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Decisione

52.2005.365

Divieto d'uso per scopi non agricoli di un fondo agricolo (posa di una roulotte)

3 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme al divieto in contestazione;

che i ricorrenti minimizzano la durata e la

frequenza degli stazionamenti del camper, sostenendo che servirebbe soltanto

per trasportare sul posto gli attrezzi per la coltivazione del suolo; l'inoltro

di una domanda di costruzione sarebbe inesigibile, poiché il

veicolo non sosta sul fondo per più di tre

mesi nel corso di un anno;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; ad identica

conclusione pervengono il municipio ed i vicini resistenti, rilevando in particolare

che lo stazionamento del veicolo sul fondo non è affatto saltuario ed

occasionale, ma abituale e ricorrente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione degli

insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e

46 cpv. 1 PAmm;

che il gravame è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso, senza istruttoria, sulla base degli atti (art. 18

PAmm);

che secondo l’art. 16 LPT, le zone agricole

servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare,

a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la

compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da

costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni;

che, per principio, sono conformi

alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla

coltivazione dipendente dal suolo (art. 34 cpv. 1 OPT); gli edifici e gli

impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo, soggiunge la norma

(cpv. 5), non sono considerati conformi alla zona agricola;

che l’art. 25 NAPR di vieta inoltre su tutto il comprensorio

comunale la posa di case prefabbricate trainabili, tipo roulottes, mobil-homes,

ecc.;

che, a norma dell’art. 2 della legge sui

Considerandi

campeggi (LCamp), è possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate

destinate a campeggio; è considerato "campeggiare", soggiunge l’art.

3, la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio

utilizzando installazioni mobili quali tende, roulottes, "motorhomes"

(art. 3);

che, ad eccezione di quelli occasionali, i

campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un PR comunale o

da un PUC (art. 6 LCamp); l'apertura e l'esercizio di un campeggio, anche solo

occasionale, è soggetta ad autorizzazione del municipio (art. 13 LCamp);

che, apprezzando liberamente le contrastanti

versioni delle parti circa la durata, la frequenza e la regolarità delle soste

del mobil-home sul fondo dei ricorrenti, questo tribunale ritiene che non si tratti

soltanto di presenze saltuarie e sporadiche, ma di stazionamenti ripetuti ed

abituali, che perfezionano gli estremi del campeggio non occasionale anche se

non fossero abbinate al pernottamento;

che la versione dei ricorrenti secondo cui

il mobil-home non si presterebbe al pernottamento e servirebbe soltanto per

trasportare sul posto gli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo è

contraddetta dalla sua insignificante superficie (281 mq) e dalle fotografie

agli atti, che documentano la presenza di tavolini, tendaggi ed altre

attrezzature tipiche del campeggio, nonché attività e comportamenti estranei

all'esercizio dell'agricoltura (p. es. lavaggio del veicolo);

che lo stazionamento non autorizzato di un

mobil-home a scopo di campeggio non occasionale su un fondo della zona agricola

viola tanto la legislazione sui campeggi, quanto quella edilizia;

che, nelle particolari circostanze del caso

concreto, tale stazionamento, non essendo necessario alla coltivazione

dipendente dal suolo, che viene esercitata unicamente a scopo ricreativo,

configura in effetti anche un'utilizzazione del fondo palesemente contraria alla

funzione agricola della zona;

che tanto dal profilo della legislazione sui

campeggi, quanto dal profilo della legislazione edilizia (art. 42 LE),

l'utilizzazione non autorizzata di un fondo agricolo a scopo di campeggio non

legittima soltanto, ma obbliga addirittura il municipio ad adottare i provvedimenti

cautelari necessari per ripristinare una situazione conforme al diritto;

che il controverso divieto d'uso, del tutto

conforme al principio di proporzionalità, appare di conseguenza pienamente

giustificato;

che invano si richiamano i ricorrenti

all’art. 3 cpv. 1 lett. k RLE, che esime dall'obbligo del permesso la sosta di

roulottes per un periodo superiore a tre mesi durante un anno; l'esenzione

dalla licenza non dispensa in ogni caso dal rispetto della legge (art. 3

cpv. 2 RLE);

che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente

infondato, va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti tasse e spese secondo

soccombenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 2, 3 Lcamp; 25 NAPR;

3, 18, 21, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. municipio

di Maggia, 6673 Maggia,

2. Peter e

Esther Günthart, 5702 Niederlenz,

3. Rolf e

Ursula Fleischmann, 9050 Appenzell,

4. Thomas e

Gabriela Gafner, 3068 Utzigen,

4 rappr. da: Rolf e Ursula Fleischmann,

9050 Appenzell,

5. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

6. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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