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Decisione

52.2005.376

Risarcimento delle spese riconducibili ad un'esecuzione sostitutiva

20 novembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'UD,

contestando succintamente le tesi dell'insorgente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 54 cpv. 2 LStr. La

legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal

giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni. Ove

non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata

avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante

coercizione diretta nei suoi confronti (art. 34 cpv. 3 lett. b e c PAmm).

Le spese sostenute per eseguire d'ufficio

una decisione alla quale l'obbligato si è rifiutato di dar seguito sono

successivamente accertate dall'autorità mediante provvedimento impugnabile quantomeno

per quel che concerne l'adeguatezza (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm n. 6);

2.2

Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione

d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di

base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo

a carico dell'amministrato (Borghi/Corti, ibidem, n. 2). L'intervento

sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza dell'obbligato, implica

inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione, che, constatato l'inadempimento

nonostante diffida, disponga l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico

(Borghi/Corti, ibidem, n. 4).

La legittimità dell'obbligo posto a carico

dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la

decisione di base, che lo accerta o lo impone. Contro la successiva decisione di

esecuzione, che dispone l'intervento sostitutivo dell'autorità per rifiuto dell'amministrato

di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere rimesso in

discussione. Censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento esecutivo

come tale (M. Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 718). Analoghe

considerazioni valgono per la successiva decisione con cui l'autorità accerta e

pone a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute per l'esecuzione

sostitutiva. Provvedimento, questo, che può essere considerato alla stregua di

un atto complementare, volto ad integrare la decisione di esecuzione.

3.

Nel caso concreto, i servizi del Dipartimento del territorio hanno

anzitutto semplicemente invitato il ricorrente a tagliare l'abete incombente

sulla strada cantonale. Di fronte al suo rifiuto a dar seguito all'invito, il

25.

novembre 2003 l'UD gli ha per finire ordinato di provvedere al taglio.

Contro quest'ordine, impropriamente denominato decisione in materia di

esecuzione sostitutiva, RI 1 è insorto con successo davanti allo stesso UD,

che, trasmesso l'atto di contestazione al Consiglio di Stato in ossequio all'art.

4.

PAmm, ne ha indirettamente propiziato l'annullamento.

Incurante del giudizio 23 marzo 2004 con cui

il Governo aveva rilevato l'incompetenza dell'UD ad ordinare il taglio dell'albero,

il 14 settembre 2004 lo stesso UD ha notificato all'insorgente una nuova

decisione, denominata comminatoria di esecuzione sostitutiva, che

fissava un termine sino alla fine di quel mese per procedere al taglio. Di

fronte alle rimostranze dell'obbligato, esternate direttamente all'UD, il 14

ottobre 2004 l'AISN ha emanato un nuovo provvedimento, definita decisione in

materia di esecuzione sostitutiva, di tenore pressoché identico a quella

annullata dal Consiglio di Stato, che ingiungeva al ricorrente di tagliare l'abete

entro il 12 del mese seguente, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a

sue spese.

Anche questa volta, RI 1 ha contestato

questo ulteriore provvedimento rivolgendosi con scritto del 12 novembre 2004

direttamente all'UD, al quale ha chiesto di tenere in considerazione quanto già

addotto in precedenza. Questa volta, l'UD non ha tuttavia trasmesso l'atto di

contestazione al Consiglio di Stato in ossequio all'art. 4 PAmm.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le

censure sollevate dall'insorgente con lo scritto in questione fossero tardive e

che il nuovo ordine fosse cresciuto in giudicato per mancata impugnazione.

Contrariamente a quanto assume il Governo,

lo scritto di contestazione non era tardivo. La decisione del 14 ottobre 2004 è

infatti stata notificata al ricorrente soltanto il 28 di quel mese, per cui il

termine per impugnarla scadeva soltanto il 12 novembre.

Resterebbe da verificare se tale scritto

risponda ai requisiti minimi di un atto d'impugnazione e se l'UD, di fronte alla

manifesta incapacità del ricorrente di esercitare convenientemente i suoi diritti

di difesa, fosse tenuto a trasmetterlo al Consiglio di Stato come aveva fatto

in precedenza.

Ai fini del giudizio la questione può

tuttavia rimanere indecisa poiché la decisione 14 giugno 2006 con cui l'AISN

pone a carico del ricorrente le spese sostenute per il taglio dell'abete non è

riconducibile ad alcuna decisione di esecuzione della medesima autorità. Anche

ammettendo che la decisione 14 ottobre 2004 con cui l'AISN ha ingiunto all'insorgente

di tagliare l'abete sia cresciuta in giudicato, l'AISN non ha infatti emesso

alcuna decisione di esecuzione. A torto il Consiglio di Stato ravvisa una decisione

di esecuzione nello scritto 16 febbraio 2005 inviato dall'UD al ricorrente per

prospettargli l'esecuzione sostitutiva comminata in caso di inadempienza dall'ordine

di tagliare la pianta impartito dall'AISN il 14 ottobre 2004 . Anche se redatto

su carta intestata all'AISN, lo scritto è firmato dal capo dell'UD, che è una semplice

istanza subalterna all'AISN, priva della competenza per adottare simili provvedimenti

e sprovvista di una delega per decretare l'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di una

decisione di esecuzione sostitutiva, alla quale si possano ricollegare le spese

addebitate all'insorgente, il ricorso va accolto, annullando la decisione 14

giugno 2005 dell'AISN ed il giudizio governativo che a torto la conferma.

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 54 cpv. 2 LStr; 3, 4, 18, 28, 31, 34,

43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di

Stato (n. 5106);

1.2.

la decisione 14 giugno 2005 dell'AISN.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà fr. 800.- al ricorrente a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

del territorio, Amm. immobiliare e strade nazionali, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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