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Decisione

52.2005.373

Delibera per lavori da selvicoltore

1 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I metodi di valutazione dei tre criteri d'aggiudicazione

erano specificati in dettaglio dal capitolato. Quello relativo alla prontezza d'intervento

prevedeva l'attribuzione di note da 1 a 6, assegnate in proporzione alla

distanza tra il luogo del parco macchine ed il baricentro del

comprensorio consortile, che per il lotto C era fissato in zona strada R__________

/via M__________. Ai concorrenti non era chiesto espressamente né di indicare

l'ubicazione precisa del parco macchine, né di documentare i macchinari e gli

attrezzi ivi depositati.

B. In tempo

utile, per il lotto C, sono pervenute al committente le offerte di sette imprese

del ramo, fra cui quella della ditta CO 2, di S__________, qui resistente, e

quella della ditta RI 1, di Chironico.

La ditta CO 2 ha rilevato che il magazzino

principale ed il deposito si trovano ad __________ in via __________. La ditta RI

1 ha a sua volta fatto presente di disporre di una sottosede a Lugano.

Visitati i luoghi indicati dai concorrenti

quale deposito dei macchinari e corretto l'importo dell'offerta della ditta CO

2, il committente ha allestito la seguente graduatoria:

Ditta

Prezzo

Intervento

Apprendisti

totale

fr.

punti

km

punti

punti

punti

102'736.50

2.998

1.900

1.800

2.75

0.138

4.935

RI 1

94'838.65

3.900

69.700

0.300

6.00

0.300

4.500

Omissis

Fondandosi su queste risultanze, con

decisione 28 ottobre 2005 ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 2.

C. Contro la

predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.

La ditta RI 1 osserva che la correzione del

prezzo apportata all'offerta della ditta CO 2 non le è stata segnalata.

Rimprovera inoltre al committente di aver valutato la rapidità d'intervento in

base alla sua sede di __________, omettendo di prendere in considerazione la

sottosede di __________ che aveva indicato nell'offerta.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono sia il consorzio, sia la ditta aggiudicataria,

contestando succintamente le tesi della ricorrente, con argomenti che verranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

Considerandi

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a

contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv.

1.

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie

potrà sem-mai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e

rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché ripari all'omissione e si

pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).

2.2.1

Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti

nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati

dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. La norma si ispira

al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

2.2

Nella sua offerta la ditta CO 2 ha

omesso di sommare una delle tre posizioni di fr. 5'000.- previste dal

capitolato alla voce Macchinari della posizione Lavori a regia.

Si tratta, con ogni evidenza, di un errore aritmetico, che può essere corretto.

L'offerta non doveva dunque essere esclusa. La rettifica apportata dal

committente, comprensiva dello sconto offerto (22%) e dell'IVA, non presta d'altronde

il fianco a critiche.

Il committente ha invero omesso di

notificare la correzione agli altri concorrenti. L'omissione non ha tuttavia

arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente RI 1, che ha comunque avuto la

possibilità di prenderne conoscenza in questa sede e di fare valere le sue

ragioni.

3.

3.1. La

posizione 224.110 del capitolato stabiliva chiaramente che il criterio relativo

alla possibilità d'intervento rapido sarebbe stato valutato in base alla

distanza stradale (agibile con grossi mezzi meccanici) che intercorre fra il

luogo del parco macchine dell'impresa ed il baricentro del comprensorio consortile,

che per il lotto C era fissato in zona strada R__________ /via M__________.

Alla minor distanza sarebbe stata attribuita la nota 6, mentre quella maggiore

sarebbe stata valutata con la nota 1. Alle distanze intermedie sarebbe stato

attribuito un punteggio intermedio.

3.2

La ditta RI 1 ha allegato all'offerta

un'ampia e dettagliata descrizione del suo stabilimento di __________. Ha

inoltre annesso una dichiarazione intestata Chiarimenti all'offerta, nella

quale avverte laconicamente di disporre di una non meglio precisata sottosede a

__________. L'indicazione non è accompagnata da ulteriori ragguagli, che

permettano di verificare se questa sottosede è effettivamente il luogo del

parco macchine o un semplice recapito di comodo. In questa sede la ricorrente

ha poi affermato che la sottosede logistica non si troverebbe a __________, ma

a __________ (part. 342).

La ditta CO 2 ha dal canto suo succintamente

indicato che il deposito principale sarebbe situato ad __________ in via __________

Anch'essa non ha fornito ulteriori ragguagli.

Dagli atti non emergono elementi che

permettano di verificare compiutamente il fondamento di tali indicazioni. Al

fine di decidere con sufficiente cognizione di causa, prima di deliberare, il

committente ha comunque visitato i luoghi indicati dai concorrenti. Esso non ha

tuttavia protocollato le risultanze di tali sopralluoghi (cfr. per analogia

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 333). Con questa omissione, rilevante poiché riferita ad aspetti

decisivi per la valutazione del secondo criterio d'aggiudicazione, il CMBV ha

in pratica precluso a tutti i concorrenti la possibilità di prendere conoscenza

degli accertamenti esperiti e di contestarne semmai le deduzioni. L'omissione,

chiaramente lesiva del principio della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a

LCPubb, impedisce inoltre a questo tribunale di verificare la correttezza delle

conclusioni tratte dal consorzio.

4.

Stando

così le cose, non potendosi pretendere che questo tribunale ponga rimedio al

difetto sostituendosi al committente, i ricorsi vanno parzialmente accolti e

gli atti rinviati a quest'ultimo, affinché, protocollati gli accertamenti a suo

tempo esperiti, si pronunci nuovamente sulle tre offerte rimaste in gara. A

scanso di equivoci, va sottolineato che il consorzio non dovrà ripetere i

sopralluoghi, tanto meno in contraddittorio (Galli/Moser/Lang, op. cit., n.

324), ma semplicemente registrare in dettaglio e con precisione il luogo esatto

del deposito, le sue caratteristiche ed i macchinari rinvenuti.

La tassa di giustizia è suddivisa fra il

committente e le ditte comparenti, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza. Analogamente sono fissate le ripetibili nella misura in cui non

sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio (lotto C) è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio affinché, protocollati gli accertamenti

esperiti, si pronunci nuovamente.

2. La tassa di

giustizia di fr. 900.- è suddivisa in parti uguali fra il Consorzio manutenzione

opere di arginatura del Basso Vedeggio, la ricorrente e la ditta resistente.

3. Il

Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio rifonderà fr.

200.- alla ditta ricorrente.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

patrocinato da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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