Lexipedia

Decisione

52.2005.363

Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sa

9 gennaio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i due ultimi reati commessi corrisponde in sostanza a quella di dodici mesi stabilita

il 4 agosto 2005 dalla Sezione della circolazione applicando simultaneamente

nuovo (art. 16c cpv. 1

lett. f LCStr) e vecchio diritto (art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr).

5.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va evaso ai sensi dei

considerandi, confermando sostanzialmente la durata complessiva della sanzione

irrogata, ma definendone diversamente i termini. Invece che essere commisurata

in sei mesi a contare dalla scadenza della revoca semestrale che il ricorrente

Considerandi

stava scontando, la durata della nuova revoca viene determinata in dieci mesi e

mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro

mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione,

dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre

2005, data in cui la patente gli è stata restituita mediante decisione cautelare

della Presidente del Consiglio di Stato.

Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della

circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del ricorrente, siccome sostanzialmente soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28,

43, 46, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è evaso come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 18

ottobre 2005 (no. 4953) del Consiglio di Stato e la risoluzione 4 agosto 2005

(no. 2660/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che a

RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di dieci mesi e mezzo a

titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e

mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto

il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005.

1.2. gli atti sono

rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova

revoca.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

2. Dipartimento

delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster