52.2005.369
Pubblico concorso per opere da selvicoltore per la manutenzione di opere di arginatura
1 febbraio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.369
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere da selvicoltore per la manutenzione di opere di arginatura
PROCEDURA
art. 1 LCPUBB
art. 30 RLCPUBB
art. 33 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.369/374
Lugano
1 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 9 novembre 2005 (b) 14
novembre 2005 di
a.
b.
contro
la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio che delibera alla ditta CO
1 i lavori da selvicoltore per la manutenzione delle opere di arginatura del
lotto D per il periodo 2005 - 2009;
viste le risposte:
- 23 novembre 2005 della
ditta CO 1;
- 28 novembre 2005 della
ditta D__________;
- 6 dicembre 2005 del Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;
al ricorso sub a);
- 25 novembre 2005 della
ditta CO 1;
- 28 novembre 2005 della
ditta F__________;
- 6 dicembre 2005 del Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;
al ricorso sub b);
preso atto:
a. della replica 27 dicembre 2005 della ricorrente F__________
e delle dupliche:
- 9 gennaio 2006 della
ditta CO 1;
- 13 gennaio 2006 del Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;
b. della replica 9 gennaio
2006 della ricorrente D__________ e delle dupliche:
- 13 gennaio 2006 del Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;
- 17 gennaio 2006 della
ditta F__________;
- 20 gennaio 2006 della
ditta CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
giugno 2005 il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio
(CMBV) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo
la procedura libera, per aggiudicare i lavori da selvicoltore per la manutenzione
delle opere di arginatura dei lotti C e D per il periodo 2005 - 2009 (FU n. 49
pag. 4403). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al
miglior offerente individuato in base ai seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- economicità -
prezzo 65%
- possibilità d'intervento
rapido 30%
- formazione
apprendisti 5%
Fatti
I metodi di valutazione dei tre criteri d'aggiudicazione
erano specificati in dettaglio dal capitolato. Quello relativo alla prontezza d'intervento
prevedeva l'attribuzione di note da 1 a 6, assegnate in proporzione alla
distanza tra il luogo del parco macchine ed il baricentro del
comprensorio consortile, che per il lotto D era fissato alla rotonda dell'Uovo
di Manno. Ai concorrenti non era chiesto espressamente né di indicare
l'ubicazione precisa del parco macchine, né di documentare i macchinari e gli
attrezzi ivi depositati.
B. In tempo
utile, per il lotto D, sono pervenute al committente le offerte di sette imprese
del ramo, fra cui quella della ditta CO 1 (__________), di C__________, qui resistente,
e quelle delle ditte ricorrenti F__________ (__________) e D__________ (__________),
domiciliate a Sessa, rispettivamente a Chironico.
La ditta CO 1 ha indicato di concorrere con
la succursale di __________. La ditta F__________ ha dal canto suo rilevato che
il magazzino principale ed il deposito si trovano ad __________. La ditta D__________
ha a sua volta fatto presente di disporre di una sottosede a __________.
Presa visione dei luoghi indicati dai
concorrenti quale deposito dei macchinari e corretto l'importo dell'offerta
della ditta F__________, il committente ha allestito la seguente graduatoria:
Ditta
Prezzo
Intervento
Apprendisti
totale
fr.
punti
km
punti
punti
punti
CO 1
78'313.65
3.775
13.000
1.588
2.75
0.138
5.501
F__________
79'871.50
3.557
5.600
1.768
2.75
0.138
5.463
D__________
77'418.20
3.900
66.000
0.300
6.00
0.300
4.500
…omissis…
Fondandosi su queste risultanze, con
decisione 28 ottobre 2005 il consorzio ha quindi aggiudicato la commessa alla
ditta CO 1.
C. Contro la
predetta decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia
la ditta F__________, sia la ditta D__________, chiedendone l'annullamento e
rivendicando l'aggiudicazione della commessa.
a. La ditta F__________ contesta anzitutto i
prezzi unitari per la manodopera esposti dalla ditta aggiudicataria. Sostiene
inoltre che il luogo del parco macchine della ditta CO 1 non si troverebbe a __________,
dove esiste solo un deposito di legname, ma a __________, dove la ditta
aggiudicataria ha la sua sede.
b. La ditta D__________ osserva invece che la
correzione del prezzo apportata all'offerta della ditta F__________ non le è stata
segnalata. Rimprovera inoltre al committente di aver valutato la rapidità d'intervento
in base alla sua sede di __________, omettendo di prendere in considerazione la
sottosede di __________, che aveva indicato nell'offerta.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono sia il consorzio, sia la ditta aggiudicataria,
contestando succintamente le tesi delle ricorrenti, con argomenti che verranno
discussi nei seguenti considerandi.
In sede di replica e di duplica, le parti si
Considerandi
confermano sostanzialmente nelle precedenti tesi ed allegazioni, che sviluppano
ulteriormente.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, entrambe le ricorrenti sono
legittimate a contestare la decisione di aggiudicazione. I ricorsi, tempestivi
(art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo
oggetto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie
potrà sem-mai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e
rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché ripari all'omissione e si
pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.2.1
Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti
nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati
dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. La norma si ispira
al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.
2.2
Nella sua offerta la ditta F__________ ha
omesso di sommare una delle tre posizioni di fr. 5'000.- previste dal
capitolato alla voce Macchinari della posizione Lavori a regia. Si
tratta, con ogni evidenza, di un errore aritmetico, che può essere corretto. L'offerta
non doveva dunque essere esclusa. La rettifica apportata dal committente,
comprensiva dello sconto offerto (22%) e dell'IVA, non presta d'altronde il fianco
a critiche.
Il committente ha invero omesso di
notificare la correzione agli altri concorrenti. L'omissione non ha tuttavia arrecato
alcun pregiudizio alla ricorrente D__________, che ha comunque avuto la
possibilità di prenderne conoscenza in questa sede e di fare valere le sue
ragioni.
3.
3.1. La
posizione 224.100 del capitolato stabiliva chiaramente la formula applicabile per
valutare il prezzo. La posizione 252.110 sollecitava inoltre i concorrenti a
produrre le dichiarazioni previste dall'art. 30 RLCPubb, che contempla anche
quella della Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL del ramo.
3.2
La ricorrente F__________ contesta il
salario orario della manodopera esposto dalla ditta aggiudicataria, ritenendolo
eccessivamente basso. La censura non può essere accolta.
Determinante ai fini della valutazione è in
effetti il prezzo globale indicato dall'offerta alle singole posizioni. Il
salario orario non appare d'altro canto inferiore ai minimi salariali fissati
dal CCL in vigore sino alla fine del 2004. Non v'è dunque spazio per contestazioni
di questa natura.
4.
4.1. La
posizione 224.110 del capitolato stabiliva altrettanto chiaramente che il criterio
relativo alla possibilità d'intervento rapido sarebbe stato valutato in base
alla distanza stradale (agibile con grossi mezzi meccanici) che intercorre fra
il luogo del parco macchine dell'impresa ed il baricentro del comprensorio
consortile, che per il lotto D qui in esame era fissato alla rotonda del cosiddetto
Uovo di Manno. Alla minor distanza sarebbe stata attribuita la nota 6, mentre
quella maggiore sarebbe stata valutata con la nota 1. Alle distanze intermedie
sarebbe stato attribuito un punteggio intermedio.
4.2
La ditta CO 1, nella sua offerta, ha
indicato quale luogo del parco macchine la località di __________. Poco
oltre il valico del __________, in direzione di __________, lungo la strada
cantonale, la resistente possiede in effetti un fondo, destinato, per quanto consta
a questo tribunale, alla lavorazione ed al deposito di legna da ardere. In questa
sede, la ditta Grossi ha inoltre affermato di essere locataria di un fondo non
edificato, situato in prossimità della stazione inferiore della seggiovia del __________
La ditta D__________ ha allegato all'offerta
un'ampia e dettagliata descrizione del suo stabilimento di __________. Ha
inoltre annesso una dichiarazione intestata Chiarimenti all'offerta, nella
quale avverte laconicamente di disporre di una non meglio precisata sottosede a
__________. L'indicazione non è accompagnata da ulteriori ragguagli, che
permettano di verificare se questa sottosede è effettivamente il luogo del
parco macchine o un semplice recapito di comodo. In questa sede, la ricorrente D__________
ha poi affermato che la sottosede logistica non si troverebbe a __________, ma
a __________ (part. 342).
La ditta F__________ ha dal canto suo succintamente
indicato che il deposito principale sarebbe situato ad __________. Anch'essa
non ha fornito ulteriori ragguagli.
Dagli atti non emergono elementi che
permettano di verificare compiutamente il fondamento di tali indicazioni. Al
fine di decidere con sufficiente cognizione di causa, prima di deliberare, il
committente ha comunque visitato i luoghi indicati dai concorrenti. Esso non ha
tuttavia protocollato le risultanze di tali sopralluoghi (cfr. per analogia
Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
Zurigo 2003, n. 333). Con questa omissione, rilevante poiché riferita ad aspetti
decisivi per la valutazione del secondo criterio d'aggiudicazione, il CMBV ha
in pratica precluso a tutti i concorrenti la possibilità di prendere conoscenza
degli accertamenti esperiti e di contestarne semmai le deduzioni. L'omissione,
chiaramente lesiva del principio della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a
LCPubb, impedisce inoltre a questo tribunale di verificare la correttezza delle
conclusioni tratte dal consorzio.
5.
Stando così le cose, non potendosi pretendere che questo tribunale
ponga rimedio al difetto sostituendosi al committente, i ricorsi vanno
parzialmente accolti e gli atti rinviati a quest'ultimo, affinché, protocollati
gli accertamenti a suo tempo esperiti, si pronunci nuovamente sulle tre offerte
rimaste in gara. A scanso di equivoci, va sottolineato che il consorzio non
dovrà ripetere i sopralluoghi, tanto meno in contraddittorio (Galli/Moser/Lang,
op. cit., n. 324), ma semplicemente registrare in dettaglio e con precisione il
luogo esatto del deposito, le sue caratteristiche ed i macchinari rinvenuti.
La tassa di giustizia è suddivisa fra il
committente e le ditte comparenti, proporzionalmente al rispettivo grado di
soccombenza. Analogamente sono fissate le ripetibili nella misura in cui non
sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione
opere di arginatura del Basso Vedeggio (lotto D) è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al Consorzio manutenzione
opere di arginatura del Basso Vedeggio affinché, protocollati gli accertamenti
esperiti, si pronunci nuovamente.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa in parti uguali fra il Consorzio manutenzione
opere di arginatura del Basso Vedeggio, le due ditte ricorrenti e la ditta resistente.
3. Il
Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio rifonderà fr. 400.-
a ciascuna delle due ditte ricorrenti a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Waldo
Grossi, 6593 Cadenazzo,
1 patrocinato da: avv. Pier Carlo Blotti,
6710 Biasca,
2. Consorzio
manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio, 6982 Agno,
3. Dazzi
& Frei SA, 6764 Chiggiogna,
patrocinata da: avv. Monica
Sartori-Lombardi, 6760 Faido,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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