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Decisione

52.2005.375

Delibera per lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento di uno stabile

20 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.375

Data decisione, Autorità:

20.12.2005, TRAM

Titolo:

Delibera per lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento di uno stabile

PROCEDURA

art. 36 LCPUBB

Incarto n.

52.2005.375

Lugano

20 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 della

RI 1

contro

la decisione 14 novembre 2005 del municipio di Monte

Carasso che delibera alla ditta CO 3 i lavori di costruzione delle facciate necessarie

all'ampliamento della scuola d'infanzia;

viste le risposte:

- 30 novembre 2005 dell'ULSA;

- 7 dicembre 2005 del

municipio di Monte Carasso;

preso atto dello scritto 14 dicembre 2005 della

ricorrente;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 31

agosto 2005 il municipio di Monte Carasso ha invitato sei ditte di costruzioni

metalliche, fra cui la ricorrente RI 1, a presentare un'offerta per i lavori di

costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;

che la posizione 252.140 del capitolato

chiedeva ai concorrenti di allegare fra l'altro anche la dichiarazione della

commissione paritetica competente attestante il rispetto dei contratti

collettivi vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali

si riferisce la commessa;

che valutate le offerte pervenutegli, il 14

novembre 2005 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 3, A__________,

risultata prima in graduatoria con 92.0 punti con un'offerta di fr. 493'406.20;

che con la stessa decisione l'autorità

comunale ha invece scartato l'offerta della ditta RI 1 perché conteneva alcune

riserve di esecuzione su certe posizioni del capitolato;

che contro la predetta decisione, la RI 1 insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo come la ditta CO 3 possa

aver allegato all'offerta la dichiarazione della commissione paritetica del

cantone Ticino attestante il rispetto del CCL del ramo;

che il ricorso è avversato dal municipio e

dall'ULSA con argomenti che saranno semmai ripresi più avanti, mentre la CO 3

non ha preso posizione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;

che in quanto partecipante scartata dal

concorso, la ricorrente è legittimata a censurare l'aggiudicazione soltanto se

riesce a contestare con successo la decisione di escluderla dalla gara;

che non solo la RI 1 non chiede, nemmeno

implicitamente, che la decisione di aggiudicazione sia annullata, ma non tenta

nemmeno di contestare la decisione del municipio di scartare la sua offerta;

che l'ulteriore scritto del 14 dicembre 2005

della ricorrente non permetti di giungere a diversa conclusione;

che, stando così le cose, il ricorso, benché

tempestivo va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

che la tassa di giustizia, commisurata al

lavoro occasionato dall'impugnativa e non al valore della commessa (0.5 mio), è

posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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