diritto (Mizel, Les nouvelles dispositions légales
sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente, le
precedenti revoche di cui il ricorrente è stato oggetto negli ultimi cinque
anni imporrebbero una revoca a tempo indeterminato ma per
almeno due anni in base all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr.
Commesso il 13 maggio 2005, il delitto di
cui si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi
esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1
lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della
sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio
della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa,
che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva recidiva
(Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis
de conduire, PJA 6/2005 p. 644).
Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, il reato di guida nonostante la revoca in cui
è incorso l'insorgente va punito con una revoca di almeno tre mesi. Per l'art. 16c cpv. 3 LCStr questa nuova
sanzione deve riprendere ed incorporare la durata restante, pari a quattro mesi
e mezzo, della revoca di sei mesi che lo stesso ricorrente il 13 maggio 2005 stava
scontando. Non potendosi am-mettere, per ovvi motivi, che una revoca di tre
mesi ne assorba una di quattro mesi e mezzo, occorre pronunciare una misura
amministrativa che, iniziando a decorrere il 13 maggio 2005 in ossequio al
principio della sostituzione, giunga a termine almeno tre mesi dopo la scadenza
della revoca di sei mesi di cui era in corso l'espiazione. In concreto, la
nuova revoca non può pertanto essere inferiore a sette mesi e mezzo. Come annota
la dottrina (Demierre, Mizel, Mouron, op. cit., p. 644), a questa soluzione non
si oppone il tenore dell'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, che si limita ad imporre una durata minima
della revoca suscettibile di incrementi in presenza di circostanze particolari.
Essa è inoltre suffragata dal messaggio di revisione della legge, il quale
spiega che se ad una persona è stata revocata la licenza per un'infrazione
grave, "la durata minima della revoca in caso di guida nonostante
questa prima revoca è di dodici mesi. La nuova revoca non è assommata alla
prima, ma la sostituisce, cosicché il conducente non deve scontare la durata di
entrambe le revoche. Questo vantaggio è però relativizzato dal fatto che in
caso di ulteriori infrazioni interviene più facilmente la revoca definitiva, in
quanto ci si trova già ad un livello superiore del sistema a cascata. Questo
disciplinamento severo … (omissis) … costituisce un importante presupposto per
applicare efficacemente la revoca delle licenze" (messaggio concernente
la modifica della LCStr del 31 marzo 1999, FF 1999 p. 3865).
4.3. Poste queste premesse, resta da
determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta
dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare dei precedenti e
della necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dall'interessato.
Quest'ultima esigenza, riferita all'attività di tecnico di autolavaggi, non è
stata minimamente documentata e quindi non può incidere sulla durata della
revoca. Quand'anche fosse stata debitamente comprovata, non avrebbe comunque
potuto influire sulla commisurazione della misura, poiché al pari della
professione principale di disegnatore esercitata dall'insorgente non esige la
guida di un veicolo secondo la giurisprudenza costante resa in materia dal
Tribunale federale (cfr., sull'argomento, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrecht, n. 2411 ss. e rinvii). Per quanto attiene invece alla
reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è
fortemente compromessa dalle precedenti revoche subite, tutte per gravi eccessi
di velocità commessi in un lasso di tempo relativamente breve (2000, 2002 e
2004).
Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a
distanza di appena un mese e mezzo dall'inizio della misura amministrativa
inflittagli il 24 febbraio 2005, della sua pessima reputazione quale conducente
e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di
guidare veicoli a motore, una revoca di dieci mesi e mezzo, comprensiva della
sanzione residua di cui era in corso l'espiazione, appare adeguatamente
commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore. Tale sanzione
non infrange il divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm),
poiché la durata complessiva della revoca che il ricorrente dovrà scontare per
Fatti
i due ultimi reati commessi corrisponde in sostanza a quella di dodici mesi stabilita
il 4 agosto 2005 dalla Sezione della circolazione applicando simultaneamente
nuovo (art. 16c cpv. 1
lett. f LCStr) e vecchio diritto (art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr).
5.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va evaso ai sensi dei
considerandi, confermando sostanzialmente la durata complessiva della sanzione
irrogata, ma definendone diversamente i termini. Invece che essere commisurata
in sei mesi a contare dalla scadenza della revoca semestrale che il ricorrente
Considerandi
stava scontando, la durata della nuova revoca viene determinata in dieci mesi e
mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro
mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione,
dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre
2005, data in cui la patente gli è stata restituita mediante decisione cautelare
della Presidente del Consiglio di Stato.
Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della
circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, siccome sostanzialmente soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28,
43, 46, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18
ottobre 2005 (no. 4953) del Consiglio di Stato e la risoluzione 4 agosto 2005
(no. 2660/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che a
RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di dieci mesi e mezzo a
titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e
mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto
il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005.
1.2. gli atti sono
rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova
revoca.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
2. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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