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Decisione

52.2005.370

Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una straniera che invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio contratto con un cittadino svizzero

5 dicembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) RI 1

(1981), cittadina della Repubblica Orientale dell'Uruguay, si è sposata il 4

febbraio 2004 nel proprio paese d'origine con G__________ (1975), di

nazionalità elvetica ed uruguaiana.

Il 4 giugno 2004 ella è entrata in Svizzera

per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora

valido fino al 3 giugno 2005.

b) Il 12 maggio 2005, G__________ ha

informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni che sua moglie aveva lasciato l'appartamento coniugale di __________

il 20 aprile precedente e che egli era intenzionato a divorziare dalla stessa.

Interrogato il 12 luglio 2005 dalla Polizia

cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, egli ha confermato la

separazione soggiungendo che sua moglie ha una relazione sentimentale con un

altro uomo con il quale attualmente ella convive e di non essere intenzionato a

ricomporre la comunione coniugale.

Analogamente interrogata il 13 luglio 2005, RI

1 ha dichiarato di avere cessato la comunione domestica d'accordo con il marito

e di vivere a __________ insieme a D__________, escludendo la possibilità di riconciliarsi

con il consorte.

B. a)

Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 agosto 2005 il Dipartimento delle istituzioni

ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un

termine con scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il

quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito

all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di aprile 2005, della vita in comune

con il marito, considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una

nuova relazione sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il

matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel

nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

La decisione, inviata lo stesso giorno per

raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata ed è stata retrocessa al

mittente.

b) Con scritto datato 24 agosto 2005, la

ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di

trasmetterle la predetta decisione, adducendo di non averla potuta ritirare in

precedenza perché fino al 13 agosto era in vacanza.

Il 31 dello stesso mese il dipartimento le

ha inviato la risoluzione, indicando che dal profilo giuridico la stessa era da

considerare validamente intimata il 4 agosto precedente.

C. Con

giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa

inoltratagli il 9 settembre precedente, in quanto tardiva, il termine per

ricorrere essendo scaduto il 31 agosto 2005.

Entrando comunque nel merito della vertenza,

il Governo ha ritenuto che il gravame fosse da respingere per i motivi addotti

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora.

Secondo la ricorrente, il dipartimento avrebbe

atteso fino al 31 agosto 2005 per inviarle nuovamente la decisione litigiosa, impedendole

in tal modo di impugnarla entro i termini ricorsuali.

Nel merito, contesta di avere contratto un

matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera

manifestamente abusiva. Inoltre, a suo dire, le autorità inferiori avrebbero

violato il suo diritto di essere sentita, non invitandola ad esprimersi prima

dell'adozione del provvedimento impugnato che ritiene in ogni caso carente di

motivazione.

Pur ammettendo di avere una relazione con un

altro uomo e che è pendente la procedura di divorzio, pone in evidenza di essere

ben integrata professionalmente, di non essere a carico dell'assistenza e di

avere mantenuto sempre una buona condotta durante il suo soggiorno in Svizzera.

Invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, la ricorrente risulta sempre

sposata con il cittadino elvetico G__________. Di conseguenza ella ha, in linea

di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 Infatti, se il permesso sollecitato

non possa esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Si può infatti rinunciare a raccogliere la

testimonianza di G__________ richiesta dall'insorgente per dimostrare che essi

non hanno contratto un matrimonio fittizio. Tale mezzo di prova non appare con

tutta evidenza atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio, ritenuto che il dipartimento ha deciso di non

rinnovare il permesso di dimora all'interessata unicamente per essersi

richiamata a un vincolo matrimoniale ormai svuotato di ogni scopo e contenuto.

Considerandi

2.

Il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1 per avere inoltrato

l'impugnativa dopo la scadenza del termine ricorsuale.

Ora, sapere se il ricorso dinnanzi

all'autorità inferiore fosse effettivamente tardivo può rimanere indeciso dal

momento che l'Esecutivo cantonale, seppure a titolo abbondanziale, è entrato

nel merito della vertenza e l'insorgente ha potuto prendere posizione sulla

risoluzione governativa nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale

amministrativo.

Non è nemmeno necessario chinarsi

sull'asserita violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla

ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non essere stata interpellata prima

dell'emanazione del provvedimento litigioso che considera pure carente di motivazione,

ritenuto che è stata in ogni caso sanata con l'inoltro del suo gravame al

tribunale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, n. 2c ad art. 26 e n. 2b ad art. 61; DTF 107 Ia 1; RDAT 1982 n. 30

consid. 2b).

3.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati

dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel

formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far

dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati

a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

4.

4.1. In

concreto, il 4 giugno 2004 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso

di dimora annuale per permetterle di vivere nel nostro paese con il cittadino

elvetico G__________ con il quale si era sposata a __________ il 4 febbraio precedente.

Il 20 aprile 2005 ella si è separata dal marito per andare a vivere con D__________,

con cui intrattiene una relazione sentimentale.

Dinnanzi al tribunale RI 1 ha confermato che

il suo matrimonio è in crisi, soggiungendo che intende convolare a nozze con il

suo attuale compagno non appena sarà pronunciato il divorzio da G__________

(ricorso, ad 3 pag. 3).

In siffatte circostanze, con l'unione

coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale, si può

ritenere che ella si appelli al proprio matrimonio con l'attuale marito al solo

scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera in attesa di sposarsi con D__________.

La posizione dell'insorgente non merita

pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente

rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.

4.2

La ricorrente risiede nel nostro paese

da circa un anno. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata.

Inoltre ella ha i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Uruguay, dove

è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 22

anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di

riadattamento.

Inoltre la sua autorizzazione a svolgere

un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione

coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante

nel presente ambito. Il fatto che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di

sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non permette quindi di

pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

LRI 1non può prevalersi di una vita

familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la

proroga del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non

essendovi più vita familiare con il marito.

Ella non può invocare in questa sede

l'applicazione dell'art. 8 CEDU neanche per ottenere un nuovo permesso a

seguito della sua attuale relazione con D__________, dal momento che non è

coniugata con lo stesso. In questo senso, ella non potrebbe pretendere nemmeno

che l'autorità sospenda la propria decisione per evitare il suo allontanamento

fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in seguito di convolare a nozze

con il nuovo compagno.

5.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto

respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a

LALPS; 29 cpv. 2 Cost; 7 LDDS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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