52.2005.364
Deliberazioni di un'assemblea parrocchiale - catalogo parrocchiale
24 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.364
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, TRAM
Titolo:
Deliberazioni di un'assemblea parrocchiale - catalogo parrocchiale
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
PARROCCHIA
art. 3 LCCATT
art. 22 LCCATT
art. 1 RLCATT
art. 2 RLCATT
Incarto n.
52.2005.364
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 13 ottobre 2005 (n. 03/05) della
Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi
parrocchiali, che ha respinto,
nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le deliberazioni adottate
dall'assemblea della parrocchia __________ tenutasi il 22 aprile 2005;
viste le risposte:
- 17 novembre 2005 del
consiglio parrocchiale __________;
- 21 novembre 2005 della
Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Con
avviso 12 aprile 2005 il consiglio della Parrocchia __________ ha convocato,
per il 22 dello stesso mese, l’assemblea parrocchiale per la seduta ordinaria. All'ordine
del giorno figuravano, tra l'altro, le seguenti trattande:
5. Eventuali.
6. Nomina di 3 membri del consiglio
parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.
7. Nomina di 2 membri supplenti del
consiglio parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.
8. Nomina dei membri e dei supplenti
della commissione della gestione per il quadriennio 2005-2009.
9. Nomina del delegato parrocchiale
all'Assemblea vicariale per il periodo 2005-2009.
10. Eventuali."
b) L'assemblea parrocchiale si è svolta alla
data prevista in presenza di 14 cittadini parrocchiani.
Dopo la lettura dell'ordine del giorno, il
qui ricorrente RI 1 ha contestato la riduzione da 5 a 3 i membri del consiglio
parrocchiale senza previa modifica del regolamento, la quale non figurava però all'ordine
del giorno. Alle eventuali previste alla trattanda n. 5, il presidente ha comunque
proposto la modifica dell'art. 13 del regolamento parrocchiale in tal senso,
raccogliendo 9 voti favorevoli e 4 astenuti.
L'assemblea ha poi nominato i 3 membri e i 2
supplenti del consiglio parrocchiale e della commissione della gestione per il quadriennio
2005-2009.
B. a) Il 4
maggio 2005 RI 1 è insorto dinnanzi alla Commissione indipendente di ricorso
contro le decisioni degli organi parrocchiali, chiedendo l’annullamento delle
suddette delibere assembleari. A suo dire l'assemblea non poteva statuire sulla
modifica del regolamento parrocchiale, in quanto la trattanda non figurava
all'ordine del giorno e non poteva essere relegata agli "eventuali".
Ha poi contestato l'elezione dei tre membri del consiglio parrocchiale, adducendo
che una persona (in casu D__________) non poteva essere nel contempo membro
supplente dell'esecutivo e membro della commissione della gestione. Infine, ha censurato
il modo nel quale era stato compilato il catalogo parrocchiale, rilevando che lo
stesso non era altro che l'elenco dei cittadini del comune di __________
residenti nella frazione di __________ e conteneva sviste evidenti.
Quest'ultima doglianza è stata sollevata dal ricorrente anche nell'ambito di un'istanza
di intervento inoltrata il 28 giugno 2005.
b) Pendente il ricorso, il 6 luglio 2005 si
è tenuta una nuova assemblea della Parrocchia __________, durante la quale è
stata annullata la decisione relativa alla riduzione del numero dei membri del
consiglio parrocchiale. Dopo avere confermato i 3 eletti del 22 aprile
precedente, essa ha designato altri due membri ed ha rinunciato a eleggere i
supplenti.
La decisione non è stata impugnata.
c) Con giudizio 13 ottobre 2005 la
Commissione indipendente di ricorso ha respinto, nella misura in cui era
ricevibile, rispettivamente evaso ai sensi dei considerandi il gravame interposto
da RI 1. Respinte le censure relative alle modalità di pubblicazione delle
decisioni assembleari, essa ha rilevato che la contestazione rivolta contro la decisione
di ridurre a 3 i membri del consiglio parrocchiale era stata evasa con
l'annullamento della stessa da parte dell'assemblea nel corso della seduta del
6 luglio 2005 e che con il nuovo assetto del consiglio parrocchiale era venuta
meno anche la situazione di incompatibilità concernente D__________, in quanto
egli non faceva più parte dell'esecutivo. Infine, l'autorità ricorsuale ha
dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la censura relativa al catalogo
elettorale. A titolo abbondanziale ha comunque aggiunto che in ogni caso la
stessa non giustificava l'annullamento delle risoluzioni adottate dall'assemblea.
C. Avverso la
predetta pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarla.
Il ricorrente ripropone e sviluppa in questa
sede la censura relativa all'errata compilazione del catalogo parrocchiale.
D. All’accoglimento
del gravame si oppongono sia il consiglio parrocchiale __________ sia la
Commissione indipendente di ricorso, quest'ultima con argomenti di cui si dirà,
se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 cpv. 2 seconda
frase LCcatt.
La legittimazione attiva del ricorrente,
cittadino attivo cattolico apostolico romano domiciliato nel territorio della
parrocchia __________, è certa (art. 3 cpv. 1 LCcatt e 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Preliminarmente
va osservato che dinnanzi a questo tribunale l'insorgente si limita a riproporre
le doglianze relative al corretto allestimento del catalogo parrocchiale 2005.
Di conseguenza, le altre questioni che erano
state sollevate nell'impugnativa inoltrata alla Commissione indipendente di
ricorso non sono più litigiose in questa sede e non necessitano di essere
esaminate.
3.
3.1. Ferma
questa premessa, va detto che l'art. 3 cpv. 1 LCcatt, entrato in vigore il 1°
gennaio 2005, dispone che ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica
romana residente da almeno 3 mesi in un comune del cantone, che abbia i 16 anni
compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti
iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di
eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella parrocchia
in cui risiede.
Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che
il comune mette a disposizione gratuitamente della parrocchia i dati necessari
sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.
3.2
Giusta l'art. 1 RLCcatt, il consiglio parrocchiale
allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla
Chiesa cattolica apostolica romana (cpv. 1).
Le iscrizioni delle persone aventi diritto
di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di
nascita, paternità, sesso, comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine
alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza
o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o
vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità (cpv. 2).
L'art. 2 RLCcatt indica che il consiglio
parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di
febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio (cpv. 1).
L'avviso di pubblicazione è affisso all'albo
parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in
materia ecclesiastica residente nel comune nei giorni di pubblicazione (cpv.
2).
4.
La precedente autorità di giudizio ha ritenuto che la censura del
ricorrente relativa all'inesatta compilazione del catalogo parrocchiale,
sollevata per la prima volta soltanto nell'ambito del ricorso 4 maggio 2005, fosse
tardiva, non essendo stata fatta valere già durante il periodo di pubblicazione
e di consultazione di tale elenco.
La conclusione appare viziata da eccessivo formalismo. È vero che, in virtù del
principio della buona fede, il ricorrente avrebbe dovuto reagire subito alle asserite
inesattezze da lui constatate nel catalogo parrocchiale pubblicato all'albo,
senza attendere lo svolgimento dell'assemblea per esprimere le proprie critiche
al riguardo. Occorre però anche considerare che, a differenza - per esempio - della
legge sull'esercizio dei diritti politici (cfr. art. 161 e 162 LEDP), tanto la
nuova legge sulla Chiesa cattolica, quanto il relativo regolamento di
applicazione non prevedono alcunché in merito alle modalità di contestazione del
catalogo da parte dei cittadini parrocchiani. L'art. 22 cpv. 2 LCcatt si limita
infatti a stabilire in modo del tutto generico che la Commissione di ricorso
indipendente è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi
parrocchiali, senza peraltro specificare che tra gli atti impugnabili rientrerebbero
anche i cataloghi parrocchiali al momento della loro pubblicazione. Inoltre,
nel caso specifico, l'avviso di pubblicazione era privo di qualsiasi indicazione
riguardo ai rimedi di diritto esperibili. In simili circostanze, il ricorrente,
che oltretutto non è giurista, non poteva rendersi conto che per contestare il
contenuto del catalogo parrocchiale avrebbe dovuto inoltrare un ricorso contro
il medesimo alla citata Commissione di ricorso entro la scadenza del termine di
pubblicazione.
Sia come sia, la questione inerente alla
tempestività della suddetta censura può restare aperta in questa sede, poiché
in ogni caso, quand'anche nel catalogo fossero effettivamente state iscritte
persone che non adempivano i requisiti dell'art. 3 LCcatt, il difetto non
sarebbe bastato a giustificare l'annullamento delle risoluzioni assembleari
impugnate. In effetti, l'insorgente non ha mai preteso che tra i 14 cittadini
parrocchiani che hanno partecipato all'assemblea del 22 aprile 2005 vi fossero
anche delle persone che non dovevano essere iscritte nel catalogo parrocchiale.
Né ha asserito che in tale elenco non fossero presenti i nomi di persone che
invece avevano il diritto di farne parte, avendo semmai costantemente affermato
che esso era in pratica comprensivo di tutti gli abitanti di __________. Ciò
permette di escludere che un eventuale errore di compilazione del catalogo
abbia in concreto potuto influire sulla validità delle deliberazioni adottate
dall'assemblea.
In esito alle considerazioni che precedono,
il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, senza che
si renda necessario determinare se dinnanzi alla Commissione di ricorso
indipendente l'insorgente intendeva veramente dedurre dalla suddetta censura un
motivo di nullità delle querelate decisioni assembleari.
5.
La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3 e 22 LCcatt; 1 e 2 RLCcatt; 3, 18,
28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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