52.2005.365
Divieto d'uso per scopi non agricoli di un fondo agricolo (posa di una roulotte)
3 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.365
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TRAM
Titolo:
Divieto d'uso per scopi non agricoli di un fondo agricolo (posa di una roulotte)
LICENZA EDILIZIA
ZONA AGRICOLA
art. 2 LCAMP
art. 16 LPT
art. 34 OPT
art. 3 cpv. 1 let. k RLE
Incarto n.
52.2005.365
Lugano
3 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 novembre 2005 di
RI 1, ,
patr. da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4949) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 21 giugno 2005 con cui il CO 1 ha vietato l'uso per scopi non
agricoli di un fondo agricolo ();
viste le risposte:
- 14 novembre 2005 di CO 3
e CO 4;
- 14 novembre 2005 del CO
1;
- 15 novembre 2005 di CO 2;
- 15 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1,
qui ricorrenti, sono proprietari di un fondo (), situato a, nella zona
agricola, in un comparto dichiarato di "particolare valore ambientale e di
protezione del paesaggio";
che con una certa frequenza ed una certa
regolarità, da alcuni anni, i ricorrenti posteggiano sul fondo un mobil-home,
nel quale, a detta del municipio e dei vicini, trascorrono i fine settimana della
bella stagione, pernottandovi e dedicandosi alla coltivazione di ortaggi;
che, a seguito delle lamentele di alcuni
vicini, qui resistenti, il municipio ha ripetutamente chiesto ai ricorrenti di
non posteggiare il camper sul fondo e di non pernottarvi;
che, preso atto che i ricorrenti non davano
seguito alle richieste, il 21 giugno 2005 il municipio ha loro vietato l'uso
del terreno per scopi non agricoli, fintanto che non fossero in possesso di una
licenza edilizia che autorizzi l'uso non agricolo; il divieto era fondato sugli
art. 1 e seg. e 42 LE;
che con giudizio 18 ottobre 2005 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che il divieto fosse
giustificato dall'uso improprio del fondo per scopi non agricoli; il posteggio
del camper durante i weekend e l'uso del veicolo come "casetta di
vacanza" sarebbe soggetto a licenza edilizia;
che contro il predetto giudizio governativo
Fatti
i ricorrenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme al divieto in contestazione;
che i ricorrenti minimizzano la durata e la
frequenza degli stazionamenti del camper, sostenendo che servirebbe soltanto
per trasportare sul posto gli attrezzi per la coltivazione del suolo; l'inoltro
di una domanda di costruzione sarebbe inesigibile, poiché il
veicolo non sosta sul fondo per più di tre
mesi nel corso di un anno;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; ad identica
conclusione pervengono il municipio ed i vicini resistenti, rilevando in particolare
che lo stazionamento del veicolo sul fondo non è affatto saltuario ed
occasionale, ma abituale e ricorrente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione degli
insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e
46 cpv. 1 PAmm;
che il gravame è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso, senza istruttoria, sulla base degli atti (art. 18
PAmm);
che secondo l’art. 16 LPT, le zone agricole
servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare,
a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la
compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da
costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni;
che, per principio, sono conformi
alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla
coltivazione dipendente dal suolo (art. 34 cpv. 1 OPT); gli edifici e gli
impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo, soggiunge la norma
(cpv. 5), non sono considerati conformi alla zona agricola;
che l’art. 25 NAPR di vieta inoltre su tutto il comprensorio
comunale la posa di case prefabbricate trainabili, tipo roulottes, mobil-homes,
ecc.;
che, a norma dell’art. 2 della legge sui
Considerandi
campeggi (LCamp), è possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate
destinate a campeggio; è considerato "campeggiare", soggiunge l’art.
3, la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio
utilizzando installazioni mobili quali tende, roulottes, "motorhomes"
(art. 3);
che, ad eccezione di quelli occasionali, i
campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un PR comunale o
da un PUC (art. 6 LCamp); l'apertura e l'esercizio di un campeggio, anche solo
occasionale, è soggetta ad autorizzazione del municipio (art. 13 LCamp);
che, apprezzando liberamente le contrastanti
versioni delle parti circa la durata, la frequenza e la regolarità delle soste
del mobil-home sul fondo dei ricorrenti, questo tribunale ritiene che non si tratti
soltanto di presenze saltuarie e sporadiche, ma di stazionamenti ripetuti ed
abituali, che perfezionano gli estremi del campeggio non occasionale anche se
non fossero abbinate al pernottamento;
che la versione dei ricorrenti secondo cui
il mobil-home non si presterebbe al pernottamento e servirebbe soltanto per
trasportare sul posto gli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo è
contraddetta dalla sua insignificante superficie (281 mq) e dalle fotografie
agli atti, che documentano la presenza di tavolini, tendaggi ed altre
attrezzature tipiche del campeggio, nonché attività e comportamenti estranei
all'esercizio dell'agricoltura (p. es. lavaggio del veicolo);
che lo stazionamento non autorizzato di un
mobil-home a scopo di campeggio non occasionale su un fondo della zona agricola
viola tanto la legislazione sui campeggi, quanto quella edilizia;
che, nelle particolari circostanze del caso
concreto, tale stazionamento, non essendo necessario alla coltivazione
dipendente dal suolo, che viene esercitata unicamente a scopo ricreativo,
configura in effetti anche un'utilizzazione del fondo palesemente contraria alla
funzione agricola della zona;
che tanto dal profilo della legislazione sui
campeggi, quanto dal profilo della legislazione edilizia (art. 42 LE),
l'utilizzazione non autorizzata di un fondo agricolo a scopo di campeggio non
legittima soltanto, ma obbliga addirittura il municipio ad adottare i provvedimenti
cautelari necessari per ripristinare una situazione conforme al diritto;
che il controverso divieto d'uso, del tutto
conforme al principio di proporzionalità, appare di conseguenza pienamente
giustificato;
che invano si richiamano i ricorrenti
all’art. 3 cpv. 1 lett. k RLE, che esime dall'obbligo del permesso la sosta di
roulottes per un periodo superiore a tre mesi durante un anno; l'esenzione
dalla licenza non dispensa in ogni caso dal rispetto della legge (art. 3
cpv. 2 RLE);
che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente
infondato, va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti tasse e spese secondo
soccombenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 2, 3 Lcamp; 25 NAPR;
3, 18, 21, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. municipio
di Maggia, 6673 Maggia,
2. Peter e
Esther Günthart, 5702 Niederlenz,
3. Rolf e
Ursula Fleischmann, 9050 Appenzell,
4. Thomas e
Gabriela Gafner, 3068 Utzigen,
4 rappr. da: Rolf e Ursula Fleischmann,
9050 Appenzell,
5. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
6. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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