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Decisione

52.2005.369

Pubblico concorso per opere da selvicoltore per la manutenzione di opere di arginatura

1 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I metodi di valutazione dei tre criteri d'aggiudicazione

erano specificati in dettaglio dal capitolato. Quello relativo alla prontezza d'intervento

prevedeva l'attribuzione di note da 1 a 6, assegnate in proporzione alla

distanza tra il luogo del parco macchine ed il baricentro del

comprensorio consortile, che per il lotto D era fissato alla rotonda dell'Uovo

di Manno. Ai concorrenti non era chiesto espressamente né di indicare

l'ubicazione precisa del parco macchine, né di documentare i macchinari e gli

attrezzi ivi depositati.

B. In tempo

utile, per il lotto D, sono pervenute al committente le offerte di sette imprese

del ramo, fra cui quella della ditta CO 1 (__________), di C__________, qui resistente,

e quelle delle ditte ricorrenti F__________ (__________) e D__________ (__________),

domiciliate a Sessa, rispettivamente a Chironico.

La ditta CO 1 ha indicato di concorrere con

la succursale di __________. La ditta F__________ ha dal canto suo rilevato che

il magazzino principale ed il deposito si trovano ad __________. La ditta D__________

ha a sua volta fatto presente di disporre di una sottosede a __________.

Presa visione dei luoghi indicati dai

concorrenti quale deposito dei macchinari e corretto l'importo dell'offerta

della ditta F__________, il committente ha allestito la seguente graduatoria:

Ditta

Prezzo

Intervento

Apprendisti

totale

fr.

punti

km

punti

punti

punti

CO 1

78'313.65

3.775

13.000

1.588

2.75

0.138

5.501

F__________

79'871.50

3.557

5.600

1.768

2.75

0.138

5.463

D__________

77'418.20

3.900

66.000

0.300

6.00

0.300

4.500

…omissis…

Fondandosi su queste risultanze, con

decisione 28 ottobre 2005 il consorzio ha quindi aggiudicato la commessa alla

ditta CO 1.

C. Contro la

predetta decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia

la ditta F__________, sia la ditta D__________, chiedendone l'annullamento e

rivendicando l'aggiudicazione della commessa.

a. La ditta F__________ contesta anzitutto i

prezzi unitari per la manodopera esposti dalla ditta aggiudicataria. Sostiene

inoltre che il luogo del parco macchine della ditta CO 1 non si troverebbe a __________,

dove esiste solo un deposito di legname, ma a __________, dove la ditta

aggiudicataria ha la sua sede.

b. La ditta D__________ osserva invece che la

correzione del prezzo apportata all'offerta della ditta F__________ non le è stata

segnalata. Rimprovera inoltre al committente di aver valutato la rapidità d'intervento

in base alla sua sede di __________, omettendo di prendere in considerazione la

sottosede di __________, che aveva indicato nell'offerta.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono sia il consorzio, sia la ditta aggiudicataria,

contestando succintamente le tesi delle ricorrenti, con argomenti che verranno

discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica e di duplica, le parti si

Considerandi

confermano sostanzialmente nelle precedenti tesi ed allegazioni, che sviluppano

ulteriormente.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, entrambe le ricorrenti sono

legittimate a contestare la decisione di aggiudicazione. I ricorsi, tempestivi

(art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo

oggetto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm).

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie

potrà sem-mai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e

rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché ripari all'omissione e si

pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).

2.2.1

Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti

nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati

dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. La norma si ispira

al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

2.2

Nella sua offerta la ditta F__________ ha

omesso di sommare una delle tre posizioni di fr. 5'000.- previste dal

capitolato alla voce Macchinari della posizione Lavori a regia. Si

tratta, con ogni evidenza, di un errore aritmetico, che può essere corretto. L'offerta

non doveva dunque essere esclusa. La rettifica apportata dal committente,

comprensiva dello sconto offerto (22%) e dell'IVA, non presta d'altronde il fianco

a critiche.

Il committente ha invero omesso di

notificare la correzione agli altri concorrenti. L'omissione non ha tuttavia arrecato

alcun pregiudizio alla ricorrente D__________, che ha comunque avuto la

possibilità di prenderne conoscenza in questa sede e di fare valere le sue

ragioni.

3.

3.1. La

posizione 224.100 del capitolato stabiliva chiaramente la formula applicabile per

valutare il prezzo. La posizione 252.110 sollecitava inoltre i concorrenti a

produrre le dichiarazioni previste dall'art. 30 RLCPubb, che contempla anche

quella della Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL del ramo.

3.2

La ricorrente F__________ contesta il

salario orario della manodopera esposto dalla ditta aggiudicataria, ritenendolo

eccessivamente basso. La censura non può essere accolta.

Determinante ai fini della valutazione è in

effetti il prezzo globale indicato dall'offerta alle singole posizioni. Il

salario orario non appare d'altro canto inferiore ai minimi salariali fissati

dal CCL in vigore sino alla fine del 2004. Non v'è dunque spazio per contestazioni

di questa natura.

4.

4.1. La

posizione 224.110 del capitolato stabiliva altrettanto chiaramente che il criterio

relativo alla possibilità d'intervento rapido sarebbe stato valutato in base

alla distanza stradale (agibile con grossi mezzi meccanici) che intercorre fra

il luogo del parco macchine dell'impresa ed il baricentro del comprensorio

consortile, che per il lotto D qui in esame era fissato alla rotonda del cosiddetto

Uovo di Manno. Alla minor distanza sarebbe stata attribuita la nota 6, mentre

quella maggiore sarebbe stata valutata con la nota 1. Alle distanze intermedie

sarebbe stato attribuito un punteggio intermedio.

4.2

La ditta CO 1, nella sua offerta, ha

indicato quale luogo del parco macchine la località di __________. Poco

oltre il valico del __________, in direzione di __________, lungo la strada

cantonale, la resistente possiede in effetti un fondo, destinato, per quanto consta

a questo tribunale, alla lavorazione ed al deposito di legna da ardere. In questa

sede, la ditta Grossi ha inoltre affermato di essere locataria di un fondo non

edificato, situato in prossimità della stazione inferiore della seggiovia del __________

La ditta D__________ ha allegato all'offerta

un'ampia e dettagliata descrizione del suo stabilimento di __________. Ha

inoltre annesso una dichiarazione intestata Chiarimenti all'offerta, nella

quale avverte laconicamente di disporre di una non meglio precisata sottosede a

__________. L'indicazione non è accompagnata da ulteriori ragguagli, che

permettano di verificare se questa sottosede è effettivamente il luogo del

parco macchine o un semplice recapito di comodo. In questa sede, la ricorrente D__________

ha poi affermato che la sottosede logistica non si troverebbe a __________, ma

a __________ (part. 342).

La ditta F__________ ha dal canto suo succintamente

indicato che il deposito principale sarebbe situato ad __________. Anch'essa

non ha fornito ulteriori ragguagli.

Dagli atti non emergono elementi che

permettano di verificare compiutamente il fondamento di tali indicazioni. Al

fine di decidere con sufficiente cognizione di causa, prima di deliberare, il

committente ha comunque visitato i luoghi indicati dai concorrenti. Esso non ha

tuttavia protocollato le risultanze di tali sopralluoghi (cfr. per analogia

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 333). Con questa omissione, rilevante poiché riferita ad aspetti

decisivi per la valutazione del secondo criterio d'aggiudicazione, il CMBV ha

in pratica precluso a tutti i concorrenti la possibilità di prendere conoscenza

degli accertamenti esperiti e di contestarne semmai le deduzioni. L'omissione,

chiaramente lesiva del principio della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a

LCPubb, impedisce inoltre a questo tribunale di verificare la correttezza delle

conclusioni tratte dal consorzio.

5.

Stando così le cose, non potendosi pretendere che questo tribunale

ponga rimedio al difetto sostituendosi al committente, i ricorsi vanno

parzialmente accolti e gli atti rinviati a quest'ultimo, affinché, protocollati

gli accertamenti a suo tempo esperiti, si pronunci nuovamente sulle tre offerte

rimaste in gara. A scanso di equivoci, va sottolineato che il consorzio non

dovrà ripetere i sopralluoghi, tanto meno in contraddittorio (Galli/Moser/Lang,

op. cit., n. 324), ma semplicemente registrare in dettaglio e con precisione il

luogo esatto del deposito, le sue caratteristiche ed i macchinari rinvenuti.

La tassa di giustizia è suddivisa fra il

committente e le ditte comparenti, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza. Analogamente sono fissate le ripetibili nella misura in cui non

sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.I ricorsi sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio (lotto D) è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio affinché, protocollati gli accertamenti

esperiti, si pronunci nuovamente.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa in parti uguali fra il Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio, le due ditte ricorrenti e la ditta resistente.

3. Il

Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio rifonderà fr. 400.-

a ciascuna delle due ditte ricorrenti a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Waldo

Grossi, 6593 Cadenazzo,

1 patrocinato da: avv. Pier Carlo Blotti,

6710 Biasca,

2. Consorzio

manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio, 6982 Agno,

3. Dazzi

& Frei SA, 6764 Chiggiogna,

patrocinata da: avv. Monica

Sartori-Lombardi, 6760 Faido,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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