52.2005.375
Delibera per lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento di uno stabile
20 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.375
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, TRAM
Titolo:
Delibera per lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento di uno stabile
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.375
Lugano
20 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 14 novembre 2005 del municipio di Monte
Carasso che delibera alla ditta CO 3 i lavori di costruzione delle facciate necessarie
all'ampliamento della scuola d'infanzia;
viste le risposte:
- 30 novembre 2005 dell'ULSA;
- 7 dicembre 2005 del
municipio di Monte Carasso;
preso atto dello scritto 14 dicembre 2005 della
ricorrente;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 31
agosto 2005 il municipio di Monte Carasso ha invitato sei ditte di costruzioni
metalliche, fra cui la ricorrente RI 1, a presentare un'offerta per i lavori di
costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;
che la posizione 252.140 del capitolato
chiedeva ai concorrenti di allegare fra l'altro anche la dichiarazione della
commissione paritetica competente attestante il rispetto dei contratti
collettivi vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali
si riferisce la commessa;
che valutate le offerte pervenutegli, il 14
novembre 2005 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 3, A__________,
risultata prima in graduatoria con 92.0 punti con un'offerta di fr. 493'406.20;
che con la stessa decisione l'autorità
comunale ha invece scartato l'offerta della ditta RI 1 perché conteneva alcune
riserve di esecuzione su certe posizioni del capitolato;
che contro la predetta decisione, la RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo come la ditta CO 3 possa
aver allegato all'offerta la dichiarazione della commissione paritetica del
cantone Ticino attestante il rispetto del CCL del ramo;
che il ricorso è avversato dal municipio e
dall'ULSA con argomenti che saranno semmai ripresi più avanti, mentre la CO 3
non ha preso posizione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;
che in quanto partecipante scartata dal
concorso, la ricorrente è legittimata a censurare l'aggiudicazione soltanto se
riesce a contestare con successo la decisione di escluderla dalla gara;
che non solo la RI 1 non chiede, nemmeno
implicitamente, che la decisione di aggiudicazione sia annullata, ma non tenta
nemmeno di contestare la decisione del municipio di scartare la sua offerta;
che l'ulteriore scritto del 14 dicembre 2005
della ricorrente non permetti di giungere a diversa conclusione;
che, stando così le cose, il ricorso, benché
tempestivo va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
che la tassa di giustizia, commisurata al
lavoro occasionato dall'impugnativa e non al valore della commessa (0.5 mio), è
posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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