52.2005.370
Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una straniera che invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio contratto con un cittadino svizzero
5 dicembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.370
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, TRAM
Titolo:
Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una straniera che invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio contratto con un cittadino svizzero
ABUSO DI DIRITTO
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2005.370
Lugano
5 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 novembre 2005 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 18 ottobre 2005 (n. 4963) del
Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 4 agosto 2005 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo
di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 18 novembre 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 22 novembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) RI 1
(1981), cittadina della Repubblica Orientale dell'Uruguay, si è sposata il 4
febbraio 2004 nel proprio paese d'origine con G__________ (1975), di
nazionalità elvetica ed uruguaiana.
Il 4 giugno 2004 ella è entrata in Svizzera
per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora
valido fino al 3 giugno 2005.
b) Il 12 maggio 2005, G__________ ha
informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni che sua moglie aveva lasciato l'appartamento coniugale di __________
il 20 aprile precedente e che egli era intenzionato a divorziare dalla stessa.
Interrogato il 12 luglio 2005 dalla Polizia
cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, egli ha confermato la
separazione soggiungendo che sua moglie ha una relazione sentimentale con un
altro uomo con il quale attualmente ella convive e di non essere intenzionato a
ricomporre la comunione coniugale.
Analogamente interrogata il 13 luglio 2005, RI
1 ha dichiarato di avere cessato la comunione domestica d'accordo con il marito
e di vivere a __________ insieme a D__________, escludendo la possibilità di riconciliarsi
con il consorte.
B. a)
Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 agosto 2005 il Dipartimento delle istituzioni
ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un
termine con scadenza il 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di aprile 2005, della vita in comune
con il marito, considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una
nuova relazione sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il
matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel
nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
La decisione, inviata lo stesso giorno per
raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata ed è stata retrocessa al
mittente.
b) Con scritto datato 24 agosto 2005, la
ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
trasmetterle la predetta decisione, adducendo di non averla potuta ritirare in
precedenza perché fino al 13 agosto era in vacanza.
Il 31 dello stesso mese il dipartimento le
ha inviato la risoluzione, indicando che dal profilo giuridico la stessa era da
considerare validamente intimata il 4 agosto precedente.
C. Con
giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
inoltratagli il 9 settembre precedente, in quanto tardiva, il termine per
ricorrere essendo scaduto il 31 agosto 2005.
Entrando comunque nel merito della vertenza,
il Governo ha ritenuto che il gravame fosse da respingere per i motivi addotti
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora.
Secondo la ricorrente, il dipartimento avrebbe
atteso fino al 31 agosto 2005 per inviarle nuovamente la decisione litigiosa, impedendole
in tal modo di impugnarla entro i termini ricorsuali.
Nel merito, contesta di avere contratto un
matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera
manifestamente abusiva. Inoltre, a suo dire, le autorità inferiori avrebbero
violato il suo diritto di essere sentita, non invitandola ad esprimersi prima
dell'adozione del provvedimento impugnato che ritiene in ogni caso carente di
motivazione.
Pur ammettendo di avere una relazione con un
altro uomo e che è pendente la procedura di divorzio, pone in evidenza di essere
ben integrata professionalmente, di non essere a carico dell'assistenza e di
avere mantenuto sempre una buona condotta durante il suo soggiorno in Svizzera.
Invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, la ricorrente risulta sempre
sposata con il cittadino elvetico G__________. Di conseguenza ella ha, in linea
di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 Infatti, se il permesso sollecitato
non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Si può infatti rinunciare a raccogliere la
testimonianza di G__________ richiesta dall'insorgente per dimostrare che essi
non hanno contratto un matrimonio fittizio. Tale mezzo di prova non appare con
tutta evidenza atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio, ritenuto che il dipartimento ha deciso di non
rinnovare il permesso di dimora all'interessata unicamente per essersi
richiamata a un vincolo matrimoniale ormai svuotato di ogni scopo e contenuto.
Considerandi
2.
Il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1 per avere inoltrato
l'impugnativa dopo la scadenza del termine ricorsuale.
Ora, sapere se il ricorso dinnanzi
all'autorità inferiore fosse effettivamente tardivo può rimanere indeciso dal
momento che l'Esecutivo cantonale, seppure a titolo abbondanziale, è entrato
nel merito della vertenza e l'insorgente ha potuto prendere posizione sulla
risoluzione governativa nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale
amministrativo.
Non è nemmeno necessario chinarsi
sull'asserita violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla
ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non essere stata interpellata prima
dell'emanazione del provvedimento litigioso che considera pure carente di motivazione,
ritenuto che è stata in ogni caso sanata con l'inoltro del suo gravame al
tribunale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 2c ad art. 26 e n. 2b ad art. 61; DTF 107 Ia 1; RDAT 1982 n. 30
consid. 2b).
3.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati
dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel
formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far
dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati
a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
4.
4.1. In
concreto, il 4 giugno 2004 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso
di dimora annuale per permetterle di vivere nel nostro paese con il cittadino
elvetico G__________ con il quale si era sposata a __________ il 4 febbraio precedente.
Il 20 aprile 2005 ella si è separata dal marito per andare a vivere con D__________,
con cui intrattiene una relazione sentimentale.
Dinnanzi al tribunale RI 1 ha confermato che
il suo matrimonio è in crisi, soggiungendo che intende convolare a nozze con il
suo attuale compagno non appena sarà pronunciato il divorzio da G__________
(ricorso, ad 3 pag. 3).
In siffatte circostanze, con l'unione
coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale, si può
ritenere che ella si appelli al proprio matrimonio con l'attuale marito al solo
scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera in attesa di sposarsi con D__________.
La posizione dell'insorgente non merita
pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente
rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.
4.2
La ricorrente risiede nel nostro paese
da circa un anno. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata.
Inoltre ella ha i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Uruguay, dove
è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 22
anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di
riadattamento.
Inoltre la sua autorizzazione a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione
coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante
nel presente ambito. Il fatto che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di
sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non permette quindi di
pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
LRI 1non può prevalersi di una vita
familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la
proroga del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non
essendovi più vita familiare con il marito.
Ella non può invocare in questa sede
l'applicazione dell'art. 8 CEDU neanche per ottenere un nuovo permesso a
seguito della sua attuale relazione con D__________, dal momento che non è
coniugata con lo stesso. In questo senso, ella non potrebbe pretendere nemmeno
che l'autorità sospenda la propria decisione per evitare il suo allontanamento
fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in seguito di convolare a nozze
con il nuovo compagno.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto
respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 29 cpv. 2 Cost; 7 LDDS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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