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Decisione

52.2005.364

Deliberazioni di un'assemblea parrocchiale - catalogo parrocchiale

24 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Con

avviso 12 aprile 2005 il consiglio della Parrocchia __________ ha convocato,

per il 22 dello stesso mese, l’assemblea parrocchiale per la seduta ordinaria. All'ordine

del giorno figuravano, tra l'altro, le seguenti trattande:

5. Eventuali.

6. Nomina di 3 membri del consiglio

parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.

7. Nomina di 2 membri supplenti del

consiglio parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.

8. Nomina dei membri e dei supplenti

della commissione della gestione per il quadriennio 2005-2009.

9. Nomina del delegato parrocchiale

all'Assemblea vicariale per il periodo 2005-2009.

10. Eventuali."

b) L'assemblea parrocchiale si è svolta alla

data prevista in presenza di 14 cittadini parrocchiani.

Dopo la lettura dell'ordine del giorno, il

qui ricorrente RI 1 ha contestato la riduzione da 5 a 3 i membri del consiglio

parrocchiale senza previa modifica del regolamento, la quale non figurava però all'ordine

del giorno. Alle eventuali previste alla trattanda n. 5, il presidente ha comunque

proposto la modifica dell'art. 13 del regolamento parrocchiale in tal senso,

raccogliendo 9 voti favorevoli e 4 astenuti.

L'assemblea ha poi nominato i 3 membri e i 2

supplenti del consiglio parrocchiale e della commissione della gestione per il quadriennio

2005-2009.

B. a) Il 4

maggio 2005 RI 1 è insorto dinnanzi alla Commissione indipendente di ricorso

contro le decisioni degli organi parrocchiali, chiedendo l’annullamento delle

suddette delibere assembleari. A suo dire l'assemblea non poteva statuire sulla

modifica del regolamento parrocchiale, in quanto la trattanda non figurava

all'ordine del giorno e non poteva essere relegata agli "eventuali".

Ha poi contestato l'elezione dei tre membri del consiglio parrocchiale, adducendo

che una persona (in casu D__________) non poteva essere nel contempo membro

supplente dell'esecutivo e membro della commissione della gestione. Infine, ha censurato

il modo nel quale era stato compilato il catalogo parrocchiale, rilevando che lo

stesso non era altro che l'elenco dei cittadini del comune di __________

residenti nella frazione di __________ e conteneva sviste evidenti.

Quest'ultima doglianza è stata sollevata dal ricorrente anche nell'ambito di un'istanza

di intervento inoltrata il 28 giugno 2005.

b) Pendente il ricorso, il 6 luglio 2005 si

è tenuta una nuova assemblea della Parrocchia __________, durante la quale è

stata annullata la decisione relativa alla riduzione del numero dei membri del

consiglio parrocchiale. Dopo avere confermato i 3 eletti del 22 aprile

precedente, essa ha designato altri due membri ed ha rinunciato a eleggere i

supplenti.

La decisione non è stata impugnata.

c) Con giudizio 13 ottobre 2005 la

Commissione indipendente di ricorso ha respinto, nella misura in cui era

ricevibile, rispettivamente evaso ai sensi dei considerandi il gravame interposto

da RI 1. Respinte le censure relative alle modalità di pubblicazione delle

decisioni assembleari, essa ha rilevato che la contestazione rivolta contro la decisione

di ridurre a 3 i membri del consiglio parrocchiale era stata evasa con

l'annullamento della stessa da parte dell'assemblea nel corso della seduta del

6 luglio 2005 e che con il nuovo assetto del consiglio parrocchiale era venuta

meno anche la situazione di incompatibilità concernente D__________, in quanto

egli non faceva più parte dell'esecutivo. Infine, l'autorità ricorsuale ha

dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la censura relativa al catalogo

elettorale. A titolo abbondanziale ha comunque aggiunto che in ogni caso la

stessa non giustificava l'annullamento delle risoluzioni adottate dall'assemblea.

C. Avverso la

predetta pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendogli di annullarla.

Il ricorrente ripropone e sviluppa in questa

sede la censura relativa all'errata compilazione del catalogo parrocchiale.

D. All’accoglimento

del gravame si oppongono sia il consiglio parrocchiale __________ sia la

Commissione indipendente di ricorso, quest'ultima con argomenti di cui si dirà,

se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 cpv. 2 seconda

frase LCcatt.

La legittimazione attiva del ricorrente,

cittadino attivo cattolico apostolico romano domiciliato nel territorio della

parrocchia __________, è certa (art. 3 cpv. 1 LCcatt e 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle questioni poste a

giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

va osservato che dinnanzi a questo tribunale l'insorgente si limita a riproporre

le doglianze relative al corretto allestimento del catalogo parrocchiale 2005.

Di conseguenza, le altre questioni che erano

state sollevate nell'impugnativa inoltrata alla Commissione indipendente di

ricorso non sono più litigiose in questa sede e non necessitano di essere

esaminate.

3.

3.1. Ferma

questa premessa, va detto che l'art. 3 cpv. 1 LCcatt, entrato in vigore il 1°

gennaio 2005, dispone che ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica

romana residente da almeno 3 mesi in un comune del cantone, che abbia i 16 anni

compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti

iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di

eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella parrocchia

in cui risiede.

Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che

il comune mette a disposizione gratuitamente della parrocchia i dati necessari

sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

3.2

Giusta l'art. 1 RLCcatt, il consiglio parrocchiale

allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla

Chiesa cattolica apostolica romana (cpv. 1).

Le iscrizioni delle persone aventi diritto

di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di

nascita, paternità, sesso, comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine

alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza

o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o

vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità (cpv. 2).

L'art. 2 RLCcatt indica che il consiglio

parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di

febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio (cpv. 1).

L'avviso di pubblicazione è affisso all'albo

parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in

materia ecclesiastica residente nel comune nei giorni di pubblicazione (cpv.

2).

4.

La precedente autorità di giudizio ha ritenuto che la censura del

ricorrente relativa all'inesatta compilazione del catalogo parrocchiale,

sollevata per la prima volta soltanto nell'ambito del ricorso 4 maggio 2005, fosse

tardiva, non essendo stata fatta valere già durante il periodo di pubblicazione

e di consultazione di tale elenco.

La conclusione appare viziata da eccessivo formalismo. È vero che, in virtù del

principio della buona fede, il ricorrente avrebbe dovuto reagire subito alle asserite

inesattezze da lui constatate nel catalogo parrocchiale pubblicato all'albo,

senza attendere lo svolgimento dell'assemblea per esprimere le proprie critiche

al riguardo. Occorre però anche considerare che, a differenza - per esempio - della

legge sull'esercizio dei diritti politici (cfr. art. 161 e 162 LEDP), tanto la

nuova legge sulla Chiesa cattolica, quanto il relativo regolamento di

applicazione non prevedono alcunché in merito alle modalità di contestazione del

catalogo da parte dei cittadini parrocchiani. L'art. 22 cpv. 2 LCcatt si limita

infatti a stabilire in modo del tutto generico che la Commissione di ricorso

indipendente è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi

parrocchiali, senza peraltro specificare che tra gli atti impugnabili rientrerebbero

anche i cataloghi parrocchiali al momento della loro pubblicazione. Inoltre,

nel caso specifico, l'avviso di pubblicazione era privo di qualsiasi indicazione

riguardo ai rimedi di diritto esperibili. In simili circostanze, il ricorrente,

che oltretutto non è giurista, non poteva rendersi conto che per contestare il

contenuto del catalogo parrocchiale avrebbe dovuto inoltrare un ricorso contro

il medesimo alla citata Commissione di ricorso entro la scadenza del termine di

pubblicazione.

Sia come sia, la questione inerente alla

tempestività della suddetta censura può restare aperta in questa sede, poiché

in ogni caso, quand'anche nel catalogo fossero effettivamente state iscritte

persone che non adempivano i requisiti dell'art. 3 LCcatt, il difetto non

sarebbe bastato a giustificare l'annullamento delle risoluzioni assembleari

impugnate. In effetti, l'insorgente non ha mai preteso che tra i 14 cittadini

parrocchiani che hanno partecipato all'assemblea del 22 aprile 2005 vi fossero

anche delle persone che non dovevano essere iscritte nel catalogo parrocchiale.

Né ha asserito che in tale elenco non fossero presenti i nomi di persone che

invece avevano il diritto di farne parte, avendo semmai costantemente affermato

che esso era in pratica comprensivo di tutti gli abitanti di __________. Ciò

permette di escludere che un eventuale errore di compilazione del catalogo

abbia in concreto potuto influire sulla validità delle deliberazioni adottate

dall'assemblea.

In esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, senza che

si renda necessario determinare se dinnanzi alla Commissione di ricorso

indipendente l'insorgente intendeva veramente dedurre dalla suddetta censura un

motivo di nullità delle querelate decisioni assembleari.

5.

La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 e 22 LCcatt; 1 e 2 RLCcatt; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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